TESTO COORDINATO DELLA L.R. 26 luglio 1997, n. 23 "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo"
TESTO COORDINATO della L.R. 23/97 "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo" con le Leggi regionali nn. 3/99, 38/01 e 46/01
Art. 5 bis
(articolo aggiunto da art. 2, L.R. 10/12/2001, n. 46)
Apertura di sede secondaria
o filiale di agenzia di viaggio e turismo
1. L'apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e
turismo, anche da parte di agenzie con sede principale in altre
regioni, e' soggetta a preventiva comunicazione da presentare alla
Provincia nel cui territorio sono ubicati i locali che si intendono
adibire a sede secondaria o filiale.
2. La comunicazione deve indicare espressamente:
a) la denominazione o ragione sociale, la sede e gli estremi del
provvedimento di autorizzazione dell'agenzia di viaggio principale;
b) l'ubicazione, il titolo di utilizzo e la destinazione d'uso dei
locali di esercizio della sede secondaria;
c) le esatte generalita' del titolare o del legale rappresentante, a
seconda che si tratti rispettivamente di impresa individuale o di
societa';
d) le generalita' del direttore tecnico dell'agenzia principale se
diverso dal titolare o dal legale rappresentante e dell'eventuale
responsabile o referente della filiale o sede secondaria;
e) gli estremi del deposito cauzionale gia' versato nella Regione in
cui ha sede l'agenzia principale.
3. La modifica di uno degli elementi indicati al comma 2 deve essere
comunicata alla Provincia entro 10 giorni al fine di consentire le
verifiche di cui al comma 4.
4. Decorsi 15 giorni dalla data d'invio della comunicazione alla
Provincia l'attivita' puo' essere avviata. La Provincia, entro 60
giorni dal ricevimento della comunicazione, verifica la sussistenza
dei requisiti previsti dalla presente legge. In caso di esito
negativo, la Provincia vieta la prosecuzione dell'attivita', fino al
riscontro della eliminazione delle irregolarita' contestate.
5. A seguito di positivo accertamento la Provincia invia copia della
comunicazione di cui al comma 1 all'Ente competente al rilascio
dell'autorizzazione all'apertura dell'agenzia principale.