REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 26 luglio 1997, n. 23 "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo"

TESTO COORDINATO della L.R. 23/97 "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo" con le Leggi regionali nn. 3/99, 38/01 e 46/01

          Art. 8                                                                
(modificati commi 4 e 6 da art. 5, L.R. 10/12/2001, n. 46)                      
Requisiti professionali                                                         
1. La persona fisica titolare di una autorizzazione all'esercizio               
della agenzia di viaggio e turismo o il rappresentante legale in caso           
di societa' o in loro vece, il preposto alla direzione tecnica                  
dell'agenzia, deve risultare in possesso dei requisiti professionali            
previsti dall'art. 9 della Legge 17 maggio 1983, n. 217.                        
2. Il possesso dei suddetti requisiti professionali e' dimostrato               
dall'essere nelle condizioni previste dall'art. 4 del decreto                   
legislativo 23 novembre 1991, n. 392 o dall'aver superato apposito              
esame di idoneita' tecnica.                                                     
3. La Giunta regionale determina i criteri, le modalita' e i termini            
per l'effettuazione degli esami di idoneita' e per il rilascio dei              
relativi attestati.                                                             
4. I soggetti di cui al comma 1 devono prestare la propria attivita'            
lavorativa con carattere di esclusivita' e continuita' in una sola              
agenzia . . . .                                                                 
5. La responsabilita' di direzione tecnica dell'agenzia di viaggio e            
turismo, di norma, e' assunta dal titolare dell'autorizzazione.                 
6. Qualora la persona fisica o il rappresentante legale titolare                
dell'autorizzazione non presti con carattere di continuita' ed                  
esclusivita' la propria attivita' nell'agenzia di viaggio o non                 
possieda le caratteristiche professionali di cui al comma 2 . . . la            
responsabilita' di direzione tecnica e' assunta, a pena di revoca               
dell'autorizzazione, da un direttore tecnico abilitato il quale, a              
titolo di lavoratore dipendente o indipendente, assicuri la propria             
attivita' all'interno dell'impresa con carattere di continuita' ed              
esclusivita'.                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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