REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 26 luglio 1997, n. 23 "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo"

TESTO COORDINATO della L.R. 23/97 "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo" con le Leggi regionali nn. 3/99, 38/01 e 46/01

          Art. 7                                                                
(integrato comma 1 da art. 4, L.R. 10/12/2001, n. 46)                           
Requisiti strutturali                                                           
1. Le agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali o sedi                     
secondarie che svolgono attivita' di vendita ed intermediazione                 
devono possedere i seguenti requisiti strutturali:                              
a) locali indipendenti ed escludenti altre attivita';                           
b) insegne visibili dell'attivita' dell'impresa;                                
c) attrezzature tecnologiche adeguate alle attivita' autorizzate.               
2. E' fatto divieto alle agenzie di viaggio non autorizzate alla                
vendita diretta al pubblico di operare in locali aperti al pubblico.            
Eventuali insegne devono contenere l'indicazione del divieto di                 
vendita diretta al pubblico di viaggi e soggiorni.                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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