REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 12 febbraio 2002, n. 331

Approvazione del "Progetto regionale adozione" e dello schema di "Protocollo di intesa tra Regione Emilia-Romagna, Province, Enti titolari delle funzioni in materia di minori, Enti autorizzati in materia di adozione internazionale" (proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2001, n. 3020)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale prog. n. 3020 del            
28 dicembre 2001, recante in oggetto "Approvazione del Progetto                 
regionale adozioni e dello schema di protocollo di intesa tra Regione           
Emilia-Romagna, Province, Enti titolari delle funzioni in materia di            
adozioni ed Enti autorizzati. Proposta al Consiglio";                           
preso atto delle modificazioni apportate sulla predetta proposta                
della Commissione consiliare "Sicurezza sociale" in sede preparatoria           
e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n. 1175 in data           
1 febbraio 2002;                                                                
viste:                                                                          
- la Legge 31 dicembre 1998, n. 476 "Ratifica ed esecuzione della               
Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di            
adozione internazionale, fatta dall'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche            
alla Legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori                 
stranieri" che:                                                                 
- apporta sostanziali modifiche alle procedure adottive                         
internazionali, in particolare introducendo la figura degli Enti                
autorizzati, ai quali gli aspiranti all'adozione internazionale                 
devono conferire incarico di curare la procedura, e ai quali vengono            
assegnati importanti compiti durante tutto l'iter dell'adozione;                
- assegna alle Regioni funzioni di concorso allo sviluppo della rete            
dei servizi, di vigilanza sugli stessi, nonche' di promozione di                
protocolli operativi e convenzioni fra Enti autorizzati e servizi,              
nonche' forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi               
giudiziari minorili;                                                            
- la Legge 28 marzo 2001, n. 149"Modifiche alla Legge 4 maggio 1983,            
n. 184, di disciplina dell'adozione e dell'affidamento familiare,               
nonche' al Titolo VIII del Libro primo Codice civile" che introduce             
nuovi e importanti cambiamenti nelle procedure adottive nazionali,              
nelle segnalazioni dello stato di abbandono dei minori, nei compiti             
dell'Autorita' giudiziaria minorile, nonche' nell'assegnazione legale           
al minore e ai genitori;                                                        
considerato che tale cambiamento comporta una delicata opera di                 
ricomposizione tra le discipline normative dei due tipi di adozione,            
di modifica dell'organizzazione dei servizi e delle relazioni tra               
soggetti per garantire pari dignita' ed equita' di intervento a tutti           
i bambini in situazione di abbandono;                                           
considerato inoltre che l'applicazione delle due leggi citate                   
costituisce un'occasione unica per operare una riflessione                      
complessiva sulle dimensioni del fenomeno "adozione" nel territorio             
regionale e programmare iniziative formative e attivita' di                     
coordinamento tra tutti i soggetti direttamente coinvolti o comunque            
interessati a questo tema, con l'obiettivo di elevare                           
complessivamente la qualita' degli interventi nelle diverse realta'             
locali;                                                                         
dato atto che sulle problematiche sopra richiamate si e' attivato un            
confronto con i Servizi e gli Enti autorizzati, che ha portato alla             
formulazione condivisa dei documenti che con il presente atto si                
approvano;                                                                      
ritenuto pertanto opportuno procedere ad una programmazione degli               
interventi regionali in materia di adozione (Allegato A) finalizzata            
a:                                                                              
a) promuovere una corretta cultura dell'adozione, come risposta                 
residuale rispetto ad altre possibili forme di sostegno sia in loco             
che a distanza;                                                                 
b) sviluppare la collaborazione con tutti i soggetti pubblici e                 
privati coinvolti nelle procedure adottive tramite il Coordinamento             
regionale adozione, istituito con deliberazione della Giunta                    
regionale prog. n. 3080 del 28 dicembre 2001;                                   
c) compiere una ricognizione della situazione dei minori interessati            
dall'esperienza adottiva, delle attivita' specificatamente dedicate             
da parte dei Servizi e delle necessita' formative degli operatori dei           
Servizi pubblici e degli Enti autorizzati;                                      
d) mettere a punto le proposte di riorganizzazione dei Servizi,                 
delineando standard di prestazioni adeguate alle esigenze poste dalle           
norme, anche attraverso apposite linee guida regionali;                         
e) organizzare flussi informativi adeguati alla conoscenza e al                 
monitoraggio del fenomeno adottivo nel suo complesso;                           
f) adottare strumenti di verifica periodica sul piano qualitativo e             
quantitativo in connessione con il sistema informativo regionale;               
dato atto che sulla proposta di progetto sopra richiamato e' stato              
espresso parere favorevole da parte della CRAL in data 26 novembre              
2001;                                                                           
ritenuto inoltre opportuno sottoscrivere un protocollo operativo di             
coordinamento con gli Enti autorizzati in materia di adozione                   
internazionale, gli Enti titolari delle funzioni in materia di minori           
e le Province (Allegato B), volto all'individuazione di una linea               
condivisa ed integrata di intervento, in particolare per quanto                 
riguarda:                                                                       
a) l'adeguamento dei servizi pubblici e degli Enti autorizzati alle             
esigenze poste dalla nuova normativa;                                           
b) la definizione delle modalita' di collaborazione tra Enti titolari           
delle funzioni in materia di minori e Enti autorizzati in relazione             
alle varie fasi del percorso adottivo internazionale: informazione e            
preparazione, indagine sociale e psicologica delle coppie,                      
avvicinamento di esse all'incontro con il bambino, all'avvio                    
dell'adozione nonche' alla formazione degli operatori;                          
visto il parere favorevole sullo schema di protocollo di cui sopra              
espresso dalla CRAL, in data 26 novembre 2001;                                  
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,                            
delibera:                                                                       
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il                    
"Progetto regionale adozione" (Allegato A) e lo schema di "Protocollo           
di intesa tra Regione Emilia-Romagna, Province, Enti titolari delle             
funzioni in materia di minori, Enti autorizzati in materia di                   
adozione internazionale" (Allegato B), parti integranti e sostanziali           
del presente atto;                                                              
2) di dare atto che, in sede di sottoscrizione del Protocollo, le               
parti firmatarie possano concordemente apportare al testo le                    
variazioni che si rendessero necessarie per una maggiora                        
funzionalita' dello stesso.                                                     
ALLEGATO A                                                                      
PROGETTO REGIONALE ADOZIONE                                                     
Premessa                                                                        
La Legge 31 dicembre 1998, n. 476 in materia di adozioni                        
internazionali ha apportato modifiche ed integrazioni sostanziali               
alla disciplina e alle procedure adottive delineate dalla Legge 4               
maggio 1983, n. 184, introducendo nuovi adempimenti, soggetti e                 
modalita' di attuazione che comportano necessariamente azioni di                
indirizzo, di coordinamento, di definizione di protocolli e strumenti           
operativi, di sviluppo e vigilanza sulla rete dei servizi che                   
afferiscono alla competenza e alla responsabilita'                              
dell'Amministrazione regionale.                                                 
La pubblicazione, nell'ottobre 2000, del primo elenco degli Enti                
autorizzati alle pratiche di adozione internazionale - da parte della           
Commissione nazionale per le adozioni internazionali, regolata dal              
DPR 492/99 - ha determinato l'entrata a regime della Legge 476/98;              
elenco aggiornato nel giugno del 2000. A quella data gli Enti                   
autorizzati ad operare per la Regione Emilia-Romagna risultano essere           
21.                                                                             
Il Dipartimento Affari Sociali ha colto l'opportunita' di utilizzare            
i fondi previsti per il funzionamento della Commissione nazionale per           
l'anno 1999 - e non impiegati poiche' la Commissione si e' insediata            
ufficialmente il 2 maggio 2000 - per sostenere finanziariamente                 
programmi di formazione, organizzazione e implementazione della legge           
promossi dalle Regioni e dal Centro nazionale di documentazione di              
Firenze di concerto con il Dipartimento e la Commissione stessa.                
L'accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni delinea gli             
impegni reciproci circa l'utilizzo di questi fondi, che sono stati              
ripartiti tra il Centro nazionale di documentazione e le Regioni, i             
primi per iniziative formative comuni a livello nazionale per un                
importo pari a Lire 1.500.000.000 (Euro 774.685,35) ed i secondi per            
iniziative formative, informative e di coordinamento da parte delle             
Regioni, attribuendo ad esse un finanziamento calcolato sulla base              
del numero di adozioni internazionali effettuate nell'anno 1999 nei             
singoli territori regionali e pari, per l'Emilia-Romagna, a Lire                
397.101.190 (Euro 205.085,65).                                                  
L'applicazione della Legge 476/98 costituisce un'occasione unica per            
operare una riflessione complessiva sulle dimensioni del fenomeno               
"adozione" nel territorio regionale e programmare iniziative                    
formative e attivita' di coordinamento tra tutti i soggetti                     
direttamente coinvolti o comunque interessati a questo tema, con                
l'obiettivo di elevare complessivamente la qualita' degli interventi            
nelle diverse realta' locali.                                                   
In tale contesto, pur tenendo conto delle peculiarita' e specificita'           
dell'adozione internazionale e di quella nazionale, l'assunzione di             
entrambe all'interno di un unico progetto di lavoro ci pare quanto              
mai importante, anche in considerazione degli obiettivi comuni che              
esse si prefiggono, dei significati e dei valori che riguardano tutti           
i bambini in abbandono, indipendentemente dalla loro residenza e                
provenienza, in quanto persone cui garantire pari diritti, dignita',            
opportunita' di vita ed equita' nella realizzazione degli interventi.           
Inoltre, i soggetti coinvolti sono gli stessi sia per l'adozione                
nazionale che internazionale: le Regioni, i Servizi territoriali, la            
Magistratura minorile, le organizzazioni private, ciascuna con                  
funzioni e responsabilita' sia consolidate che nuove che                        
correttamente si intrecciano e si intersecano fortemente sul                    
territorio in un'azione combinata e complessiva di promozione e di              
attuazione dell'intervento.                                                     
1) Gli obiettivi                                                                
L'esperienza di intervento e di coordinamento tra soggetti maturata             
nel territorio regionale in materia di adozione data ancor prima                
dell'entrata in vigore della Legge 184/83; essa risale infatti alla             
Legge 431/67 in materia di adozione speciale che, nel nostro                    
territorio, ha visto nascere e crescere la collaborazione tra                   
magistratura minorile e servizi.                                                
Negli anni 1970/1980 si sono andate consolidando modalita' di                   
rapporto ed organizzative, tuttora esistenti, che hanno consentito              
una buona qualita' e integrazione degli interventi adottivi che le              
recenti riforme istituzionali, di riassetto delle funzioni tra Stato,           
Regioni e Enti locali, nonche' di riordino del Servizio sanitario               
nazionale, hanno contribuito a delineare meglio, sia in rapporto alla           
riorganizzazione delle funzioni e competenze in ambito sociale e                
sanitario sia in relazione alla necessita' di attuare politiche                 
integrate, avendo come riferimento i soggetti nella loro unitarieta'.           
L'attuale fase di ridefinizione complessiva della materia avviene in            
un momento quanto mai opportuno, apportando le necessarie innovazioni           
ad un processo caratterizzato da esperienze positive e consolidate, e           
tali tuttavia da richiedere un'evoluzione delle stesse.                         
Anche l'attribuzione degli Enti autorizzati - organizzazioni non                
governative legittimate alle pratiche di adozione internazionale - di           
un preciso ruolo nel percorso adottivo costituisce un'occasione unica           
per una riflessione unitaria circa le interrelazioni e le connessioni           
esistenti e da costituire con gli organismi del privato sociale, da             
anni attivi su questa materia, e impegnati a collaborare con i                  
Servizi pubblici, nel rispetto dei reciproci ruoli.                             
Gli obiettivi del progetto:                                                    
1.1) Quadro informativo                                                         
- Operare una ricognizione sul territorio regionale sulle dimensioni            
del fenomeno dei minori in stato di abbandono, dichiarati adottabili;           
sulle domande di adozione presentate dalle coppie all'interno della             
regione, sulle modalita' e i tempi delle istruttorie al momento                 
dell'entrata in vigore della Legge 476/98 e sugli esiti delle stesse;           
sugli esiti anche a tempi medi e lunghi delle adozioni, con                     
particolare riferimento ai fallimenti adottivi, sulle modalita'                 
organizzative dei Servizi che si occupano di adozione; sui bisogni              
formativi sentiti dagli operatori interessati;                                  
- richiedere al Tribunale per i minorenni di Bologna la                         
disponibilita' ad una lettura sia quantitativa che qualitativa del              
fenomeno "dalla parte" dei giudici minorili per una visione comparata           
dei nodi attuativi ed operativi connessi all'intervento;                        
- mettere a punto le prospettive evolutive, i nodi problematici, le             
esigenze organizzative che consentiranno di orientare i contenuti               
formativi e le proposte di riorganizzazione dei servizi e di intese             
tra soggetti;                                                                   
- organizzare flussi informativi, adeguati sia alla conoscenza e al             
monitoraggio delle situazioni che alla lettura del fenomeno nel suo             
complesso, di concerto con i Servizi, la Magistratura minorile, gli             
Enti autorizzati, la Commissione centrale, le Regioni, le Province,             
il Centro nazionale di documentazione di Firenze.                               
1.2) Il coordinamento delle azioni e la collaborazione tra i soggetti           
- Costituire organismi formali di coordinamento tra tutti i soggetti            
pubblici e privati coinvolti, finalizzati al confronto delle idee e             
delle attivita' per l'individuazione di una linea unitaria di                   
intervento;                                                                     
- definire forme stabili di collegamento con la Magistratura                    
minorile;                                                                       
- elaborare accordi e protocolli con il privato sociale sulle                   
reciproche responsabilita' e i reciproci compiti per un intervento              
unitario a favore delle coppie e dei minori;                                    
- curare i collegamenti con gli organismi nazionali e interregionali            
per supportare la costruzione di una rete di servizi e di                       
opportunita', per il raggiungimento di una qualita' degli interventi            
omogenea sul territorio nazionale;                                              
- mantenere i rapporti con la Commissione nazionale per le adozioni             
nazionali.                                                                      
1.3) La formazione degli operatori pubblici e privati                           
- Fornire opportunita' di aggiornamento e percorsi formativi agli               
operatori dei Servizi pubblici e privati in materia;                            
- preparare i Servizi pubblici e le organizzazioni private alla                 
formazione e preparazione delle coppie che si candidano all'adozione;           
- orientare e attrezzare i Servizi per la promozione delle possibili            
forme di cooperazione e di sostegno a distanza, che possono passare             
anche attraverso l'attivita' legata alle adozioni;                              
- istruire gli operatori sui processi della comunicazione e della               
promozione mass-mediologica;                                                    
- contribuire alla definizione ed attuazione dei contenuti e delle              
iniziative formative interregionali di concerto con il Centro                   
nazionale di Documentazione sull'infanzia e l'adolescenza di Firenze,           
la Commissione nazionale per le adozioni internazionali, il                     
Dipartimento Affari Sociali, le altre Regioni.                                  
1.4) L'organizzazione dei Servizi                                               
- Individuare e realizzare modalita' organizzative, operative e                 
procedurali adeguate per un intervento di qualita';                             
- delineare standard di servizio e di organizzazione adeguate alle              
esigenze poste dalla norma;                                                     
- promuovere la stipula di accordi tra Servizi, in particolare quelli           
sanitari ed educativi, mirata alla reale integrazione di funzioni e             
competenze diverse per una corretta attuazione dell'intervento;                 
- sperimentare linee guida in materia di formazione degli operatori             
di preparazione delle coppie e di conduzione del percorso valutativo            
delle famiglie candidate all'adozione, nonche' verificare e                     
consolidare l'applicazione di protocolli operativi con il privato               
sociale;                                                                        
- adottare linee di indirizzo regionali, previste dalla norma, per la           
costruzione e l'organizzazione della rete dei Servizi per l'adozione,           
in coerenza con la piu' generale organizzazione dei Servizi                     
territoriali per i minori e le famiglie.                                        
1.5) La promozione culturale e l'informazione                                   
- Costruire occasioni di confronto e di diffusione di una corretta              
cultura dell'adozione quale intervento di grande valenza affettiva e            
relazionale, ma al contempo residuale se accompagnato e preceduto da            
altre possibili forme di sostegno, sia in loco che a distanza;                  
- predisporre strumenti informativi e comunicativi capaci di                    
raggiungere le persone con messaggi semplici, immediati e corretti;             
- analizzare e razionalizzare l'utilizzo di strumenti predisposti da            
altri soggetti per una diffusione omogenea di una corretta cultura              
dell'adozione su scala nazionale.                                               
1.6) Il monitoraggio                                                            
- Adottare strumenti di verifica periodica sul piano qualitativo,               
oltre che quantitativo, in connessione con il sistema di monitoraggio           
degli interventi, avviato con il primo piano triennale regionale                
attuativo della Legge 285/97 e con le altre leggi e direttive                   
regionali a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle famiglie.            
2) Le azioni                                                                    
Gli obiettivi indicati precedentemente comportano la realizzazione di           
numerose attivita' anch'esse da svilupparsi in modo integrato e                 
coerente. Esse possono essere indicate nel modo seguente:                       
2.1) Per quanto riguarda l'obiettivo 1.1):                                      
- elaborazione di una scheda di ricognizione in materia di adozione             
sui dati di attivita', le modalita' organizzative e i bisogni                   
formativi dei Servizi territoriali;                                             
- richiesta al Tribunale per i minorenni di collaborazione per la               
raccolta delle informazioni e osservazioni che la Magistratura                  
minorile avra' ritenuto utile e possibile elaborare e rendere                   
disponibili;                                                                    
- elaborazione dei dati e restituzione dell'informazione come                   
elemento di dibattito;                                                          
- verifica delle esigenze informatiche per la gestione                          
dell'intervento determinate dalle esigenze procedurali della legge in           
coerenza con la struttura della cartella socio-assistenziale                    
predisposta per il Sistema informativo regionale - area minori.                 
Utilita' dello strumento per i singoli soggetti coinvolti in un                 
sistema protetto e utilizzo dei dati di sintesi a fini programmatici.           
Connessione con il sistema in via di elaborazione da parte della                
Commissione adozioni internazionali e del Centro di Documentazione di           
Firenze.                                                                        
2.2) In relazione all'obiettivo 1.2):                                           
- costituzione del Coordinamento regionale per l'Adozione (CRAd)                
coinvolgendo rappresentanti della Magistratura minorile, dei Comuni,            
delle Province e delle Aziende Unita' sanitarie locali, degli Enti              
autorizzati all'adozione internazionale, delle organizzazioni delle             
famiglie adottive, allo scopo di costruire intese praticabili e                 
condivise, individuare obiettivi e contenuti della formazione degli             
operatori, promuovere una corretta cultura dell'adozione e sviluppare           
adeguate capacita' comunicative verso le realta' locali e i                     
mass-media;                                                                     
- assicurare una presenza attiva nel coordinamento interregionale per           
mantenere e sostenere orientamenti omogenei in campo nazionale e                
curare rapporti con la Commissione per le adozioni internazionali e             
il Centro di Firenze, in particolare sulle proposte di accordi in               
sede di Conferenza Stato-Regioni;                                               
- partecipazione alle iniziative formative e promozionali proposte              
dai Servizi pubblici e dai soggetti privati del territorio;                     
- individuare ipotesi sulla partecipazione degli Enti locali e della            
Regione ai programmi di sostegno a distanza quale forma di                      
cooperazione allo sviluppo perche' l'adozione internazionale risulti            
effettivamente sussidiaria e residuale anche nei Paesi di provenienza           
dei bambini adottati.                                                           
2.3) In relazione all'obiettivo 1.3):                                           
- definizione ed organizzazione, tramite gruppi di lavoro tra                   
operatori dei servizi e degli Enti autorizzati, di obiettivi,                   
contenuti a tempi del percorso formativo destinato agli operatori               
coinvolti nei percorsi adottivi;                                                
- ipotesi di un primo seminario propedeutico illustrativo della                 
legge, dei compiti e delle responsabilita' dei vari soggetti con                
l'illustrazione delle novita' e degli obblighi introdotti dalla nuova           
normativa e delle diverse funzioni in capo ai vari soggetti;                    
- partecipazione al gruppo di coordinamento presso il Centro di                 
Firenze che, in concerto con la Commissione nazionale, deve                     
individuare obiettivi, contenuti e destinatari della formazione su              
scala nazionale finanziata dal Dipartimento Affari sociali;                     
- individuazione degli operatori della nostra Regione ammessi alla              
formazione nazionale ed organizzazione della loro partecipazione.               
2.4) In relazione all'obiettivo 1.4):                                           
- determinazione delle forme di collaborazione con la Magistratura              
minorile;                                                                       
- definizione e sperimentazione di protocolli operativi tra Servizi             
pubblici ed Enti autorizzati in materia di adozione internazionale e            
nazionale;                                                                      
- predisposizione di linee guida regionali per la sperimentazione di            
modalita' condivise di formazione degli operatori, di preparazione              
delle coppie e di conduzione del percorso valutativo delle famiglie             
candidate all'adozione;                                                         
- proposte di accordi e intese con gli altri Servizi e le altre                 
istituzioni interessate;                                                        
- elaborazione di linee di indirizzo regionali in materia di                    
organizzazione dei Servizi per l'adozione e loro standard                       
quali-quantitativi.                                                             
2.5) In relazione all'obiettivo 1.5):                                           
- studio, proposta e utilizzo mirato di strumenti di promozione di              
una corretta cultura dell'adozione e della tutela della dignita',               
della individualita' e dei diritti dei bambini in abbandono;                    
- connessione con le iniziative nazionali e locali in materia, per              
una razionalizzazione dei messaggi, evitando una proliferazione                 
"selvaggia" delle informazioni.                                                 
2.6) In relazione all'obiettivo 1.6):                                           
- predisposizione e utilizzo periodico, secondo tempi definiti, di              
strumenti di monotoraggio del fenomeno;                                         
- attuazione di una ricerca mirata alle problematiche pedagogiche               
dell'adozione internazionale e analisi degli insuccessi e dei                   
conflitti nelle relazioni;                                                      
- connessione con l'attivita' di monitoraggio prevista dalla Legge              
285/97 a livello nazionale e con il monitoraggio degli altri                    
interventi regionali in materia di infanzia, adolescenza, minori,               
famiglie.                                                                       
3) I soggetti coinvolti nell'attuazione del progetto                            
3.1) I soggetti interni all'Amministrazione regionale                           
- Responsabile del Servizio Politiche familiari, infanzia e                     
adolescenza;                                                                    
- dirigente competente per la tutela e integrazione minori;                     
- funzionario referente;                                                        
- consulente - Esperto giuridico tutela minori.                                 
Altre collaborazioni previste:                                                  
- Servizio Immigrazione e Servizio Cooperazione internazionale -                
Assessorato Politiche sociali;                                                  
- Assessorato Sanita' - Servizio Integrazione socio-sanitaria.                  
3.2) La collaborazione con i soggetti esterni all'Amministrazione               
regionale                                                                       
- Tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna;                                
- coordinatori sociali delle Aziende Unita' sanitarie locali,                   
Responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni, referenti provinciali              
del Settore minori;                                                             
- Enti autorizzati ad operare per l'Emilia-Romagna;                             
- Universita' degli Studi di Bologna - Dipartimento di Scienze                  
dell'Educazione;                                                                
- Centro Studi "Gianfranco Minguzzi" di Bologna, per l'organizzazione           
della formazione.                                                               
4) Le risorse                                                                   
Le risorse verranno messe a disposizione, di anno in anno, dalla                
Regione Emilia-Romagna e dallo Stato.                                           
ALLEGATO B                                                                      
SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, PROVINCE,            
ENTI TITOLARI DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI MINORI, ENTI AUTORIZZATI             
IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE                                           
1) Premessa                                                                     
La Legge 31 dicembre 1998, n. 476 in materia di adozioni                        
internazionali ha apportato modifiche ed integrazioni sostanziali               
alla disciplina e alle procedure adottive delineate dalla Legge 4               
maggio 1983, n. 184, introducendo nuovi adempimenti e modalita' di              
attuazione, nonche' diverse e piu' strette relazioni tra i soggetti             
pubblici e privati chiamati a concorrere alla sua attuazione.                   
Alle Regioni la Legge 476/98 affida il compito di concorrere a                  
sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti                   
previsti dalla legge, di vigilare sul funzionamento delle strutture e           
dei Servizi che operano nel territorio per l'adozione internazionale,           
di promuovere la definizione di protocolli operativi e convenzioni              
fra Enti autorizzati e Servizi e forme stabili di collegamento fra              
gli stessi e gli organi giudiziari minorili.                                    
La definizione dei protocolli operativi tra Enti titolari delle                 
funzioni in materia di minori ed Enti autorizzati costituisce un                
elemento cardine per la costruzione di un sistema integrato di                  
servizi, tra pubblico e privato per accompagnare nel migliore modo              
possibile le coppie nel loro percorso di avvicinamento all'adozione             
internazionale e per sostenerle successivamente.                                
La Regione Emilia-Romagna si e' quindi mossa tempestivamente,                   
definendo un Progetto regionale Adozioni ed avviando un lavoro                  
congiunto con i rappresentanti degli Enti autorizzati e degli Enti              
titolari delle funzioni in materia di minori, che ha portato alla               
elaborazione di diversi documenti di lavoro i quali hanno facilitato            
la stesura del protocollo che viene qui presentato.                             
Le modalita' di collaborazione qui definite hanno carattere di                  
sperimentalita' e richiedono, per essere adeguatamente realizzate e             
monitorate, il contributo di tutti i soggetti coinvolti.                        
2) Principi comuni di riferimento                                               
Le parti convengono che, come espresso nel Piano nazionale degli                
interventi e dei Servizi sociali 2001-2003, il Sistema integrato di             
interventi e Servizi sociali non puo' realizzarsi che "con il                   
concorso di una pluralita' di attori, istituzionali e non, pubblici e           
privati, rispetto ai quali sono distribuiti ruoli e responsabilita',            
competenze e risorse".                                                          
Il Piano prevede che la programmazione sociale sia intesa come un               
"processo a piu' attori, collocati a piu' livelli, che apportano                
competenze, ideazioni e risorse ad una progettazione che esigenze               
tanto ideali quanto di efficacia vogliono partecipata".                         
Le parti si riconoscono nel principio di sussidiarieta' e                       
cooperazione cosi' come espresso dall'art. 1, commi 3, 4, 5 della               
Legge 8 novemhre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del            
Sistema integrato di interventi e Servizi sociali".                             
Secondo il principio di "sussidiarieta' verticale" fra le istituzioni           
pubbliche, l'esercizio delle responsabilita' pubbliche deve incombere           
di preferenza sulle autorita' piu' vicine ai cittadini.Secondo il               
principio della "sussidiarieta' orizzontale" fra le istituzioni                 
pubbliche e la societa' civile, e' necessario che l'Ente locale,                
titolare delle competenze sociali, svolga pienamente le funzioni di             
lettura dei bisogni, di pianificazione e programmazione dei servizi e           
degli interventi, di definizione dell'esigibilita' e di valutazione             
dei risultati. In nessun modo la sussidiarieta' orizzontale puo'                
essere intesa quale semplice supplenza alle carenze della societa'              
civile, bensi' quale strumento di promozione, coordinamento e                   
sostegno che permette alle formazioni sociali di esprimere al meglio,           
con la piena garanzia di liberta' di iniziativa, le diverse e                   
specifiche potenzialita'.                                                       
Resta quindi in capo alle istituzioni il ruolo fondamentale di                  
garanzia della risposta.                                                        
In particolare le parti riconoscono che il principio di                         
sussidiarieta' dell'adozione non e' "supplenza" alle carenze di una             
societa' in difficolta' nel rispondere alle esigenze dei propri                 
cittadini/bambini. Deriva inoltre dal concetto di responsabilita'               
solidale tra Stati, societa' diverse e formazioni sociali, il                   
riconoscimento allo Stato di appartenenza del bambino del ruolo di              
garante della risposta al suo diritto di avere una famiglia che lo              
accudisca nelle forme piu' rispondenti al suo bisogno.                          
Le parti riconoscono che una adeguata cultura dell'adozione trova               
fondamento nella tutela del prevalente interesse del bambino.                   
Tale interesse e' effettivamente realizzato promuovendo:                        
- una adeguata informazione, preparazione, valutazione,                         
accompagnamento e sostegno della famiglia adottiva, valorizzata nelle           
sue motivazioni e capacita';                                                    
- la corresponsabilita' dei soggetti - Tribunale per i minorenni,               
Enti titolari delle funzioni in materia di minori, Enti autorizzati -           
impegnati nella costruzione di un percorso armonico e lineare per la            
coppia.                                                                         
Le parti riconoscono altresi' l'importanza di promuovere la                     
cooperazione internazionale quale forma prioritaria di aiuto al                 
bambino in difficolta', mediante la promozione, nel suo Paese di                
origine, delle potenzialita' di risposta al bisogno con interventi              
quali sostegno a distanza, formazione degli operatori, progetti                 
mirati di sviluppo. A tal fine la Regione promuove lo sviluppo della            
cultura della cooperazione, gli Enti autorizzati - sulla base di                
un'analisi della realta' delle situazioni sociali - propongono                  
possibili progetti di intervento e gli Enti titolari delle funzioni             
in materia di minori implementano l'informazione e la promozione di             
forme di solidarieta' a sostegno del bambino nel proprio Paese.                 
3) Finalita'                                                                    
Il protocollo si propone di potenziare e qualificare una rete                   
integrata di servizi per sostenere una cultura dell'adozione                    
internazionale basata sul principio di sussidiarieta' e svolgere una            
efficace azione di accompagnamento e sostegno per le coppie candidate           
all'adozione internazionale, in particolare attraverso:                         
- l'attivazione di adeguate azioni informative e di preparazione;               
- la realizzazione di indagini sociopsicologiche efficaci nella                 
esplorazione dei requisiti richiesti per esercitare una funzione                
genitoriale caratterizzata da piena disponibilita' all'accoglienza di           
un bambino straniero;                                                           
- la qualificazione e l'omogeneizzazione, sul territorio regionale,             
delle relazioni finali di indagine elaborate dai Servizi, anche al              
fine di renderle piu' rispondenti ai criteri di valutazione                     
utilizzati dal Tribunale per i minorenni dalle diverse Autorita'                
nazionali;                                                                      
- la definizione di percorsi precisi e trasparenti nella fase                   
successiva alla dichiarazione di idoneita';                                     
- la messa a punto delle modalita' di collaborazione tra Enti                   
titolari delle funzioni in materia di minori ed Enti autorizzati                
nella fase successiva all'ingresso dei bambini in Italia. Si tratta             
di garantire una particolare attenzione all'ascolto ed al sostegno              
del bambino di origine straniera nel suo processo di integrazione nel           
nuovo contesto familiare, nel gruppo dei pari e nel contesto sociale            
territoriale, esercitando in modo adeguato le funzioni di vigilanza e           
sostegno.                                                                       
4) Coordinamento delle iniziative in materia di adozione                        
internazionale                                                                  
Regione Emilia-Romagna, Enti titolari delle funzioni in materia di              
minori, Enti autorizzati e Province concordano sulla opportunita' di            
un coordinamento a livello regionale, quale sede di raccordo tra le             
istanze pubbliche e private impegnate nel complesso sviluppo della              
rete integrata di servizi a favore delle coppie e dei minori                    
coinvolti nella esperienza adottiva.                                            
A tal fine assumono i seguenti impegni.                                         
1) La Regione istituisce il Coordinamento regionale per l'Adozione,             
di seguito denominato CRAd composto da due rappresentanti dall'ANCI,            
due rappresentanti dell'UPI, due rappresentanti dei Coordinatori                
sociali delle Azienda Unita' sanitarie locali e quattro                         
rappresentanti degli Enti autorizzati alle pratiche di adozione                 
internazionale, art. 39, comma 1, lett. c), Legge 476/98, nonche' con           
la partecipazione, quali invitati permanenti, di rappresentanti della           
Magistratura minorile e delle associazioni delle famiglie adottive.             
Alla costituzione del CRAd provvedera' successivamente con proprio              
atto il Direttore generale Sanita' e Politiche sociali.                         
2) Il CRAd viene convocato periodicamente dalla Regione e si connota            
quale sede di elaborazione e confronto per:                                     
- lo studio e l'attivazione di interventi per la promozione di una              
corretta cultura dell'adozione;                                                 
- la concertazione degli obiettivi e dei contenuti della formazione             
degli operatori pubblici e privati coinvolti nei percorsi adottivi;             
- la promozione delle forme di collaborazione tra Enti titolari delle           
funzioni in materia di minori, Enti autorizzati e Magistrature                  
minorili;                                                                       
- l'elaborazione ed il monitoraggio di protocolli operativi in                  
materia di adozione internazionale;                                             
- l'elaborazione di proposte in ordine alle linee di indirizzo                  
regionali in materia di organizzazione dei servizi per l'adozione e             
loro standard quali-quantitativi;                                               
- la predisposizione e l'utilizzo periodico di strumenti di                     
monitoraggio degli interventi in materia di adozione;                           
- la definizione di proposte in ordine alla vigilanza sul                       
funzionamento delle strutture e dei servizi per l'adozione                      
internazionale.                                                                 
5) Misure organizzative                                                         
Regione Emilia-Romagna                                                          
Si impegna, in accordo con gli Enti titolari delle funzioni in                  
materia di minori alla stesura di apposite linee guida in materia di            
organizzazione dei servizi che prevedano:                                       
- la costituzione, in ambiti definiti a livello provinciale, di                 
Azienda Unita' sanitaria locale o, nel caso di Comuni ed associazioni           
di Comuni, in ambiti non inferiore a 90.000 abitanti, di apposite               
e'quipe centralizzate. Tali e'quipe sono formate almeno dalle figure            
professionali di assistente sociale e di psicologo, con forte                   
esperienza specifica;                                                           
- il raccordo a livello provinciale delle predette e'quipe o tramite            
la Provincia stessa o mediante uno degli Enti titolari delle funzioni           
in materia di minori, individuato dai soggetti istituzionali titolari           
delle funzioni relative ai minori come Ente capofila, in specie                 
rispetto alla programmazione dei corsi e della formazione degli                 
operatori. L'Ente capofila si pone quale punto di riferimento in                
particolare per l'attivazione e gestione dei corsi di preparazione              
rivolti alle coppie candidate all'adozione, la gestione dei corsi di            
formazione degli operatori, la stipula di convenzioni e la messa a              
punto di modalita' di collaborazione con gli Enti autorizzati;                  
- l'individuazione di standard quali-quantitativi delle prestazioni             
che devono essere assicurate alle coppie impegnate nel percorso                 
adottivo ed ai bambini inseriti nel nuovo contesto familiare. La                
definizione di tali standard e' anche funzionale alla individuazione            
delle risorse di personale da attribuire alle e'quipe;                          
- l'individuazione delle modalita' di articolazione del sistema                 
informativo e delle relative strumentazioni informatiche che                    
garantiscono la conservazione e trasmissione di tutti i dati                    
necessari riguardanti il percorso adottivo, in diretta connessione              
con la Commissione nazionale adozioni, il Tribunale per i minorenni e           
gli Enti autorizzati.                                                           
Enti titolari delle funzioni in materia di minori                               
Si impegnano ad attuare quanto previsto dalle sopra citate linee                
guida per la riorganizzazione dei servizi.                                      
Enti autorizzati                                                                
Si impegnano a:                                                                 
- dotarsi di un'e'quipe multiprofessionale operante in una sede                 
adeguata, secondo quanto previsto dalla normativa statale;                      
- individuare le risorse per assicurare la collaborazione con i                 
servizi e il Tribunale per i minorenni;                                         
- dotare le proprie sedi della strumentazione anche informatica e dei           
programmi necessari per operare secondo le indicazioni che saranno              
fornite dalla Commissione nazionale adozioni.                                   
6) Informazione delle coppie e promozione                                       
Per informazione si intende un'attivita' mirata a fornire alle coppie           
dati conoscitivi sulla adozione internazionale, sui requisiti                   
necessari per accedervi, sul percorso da svolgere ed i tempi del                
medesimo, sul ruolo svolto dai Servizi, dagli Enti autorizzati, e dal           
Tribunale per i minorenni, nonche' sui diritti loro e dei bambini. In           
tale ottica le coppie sono anche informate delle attivita' delle                
associazioni di famiglie adottive presenti nel territorio.                      
Per promozione si intendono le attivita' rivolte a diffondere nella             
cittadinanza la cultura della sussidiarieta', nell'ambito di una piu'           
generale sensibilita' verso le diverse forme di accoglienza (quali ad           
esempio sostegno a distanza e affidamento familiare).                           
Regione Emilia-Romagna, Enti titolari delle funzioni in materia di              
minori ed Enti autorizzati si impegnano ad assicurare una adeguata              
informazione alle coppie anche attraverso eventuali iniziative                  
informativo-promozionali nel territorio.                                        
In particolare vengono assunti i seguenti impegni:                              
Regione Emilia-Romagna ed Enti titolari delle funzioni in materia di            
minori                                                                          
La Regione Emilia-Romagna e gli Enti titolari delle funzioni in                 
materia di minori si impegnano, per quanto di competenza, a:                    
- assolvere la funzione informativa tramite i servizi sociali che               
devono assicurare in tempi brevi alle coppie interessate la                     
possibilita' di avere un incontro informativo. Di norma l'incontro              
informativo e' svolto da un'assistente sociale adeguatamente                    
preparata, la quale, tra l'altro, provvedera' a sottolineare                    
l'assoluta esigenza che la coppia acceda ai corsi di preparazione che           
precedono l'indagine sociopsicologica;                                          
- produrre e mettere a disposizione degli interessati, presso le sedi           
dei servizi sociosanitari, Centri per le famiglie e URP di Comuni,              
Associazioni di Comuni, Consorzi ed Aziende Unita' sanitarie locali,            
presso le sedi degli Enti autorizzati, usufruendo anche delle                   
tecnologie informatiche, specifici e differenziati materiali                    
divulgativi.                                                                    
Enti autorizzati                                                                
Gli enti autorizzati si impegnano a:                                            
- produrre e mettere a disposizione delle coppie presso le proprie              
sedi materiale informativo illustrativo, in modo organico e                     
trasparente, dei servizi che vengono offerti dall'Ente e delle                  
procedure adottate nei Paesi nei quali l'Ente e' autorizzato ad                 
operare;                                                                        
- fornire, nel caso di primo accesso diretto delle coppie presso le             
sedi degli Enti, oltre alle informazioni specifiche relative alle               
proprie attivita', una prima informazione sui requisiti necessari per           
accedere alla adozione internazionale e sulle funzioni svolte dai               
Servizi, dagli Enti autorizzati e dal Tribunale per i minorenni,                
rinviando comunque la coppia presso i servizi competenti degli Enti             
titolari delle funzioni in materia di minori per una informazione               
piu' organica e per l'avvio del percorso istruttorio. Il contratto              
informativo non comporta oneri per la coppia;                                   
- inviare alla Regione i dati essenziali per la produzione di                   
materiali informativi sufficienti ad informare le coppie                        
relativamente alle funzioni, alle caratteristiche e alle modalita' di           
accesso agli Enti autorizzati stessi. I materiali informativi,                  
prodotti dalla Regione, verranno distribuiti alle coppie che accedono           
alla prima informazione.                                                        
7) Preparazione delle coppie nella fase precedente l'indagine                   
sociopsicologica                                                                
Le parti concordano che l'attivita' di preparazione delle coppie non            
sia un'azione volta semplicemente ad accrescere la conoscenza che               
esse hanno dagli aspetti peculiari legati all'esperienza                        
dell'adozione e delle procedure che devono essere seguite.                      
L'esperienza insegna che e' quasi sempre opportuno aiutare gli                  
adottandi a realizzare un processo di maturazione verso una                     
competenza genitoriale ed una capacita' di essere coppia che deve               
essere ancora piu' profonda e salda di quanto e' normalmente                    
richiesto ai genitori naturali.                                                 
Regione, Enti titolari delle funzioni in materia di minori ed Enti              
autorizzati riconoscono la assoluta necessita' che tutte le coppie              
partecipino ai corsi di preparazione, sia nella fase precedente                 
all'idoneita' che in quella successiva, quale fondamentale elemento             
di garanzia per offrire ad ogni bambino in situazione di bisogno                
genitori accoglienti, competenti e sicuri.                                      
L'integrazione delle esperienze                                                 
Rispetto alla preparazione delle coppie Enti autorizzati e Servizi              
pubblici interessati hanno esperienze complementari:                            
- gli Enti autorizzati hanno maturato forti competenze                          
prevalentemente sugli aspetti culturali relativi alla condizione dei            
minori abbandonati nei Paesi di origine, sulla preparazione delle               
coppie valutate idonee, sui loro problemi e sulle modalita' di                  
sostegno nella fase delicata dell'incontro con il bambino nel Paese             
straniero e delle prime relazioni;                                              
- i Servizi pubblici hanno maturato maggior competenza sulla adozione           
complessivamente intesa, aiutando i coniugi nel loro percorso                   
istruttorio ad arricchire l'idea di bambino e di relazione                      
genitori-bambino, ad approfondire il concetto di abbandono, a                   
riflettere sulle vere e false implicazioni legate al colore della               
pelle, sulla comunicazione che si puo' avere con il bambino rispetto            
alla sua esperienza di adottato, su come affrontare il problema della           
sua origine e della sua storia.                                                 
Ci si trova quindi di fronte a due sistemi: quello degli Enti                   
autorizzati e quello degli Enti titolari delle funzioni in materia di           
minori i cui rispettivi Servizi, racchiudono nei loro ambiti                    
esperienze di qualita' che e' necessario fare incontrare e diffondere           
per rendere omogenei i livelli delle prestazioni erogate.                       
quindi d'obbligo un'azione congiunta per coordinare, programmare e              
qualificare gli interventi di preparazione delle coppie pensando                
anche ad un allargamento delle risorse in campo.                                
in questa ottica che puo' essere interpretato l'art. 29 bis della               
Legge 476/98, quando afferma che le attivita' di preparazione delle             
coppie sono svolte dai Servizi "anche in collaborazione con gli enti            
autorizzati".                                                                   
La parola chiave "anche" va letta sia in termini di stimolo preciso             
ai Servizi per collaborare con gli Enti autorizzati, sia nei termini            
di invito ad allargare la collaborazione coinvolgendo anche altre               
risorse quali ad esempio esperti del Tribunale per i minorenni,                 
docenti universitari, esperti della cooperazione internazionale,                
sacerdoti e laici impegnati ad aiutare l'infanzia nei diversi Paesi,            
medici portatori di specifiche competenze, coppie che hanno gia'                
adottato, etc.                                                                  
quindi interesse comune di Regione, Enti titolari delle funzioni in             
materia di minori ed Enti autorizzati operare per ampliare le risorse           
qualificate da coinvolgere nella preparazione delle coppie sia per              
fornire ad esse una formazione piu' completa che per meglio sostenere           
il notevolissimo onere di assicurare loro, nel piu' breve tempo                 
possibile, di poter usufruire dei corsi di preparazione.                        
A partire dalle considerazioni espresse, le parti assumono i seguenti           
impegni:                                                                        
Regione Emilia-Romagna e Enti titolari delle funzioni in materia di             
minori                                                                          
Si impegnano per l'attivazione, nella fase precedente l'indagine                
sociopsicologica, di percorsi di preparazione delle coppie da                   
realizzarsi in collaborazione con gli Enti autorizzati e coinvolgendo           
le diverse risorse formative.                                                   
Programmazione                                                                  
La programmazione delle iniziative formative richiede                           
l'individuazione, attraverso un'azione di raccordo svolta dalle                 
Province nei confronti di tutti gli Enti pubblici titolari delle                
funzioni relative ai minori e afferenti al medesimo ambito                      
provinciale, di un soggetto istituzionale che si pone come capofila             
per l'attivazione dei corsi.                                                    
Anche in collaborazione con la Provincia, il soggetto capofila:                 
- individua il fabbisogno dei corsi da attivarsi, tenendo conto del             
numero di coppie annualmente istruite su base provinciale,                      
dell'impegno per il superamento delle eventuali liste di attesa, e              
della necessita' di fare intercorrere un breve periodo di tempo tra             
il colloquio informativo, la conferma da parte della coppia del                 
proprio interesse all'adozione e l'avvio dei corsi;                             
- definisce, in raccordo con la Regione, le modalita' di                        
collaborazione con gli Enti autorizzati per la realizzazione dei                
predetti corsi, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;            
- stabilisce le specifiche modalita' di attuazione dei corsi;                   
- attiva i corsi medesimi;                                                      
- cura il monitoraggio delle esperienze formative realizzate.                   
La Regione svolge opera di raccordo tra i soggetti capofila delle               
singole Province.                                                               
Tale raccordo e' finalizzato a:                                                 
- sviluppare l'iniziativa per la stipula di accordi di collaborazione           
e convenzioni tra piu' soggetti capofila e piu' Enti autorizzati,               
anche attraverso la predisposizione di schemi di convenzione, con lo            
scopo di rendere piu' rapida e qualificata la costruzione del sistema           
delle opportunita' corsuali per le coppie su tutto il territorio                
regionale;                                                                      
- presidiare, anche avvalendosi del CRAd la funzione di raccordo                
delle attivita' di monitoraggio delle esperienze formative al fine di           
garantirne l'omogenea diffusione sul territorio regionale e favorire            
un processo di miglioramento continuo della qualita'.                           
Metodologia e contenuti                                                         
La metodologia ed i contenuti dei corsi dovranno essere conformi alle           
"Linee guida per la preparazione delle coppie nella fase precedente             
l'indagine sociopsicologica", elaborate dalla Regione Emilia-Romagna            
a partire dal contributo del gruppo di lavoro misto Regione-Enti                
titolari delle funzioni in materia di minori-Enti autorizzati.                  
Criteri di qualita'                                                             
I corsi dovranno soddisfare i seguenti criteri di qualita':                     
1) esaustivita': prevedere la trattazione di tutte le 6 unita'                  
formative di cui al documento citato;                                           
2) congruita': avere una durata non inferiore a 12 ore e prevedere la           
partecipazione di un numero di coppie non inferiori a 5 e non                   
superiori a 10;                                                                 
3) integrazione delle competenze: prevedere la partecipazione, in               
ogni caso, di esperti di diversa matrice professionale ed                       
istituzionale;                                                                  
4) attenzione all'utente: prevedere orari e modalita' tali da                   
soddisfare il piu' possibile le esigenze dei partecipanti.                      
Incentivazioni                                                                  
La Regione Emilia-Romagna si impegna ad incentivare le predette                 
iniziative formative erogando un contributo per ogni corso                      
realizzato, in grado di soddisfare anche i seguenti criteri:                    
5) territorialita': svolgimento dei corsi nell'ambito territoriale              
regionale;                                                                      
6) gratuita': nessun onere economico per le coppie.                             
Tale contributo sara' incrementato qualora le iniziative formative              
siano attuate in concorso tra due o piu' soggetti capofila e/o due o            
piu' Enti autorizzati.                                                          
Per i corsi di preparazione attivati dai predetti soggetti tramite              
convenzioni con Enti autorizati e non rispondenti ai criteri di cui             
ai precedenti numeri 5) e 6), la Regione Emilia-Romagna si impegna ad           
individuare forme diverse di incentivazione in relazione alla                   
possibilita' di accordi con gli Enti autorizzati, finalizzati al                
contenimento ed alla trasparenza dei costi sostenuti dalle coppie.              
Enti autorizzati                                                                
Gli Enti autorizzati si impegnano a:                                            
- partecipare con propri esperti alla definizione e all'aggiornamento           
dei contenuti e delle modalita' per la conduzione dei percorsi                  
formativi destinati alle coppie nell'ambito dei gruppi di lavoro a              
livello regionale;                                                              
- mettere a disposizione, nell'ambito di specifici rapporti di                  
collaborazione con i soggetti capofila per la gestione dei corsi di             
preparazione, personale qualificato rispetto agli ambiti tematici di            
loro competenza;                                                                
- concorrere con la Regione Emilia-Romagna nella ricerca di accordi             
finalizzati al contenimento ed alla trasparenza dei costi sostenuti             
dalle coppie nella fase precedente l'indagine sociopsicologica.                 
8) Indagine sociale e psicologica                                               
Le parti riconoscono che:                                                       
- l'applicazione del principio di sussidiarieta' modifica                       
sostanzialmente l'approccio culturale che la coppia deve avere nei              
confronti dell'esperienza adottiva. Infatti essa deve maturare la               
disponibilita' ad accogliere un bambino proposto dall'Autorita'                 
nazionale straniera, rispetto ad una concezione, ancora diffusa,                
caratterizzata dall'idea di scegliere il bambino da adottare;                   
- l'indagine sociale e psicologica rivolta alla coppia deve essere              
svolta nel modo piu' accurato possibile, proprio per garantire ai               
bambini che verranno proposti per l'abbinamento adottivo di potere              
incontrare figure genitoriali ed un nucleo familiare in grado di                
assicurare loro adeguato sostegno e rapporto affettivo;                         
- e' in aumento la probabilita' che le coppie ricevano proposte di              
abbinamento riguardanti bambini che hanno avuto sofferenze specifiche           
e che richiedano anche interventi di cura particolari;                          
- il progressivo diffondersi dell'attivita' di preparazione delle               
coppie nella fase precedente l'indagine sociopsicologica determinera'           
significativi effetti sulle modalita' di svolgimento della indagine             
stessa, che potra' essere maggiormente focalizzata sugli aspetti di             
valutazione. Il perfezionamento degli strumenti di valutazione della            
coppia e' elemento essenziale per il successo della esperienza                  
adottiva e quindi obiettivo comune di studio e ricerca per gli Enti             
titolari delle funzioni in materia di minori e gli Enti autorizzati.            
Le parti si impegnano per la stesura di apposite linee guida per lo             
svolgimento delle indagini sociopsicologiche, a partire dal documento           
elaborato dal gruppo regionale misto e tenuto conto delle                       
osservazioni del Tribunale per i minorenni, nella prospettiva di:               
- superare le disomogeneita' tra i diversi territori nelle modalita'            
di realizzazione del percorso di indagine e di stesura delle                    
relazioni finali, garantendo uniformita' di percorso nel territorio             
regionale alle coppie interessate all'adozione internazionale;                  
- garantire un maggiore approfondimento dei temi connessi alla                  
condizione di bambino straniero ed a rendere piu' precise ed                    
articolate le considerazioni finali sull'idoneita' della coppia. Tale           
accuratezza, oltre a facilitare il lavoro successivo degli Enti                 
autorizzati stessi e del Tribunale per i minorenni, costituira'                 
elemento di vantaggio per la coppia stessa nel momento in cui la                
propria disponibilita' dovra' essere valutata dalle Autorita'                   
straniere (e confrontata con quella di candidati provenienti da altri           
Stati);                                                                         
- accompagnare l'accuratezza della conduzione dell'indagine con                 
l'attenzione a costruire una situazione di agio e di collaborazione             
con la coppia.                                                                  
In base alle considerazioni espresse vengono assunti i seguenti                 
impegni.                                                                        
Regione Emilia-Romagna                                                          
La Regione Emilia-Romagna si impegna, di concerto con i soggetti                
presenti nel CRAd e sulla base del documento prodotto dal gruppo                
regionale misto, ad elaborare, entro due mesi, le linee guida per la            
conduzione della indagine sociopsicologica sulla coppia.                        
Enti autorizzati e Enti titolari delle funzioni in materia di minori            
Partecipano con propri esperti alla definizione delle predette linee            
guida, contribuendo alla definizione di un esauriente percorso di               
approfondimento degli aspetti culturali e relazionali relativi                  
all'incontro con i bambini stranieri, nonche' della capacita' della             
coppia di farsi carico di uno o piu' minori. Gli Enti titolari delle            
funzioni in materia di minori si impegnano all'attuazione delle linee           
guida per la conduzione dell'indagine sociopsicologica.                         
9) Scelta dell'Ente ed avvicinamento all'incontro con il bambino                
Regione Emilia-Romagna, Enti titolari delle funzioni in materia di              
minori ed Enti autorizzati riconoscono l'importanza di fornire alle             
coppie idonee tutti gli elementi conoscitivi utili per la scelta                
dell'Ente autorizzato che le accompagnera' all'incontro con il                  
bambino proposto dall'Autorita' nazionale straniera e nelle fasi                
successive all'incontro stesso.                                                 
Le parti convengono che competa all'Ente autorizzato nella fase della           
post idoneita' la preparazione della coppia tramite lo sviluppo del             
tema dell'accoglienza e dell'incontro con il bambino, per                       
approfondirlo e declinarlo rispetto alle caratteristiche specifiche             
del Paese che e' stato prescelto e nel quale si realizzera'                     
l'abbinamento. L'obiettivo principale e' quello di assicurare alle              
coppie strumenti idonei per affrontare l'esperienza del recarsi in un           
determinato Paese e realizzare l'incontro con il bambino straniero              
proveniente da differenti situazioni e portatore di un proprio                  
patrimonio culturale e di competenze.                                           
A partire da queste considerazioni sono assunti i seguenti impegni:             
Regione Emilia-Romagna, Enti titolari delle funzioni in materia di              
minori ed Enti autorizzati                                                      
Si impegnano a realizzare le opportune iniziative informative                   
affinche' le coppie possano disporre di tutti gli elementi utili alla           
scelta dell'Ente autorizzato, con particolare riferimento                       
all'individuazione delle procedure che esso attuera', alle concrete             
prospettive di adozione nei diversi Paesi, ai servizi che verranno              
offerti ed ai costi a carico della coppia.                                      
Per quanto riguarda la preparazione delle coppie in questa fase:                
Enti titolari delle funzioni in materia di minori                               
Si impegnano affinche':                                                         
- gli esiti del percorso svolto dalla coppia (report sul percorso di            
preparazione svolto antecedentemente alla istruttoria e copia della             
relazione di indagine sociopsicologica), vengano forniti                        
tempestivamente all'Ente autorizzato prescelto dagli adottandi, non             
appena questi abbiano ottenuton l'idoneita';                                    
- sia incentivata la territorializzazione dei predetti corsi,                   
mettendo gratuitamente a disposizione degli Enti autorizzati, su loro           
richiesta, i locali e le attrezzature necessarie per realizzare i               
percorsi di preparazione post-istruttoria delle coppie.                         
Enti autorizzati                                                                
Gli Enti autorizzati si impegnano a:                                            
- configurare i percorsi di preparazione delle coppie post-idoneita',           
all'interno di standard minimi da concordare con la Regione entro sei           
mesi dal presente atto;                                                         
- pubblicizzare e rendere trasparenti le modalita' dei percorsi di              
preparazione post-idoneita' delle coppie.                                       
10) L'avvio dell'adozione                                                       
La fase successiva all'arrivo in Italia della coppia con il bambino             
e' particolarmente delicata: in essa gli Enti autorizzati e gli Enti            
titolari delle funzioni in materia di minori sono chiamati dalla                
Legge 476/98 a svolgere, in collaborazione e nel contempo, attivita'            
di sostegno del nucleo adottivo e funzioni di controllo                         
sull'andamento dell'adozione, riferendone al Tribunale per i                    
minorenni ed alla Autorita' straniera.                                          
L'esercizio congiunto e coordinato di queste due funzioni e'                    
essenziale, considerate la necessita' di tutelare prioritariamente il           
bambino, (prevenendo il fallimento adottivo) e la criticita' della              
fase del suo inserimento nel contesto familiare, sociale e                      
scolastico.                                                                     
Regione Emilia-Romagna, Enti titolari delle funzioni in materia di              
minori ed Enti autorizzati si pongono l'obiettivo di realizzare e               
promuovere l'accettazione da parte delle coppie sia dell'attivita' di           
controllo che di sostegno. Tale accettazione e' favorita dalla                  
definizione e esplicitazione delle modalita' con cui viene esercitato           
il controllo e dall'individuazione, per quello che riguarda le                  
attivita' di sostegno, di una offerta di prestazioni che le coppie              
possano valutare e negoziare, a partire da una prima analisi                    
congiunta della situazione del bambino e di quella della coppia.                
Nel perseguire gli obiettivi citati le parti assumono i seguenti                
impegni:                                                                        
Enti titolari delle funzioni in materia di minori                               
Si impegnano per:                                                               
- individuare immediatamente, non appena ricevuta comunicazione                 
dell'arrivo in Italia del bambino, gli operatori incaricati di                  
seguirne l'inserimento in famiglia;                                             
- assicurare, al fine di riferire al Tribunale per i minorenni                  
sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficolta'            
per gli opportuni interventi, un adeguato monitoraggio fin                      
dall'ingresso del minore in Italia e per almeno un anno, o nel caso             
di affido preadottivo, fino alla conclusione di tale periodo;                   
- l'attivita' di monitoraggio viene prolungata in relazione a                   
richiesta di aggiornamento di diversa entita' temporale proveniente             
dall'Autorita' straniera per un periodo di due anni; in tale caso il            
Servizio provvede a inoltrare all'Ente autorizzato competente le                
informazioni necessarie per permettere all'Ente medesimo di inoltrare           
alle Autorita' straniere le relazioni periodiche. Il monitoraggio               
concerne in particolare lo sviluppo psicofisico del bambino, la                 
qualita' delle sue relazioni con le figure genitoriali, gli eventuali           
figli naturali, la rete parentale e il gruppo dei pari, la sua                  
situazione psicologica e quella della coppia adottiva, l'inserimento            
del nucleo nell'ambiente sociale e l'andamento del suo eventuale                
inserimento scolastico. Per quello che riguarda la coppia genitoriale           
una particolare attenzione va alla sua capacita' di gestire la                  
relazione con il bambino, di accoglierlo con la sua storia, di                  
individuarne e soddisfarne i bisogni, di adeguare ruoli e tempi alla            
nuova situazione;                                                               
- realizzare il monitoraggio attraverso una trasparente definizione             
ed informazione alla coppia dei contenuti e delle modalita' con cui             
esso viene condotto;                                                            
- presentare alle coppie una proposta per un adeguato supporto                  
psicologico e sociale al nucleo, con la finalita' di assicurare una             
prima stabilizzazione delle relazioni intrafamiliari e del bambino              
nel contesto sociale;                                                           
- promuovere, quale forma di sostegno alle coppie, l'offerta di                 
momenti per il confronto delle esperienze e di riflessione e sostegno           
reciproco tra diversi nuclei adottivi;                                          
- assicurare il sostegno psicoterapeutico alla relazione genitori               
figli, qualora si individuino precise disfunzioni evolutive,                    
attraverso l'invio al Servizio competente;                                      
- realizzare una organica collaborazione con l'Ente autorizzato che             
ha seguito l'adozione estera, al fine di evitare sovrapposizioni di             
interventi nei confronti della coppia e del bambino e garantire un              
ampio scambio di informazioni.                                                  
Enti autorizzati                                                                
Si impegnano a:                                                                 
- informare immediatamente i Servizi dell'Ente locale della decisione           
di affidamento dell'Autorita' straniera;                                        
- richiedere alla Commissione, trasmettendo la documentazione                   
necessaria, l'autorizzazione all'ingresso ed alla residenza                     
permanente del minore o dei minori in Italia;                                   
- provvedere a comunicare ai Servizi il ritorno in Italia del nucleo            
familiare e a trasmettere la documentazione in loro possesso relativa           
al minore rilasciata dalla Commissione Centrale del Paese di origine,           
con particolare riguardo alla situazione sanitaria e sociale, nonche'           
la relazione sul percorso di preparazione svolta dalla coppia e sul             
periodo vissuto da questa nel Paese di origine (impatto socio                   
ambientale, incontro con il minore, soggiorno con il minore);                   
- svolgere le attivita' necessarie per poter riferire alle autorita'            
competenti dei Paesi di origine e al Tribunale per i minorenni                  
sull'andamento dell'inserimento, per almeno un anno, o nel caso di              
affido preadottivo, fino alla conclusione di tale periodo, attraverso           
una trasparente definizione ed informazione alla coppia dei contenuti           
e delle modalita' con cui esse verranno svolte. Tali attivita'                  
potranno essere prolungate in relazione a richieste di aggiornamento            
di diversa entita' temporale provenienti dall'Autorita' straniera;              
- coordinare lo svolgimento di tale attivita' con quella svolta dagli           
Enti titolari delle funzioni in materia di minori;                              
- presentare alle coppie una proposta per un adeguato supporto                  
psicologico e sociale al bambino ed alla coppia stessa, al fine di              
assicurare, su richiesta degli adottanti, una prima stabilizzazione             
delle relazioni intrafamiliari. Tale proposta di sostegno dovra'                
essere elettivamente finalizzata agli aspetti relativi la cultura e             
l'esperienza di provenienza del bambino ed andra' armonizzata con le            
proposte di sostegno elaborate dai servizi;                                     
- trasmettere ai Servizi copia delle relazioni al Tribunale per i               
minorenni ed alle autorita' competenti dei Paesi di origine                     
sull'andamento dell'inserimento.                                                
11) Formazione degli operatori                                                  
Regione Emilia Romagna, Enti titolari delle funzioni in materia di              
minori ed Enti autorizzati riconoscono:                                         
- la validita' del lavoro preparatorio congiunto svolto finora che              
costituisce la base della definizione del percorso formativo da                 
attuare;                                                                        
- la necessita' di un consistente impegno nella direzione della                 
formazione degli operatori per sostenere un percorso di adeguamento             
culturale ai principi espressi nelle Leggi 476/98 e 149/01,                     
accompagnare il percorso di riorganizzazione degli Enti titolari                
delle funzioni in materia di minori e degli Enti autorizzati,                   
arricchire le competenze tecniche degli operatori, a maggior tutela             
dei bambini e degli adulti coinvolti nella esperienza adottiva.                 
In particolare le parti assumono i seguenti impegni:                            
Regione Emilia-Romagna                                                          
Si impegna a:                                                                   
- garantire il celere avvio di un adeguato processo di qualificazione           
degli operatori dei Servizi pubblici e degli Enti autorizzati                   
impegnati nell'adozione internazionale, attraverso un percorso di               
formazione articolato, che tenga conto delle diverse necessita'                 
formative degli operatori prevalentemente impegnati nelle e'quipe               
centralizzate o territoriali e di quelli degli Enti autorizzati,                
nonche' delle necessita' di qualificazione legate allo specifico                
professionale dei partecipanti;                                                 
- consentire la partecipazione dei tecnici degli Enti autorizzati al            
percorso di qualificazione senza alcun onere a carico dei predetti              
Enti;                                                                           
- costituire un gruppo di lavoro misto, con la presenza di esponenti            
degli Enti autorizzati, per il monitoraggio e la valutazione degli              
esiti del percorso di qualificazione.                                           
Enti autorizzati                                                                
Si impegnano a garantire la partecipazione dei propri operatori al              
percorso di formazione concertato, nonche' di propri esponenti al               
gruppo di lavoro per il monitoraggio e la valutazione della                     
esperienza formativa.                                                           
12) Validita'                                                                   
Il presente protocollo ha validita' di un anno a decorrere dalla                
firma degli aderenti. Esso potra' essere rinnovato, anche con                   
modifiche, previa valutazione di conguita' degli enti firmatari.                
- IL PRESIDENTE REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
- IL PRESIDENTE UPI                                                             
- IL PRESIDENTE ANCI                                                            
- IL PRESIDENTE AVSI ASSOCIAZIONE                                               
VOLONTARI PER IL SERVIZIO INTERNAZIONALE                                        
- IL PRESIDENTE AIBI ASSOCIAZIONE                                               
AMICI DEI BAMBINI                                                               
- IL PRESIDENTE AMICI DI DON BOSCO                                              
- IL PRESIDENTE AMICI MISSIONI INDIANE                                          
(AMI) ONLUS                                                                     
- IL PRESIDENTE ASSOCIAZIONE I CINQUE PANI                                      
- IL PRESIDENTE ASSOCIAZIONE IL CONVENTINO                                      
- IL PRESIDENTE ASSOCIAZIONE NAZIONALE                                          
PUBBLICHE ASSISTENZE - ANPAS                                                    
- IL PRESIDENTE CIAI - CENTRO ITALIANO                                          
AIUTI ALL'INFANZIA                                                              
- IL PRESIDENTE CIFA - CENTRO                                                   
INTERNAZIONALE FAMIGLIE PRO ADOZIONE                                            
- IL PRESIDENTE CENTRO ADOZIONI LA MALOCA                                       
- IL PRESIDENTE CENTRO AIUTI PER L'ETIOPIA                                      
- IL PRESIDENTE CRESCERE INSIEME ASSOCIAZIONI                                   
PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI                                                  
- IL PRESIDENTE INTERNATIONAL ADOPTION                                          
ASSOCIAZIONE PER LA FAMIGLIA                                                    
- IL PRESIDENTE ISTITUTO LA CASA                                                
- IL PRESIDENTE LA PRIMOGENITA                                                  
INTERNATIONAL ADOPTION                                                          
- IL PRESIDENTE NUCLEO ASSISTENZA                                               
ADOZIONE AFFIDO (NAAA) ONLUS                                                    
- IL PRESIDENTE NUOVA ASSOCIAZIONE                                              
DI GENITORI INSIEME PER L'ADOZIONE                                              
- IL PRESIDENTE NUOVI ORIZZONTI PER                                             
VIVERE L'ADOZIONE (NOVA)                                                        
- IL PRESIDENTE PROCURA GENERALE DELLA                                          
CONGREGAZIONE DELLE MISSIONARIE                                                 
FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI                                                 
- IL PRESIDENTE RETE SPERANZA                                                   
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA                                                    
DI UTILITA' SOCIALE                                                             
- IL PRESIDENTE SERVIZIO POLIFUNZIONALE                                         
PER L'ADOZIONE INTERNAZIONALE (SPAI)                                            
Le risorse verranno messe a disposizione, di anno in anno, dalla                
Regione Emilia-Romagna e dallo Stato.                                           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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