TESTO COORDINATO DELLA L.R. 26 luglio 1997, n. 23 "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo"
TESTO COORDINATO della L.R. 23/97 "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo" con le Leggi regionali nn. 3/99, 38/01 e 46/01
Art. 8
(modificati commi 4 e 6 da art. 5, L.R. 10/12/2001, n. 46)
Requisiti professionali
1. La persona fisica titolare di una autorizzazione all'esercizio
della agenzia di viaggio e turismo o il rappresentante legale in caso
di societa' o in loro vece, il preposto alla direzione tecnica
dell'agenzia, deve risultare in possesso dei requisiti professionali
previsti dall'art. 9 della Legge 17 maggio 1983, n. 217.
2. Il possesso dei suddetti requisiti professionali e' dimostrato
dall'essere nelle condizioni previste dall'art. 4 del decreto
legislativo 23 novembre 1991, n. 392 o dall'aver superato apposito
esame di idoneita' tecnica.
3. La Giunta regionale determina i criteri, le modalita' e i termini
per l'effettuazione degli esami di idoneita' e per il rilascio dei
relativi attestati.
4. I soggetti di cui al comma 1 devono prestare la propria attivita'
lavorativa con carattere di esclusivita' e continuita' in una sola
agenzia . . . .
5. La responsabilita' di direzione tecnica dell'agenzia di viaggio e
turismo, di norma, e' assunta dal titolare dell'autorizzazione.
6. Qualora la persona fisica o il rappresentante legale titolare
dell'autorizzazione non presti con carattere di continuita' ed
esclusivita' la propria attivita' nell'agenzia di viaggio o non
possieda le caratteristiche professionali di cui al comma 2 . . . la
responsabilita' di direzione tecnica e' assunta, a pena di revoca
dell'autorizzazione, da un direttore tecnico abilitato il quale, a
titolo di lavoratore dipendente o indipendente, assicuri la propria
attivita' all'interno dell'impresa con carattere di continuita' ed
esclusivita'.