DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 12 febbraio 2002, n. 331
Approvazione del "Progetto regionale adozione" e dello schema di "Protocollo di intesa tra Regione Emilia-Romagna, Province, Enti titolari delle funzioni in materia di minori, Enti autorizzati in materia di adozione internazionale" (proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2001, n. 3020)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale prog. n. 3020 del
28 dicembre 2001, recante in oggetto "Approvazione del Progetto
regionale adozioni e dello schema di protocollo di intesa tra Regione
Emilia-Romagna, Province, Enti titolari delle funzioni in materia di
adozioni ed Enti autorizzati. Proposta al Consiglio";
preso atto delle modificazioni apportate sulla predetta proposta
della Commissione consiliare "Sicurezza sociale" in sede preparatoria
e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n. 1175 in data
1 febbraio 2002;
viste:
- la Legge 31 dicembre 1998, n. 476 "Ratifica ed esecuzione della
Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di
adozione internazionale, fatta dall'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche
alla Legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori
stranieri" che:
- apporta sostanziali modifiche alle procedure adottive
internazionali, in particolare introducendo la figura degli Enti
autorizzati, ai quali gli aspiranti all'adozione internazionale
devono conferire incarico di curare la procedura, e ai quali vengono
assegnati importanti compiti durante tutto l'iter dell'adozione;
- assegna alle Regioni funzioni di concorso allo sviluppo della rete
dei servizi, di vigilanza sugli stessi, nonche' di promozione di
protocolli operativi e convenzioni fra Enti autorizzati e servizi,
nonche' forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi
giudiziari minorili;
- la Legge 28 marzo 2001, n. 149"Modifiche alla Legge 4 maggio 1983,
n. 184, di disciplina dell'adozione e dell'affidamento familiare,
nonche' al Titolo VIII del Libro primo Codice civile" che introduce
nuovi e importanti cambiamenti nelle procedure adottive nazionali,
nelle segnalazioni dello stato di abbandono dei minori, nei compiti
dell'Autorita' giudiziaria minorile, nonche' nell'assegnazione legale
al minore e ai genitori;
considerato che tale cambiamento comporta una delicata opera di
ricomposizione tra le discipline normative dei due tipi di adozione,
di modifica dell'organizzazione dei servizi e delle relazioni tra
soggetti per garantire pari dignita' ed equita' di intervento a tutti
i bambini in situazione di abbandono;
considerato inoltre che l'applicazione delle due leggi citate
costituisce un'occasione unica per operare una riflessione
complessiva sulle dimensioni del fenomeno "adozione" nel territorio
regionale e programmare iniziative formative e attivita' di
coordinamento tra tutti i soggetti direttamente coinvolti o comunque
interessati a questo tema, con l'obiettivo di elevare
complessivamente la qualita' degli interventi nelle diverse realta'
locali;
dato atto che sulle problematiche sopra richiamate si e' attivato un
confronto con i Servizi e gli Enti autorizzati, che ha portato alla
formulazione condivisa dei documenti che con il presente atto si
approvano;
ritenuto pertanto opportuno procedere ad una programmazione degli
interventi regionali in materia di adozione (Allegato A) finalizzata
a:
a) promuovere una corretta cultura dell'adozione, come risposta
residuale rispetto ad altre possibili forme di sostegno sia in loco
che a distanza;
b) sviluppare la collaborazione con tutti i soggetti pubblici e
privati coinvolti nelle procedure adottive tramite il Coordinamento
regionale adozione, istituito con deliberazione della Giunta
regionale prog. n. 3080 del 28 dicembre 2001;
c) compiere una ricognizione della situazione dei minori interessati
dall'esperienza adottiva, delle attivita' specificatamente dedicate
da parte dei Servizi e delle necessita' formative degli operatori dei
Servizi pubblici e degli Enti autorizzati;
d) mettere a punto le proposte di riorganizzazione dei Servizi,
delineando standard di prestazioni adeguate alle esigenze poste dalle
norme, anche attraverso apposite linee guida regionali;
e) organizzare flussi informativi adeguati alla conoscenza e al
monitoraggio del fenomeno adottivo nel suo complesso;
f) adottare strumenti di verifica periodica sul piano qualitativo e
quantitativo in connessione con il sistema informativo regionale;
dato atto che sulla proposta di progetto sopra richiamato e' stato
espresso parere favorevole da parte della CRAL in data 26 novembre
2001;
ritenuto inoltre opportuno sottoscrivere un protocollo operativo di
coordinamento con gli Enti autorizzati in materia di adozione
internazionale, gli Enti titolari delle funzioni in materia di minori
e le Province (Allegato B), volto all'individuazione di una linea
condivisa ed integrata di intervento, in particolare per quanto
riguarda:
a) l'adeguamento dei servizi pubblici e degli Enti autorizzati alle
esigenze poste dalla nuova normativa;
b) la definizione delle modalita' di collaborazione tra Enti titolari
delle funzioni in materia di minori e Enti autorizzati in relazione
alle varie fasi del percorso adottivo internazionale: informazione e
preparazione, indagine sociale e psicologica delle coppie,
avvicinamento di esse all'incontro con il bambino, all'avvio
dell'adozione nonche' alla formazione degli operatori;
visto il parere favorevole sullo schema di protocollo di cui sopra
espresso dalla CRAL, in data 26 novembre 2001;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il
"Progetto regionale adozione" (Allegato A) e lo schema di "Protocollo
di intesa tra Regione Emilia-Romagna, Province, Enti titolari delle
funzioni in materia di minori, Enti autorizzati in materia di
adozione internazionale" (Allegato B), parti integranti e sostanziali
del presente atto;
2) di dare atto che, in sede di sottoscrizione del Protocollo, le
parti firmatarie possano concordemente apportare al testo le
variazioni che si rendessero necessarie per una maggiora
funzionalita' dello stesso.
ALLEGATO A
PROGETTO REGIONALE ADOZIONE
Premessa
La Legge 31 dicembre 1998, n. 476 in materia di adozioni
internazionali ha apportato modifiche ed integrazioni sostanziali
alla disciplina e alle procedure adottive delineate dalla Legge 4
maggio 1983, n. 184, introducendo nuovi adempimenti, soggetti e
modalita' di attuazione che comportano necessariamente azioni di
indirizzo, di coordinamento, di definizione di protocolli e strumenti
operativi, di sviluppo e vigilanza sulla rete dei servizi che
afferiscono alla competenza e alla responsabilita'
dell'Amministrazione regionale.
La pubblicazione, nell'ottobre 2000, del primo elenco degli Enti
autorizzati alle pratiche di adozione internazionale - da parte della
Commissione nazionale per le adozioni internazionali, regolata dal
DPR 492/99 - ha determinato l'entrata a regime della Legge 476/98;
elenco aggiornato nel giugno del 2000. A quella data gli Enti
autorizzati ad operare per la Regione Emilia-Romagna risultano essere
21.
Il Dipartimento Affari Sociali ha colto l'opportunita' di utilizzare
i fondi previsti per il funzionamento della Commissione nazionale per
l'anno 1999 - e non impiegati poiche' la Commissione si e' insediata
ufficialmente il 2 maggio 2000 - per sostenere finanziariamente
programmi di formazione, organizzazione e implementazione della legge
promossi dalle Regioni e dal Centro nazionale di documentazione di
Firenze di concerto con il Dipartimento e la Commissione stessa.
L'accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni delinea gli
impegni reciproci circa l'utilizzo di questi fondi, che sono stati
ripartiti tra il Centro nazionale di documentazione e le Regioni, i
primi per iniziative formative comuni a livello nazionale per un
importo pari a Lire 1.500.000.000 (Euro 774.685,35) ed i secondi per
iniziative formative, informative e di coordinamento da parte delle
Regioni, attribuendo ad esse un finanziamento calcolato sulla base
del numero di adozioni internazionali effettuate nell'anno 1999 nei
singoli territori regionali e pari, per l'Emilia-Romagna, a Lire
397.101.190 (Euro 205.085,65).
L'applicazione della Legge 476/98 costituisce un'occasione unica per
operare una riflessione complessiva sulle dimensioni del fenomeno
"adozione" nel territorio regionale e programmare iniziative
formative e attivita' di coordinamento tra tutti i soggetti
direttamente coinvolti o comunque interessati a questo tema, con
l'obiettivo di elevare complessivamente la qualita' degli interventi
nelle diverse realta' locali.
In tale contesto, pur tenendo conto delle peculiarita' e specificita'
dell'adozione internazionale e di quella nazionale, l'assunzione di
entrambe all'interno di un unico progetto di lavoro ci pare quanto
mai importante, anche in considerazione degli obiettivi comuni che
esse si prefiggono, dei significati e dei valori che riguardano tutti
i bambini in abbandono, indipendentemente dalla loro residenza e
provenienza, in quanto persone cui garantire pari diritti, dignita',
opportunita' di vita ed equita' nella realizzazione degli interventi.
Inoltre, i soggetti coinvolti sono gli stessi sia per l'adozione
nazionale che internazionale: le Regioni, i Servizi territoriali, la
Magistratura minorile, le organizzazioni private, ciascuna con
funzioni e responsabilita' sia consolidate che nuove che
correttamente si intrecciano e si intersecano fortemente sul
territorio in un'azione combinata e complessiva di promozione e di
attuazione dell'intervento.
1) Gli obiettivi
L'esperienza di intervento e di coordinamento tra soggetti maturata
nel territorio regionale in materia di adozione data ancor prima
dell'entrata in vigore della Legge 184/83; essa risale infatti alla
Legge 431/67 in materia di adozione speciale che, nel nostro
territorio, ha visto nascere e crescere la collaborazione tra
magistratura minorile e servizi.
Negli anni 1970/1980 si sono andate consolidando modalita' di
rapporto ed organizzative, tuttora esistenti, che hanno consentito
una buona qualita' e integrazione degli interventi adottivi che le
recenti riforme istituzionali, di riassetto delle funzioni tra Stato,
Regioni e Enti locali, nonche' di riordino del Servizio sanitario
nazionale, hanno contribuito a delineare meglio, sia in rapporto alla
riorganizzazione delle funzioni e competenze in ambito sociale e
sanitario sia in relazione alla necessita' di attuare politiche
integrate, avendo come riferimento i soggetti nella loro unitarieta'.
L'attuale fase di ridefinizione complessiva della materia avviene in
un momento quanto mai opportuno, apportando le necessarie innovazioni
ad un processo caratterizzato da esperienze positive e consolidate, e
tali tuttavia da richiedere un'evoluzione delle stesse.
Anche l'attribuzione degli Enti autorizzati - organizzazioni non
governative legittimate alle pratiche di adozione internazionale - di
un preciso ruolo nel percorso adottivo costituisce un'occasione unica
per una riflessione unitaria circa le interrelazioni e le connessioni
esistenti e da costituire con gli organismi del privato sociale, da
anni attivi su questa materia, e impegnati a collaborare con i
Servizi pubblici, nel rispetto dei reciproci ruoli.
Gli obiettivi del progetto:
1.1) Quadro informativo
- Operare una ricognizione sul territorio regionale sulle dimensioni
del fenomeno dei minori in stato di abbandono, dichiarati adottabili;
sulle domande di adozione presentate dalle coppie all'interno della
regione, sulle modalita' e i tempi delle istruttorie al momento
dell'entrata in vigore della Legge 476/98 e sugli esiti delle stesse;
sugli esiti anche a tempi medi e lunghi delle adozioni, con
particolare riferimento ai fallimenti adottivi, sulle modalita'
organizzative dei Servizi che si occupano di adozione; sui bisogni
formativi sentiti dagli operatori interessati;
- richiedere al Tribunale per i minorenni di Bologna la
disponibilita' ad una lettura sia quantitativa che qualitativa del
fenomeno "dalla parte" dei giudici minorili per una visione comparata
dei nodi attuativi ed operativi connessi all'intervento;
- mettere a punto le prospettive evolutive, i nodi problematici, le
esigenze organizzative che consentiranno di orientare i contenuti
formativi e le proposte di riorganizzazione dei servizi e di intese
tra soggetti;
- organizzare flussi informativi, adeguati sia alla conoscenza e al
monitoraggio delle situazioni che alla lettura del fenomeno nel suo
complesso, di concerto con i Servizi, la Magistratura minorile, gli
Enti autorizzati, la Commissione centrale, le Regioni, le Province,
il Centro nazionale di documentazione di Firenze.
1.2) Il coordinamento delle azioni e la collaborazione tra i soggetti
- Costituire organismi formali di coordinamento tra tutti i soggetti
pubblici e privati coinvolti, finalizzati al confronto delle idee e
delle attivita' per l'individuazione di una linea unitaria di
intervento;
- definire forme stabili di collegamento con la Magistratura
minorile;
- elaborare accordi e protocolli con il privato sociale sulle
reciproche responsabilita' e i reciproci compiti per un intervento
unitario a favore delle coppie e dei minori;
- curare i collegamenti con gli organismi nazionali e interregionali
per supportare la costruzione di una rete di servizi e di
opportunita', per il raggiungimento di una qualita' degli interventi
omogenea sul territorio nazionale;
- mantenere i rapporti con la Commissione nazionale per le adozioni
nazionali.
1.3) La formazione degli operatori pubblici e privati
- Fornire opportunita' di aggiornamento e percorsi formativi agli
operatori dei Servizi pubblici e privati in materia;
- preparare i Servizi pubblici e le organizzazioni private alla
formazione e preparazione delle coppie che si candidano all'adozione;
- orientare e attrezzare i Servizi per la promozione delle possibili
forme di cooperazione e di sostegno a distanza, che possono passare
anche attraverso l'attivita' legata alle adozioni;
- istruire gli operatori sui processi della comunicazione e della
promozione mass-mediologica;
- contribuire alla definizione ed attuazione dei contenuti e delle
iniziative formative interregionali di concerto con il Centro
nazionale di Documentazione sull'infanzia e l'adolescenza di Firenze,
la Commissione nazionale per le adozioni internazionali, il
Dipartimento Affari Sociali, le altre Regioni.
1.4) L'organizzazione dei Servizi
- Individuare e realizzare modalita' organizzative, operative e
procedurali adeguate per un intervento di qualita';
- delineare standard di servizio e di organizzazione adeguate alle
esigenze poste dalla norma;
- promuovere la stipula di accordi tra Servizi, in particolare quelli
sanitari ed educativi, mirata alla reale integrazione di funzioni e
competenze diverse per una corretta attuazione dell'intervento;
- sperimentare linee guida in materia di formazione degli operatori
di preparazione delle coppie e di conduzione del percorso valutativo
delle famiglie candidate all'adozione, nonche' verificare e
consolidare l'applicazione di protocolli operativi con il privato
sociale;
- adottare linee di indirizzo regionali, previste dalla norma, per la
costruzione e l'organizzazione della rete dei Servizi per l'adozione,
in coerenza con la piu' generale organizzazione dei Servizi
territoriali per i minori e le famiglie.
1.5) La promozione culturale e l'informazione
- Costruire occasioni di confronto e di diffusione di una corretta
cultura dell'adozione quale intervento di grande valenza affettiva e
relazionale, ma al contempo residuale se accompagnato e preceduto da
altre possibili forme di sostegno, sia in loco che a distanza;
- predisporre strumenti informativi e comunicativi capaci di
raggiungere le persone con messaggi semplici, immediati e corretti;
- analizzare e razionalizzare l'utilizzo di strumenti predisposti da
altri soggetti per una diffusione omogenea di una corretta cultura
dell'adozione su scala nazionale.
1.6) Il monitoraggio
- Adottare strumenti di verifica periodica sul piano qualitativo,
oltre che quantitativo, in connessione con il sistema di monitoraggio
degli interventi, avviato con il primo piano triennale regionale
attuativo della Legge 285/97 e con le altre leggi e direttive
regionali a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle famiglie.
2) Le azioni
Gli obiettivi indicati precedentemente comportano la realizzazione di
numerose attivita' anch'esse da svilupparsi in modo integrato e
coerente. Esse possono essere indicate nel modo seguente:
2.1) Per quanto riguarda l'obiettivo 1.1):
- elaborazione di una scheda di ricognizione in materia di adozione
sui dati di attivita', le modalita' organizzative e i bisogni
formativi dei Servizi territoriali;
- richiesta al Tribunale per i minorenni di collaborazione per la
raccolta delle informazioni e osservazioni che la Magistratura
minorile avra' ritenuto utile e possibile elaborare e rendere
disponibili;
- elaborazione dei dati e restituzione dell'informazione come
elemento di dibattito;
- verifica delle esigenze informatiche per la gestione
dell'intervento determinate dalle esigenze procedurali della legge in
coerenza con la struttura della cartella socio-assistenziale
predisposta per il Sistema informativo regionale - area minori.
Utilita' dello strumento per i singoli soggetti coinvolti in un
sistema protetto e utilizzo dei dati di sintesi a fini programmatici.
Connessione con il sistema in via di elaborazione da parte della
Commissione adozioni internazionali e del Centro di Documentazione di
Firenze.
2.2) In relazione all'obiettivo 1.2):
- costituzione del Coordinamento regionale per l'Adozione (CRAd)
coinvolgendo rappresentanti della Magistratura minorile, dei Comuni,
delle Province e delle Aziende Unita' sanitarie locali, degli Enti
autorizzati all'adozione internazionale, delle organizzazioni delle
famiglie adottive, allo scopo di costruire intese praticabili e
condivise, individuare obiettivi e contenuti della formazione degli
operatori, promuovere una corretta cultura dell'adozione e sviluppare
adeguate capacita' comunicative verso le realta' locali e i
mass-media;
- assicurare una presenza attiva nel coordinamento interregionale per
mantenere e sostenere orientamenti omogenei in campo nazionale e
curare rapporti con la Commissione per le adozioni internazionali e
il Centro di Firenze, in particolare sulle proposte di accordi in
sede di Conferenza Stato-Regioni;
- partecipazione alle iniziative formative e promozionali proposte
dai Servizi pubblici e dai soggetti privati del territorio;
- individuare ipotesi sulla partecipazione degli Enti locali e della
Regione ai programmi di sostegno a distanza quale forma di
cooperazione allo sviluppo perche' l'adozione internazionale risulti
effettivamente sussidiaria e residuale anche nei Paesi di provenienza
dei bambini adottati.
2.3) In relazione all'obiettivo 1.3):
- definizione ed organizzazione, tramite gruppi di lavoro tra
operatori dei servizi e degli Enti autorizzati, di obiettivi,
contenuti a tempi del percorso formativo destinato agli operatori
coinvolti nei percorsi adottivi;
- ipotesi di un primo seminario propedeutico illustrativo della
legge, dei compiti e delle responsabilita' dei vari soggetti con
l'illustrazione delle novita' e degli obblighi introdotti dalla nuova
normativa e delle diverse funzioni in capo ai vari soggetti;
- partecipazione al gruppo di coordinamento presso il Centro di
Firenze che, in concerto con la Commissione nazionale, deve
individuare obiettivi, contenuti e destinatari della formazione su
scala nazionale finanziata dal Dipartimento Affari sociali;
- individuazione degli operatori della nostra Regione ammessi alla
formazione nazionale ed organizzazione della loro partecipazione.
2.4) In relazione all'obiettivo 1.4):
- determinazione delle forme di collaborazione con la Magistratura
minorile;
- definizione e sperimentazione di protocolli operativi tra Servizi
pubblici ed Enti autorizzati in materia di adozione internazionale e
nazionale;
- predisposizione di linee guida regionali per la sperimentazione di
modalita' condivise di formazione degli operatori, di preparazione
delle coppie e di conduzione del percorso valutativo delle famiglie
candidate all'adozione;
- proposte di accordi e intese con gli altri Servizi e le altre
istituzioni interessate;
- elaborazione di linee di indirizzo regionali in materia di
organizzazione dei Servizi per l'adozione e loro standard
quali-quantitativi.
2.5) In relazione all'obiettivo 1.5):
- studio, proposta e utilizzo mirato di strumenti di promozione di
una corretta cultura dell'adozione e della tutela della dignita',
della individualita' e dei diritti dei bambini in abbandono;
- connessione con le iniziative nazionali e locali in materia, per
una razionalizzazione dei messaggi, evitando una proliferazione
"selvaggia" delle informazioni.
2.6) In relazione all'obiettivo 1.6):
- predisposizione e utilizzo periodico, secondo tempi definiti, di
strumenti di monotoraggio del fenomeno;
- attuazione di una ricerca mirata alle problematiche pedagogiche
dell'adozione internazionale e analisi degli insuccessi e dei
conflitti nelle relazioni;
- connessione con l'attivita' di monitoraggio prevista dalla Legge
285/97 a livello nazionale e con il monitoraggio degli altri
interventi regionali in materia di infanzia, adolescenza, minori,
famiglie.
3) I soggetti coinvolti nell'attuazione del progetto
3.1) I soggetti interni all'Amministrazione regionale
- Responsabile del Servizio Politiche familiari, infanzia e
adolescenza;
- dirigente competente per la tutela e integrazione minori;
- funzionario referente;
- consulente - Esperto giuridico tutela minori.
Altre collaborazioni previste:
- Servizio Immigrazione e Servizio Cooperazione internazionale -
Assessorato Politiche sociali;
- Assessorato Sanita' - Servizio Integrazione socio-sanitaria.
3.2) La collaborazione con i soggetti esterni all'Amministrazione
regionale
- Tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna;
- coordinatori sociali delle Aziende Unita' sanitarie locali,
Responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni, referenti provinciali
del Settore minori;
- Enti autorizzati ad operare per l'Emilia-Romagna;
- Universita' degli Studi di Bologna - Dipartimento di Scienze
dell'Educazione;
- Centro Studi "Gianfranco Minguzzi" di Bologna, per l'organizzazione
della formazione.
4) Le risorse
Le risorse verranno messe a disposizione, di anno in anno, dalla
Regione Emilia-Romagna e dallo Stato.
ALLEGATO B
SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, PROVINCE,
ENTI TITOLARI DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI MINORI, ENTI AUTORIZZATI
IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE
1) Premessa
La Legge 31 dicembre 1998, n. 476 in materia di adozioni
internazionali ha apportato modifiche ed integrazioni sostanziali
alla disciplina e alle procedure adottive delineate dalla Legge 4
maggio 1983, n. 184, introducendo nuovi adempimenti e modalita' di
attuazione, nonche' diverse e piu' strette relazioni tra i soggetti
pubblici e privati chiamati a concorrere alla sua attuazione.
Alle Regioni la Legge 476/98 affida il compito di concorrere a
sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti
previsti dalla legge, di vigilare sul funzionamento delle strutture e
dei Servizi che operano nel territorio per l'adozione internazionale,
di promuovere la definizione di protocolli operativi e convenzioni
fra Enti autorizzati e Servizi e forme stabili di collegamento fra
gli stessi e gli organi giudiziari minorili.
La definizione dei protocolli operativi tra Enti titolari delle
funzioni in materia di minori ed Enti autorizzati costituisce un
elemento cardine per la costruzione di un sistema integrato di
servizi, tra pubblico e privato per accompagnare nel migliore modo
possibile le coppie nel loro percorso di avvicinamento all'adozione
internazionale e per sostenerle successivamente.
La Regione Emilia-Romagna si e' quindi mossa tempestivamente,
definendo un Progetto regionale Adozioni ed avviando un lavoro
congiunto con i rappresentanti degli Enti autorizzati e degli Enti
titolari delle funzioni in materia di minori, che ha portato alla
elaborazione di diversi documenti di lavoro i quali hanno facilitato
la stesura del protocollo che viene qui presentato.
Le modalita' di collaborazione qui definite hanno carattere di
sperimentalita' e richiedono, per essere adeguatamente realizzate e
monitorate, il contributo di tutti i soggetti coinvolti.
2) Principi comuni di riferimento
Le parti convengono che, come espresso nel Piano nazionale degli
interventi e dei Servizi sociali 2001-2003, il Sistema integrato di
interventi e Servizi sociali non puo' realizzarsi che "con il
concorso di una pluralita' di attori, istituzionali e non, pubblici e
privati, rispetto ai quali sono distribuiti ruoli e responsabilita',
competenze e risorse".
Il Piano prevede che la programmazione sociale sia intesa come un
"processo a piu' attori, collocati a piu' livelli, che apportano
competenze, ideazioni e risorse ad una progettazione che esigenze
tanto ideali quanto di efficacia vogliono partecipata".
Le parti si riconoscono nel principio di sussidiarieta' e
cooperazione cosi' come espresso dall'art. 1, commi 3, 4, 5 della
Legge 8 novemhre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del
Sistema integrato di interventi e Servizi sociali".
Secondo il principio di "sussidiarieta' verticale" fra le istituzioni
pubbliche, l'esercizio delle responsabilita' pubbliche deve incombere
di preferenza sulle autorita' piu' vicine ai cittadini.Secondo il
principio della "sussidiarieta' orizzontale" fra le istituzioni
pubbliche e la societa' civile, e' necessario che l'Ente locale,
titolare delle competenze sociali, svolga pienamente le funzioni di
lettura dei bisogni, di pianificazione e programmazione dei servizi e
degli interventi, di definizione dell'esigibilita' e di valutazione
dei risultati. In nessun modo la sussidiarieta' orizzontale puo'
essere intesa quale semplice supplenza alle carenze della societa'
civile, bensi' quale strumento di promozione, coordinamento e
sostegno che permette alle formazioni sociali di esprimere al meglio,
con la piena garanzia di liberta' di iniziativa, le diverse e
specifiche potenzialita'.
Resta quindi in capo alle istituzioni il ruolo fondamentale di
garanzia della risposta.
In particolare le parti riconoscono che il principio di
sussidiarieta' dell'adozione non e' "supplenza" alle carenze di una
societa' in difficolta' nel rispondere alle esigenze dei propri
cittadini/bambini. Deriva inoltre dal concetto di responsabilita'
solidale tra Stati, societa' diverse e formazioni sociali, il
riconoscimento allo Stato di appartenenza del bambino del ruolo di
garante della risposta al suo diritto di avere una famiglia che lo
accudisca nelle forme piu' rispondenti al suo bisogno.
Le parti riconoscono che una adeguata cultura dell'adozione trova
fondamento nella tutela del prevalente interesse del bambino.
Tale interesse e' effettivamente realizzato promuovendo:
- una adeguata informazione, preparazione, valutazione,
accompagnamento e sostegno della famiglia adottiva, valorizzata nelle
sue motivazioni e capacita';
- la corresponsabilita' dei soggetti - Tribunale per i minorenni,
Enti titolari delle funzioni in materia di minori, Enti autorizzati -
impegnati nella costruzione di un percorso armonico e lineare per la
coppia.
Le parti riconoscono altresi' l'importanza di promuovere la
cooperazione internazionale quale forma prioritaria di aiuto al
bambino in difficolta', mediante la promozione, nel suo Paese di
origine, delle potenzialita' di risposta al bisogno con interventi
quali sostegno a distanza, formazione degli operatori, progetti
mirati di sviluppo. A tal fine la Regione promuove lo sviluppo della
cultura della cooperazione, gli Enti autorizzati - sulla base di
un'analisi della realta' delle situazioni sociali - propongono
possibili progetti di intervento e gli Enti titolari delle funzioni
in materia di minori implementano l'informazione e la promozione di
forme di solidarieta' a sostegno del bambino nel proprio Paese.
3) Finalita'
Il protocollo si propone di potenziare e qualificare una rete
integrata di servizi per sostenere una cultura dell'adozione
internazionale basata sul principio di sussidiarieta' e svolgere una
efficace azione di accompagnamento e sostegno per le coppie candidate
all'adozione internazionale, in particolare attraverso:
- l'attivazione di adeguate azioni informative e di preparazione;
- la realizzazione di indagini sociopsicologiche efficaci nella
esplorazione dei requisiti richiesti per esercitare una funzione
genitoriale caratterizzata da piena disponibilita' all'accoglienza di
un bambino straniero;
- la qualificazione e l'omogeneizzazione, sul territorio regionale,
delle relazioni finali di indagine elaborate dai Servizi, anche al
fine di renderle piu' rispondenti ai criteri di valutazione
utilizzati dal Tribunale per i minorenni dalle diverse Autorita'
nazionali;
- la definizione di percorsi precisi e trasparenti nella fase
successiva alla dichiarazione di idoneita';
- la messa a punto delle modalita' di collaborazione tra Enti
titolari delle funzioni in materia di minori ed Enti autorizzati
nella fase successiva all'ingresso dei bambini in Italia. Si tratta
di garantire una particolare attenzione all'ascolto ed al sostegno
del bambino di origine straniera nel suo processo di integrazione nel
nuovo contesto familiare, nel gruppo dei pari e nel contesto sociale
territoriale, esercitando in modo adeguato le funzioni di vigilanza e
sostegno.
4) Coordinamento delle iniziative in materia di adozione
internazionale
Regione Emilia-Romagna, Enti titolari delle funzioni in materia di
minori, Enti autorizzati e Province concordano sulla opportunita' di
un coordinamento a livello regionale, quale sede di raccordo tra le
istanze pubbliche e private impegnate nel complesso sviluppo della
rete integrata di servizi a favore delle coppie e dei minori
coinvolti nella esperienza adottiva.
A tal fine assumono i seguenti impegni.
1) La Regione istituisce il Coordinamento regionale per l'Adozione,
di seguito denominato CRAd composto da due rappresentanti dall'ANCI,
due rappresentanti dell'UPI, due rappresentanti dei Coordinatori
sociali delle Azienda Unita' sanitarie locali e quattro
rappresentanti degli Enti autorizzati alle pratiche di adozione
internazionale, art. 39, comma 1, lett. c), Legge 476/98, nonche' con
la partecipazione, quali invitati permanenti, di rappresentanti della
Magistratura minorile e delle associazioni delle famiglie adottive.
Alla costituzione del CRAd provvedera' successivamente con proprio
atto il Direttore generale Sanita' e Politiche sociali.
2) Il CRAd viene convocato periodicamente dalla Regione e si connota
quale sede di elaborazione e confronto per:
- lo studio e l'attivazione di interventi per la promozione di una
corretta cultura dell'adozione;
- la concertazione degli obiettivi e dei contenuti della formazione
degli operatori pubblici e privati coinvolti nei percorsi adottivi;
- la promozione delle forme di collaborazione tra Enti titolari delle
funzioni in materia di minori, Enti autorizzati e Magistrature
minorili;
- l'elaborazione ed il monitoraggio di protocolli operativi in
materia di adozione internazionale;
- l'elaborazione di proposte in ordine alle linee di indirizzo
regionali in materia di organizzazione dei servizi per l'adozione e
loro standard quali-quantitativi;
- la predisposizione e l'utilizzo periodico di strumenti di
monitoraggio degli interventi in materia di adozione;
- la definizione di proposte in ordine alla vigilanza sul
funzionamento delle strutture e dei servizi per l'adozione
internazionale.
5) Misure organizzative
Regione Emilia-Romagna
Si impegna, in accordo con gli Enti titolari delle funzioni in
materia di minori alla stesura di apposite linee guida in materia di
organizzazione dei servizi che prevedano:
- la costituzione, in ambiti definiti a livello provinciale, di
Azienda Unita' sanitaria locale o, nel caso di Comuni ed associazioni
di Comuni, in ambiti non inferiore a 90.000 abitanti, di apposite
e'quipe centralizzate. Tali e'quipe sono formate almeno dalle figure
professionali di assistente sociale e di psicologo, con forte
esperienza specifica;
- il raccordo a livello provinciale delle predette e'quipe o tramite
la Provincia stessa o mediante uno degli Enti titolari delle funzioni
in materia di minori, individuato dai soggetti istituzionali titolari
delle funzioni relative ai minori come Ente capofila, in specie
rispetto alla programmazione dei corsi e della formazione degli
operatori. L'Ente capofila si pone quale punto di riferimento in
particolare per l'attivazione e gestione dei corsi di preparazione
rivolti alle coppie candidate all'adozione, la gestione dei corsi di
formazione degli operatori, la stipula di convenzioni e la messa a
punto di modalita' di collaborazione con gli Enti autorizzati;
- l'individuazione di standard quali-quantitativi delle prestazioni
che devono essere assicurate alle coppie impegnate nel percorso
adottivo ed ai bambini inseriti nel nuovo contesto familiare. La
definizione di tali standard e' anche funzionale alla individuazione
delle risorse di personale da attribuire alle e'quipe;
- l'individuazione delle modalita' di articolazione del sistema
informativo e delle relative strumentazioni informatiche che
garantiscono la conservazione e trasmissione di tutti i dati
necessari riguardanti il percorso adottivo, in diretta connessione
con la Commissione nazionale adozioni, il Tribunale per i minorenni e
gli Enti autorizzati.
Enti titolari delle funzioni in materia di minori
Si impegnano ad attuare quanto previsto dalle sopra citate linee
guida per la riorganizzazione dei servizi.
Enti autorizzati
Si impegnano a:
- dotarsi di un'e'quipe multiprofessionale operante in una sede
adeguata, secondo quanto previsto dalla normativa statale;
- individuare le risorse per assicurare la collaborazione con i
servizi e il Tribunale per i minorenni;
- dotare le proprie sedi della strumentazione anche informatica e dei
programmi necessari per operare secondo le indicazioni che saranno
fornite dalla Commissione nazionale adozioni.
6) Informazione delle coppie e promozione
Per informazione si intende un'attivita' mirata a fornire alle coppie
dati conoscitivi sulla adozione internazionale, sui requisiti
necessari per accedervi, sul percorso da svolgere ed i tempi del
medesimo, sul ruolo svolto dai Servizi, dagli Enti autorizzati, e dal
Tribunale per i minorenni, nonche' sui diritti loro e dei bambini. In
tale ottica le coppie sono anche informate delle attivita' delle
associazioni di famiglie adottive presenti nel territorio.
Per promozione si intendono le attivita' rivolte a diffondere nella
cittadinanza la cultura della sussidiarieta', nell'ambito di una piu'
generale sensibilita' verso le diverse forme di accoglienza (quali ad
esempio sostegno a distanza e affidamento familiare).
Regione Emilia-Romagna, Enti titolari delle funzioni in materia di
minori ed Enti autorizzati si impegnano ad assicurare una adeguata
informazione alle coppie anche attraverso eventuali iniziative
informativo-promozionali nel territorio.
In particolare vengono assunti i seguenti impegni:
Regione Emilia-Romagna ed Enti titolari delle funzioni in materia di
minori
La Regione Emilia-Romagna e gli Enti titolari delle funzioni in
materia di minori si impegnano, per quanto di competenza, a:
- assolvere la funzione informativa tramite i servizi sociali che
devono assicurare in tempi brevi alle coppie interessate la
possibilita' di avere un incontro informativo. Di norma l'incontro
informativo e' svolto da un'assistente sociale adeguatamente
preparata, la quale, tra l'altro, provvedera' a sottolineare
l'assoluta esigenza che la coppia acceda ai corsi di preparazione che
precedono l'indagine sociopsicologica;
- produrre e mettere a disposizione degli interessati, presso le sedi
dei servizi sociosanitari, Centri per le famiglie e URP di Comuni,
Associazioni di Comuni, Consorzi ed Aziende Unita' sanitarie locali,
presso le sedi degli Enti autorizzati, usufruendo anche delle
tecnologie informatiche, specifici e differenziati materiali
divulgativi.
Enti autorizzati
Gli enti autorizzati si impegnano a:
- produrre e mettere a disposizione delle coppie presso le proprie
sedi materiale informativo illustrativo, in modo organico e
trasparente, dei servizi che vengono offerti dall'Ente e delle
procedure adottate nei Paesi nei quali l'Ente e' autorizzato ad
operare;
- fornire, nel caso di primo accesso diretto delle coppie presso le
sedi degli Enti, oltre alle informazioni specifiche relative alle
proprie attivita', una prima informazione sui requisiti necessari per
accedere alla adozione internazionale e sulle funzioni svolte dai
Servizi, dagli Enti autorizzati e dal Tribunale per i minorenni,
rinviando comunque la coppia presso i servizi competenti degli Enti
titolari delle funzioni in materia di minori per una informazione
piu' organica e per l'avvio del percorso istruttorio. Il contratto
informativo non comporta oneri per la coppia;
- inviare alla Regione i dati essenziali per la produzione di
materiali informativi sufficienti ad informare le coppie
relativamente alle funzioni, alle caratteristiche e alle modalita' di
accesso agli Enti autorizzati stessi. I materiali informativi,
prodotti dalla Regione, verranno distribuiti alle coppie che accedono
alla prima informazione.
7) Preparazione delle coppie nella fase precedente l'indagine
sociopsicologica
Le parti concordano che l'attivita' di preparazione delle coppie non
sia un'azione volta semplicemente ad accrescere la conoscenza che
esse hanno dagli aspetti peculiari legati all'esperienza
dell'adozione e delle procedure che devono essere seguite.
L'esperienza insegna che e' quasi sempre opportuno aiutare gli
adottandi a realizzare un processo di maturazione verso una
competenza genitoriale ed una capacita' di essere coppia che deve
essere ancora piu' profonda e salda di quanto e' normalmente
richiesto ai genitori naturali.
Regione, Enti titolari delle funzioni in materia di minori ed Enti
autorizzati riconoscono la assoluta necessita' che tutte le coppie
partecipino ai corsi di preparazione, sia nella fase precedente
all'idoneita' che in quella successiva, quale fondamentale elemento
di garanzia per offrire ad ogni bambino in situazione di bisogno
genitori accoglienti, competenti e sicuri.
L'integrazione delle esperienze
Rispetto alla preparazione delle coppie Enti autorizzati e Servizi
pubblici interessati hanno esperienze complementari:
- gli Enti autorizzati hanno maturato forti competenze
prevalentemente sugli aspetti culturali relativi alla condizione dei
minori abbandonati nei Paesi di origine, sulla preparazione delle
coppie valutate idonee, sui loro problemi e sulle modalita' di
sostegno nella fase delicata dell'incontro con il bambino nel Paese
straniero e delle prime relazioni;
- i Servizi pubblici hanno maturato maggior competenza sulla adozione
complessivamente intesa, aiutando i coniugi nel loro percorso
istruttorio ad arricchire l'idea di bambino e di relazione
genitori-bambino, ad approfondire il concetto di abbandono, a
riflettere sulle vere e false implicazioni legate al colore della
pelle, sulla comunicazione che si puo' avere con il bambino rispetto
alla sua esperienza di adottato, su come affrontare il problema della
sua origine e della sua storia.
Ci si trova quindi di fronte a due sistemi: quello degli Enti
autorizzati e quello degli Enti titolari delle funzioni in materia di
minori i cui rispettivi Servizi, racchiudono nei loro ambiti
esperienze di qualita' che e' necessario fare incontrare e diffondere
per rendere omogenei i livelli delle prestazioni erogate.
quindi d'obbligo un'azione congiunta per coordinare, programmare e
qualificare gli interventi di preparazione delle coppie pensando
anche ad un allargamento delle risorse in campo.
in questa ottica che puo' essere interpretato l'art. 29 bis della
Legge 476/98, quando afferma che le attivita' di preparazione delle
coppie sono svolte dai Servizi "anche in collaborazione con gli enti
autorizzati".
La parola chiave "anche" va letta sia in termini di stimolo preciso
ai Servizi per collaborare con gli Enti autorizzati, sia nei termini
di invito ad allargare la collaborazione coinvolgendo anche altre
risorse quali ad esempio esperti del Tribunale per i minorenni,
docenti universitari, esperti della cooperazione internazionale,
sacerdoti e laici impegnati ad aiutare l'infanzia nei diversi Paesi,
medici portatori di specifiche competenze, coppie che hanno gia'
adottato, etc.
quindi interesse comune di Regione, Enti titolari delle funzioni in
materia di minori ed Enti autorizzati operare per ampliare le risorse
qualificate da coinvolgere nella preparazione delle coppie sia per
fornire ad esse una formazione piu' completa che per meglio sostenere
il notevolissimo onere di assicurare loro, nel piu' breve tempo
possibile, di poter usufruire dei corsi di preparazione.
A partire dalle considerazioni espresse, le parti assumono i seguenti
impegni:
Regione Emilia-Romagna e Enti titolari delle funzioni in materia di
minori
Si impegnano per l'attivazione, nella fase precedente l'indagine
sociopsicologica, di percorsi di preparazione delle coppie da
realizzarsi in collaborazione con gli Enti autorizzati e coinvolgendo
le diverse risorse formative.
Programmazione
La programmazione delle iniziative formative richiede
l'individuazione, attraverso un'azione di raccordo svolta dalle
Province nei confronti di tutti gli Enti pubblici titolari delle
funzioni relative ai minori e afferenti al medesimo ambito
provinciale, di un soggetto istituzionale che si pone come capofila
per l'attivazione dei corsi.
Anche in collaborazione con la Provincia, il soggetto capofila:
- individua il fabbisogno dei corsi da attivarsi, tenendo conto del
numero di coppie annualmente istruite su base provinciale,
dell'impegno per il superamento delle eventuali liste di attesa, e
della necessita' di fare intercorrere un breve periodo di tempo tra
il colloquio informativo, la conferma da parte della coppia del
proprio interesse all'adozione e l'avvio dei corsi;
- definisce, in raccordo con la Regione, le modalita' di
collaborazione con gli Enti autorizzati per la realizzazione dei
predetti corsi, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;
- stabilisce le specifiche modalita' di attuazione dei corsi;
- attiva i corsi medesimi;
- cura il monitoraggio delle esperienze formative realizzate.
La Regione svolge opera di raccordo tra i soggetti capofila delle
singole Province.
Tale raccordo e' finalizzato a:
- sviluppare l'iniziativa per la stipula di accordi di collaborazione
e convenzioni tra piu' soggetti capofila e piu' Enti autorizzati,
anche attraverso la predisposizione di schemi di convenzione, con lo
scopo di rendere piu' rapida e qualificata la costruzione del sistema
delle opportunita' corsuali per le coppie su tutto il territorio
regionale;
- presidiare, anche avvalendosi del CRAd la funzione di raccordo
delle attivita' di monitoraggio delle esperienze formative al fine di
garantirne l'omogenea diffusione sul territorio regionale e favorire
un processo di miglioramento continuo della qualita'.
Metodologia e contenuti
La metodologia ed i contenuti dei corsi dovranno essere conformi alle
"Linee guida per la preparazione delle coppie nella fase precedente
l'indagine sociopsicologica", elaborate dalla Regione Emilia-Romagna
a partire dal contributo del gruppo di lavoro misto Regione-Enti
titolari delle funzioni in materia di minori-Enti autorizzati.
Criteri di qualita'
I corsi dovranno soddisfare i seguenti criteri di qualita':
1) esaustivita': prevedere la trattazione di tutte le 6 unita'
formative di cui al documento citato;
2) congruita': avere una durata non inferiore a 12 ore e prevedere la
partecipazione di un numero di coppie non inferiori a 5 e non
superiori a 10;
3) integrazione delle competenze: prevedere la partecipazione, in
ogni caso, di esperti di diversa matrice professionale ed
istituzionale;
4) attenzione all'utente: prevedere orari e modalita' tali da
soddisfare il piu' possibile le esigenze dei partecipanti.
Incentivazioni
La Regione Emilia-Romagna si impegna ad incentivare le predette
iniziative formative erogando un contributo per ogni corso
realizzato, in grado di soddisfare anche i seguenti criteri:
5) territorialita': svolgimento dei corsi nell'ambito territoriale
regionale;
6) gratuita': nessun onere economico per le coppie.
Tale contributo sara' incrementato qualora le iniziative formative
siano attuate in concorso tra due o piu' soggetti capofila e/o due o
piu' Enti autorizzati.
Per i corsi di preparazione attivati dai predetti soggetti tramite
convenzioni con Enti autorizati e non rispondenti ai criteri di cui
ai precedenti numeri 5) e 6), la Regione Emilia-Romagna si impegna ad
individuare forme diverse di incentivazione in relazione alla
possibilita' di accordi con gli Enti autorizzati, finalizzati al
contenimento ed alla trasparenza dei costi sostenuti dalle coppie.
Enti autorizzati
Gli Enti autorizzati si impegnano a:
- partecipare con propri esperti alla definizione e all'aggiornamento
dei contenuti e delle modalita' per la conduzione dei percorsi
formativi destinati alle coppie nell'ambito dei gruppi di lavoro a
livello regionale;
- mettere a disposizione, nell'ambito di specifici rapporti di
collaborazione con i soggetti capofila per la gestione dei corsi di
preparazione, personale qualificato rispetto agli ambiti tematici di
loro competenza;
- concorrere con la Regione Emilia-Romagna nella ricerca di accordi
finalizzati al contenimento ed alla trasparenza dei costi sostenuti
dalle coppie nella fase precedente l'indagine sociopsicologica.
8) Indagine sociale e psicologica
Le parti riconoscono che:
- l'applicazione del principio di sussidiarieta' modifica
sostanzialmente l'approccio culturale che la coppia deve avere nei
confronti dell'esperienza adottiva. Infatti essa deve maturare la
disponibilita' ad accogliere un bambino proposto dall'Autorita'
nazionale straniera, rispetto ad una concezione, ancora diffusa,
caratterizzata dall'idea di scegliere il bambino da adottare;
- l'indagine sociale e psicologica rivolta alla coppia deve essere
svolta nel modo piu' accurato possibile, proprio per garantire ai
bambini che verranno proposti per l'abbinamento adottivo di potere
incontrare figure genitoriali ed un nucleo familiare in grado di
assicurare loro adeguato sostegno e rapporto affettivo;
- e' in aumento la probabilita' che le coppie ricevano proposte di
abbinamento riguardanti bambini che hanno avuto sofferenze specifiche
e che richiedano anche interventi di cura particolari;
- il progressivo diffondersi dell'attivita' di preparazione delle
coppie nella fase precedente l'indagine sociopsicologica determinera'
significativi effetti sulle modalita' di svolgimento della indagine
stessa, che potra' essere maggiormente focalizzata sugli aspetti di
valutazione. Il perfezionamento degli strumenti di valutazione della
coppia e' elemento essenziale per il successo della esperienza
adottiva e quindi obiettivo comune di studio e ricerca per gli Enti
titolari delle funzioni in materia di minori e gli Enti autorizzati.
Le parti si impegnano per la stesura di apposite linee guida per lo
svolgimento delle indagini sociopsicologiche, a partire dal documento
elaborato dal gruppo regionale misto e tenuto conto delle
osservazioni del Tribunale per i minorenni, nella prospettiva di:
- superare le disomogeneita' tra i diversi territori nelle modalita'
di realizzazione del percorso di indagine e di stesura delle
relazioni finali, garantendo uniformita' di percorso nel territorio
regionale alle coppie interessate all'adozione internazionale;
- garantire un maggiore approfondimento dei temi connessi alla
condizione di bambino straniero ed a rendere piu' precise ed
articolate le considerazioni finali sull'idoneita' della coppia. Tale
accuratezza, oltre a facilitare il lavoro successivo degli Enti
autorizzati stessi e del Tribunale per i minorenni, costituira'
elemento di vantaggio per la coppia stessa nel momento in cui la
propria disponibilita' dovra' essere valutata dalle Autorita'
straniere (e confrontata con quella di candidati provenienti da altri
Stati);
- accompagnare l'accuratezza della conduzione dell'indagine con
l'attenzione a costruire una situazione di agio e di collaborazione
con la coppia.
In base alle considerazioni espresse vengono assunti i seguenti
impegni.
Regione Emilia-Romagna
La Regione Emilia-Romagna si impegna, di concerto con i soggetti
presenti nel CRAd e sulla base del documento prodotto dal gruppo
regionale misto, ad elaborare, entro due mesi, le linee guida per la
conduzione della indagine sociopsicologica sulla coppia.
Enti autorizzati e Enti titolari delle funzioni in materia di minori
Partecipano con propri esperti alla definizione delle predette linee
guida, contribuendo alla definizione di un esauriente percorso di
approfondimento degli aspetti culturali e relazionali relativi
all'incontro con i bambini stranieri, nonche' della capacita' della
coppia di farsi carico di uno o piu' minori. Gli Enti titolari delle
funzioni in materia di minori si impegnano all'attuazione delle linee
guida per la conduzione dell'indagine sociopsicologica.
9) Scelta dell'Ente ed avvicinamento all'incontro con il bambino
Regione Emilia-Romagna, Enti titolari delle funzioni in materia di
minori ed Enti autorizzati riconoscono l'importanza di fornire alle
coppie idonee tutti gli elementi conoscitivi utili per la scelta
dell'Ente autorizzato che le accompagnera' all'incontro con il
bambino proposto dall'Autorita' nazionale straniera e nelle fasi
successive all'incontro stesso.
Le parti convengono che competa all'Ente autorizzato nella fase della
post idoneita' la preparazione della coppia tramite lo sviluppo del
tema dell'accoglienza e dell'incontro con il bambino, per
approfondirlo e declinarlo rispetto alle caratteristiche specifiche
del Paese che e' stato prescelto e nel quale si realizzera'
l'abbinamento. L'obiettivo principale e' quello di assicurare alle
coppie strumenti idonei per affrontare l'esperienza del recarsi in un
determinato Paese e realizzare l'incontro con il bambino straniero
proveniente da differenti situazioni e portatore di un proprio
patrimonio culturale e di competenze.
A partire da queste considerazioni sono assunti i seguenti impegni:
Regione Emilia-Romagna, Enti titolari delle funzioni in materia di
minori ed Enti autorizzati
Si impegnano a realizzare le opportune iniziative informative
affinche' le coppie possano disporre di tutti gli elementi utili alla
scelta dell'Ente autorizzato, con particolare riferimento
all'individuazione delle procedure che esso attuera', alle concrete
prospettive di adozione nei diversi Paesi, ai servizi che verranno
offerti ed ai costi a carico della coppia.
Per quanto riguarda la preparazione delle coppie in questa fase:
Enti titolari delle funzioni in materia di minori
Si impegnano affinche':
- gli esiti del percorso svolto dalla coppia (report sul percorso di
preparazione svolto antecedentemente alla istruttoria e copia della
relazione di indagine sociopsicologica), vengano forniti
tempestivamente all'Ente autorizzato prescelto dagli adottandi, non
appena questi abbiano ottenuton l'idoneita';
- sia incentivata la territorializzazione dei predetti corsi,
mettendo gratuitamente a disposizione degli Enti autorizzati, su loro
richiesta, i locali e le attrezzature necessarie per realizzare i
percorsi di preparazione post-istruttoria delle coppie.
Enti autorizzati
Gli Enti autorizzati si impegnano a:
- configurare i percorsi di preparazione delle coppie post-idoneita',
all'interno di standard minimi da concordare con la Regione entro sei
mesi dal presente atto;
- pubblicizzare e rendere trasparenti le modalita' dei percorsi di
preparazione post-idoneita' delle coppie.
10) L'avvio dell'adozione
La fase successiva all'arrivo in Italia della coppia con il bambino
e' particolarmente delicata: in essa gli Enti autorizzati e gli Enti
titolari delle funzioni in materia di minori sono chiamati dalla
Legge 476/98 a svolgere, in collaborazione e nel contempo, attivita'
di sostegno del nucleo adottivo e funzioni di controllo
sull'andamento dell'adozione, riferendone al Tribunale per i
minorenni ed alla Autorita' straniera.
L'esercizio congiunto e coordinato di queste due funzioni e'
essenziale, considerate la necessita' di tutelare prioritariamente il
bambino, (prevenendo il fallimento adottivo) e la criticita' della
fase del suo inserimento nel contesto familiare, sociale e
scolastico.
Regione Emilia-Romagna, Enti titolari delle funzioni in materia di
minori ed Enti autorizzati si pongono l'obiettivo di realizzare e
promuovere l'accettazione da parte delle coppie sia dell'attivita' di
controllo che di sostegno. Tale accettazione e' favorita dalla
definizione e esplicitazione delle modalita' con cui viene esercitato
il controllo e dall'individuazione, per quello che riguarda le
attivita' di sostegno, di una offerta di prestazioni che le coppie
possano valutare e negoziare, a partire da una prima analisi
congiunta della situazione del bambino e di quella della coppia.
Nel perseguire gli obiettivi citati le parti assumono i seguenti
impegni:
Enti titolari delle funzioni in materia di minori
Si impegnano per:
- individuare immediatamente, non appena ricevuta comunicazione
dell'arrivo in Italia del bambino, gli operatori incaricati di
seguirne l'inserimento in famiglia;
- assicurare, al fine di riferire al Tribunale per i minorenni
sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficolta'
per gli opportuni interventi, un adeguato monitoraggio fin
dall'ingresso del minore in Italia e per almeno un anno, o nel caso
di affido preadottivo, fino alla conclusione di tale periodo;
- l'attivita' di monitoraggio viene prolungata in relazione a
richiesta di aggiornamento di diversa entita' temporale proveniente
dall'Autorita' straniera per un periodo di due anni; in tale caso il
Servizio provvede a inoltrare all'Ente autorizzato competente le
informazioni necessarie per permettere all'Ente medesimo di inoltrare
alle Autorita' straniere le relazioni periodiche. Il monitoraggio
concerne in particolare lo sviluppo psicofisico del bambino, la
qualita' delle sue relazioni con le figure genitoriali, gli eventuali
figli naturali, la rete parentale e il gruppo dei pari, la sua
situazione psicologica e quella della coppia adottiva, l'inserimento
del nucleo nell'ambiente sociale e l'andamento del suo eventuale
inserimento scolastico. Per quello che riguarda la coppia genitoriale
una particolare attenzione va alla sua capacita' di gestire la
relazione con il bambino, di accoglierlo con la sua storia, di
individuarne e soddisfarne i bisogni, di adeguare ruoli e tempi alla
nuova situazione;
- realizzare il monitoraggio attraverso una trasparente definizione
ed informazione alla coppia dei contenuti e delle modalita' con cui
esso viene condotto;
- presentare alle coppie una proposta per un adeguato supporto
psicologico e sociale al nucleo, con la finalita' di assicurare una
prima stabilizzazione delle relazioni intrafamiliari e del bambino
nel contesto sociale;
- promuovere, quale forma di sostegno alle coppie, l'offerta di
momenti per il confronto delle esperienze e di riflessione e sostegno
reciproco tra diversi nuclei adottivi;
- assicurare il sostegno psicoterapeutico alla relazione genitori
figli, qualora si individuino precise disfunzioni evolutive,
attraverso l'invio al Servizio competente;
- realizzare una organica collaborazione con l'Ente autorizzato che
ha seguito l'adozione estera, al fine di evitare sovrapposizioni di
interventi nei confronti della coppia e del bambino e garantire un
ampio scambio di informazioni.
Enti autorizzati
Si impegnano a:
- informare immediatamente i Servizi dell'Ente locale della decisione
di affidamento dell'Autorita' straniera;
- richiedere alla Commissione, trasmettendo la documentazione
necessaria, l'autorizzazione all'ingresso ed alla residenza
permanente del minore o dei minori in Italia;
- provvedere a comunicare ai Servizi il ritorno in Italia del nucleo
familiare e a trasmettere la documentazione in loro possesso relativa
al minore rilasciata dalla Commissione Centrale del Paese di origine,
con particolare riguardo alla situazione sanitaria e sociale, nonche'
la relazione sul percorso di preparazione svolta dalla coppia e sul
periodo vissuto da questa nel Paese di origine (impatto socio
ambientale, incontro con il minore, soggiorno con il minore);
- svolgere le attivita' necessarie per poter riferire alle autorita'
competenti dei Paesi di origine e al Tribunale per i minorenni
sull'andamento dell'inserimento, per almeno un anno, o nel caso di
affido preadottivo, fino alla conclusione di tale periodo, attraverso
una trasparente definizione ed informazione alla coppia dei contenuti
e delle modalita' con cui esse verranno svolte. Tali attivita'
potranno essere prolungate in relazione a richieste di aggiornamento
di diversa entita' temporale provenienti dall'Autorita' straniera;
- coordinare lo svolgimento di tale attivita' con quella svolta dagli
Enti titolari delle funzioni in materia di minori;
- presentare alle coppie una proposta per un adeguato supporto
psicologico e sociale al bambino ed alla coppia stessa, al fine di
assicurare, su richiesta degli adottanti, una prima stabilizzazione
delle relazioni intrafamiliari. Tale proposta di sostegno dovra'
essere elettivamente finalizzata agli aspetti relativi la cultura e
l'esperienza di provenienza del bambino ed andra' armonizzata con le
proposte di sostegno elaborate dai servizi;
- trasmettere ai Servizi copia delle relazioni al Tribunale per i
minorenni ed alle autorita' competenti dei Paesi di origine
sull'andamento dell'inserimento.
11) Formazione degli operatori
Regione Emilia Romagna, Enti titolari delle funzioni in materia di
minori ed Enti autorizzati riconoscono:
- la validita' del lavoro preparatorio congiunto svolto finora che
costituisce la base della definizione del percorso formativo da
attuare;
- la necessita' di un consistente impegno nella direzione della
formazione degli operatori per sostenere un percorso di adeguamento
culturale ai principi espressi nelle Leggi 476/98 e 149/01,
accompagnare il percorso di riorganizzazione degli Enti titolari
delle funzioni in materia di minori e degli Enti autorizzati,
arricchire le competenze tecniche degli operatori, a maggior tutela
dei bambini e degli adulti coinvolti nella esperienza adottiva.
In particolare le parti assumono i seguenti impegni:
Regione Emilia-Romagna
Si impegna a:
- garantire il celere avvio di un adeguato processo di qualificazione
degli operatori dei Servizi pubblici e degli Enti autorizzati
impegnati nell'adozione internazionale, attraverso un percorso di
formazione articolato, che tenga conto delle diverse necessita'
formative degli operatori prevalentemente impegnati nelle e'quipe
centralizzate o territoriali e di quelli degli Enti autorizzati,
nonche' delle necessita' di qualificazione legate allo specifico
professionale dei partecipanti;
- consentire la partecipazione dei tecnici degli Enti autorizzati al
percorso di qualificazione senza alcun onere a carico dei predetti
Enti;
- costituire un gruppo di lavoro misto, con la presenza di esponenti
degli Enti autorizzati, per il monitoraggio e la valutazione degli
esiti del percorso di qualificazione.
Enti autorizzati
Si impegnano a garantire la partecipazione dei propri operatori al
percorso di formazione concertato, nonche' di propri esponenti al
gruppo di lavoro per il monitoraggio e la valutazione della
esperienza formativa.
12) Validita'
Il presente protocollo ha validita' di un anno a decorrere dalla
firma degli aderenti. Esso potra' essere rinnovato, anche con
modifiche, previa valutazione di conguita' degli enti firmatari.
- IL PRESIDENTE REGIONE EMILIA-ROMAGNA
- IL PRESIDENTE UPI
- IL PRESIDENTE ANCI
- IL PRESIDENTE AVSI ASSOCIAZIONE
VOLONTARI PER IL SERVIZIO INTERNAZIONALE
- IL PRESIDENTE AIBI ASSOCIAZIONE
AMICI DEI BAMBINI
- IL PRESIDENTE AMICI DI DON BOSCO
- IL PRESIDENTE AMICI MISSIONI INDIANE
(AMI) ONLUS
- IL PRESIDENTE ASSOCIAZIONE I CINQUE PANI
- IL PRESIDENTE ASSOCIAZIONE IL CONVENTINO
- IL PRESIDENTE ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PUBBLICHE ASSISTENZE - ANPAS
- IL PRESIDENTE CIAI - CENTRO ITALIANO
AIUTI ALL'INFANZIA
- IL PRESIDENTE CIFA - CENTRO
INTERNAZIONALE FAMIGLIE PRO ADOZIONE
- IL PRESIDENTE CENTRO ADOZIONI LA MALOCA
- IL PRESIDENTE CENTRO AIUTI PER L'ETIOPIA
- IL PRESIDENTE CRESCERE INSIEME ASSOCIAZIONI
PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI
- IL PRESIDENTE INTERNATIONAL ADOPTION
ASSOCIAZIONE PER LA FAMIGLIA
- IL PRESIDENTE ISTITUTO LA CASA
- IL PRESIDENTE LA PRIMOGENITA
INTERNATIONAL ADOPTION
- IL PRESIDENTE NUCLEO ASSISTENZA
ADOZIONE AFFIDO (NAAA) ONLUS
- IL PRESIDENTE NUOVA ASSOCIAZIONE
DI GENITORI INSIEME PER L'ADOZIONE
- IL PRESIDENTE NUOVI ORIZZONTI PER
VIVERE L'ADOZIONE (NOVA)
- IL PRESIDENTE PROCURA GENERALE DELLA
CONGREGAZIONE DELLE MISSIONARIE
FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI
- IL PRESIDENTE RETE SPERANZA
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA
DI UTILITA' SOCIALE
- IL PRESIDENTE SERVIZIO POLIFUNZIONALE
PER L'ADOZIONE INTERNAZIONALE (SPAI)
Le risorse verranno messe a disposizione, di anno in anno, dalla
Regione Emilia-Romagna e dallo Stato.