REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 26 luglio 1997, n. 23 "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo"

TESTO COORDINATO della L.R. 23/97 "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo" con le Leggi regionali nn. 3/99, 38/01 e 46/01

          Art. 2                                                                
Definizione e attivita' distintive                                              
delle agenzie di viaggio e turismo                                              
1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano                  
congiuntamente o disgiuntamente le seguenti attivita':                          
a) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole                
persone o per gruppi, senza vendita diretta al pubblico;                        
b) produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni           
per singole persone e per gruppi con vendita diretta al pubblico o              
con vendita diretta di viaggi e soggiorni organizzati dall'agenzia              
medesima o da una delle imprese di cui alla lett. a) o di altre                 
agenzie;                                                                        
c) vendita di viaggi e soggiorni prodotti e organizzati, per singole            
persone o gruppi, dalle imprese di cui alle lett. a) e b).                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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