TESTO COORDINATO DELLA L.R. 26 luglio 1997, n. 23 "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo"
TESTO COORDINATO della L.R. 23/97 "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo" con le Leggi regionali nn. 3/99, 38/01 e 46/01
Art. 2
Definizione e attivita' distintive
delle agenzie di viaggio e turismo
1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano
congiuntamente o disgiuntamente le seguenti attivita':
a) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole
persone o per gruppi, senza vendita diretta al pubblico;
b) produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni
per singole persone e per gruppi con vendita diretta al pubblico o
con vendita diretta di viaggi e soggiorni organizzati dall'agenzia
medesima o da una delle imprese di cui alla lett. a) o di altre
agenzie;
c) vendita di viaggi e soggiorni prodotti e organizzati, per singole
persone o gruppi, dalle imprese di cui alle lett. a) e b).