REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 2935

Assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS: provvedimenti relativi all'anno 2001

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamati:                                                                     
- la L.R. 16 giugno 1988, n. 25, recante: "Programma regionale degli            
interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS" ed in                   
particolare l'art. 8;                                                           
- la Legge 5 giugno 1990, n. 135, recante: "Programma di interventi             
urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS";                           
- il decreto del Ministro della Sanita' 13 settembre 1991, recante              
"Schemi-tipo di convenzione per la disciplina dei rapporti inerenti             
al trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie             
correlate;                                                                      
- il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1991 "Atto            
di indirizzo e coordinamento alle Regioni per l'attivazione dei                 
servizi per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e           
patologie correlate";                                                           
- il "Programma regionale degli interventi per la prevenzione e la              
lotta all'AIDS" adottato con deliberazione consiliare 14 febbraio               
1991, n. 375, cosi' come modificato con delibera consiliare n. 940              
dell'8/7/1998 entrambe esecutive;                                               
- la deliberazione di Giunta 8 febbraio 1999, n. 124 recante "Criteri           
per la riorganizzazione delle cure domiciliari", esecutiva;                     
- le deliberazioni del Consiglio regionale n. 2400 dell'8/3/1995, e             
la propria deliberazione n. 2002 del 30/7/1996, entrambe esecutive,             
relative all'attivita' di assistenza domiciliare a favore dei malati            
di AIDS e patologie correlate;                                                  
- le proprie deliberazioni n. 6163 del 15/12/1992, del Consiglio                
regionale n. 1652 del 27/10/1993 e n. 2182 del 26/10/1994, la propria           
deliberazione n. 4692 del 29/12/1995, n. 1824 del 23/7/1996 e n. 1825           
del 23/7/1996, relative all'attivita' di assistenza presso residenze            
collettive o case alloggio e centri diurni per i malati di AIDS e               
patologie correlate;                                                            
- le proprie deliberazioni n. 1330 del 31/7/1998, n. 2069 del                   
16/11/1999 e n. 2145 del 28/11/2000 relative all'attivita' di                   
assistenza extra-ospedaliera per malati di AIDS e patologie                     
correlate;                                                                      
- le delibere CIPE 28 giugno 1990, 8 ottobre 1991, 13 ottobre 1992,             
30 novembre 1993, 20 novembre 1995, 30 gennaio 1997, 26 febbraio                
1998, 21 aprile 1999 e 21 dicembre 1999 relative alle assegnazioni              
alle Regioni di finanziamenti per gli interventi di cui alla Legge 5            
giugno 1990, n. 135;                                                            
- la delibera CIPE 1 febbraio 2001 pubblicata nella Gazzetta                    
Ufficiale n. 74 del 29/3/2001, che assegna alla Regione                         
Emilia-Romagna la somma di Lire 5.667.000.000 (pari a 2.926.761,25              
Euro), per il trattamento domiciliare ai malati di AIDS ai sensi                
della Legge 135/90;                                                             
ritenuto di dover adottare provvedimenti relativi all'assistenza                
extra ospedaliera per i malti di AIDS in ordine:                                
- alla rendicontazione delle spese sostenute dalle Aziende Unita'               
sanitarie locali, per l'assistenza domiciliare e presso strutture               
residenziali, erogate ai malati di AIDS nel 2000;                               
- alla individuazione delle strutture residenziali convenzionate                
destinate all'assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS                    
nell'anno 2001;                                                                 
- alla determinazione dei criteri di finanziamento alle Aziende                 
Unita' sanitarie locali: rette giornaliere, spese organizzative e               
gestionali, costi per farmaci ed esami diagnostici sostenuti,                   
mobilita' infraregionale, intensita' assistenziale sanitaria e                  
sociale;                                                                        
- alle modalita' di erogazione dei fondi;                                       
dato atto che la Direzione generale Sanita' e Politiche sociali ha              
provveduto a redigere le seguenti apposite tabelle relative parti               
integranti della presente deliberazione:                                        
- al costo dei farmaci ed esami erogati ai malati di AIDS residenti             
in Emilia-Romagna, nell'ambito dell'assistenza extra-ospedaliera, nel           
corso dell'anno 2000 (Allegato 1 e 1a);                                         
- ai costi dell'attivita' di assistenza domiciliare ai malati di AIDS           
residenti in Emilia-Romagna, nel corso dell'anno 2000 (Allegato 2 e             
2a);                                                                            
- ai costi dell'attivita' di assistenza ai malati di AIDS presso case           
alloggio e presso centri diurni, nel corso dell'anno 2000 (Allegati             
3, 4, 3a e 4a);                                                                 
considerato che le stesse sono state predisposte sulla base delle               
relazioni e rendicontazioni inviate dalle Aziende Unita' sanitarie              
locali, acquisite agli atti del Servizio Prevenzione collettiva,                
dallo stesso verificate per regolarita' contabile e congruita', e               
riepilogate all'allegata Tabella 5 e 5a;                                        
precisato che:                                                                  
- l'allegata Tabella 6 (colonna B) riepiloga i fondi a disposizione             
delle Aziende Unita' sanitarie locali, per l'anno 2000, per                     
l'attivita' di assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS                   
residenti in Emilia-Romagna;                                                    
riscontrato come, per il corrente anno le Aziende Unita' sanitarie              
locali di questa regione hanno stipulato convenzioni con associazioni           
di volontariato e altro privato sociale per la gestione                         
dell'assistenza residenziale e che tali strutture, riportate                    
nell'apposito successivo prospetto, sono idonee al trattamento                  
socio-sanitario dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate ed           
in possesso di autorizzazione al funzionamento ai sensi della propria           
deliberazione n. 564 dell'1 marzo 2000:                                         
- Azienda Unita' sanitaria locale di Piacenza - associazione                    
convenzionata "La ricerca" - n. posti letto: 9;                                 
- Azienda Unita' sanitaria locale di Reggio Emilia - associazione               
convenzionata "CEIS" di Reggio Emilia - n. posti letto: 6;                      
- Azienda Unita' sanitaria locale di Reggio Emilia - associazione               
convenzionata "La Collina" - n. posti letto: 3;                                 
- Azienda Unita' sanitaria locale di Modena - associazione                      
convenzionata "Casa San Lazzaro" - n. posti letto: 7+7 -  n.posti di            
assistenza diurna: 2;                                                           
- Azienda Unita' sanitaria locale della Citta' di Bologna -                     
associazione convenzionata "ANLAIDS" dall'1/7/2001 al 31/12/2001 - n.           
posti letto: 6 - n. posti di assistenza diurna: 6;                              
- Azienda Unita' sanitaria locale di Rimini - associazione                      
convenzionata "Comunita' di San Patrignano" - n. posti letto: 30 - n.           
posti di assistenza diurna: 20;                                                 
nonche' la convenzione stipulata dall'Azienda Unita' sanitaria locale           
della Citta' di Bologna con la casa alloggio Villa Moscati di Pesaro            
per la prospettata necessita' di continuare ad assistere presso la              
suddetta struttura un paziente affetto da AIDS;                                 
considerato che le convenzioni attivate dalle Aziende Unita'                    
sanitarie locali con le associazioni di volontariato e col privato              
sociale sono conformi a quanto previsto dall'Allegato B) del citato             
decreto del Ministero della Sanita' 13/9/1991 e risultano agli atti             
del Servizio Prevenzione collettiva, Direzione generale Sanita' e               
Politiche sociali;                                                              
dato atto che le Aziende Unita' sanitarie locali consentono                     
l'ammissione presso le strutture con cui hanno acceso le convenzioni            
in argomento di soggetti provenienti da qualunque Azienda Unita'                
sanitaria locale della regione e, in subordine, dalle altre regioni;            
dato atto inoltre che:                                                          
- anche a favore delle persone in condizioni cliniche di AIDS, che              
gia' siano inserite in strutture residenziali gestite da Enti                   
ausiliari iscritti all'Albo regionale, e' possibile erogare le                  
prestazioni socio-sanitarie previste dall'Allegato A del DM 13                  
settembre 1991 recante: "Approvazione degli schemi tipo di                      
convenzione per la disciplina dei rapporti inerenti al trattamento e            
domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate",                  
prevedendo che, per le giornate di assistenza ai malati di AIDS, la             
retta sia pari a quella dell'assistenza domiciliare, sempre che sia             
necessario erogare e vengano assicurate tutte le prestazioni                    
socio-sanitarie previste dal sopracitato DM 13 settembre 1991. In tal           
caso, la retta per l'attivita' di cui trattasi sostituisce quella               
stabilita per gli altri ospiti degli Enti ausiliari;                            
- le Aziende Unita' sanitarie locali interessate sono autorizzate a             
stipulare, apposite convenzioni, oltre che con associazioni di                  
volontariato ed organizzazioni assistenziali diverse, anche con gli             
Enti ausiliari iscritti nell'apposito Albo regionale che gestiscono             
strutture residenziali o semiresidenziali (comunita' terapeutiche),             
in specie nel caso in cui non dovessero ricorrere le condizioni                 
necessarie per permettere l'intervento al domicilio del malato;                 
evidenziato come per sostenere le attivita' di assistenza                       
extra-ospedaliera ai malati di AIDS e patologie correlate e'                    
opportuno:                                                                      
- adeguare, anche per l'anno 2001, sulla base dell'indice ISTAT                 
sull'andamento dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed                  
impiegati relativo al 2000 (+ 2,5%), la retta media giornaliera per             
l'assistenza presso case alloggio - prevista dal DPR 14 settembre               
1991 in Lire 120.000 (pari a 61,97 Euro) - e gia' aggiornata                    
annualmente sulla base dell'indice menzionato: per il 1992 (+ 5,4%),            
per il 1993 (+ 4,2%), per il 1994 (+ 3,9%), per il 1995 (+ 5,4%), per           
il 1996 (+ 3,9%), per il 1997 (+ 1,7%), per il 1998 (+ 1,9%) e per il           
1999 (+ 1,8%);                                                                  
- adeguare, anche per l'anno 2001, sulla base dell'indice ISTAT sopra           
richiamato (+ 2,5%) la retta media giornaliera per l'assistenza                 
diurna - definita con propria deliberazione  n.4692 del 29/12/1995 in           
Lire 80.000 (pari a 41,32 Euro) - e gia' aggiornata annualmente sulla           
base dell'indice menzionato;                                                    
- adeguare, anche per l'anno 2001, sulla base del relativo indice               
ISTAT piu' volte richiamato, la retta media giornaliera                         
dell'assistenza domiciliare ai soggetti di cui trattasi - prevista              
dal DPR 14 settembre 1991 in Lire 80.000 (pari a 41,32 Euro) - e                
successivamente aggiornata annualmente sulla base dell'indice                   
menzionato;                                                                     
preso atto che tali adeguamenti determinano, per l'anno 2001, una               
retta media giornaliera di Lire 162.800 (pari a 84,08 Euro) per                 
ciascuna giornata di assistenza presso residenza collettiva o casa              
alloggio, di Lire 96.000 (pari a 49,58 Euro) per ciascuna giornata di           
assistenza presso centri diurni e di Lire 108.500 (pari a 56,04 Euro)           
per ogni giornata di assistenza domiciliare;                                    
atteso che - cosi' come e' stato previsto dalla nota dell'Assessore             
alla Sanita' dell'11 luglio 1995, gia' citata nei propri                        
provvedimenti n. 1824 e n. 1825 entrambi del 23/7/1996,  n.2002 del             
30/7/1996, n. 1330 del 31/7/1998, n. 2069 del 16/11/1999 e n. 2145              
del 28/11/2000 - per sostenere le spese organizzative e gestionali ed           
al fine di consentire una migliore e piu' efficace pianificazione               
dell'assistenza da parte delle Aziende Unita' sanitarie locali della            
regione, appare necessario fornire un contributo giornaliero da                 
erogare alle Aziende Unita' sanitarie locali che accendono apposite             
convenzioni con il privato sociale per l'assistenza ai malati di AIDS           
ed alle Aziende Unita' sanitarie locali che attivano l'assistenza               
domiciliare ai malati di AIDS;                                                  
atteso inoltre che, come stabilito nella citata deliberazione                   
2069/99, tale contributo e' stato diversificato come di seguito                 
specificato:                                                                    
- per quanto riguarda l'attivita' di assistenza domiciliare Lire                
20.000 (pari ad Euro 10,33) per ciascun giorno del periodo di presa             
in carico di ciascun paziente;                                                  
- per quanto riguarda l'attivita' di assistenza presso casa alloggio            
e centro diurno Lire 26.000 (pari ad Euro 13,43) per i primi dieci              
posti convenzionati di ogni singola struttura, Lire 23.000 (pari a              
11,88 Euro) per i successivi posti fino a venti, e Lire 20.000 (pari            
ad Euro 10,33) per i posti oltre i venti, per ciascun giorno di                 
durata della convenzione e per ciascun posto convenzionato;                     
precisato che, tenuto conto della pluralita' dei soggetti che                   
concorrono a realizzare l'attivita' gestionale ed organizzativa di              
cui trattasi le Aziende moduleranno l'eventuale quota di tale                   
contributo da trasferire alle strutture convenzionate secondo quanto            
stabilito nelle relative convenzioni;                                           
precisato che, per il recupero dei costi delle rette dei servizi                
erogati a soggetti provenienti da altre regioni, le Aziende Unita'              
sanitarie locali convenzionate provvederanno con fatturazione diretta           
cosi' come stabilito dalla nota del Ministero della Sanita' n.                  
100/SCPS/4 del 28/1/1997 e dalla circolare dell'Assessorato alla                
Sanita' della Regione Emilia-Romagna n. 9 del 27/6/1999                         
"Regolamentazione economico-finanziaria della mobilita' sanitaria               
interregionale ed infraregionale. Anno 1999", e sulla base delle                
rette giornaliere stabilite dalla presente deliberazione;                       
atteso che alla somministrazione dei farmaci ai soggetti in argomento           
provvedono le Aziende Unita' sanitarie locali che hanno convenzioni             
con case alloggio e centri diurni secondo le prescrizioni previste;             
precisato che il costo dei farmaci antiretrovirali erogati a pazienti           
provenienti da altre Aziende Unita' sanitarie locali verra'                     
rimborsato alla Azienda Unita' sanitaria locale che ha attivato la              
convenzione con la casa alloggio o il centro diurno tramite la                  
compensazione della mobilita' sanitaria, secondo quanto stabilito               
dalla citata circolare dell'Assessorato alla Sanita' della Regione              
Emilia-Romagna n. 9 del 27/6/1999 e del Testo Unico per la                      
"Compensazione interregionale della mobilita' sanitaria" approvato              
dalla Conferenza Stato Regioni in data 18 aprile 2001;                          
considerato inoltre che per quanto riguarda l'assistenza erogata                
presso il domicilio del paziente, compreso anche quella presso                  
Comunita' terapeutiche, la retta si riferisce necessariamente a                 
prestazioni di assistenza socio-sanitaria e che nel caso in cui per             
un periodo superiore alla meta' delle giornate di effettiva                     
assistenza vengano erogate - per ciascun paziente considerato -                 
prestazioni a carattere esclusivamente sociale, per questa tipologia            
di giornate la retta verra' diminuita del 50%;                                  
per quanto riguarda le modalita' di erogazione dei fondi vengono                
mantenute per l'anno 2001 le disposizioni impartite con le gia'                 
citate deliberazioni 2069/99 e 2145/00 per la complessiva attivita'             
di assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS;                              
precisato che l'allegata Tabella 6 evidenzia che, sottraendo dai                
fondi a disposizione delle Aziende Unita' sanitarie locali per                  
l'attivita' di assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS                   
residenti in Emilia-Romagna per l'anno 2000 - indicati alla colonna B           
della citata Tabella 6 - i costi effettivamente sostenuti per tale              
attivita' in tale anno - indicati alla colonna C della stessa -                 
risultano al 31/12/2000 per alcune Aziende dei maggiori oneri e per             
altre Aziende dei residui, rispettivamente specificati alle colonne D           
ed E;                                                                           
ritenuto opportuno assicurare un'offerta assistenziale, per l'anno              
2001, analoga a quella dell'anno precedente, disponendo a tal fine              
l'erogazione di finanziamenti alle Aziende Unita' sanitarie locali              
nella stessa misura di quanto rendicontato per l'anno 2000, tenendo             
peraltro conto di pregresse disponibilita';                                     
viste:                                                                          
- la L.R. 12 maggio 1994, n. 19, recante "Norme per il riordino del             
Servizio sanitario regionale ai sensi del DLgs 30 ottobre 1992, n.              
502, modificato dal DLgs 7 dicembre 1993,  n.517", cosi' come                   
modificata dalla L.R. 25 febbraio 2000, n. 11;                                  
- la L.R. 18/4/2001, n. 10 nonche' la L.R. 21/8/2001, n. 28;                    
richiamata la propria deliberazione n. 1841 dell'11/9/2001 relativa             
all'attribuzione dell'incarico di responsabilita' del Servizio                  
Ragioneria e Credito "ad interim" alla Dirigente Amina Curti;                   
ritenuto che ricorrano gli elementi di cui alla normativa contabile             
vigente e che, pertanto, l'impegno di spesa possa essere assunto con            
il presente atto;                                                               
dato atto, ai sensi del comma 4 dell'art. 37 della L.R. 26 novembre             
2001, n. 43 e della delibera 2774/01:                                           
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Prevenzione collettiva, dott. Pierluigi Macini, in merito alla                  
regolarita' tecnica della presente delibera;                                    
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Sanita' e               
Politiche sociali, dott. Franco Rossi, in merito alla legittimita'              
della presente delibera;                                                        
- del parere favorevole espresso dalla dott.ssa Amina Curti                     
Responsabile, ad interim, del Servizio Ragioneria e Credito, in                 
merito alla regolarita' contabile della presente delibera;                      
- del parere favorevole della Commissione consiliare Sicurezza                  
sociale espresso nella seduta del 29/11/2001, prot.  n.13011;                   
su proposta dell'Assessore alla Sanita';                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, le Tabelle            
allegate e contrassegnate dai numeri dall'1 al 6, i cui valori sono             
espressi in Lire e convertiti, singolarmente, in Euro rispettivamente           
nelle Tabelle dall'1a al 6a che sono tutte parte integrante e                   
sostanziale del presente atto, i consuntivi finanziari per l'anno               
2000 e il preventivo per l'anno 2001 attinenti l'oggetto con le                 
relative assegnazioni alle Aziende Unita' sanitarie locali di seguito           
specificate:                                                                    
- Azienda Unita' sanitaria locale di Piacenza - assegnazione in Lire            
649.063.651 - pari ad Euro 335.213,40;                                          
- Azienda Unita' sanitaria locale di Reggio Emilia - assegnazione in            
Lire 1.444.024.266 - pari ad Euro 745.776,29;                                   
- Azienda Unita' sanitaria locale di Modena - assegnazione in Lire              
1.324.289.569 - pari ad Euro 683.938,48;                                        
- Azienda Unita' sanitaria locale di Imola - assegnazione in Lire               
69.226.833 - pari ad Euro 35.752,68;                                            
- Azienda Unita' sanitaria locale della Citta' di Bologna -                     
assegnazione in Lire 433.932.168 - pari ad Euro 224.107,26;                     
- Azienda Unita' sanitaria locale di Ferrara - assegnazione in Lire             
178.387.160 - pari ad Euro 92.129,28;                                           
- Azienda Unita' sanitaria locale di Ravenna - assegnazione in Lire             
555.561.950 - pari ad Euro 286.923,80;                                          
- Azienda Unita' sanitaria locale di Forli' - assegnazione in Lire              
162.607.431 - pari ad Euro 83.979,73;                                           
- Azienda Unita' sanitaria locale di Cesena - assegnazione in Lire              
207.696.050 - pari ad Euro 107.266,06;                                          
- Azienda Unita' sanitaria locale di Rimini - assegnazione in Lire              
1.994.211.933 - pari ad Euro 1.029.924,51;                                      
per complessive Lire 7.019.001.011 (pari a 3.625.011,50 Euro);                  
2) di prendere atto delle convenzioni stipulate per l'anno 2001 dalle           
Aziende Unita' sanitarie locali con le associazioni di volontariato             
elencate in premessa;                                                           
3) di determinare che le rette medie giornaliere per l'assistenza               
extra-ospedaliera ai malati di AIDS e patologie correlate, per l'anno           
2001 - cosi' come specificato in premessa - siano adeguate a:                   
- Lire 162.800 (pari a 84,08 Euro) per ciascuna giornata di                     
assistenza presso residenza collettiva o casa alloggio;                         
- Lire 96.000 (pari a 49,58 Euro) per ciascuna giornata di assistenza           
presso centri diurni;                                                           
- Lire 108.500 (pari a 56,04 Euro) per ciascuna giornata di                     
assistenza domiciliare;                                                         
4) di determinare che, cosi' come specificato in premessa, venga                
attribuito alle Aziende Unita' sanitarie locali, per l'attivita' di             
cui trattasi, un contributo per le spese organizzative e gestionali             
differenziato in base al tipo di assistenza ed alle dimensioni della            
struttura dove la stessa e' erogata, come di seguito specificato:               
- per quanto riguarda l'attivita' di assistenza domiciliare Lire                
20.000 (pari ad Euro 10,33) per ciascun giorno del periodo di presa             
in carico di ciascun paziante;                                                  
- per quanto riguarda l'attivita' di assistenza presso casa alloggio            
e centro diurno Lire 26.000 (pari ad Euro 13,43) per i primi dieci              
posti convenzionati di ogni singola struttura (sia in casa alloggio             
che in centro diurno), Lire 23.000 (pari ad Euro 11,88) per i                   
successivi posti fino a venti e Lire 20.000 (pari ad Euro 10,33) per            
i posti oltre i venti, per ciascun giorno di durata della convenzione           
e per ciascun posto convenzionato;                                              
5) di stabilire che i Comuni, ai sensi della L.R. n. 34 del                     
12/10/1998 e propria deliberazione n. 564 dell'1/3/2000 esercitino la           
vigilanza ed il controllo sull'attivita' delle case alloggio con cui            
sono state accese le relative convenzioni, anche avvalendosi della              
Commissione di cui all'art. 4 della L.R. 34/98 gia' citata;                     
6) di affidare alle Aziende Unita' sanitarie locali in parola il                
calcolo delle somme necessarie alla liquidazione delle strutture                
convenzionate tenendo conto della effettiva occupazione dei posti               
letto, ovvero della non disponibilita' degli stessi durante il                  
periodo di assenza motivata del soggetto degente, verificando e                 
convalidando le motivazioni addotte dalle relative strutture                    
convenzionate;                                                                  
7) di stabilire che la Regione, ai sensi del paragrafo 9 della gia'             
citata deliberazione regionale 564/00, possa disporre controlli e               
verifiche sull'attivita' svolta, dandone comunicazione al Comune,               
avvalendosi della Commissione di cui all'art. 4 della L.R. 34/98;               
8) di determinare che le Aziende Unita' sanitarie locali, secondo le            
modalita' e le periodicita' stabilite fra le parti, provvedano alla             
liquidazione a favore delle strutture con cui hanno stipulato le                
relative convenzioni, previa presentazione da parte di queste ultime            
di apposita relazione e documentazione, della somma corrispondente              
alle presentazioni effettivamente erogate;                                      
9) di determinare che il recupero delle rette per l'assistenza a                
soggetti residenti in altre regioni venga realizzato dalle Aziende              
Unita' sanitarie locali convenzionate tramite fatturazione diretta,             
cosi' come stabilito dalla nota del Ministero della Sanita'                     
n.100/SCPS/4 del 28/1/1997 e dalla richiamata circolare                         
dell'Assessorato alla Sanita' della Regione Emilia-Romagna n. 9 del             
27/6/1999 e sulla base delle rette stabilite nella presente                     
deliberazione;                                                                  
10) di dare atto che le medesime Aziende Unita' sanitarie locali sono           
autorizzate, ai sensi del punto 19) della deliberazione 2069/99, a              
trattenere i residui previsti al 31/12/2001, specificati alla colonna           
H del citato Allegato 6, e ad utilizzarli - per il complesso                    
dell'attivita' di assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS -              
anche per gli anni successivi;                                                  
11) di impegnare la complessiva somma di Lire 7.019.001.011 (pari a             
3.625.011,50 Euro) corrispondente all'assegnazione, per l'anno 2001,            
alle Aziende Unita' sanitarie locali della regione per l'attivita' di           
assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS, di cui alla colonna G           
dell'Allegato 6, registrandola al numero di impegno 5257 sul Capitolo           
51783 "Interventi per il trattamento domiciliare dei soggetti affetti           
da AIDS nell'ambito del programma di interventi urgenti per la                  
prevenzione e la lotta contro l'AIDS (art. 1, comma 2, Legge 5 giugno           
1990, n. 135. Mezzi statali" del Bilancio regionale dell'esercizio              
2001 che presenta la necessaria disponibilita';                                 
12) di dare atto che alla liquidazione dei finanziamenti a favore               
delle Aziende Unita' sanitarie locali specificati al precedente punto           
1) provvedera' con proprio atto formale ai sensi della normativa                
contabile vigente, il Dirigente competente ad avvenuta esecutivita'             
del presente atto;                                                              
13) di determinare che le Aziende Unita' sanitarie locali che                   
svolgono l'attivita' di assistenza extra-ospedaliera ai malti di AIDS           
nell'anno 2001 provvedano, entro il mese di marzo 2002, ad inviare              
alla Direzione generale Sanita' e Politiche sociali della Regione la            
specifica rendicontazione e relazione - secondo le modalita' gia' in            
uso - per documentare analiticamente l'assistenza prestata a                    
domicilio, presso case alloggio e centri diurni a favore dei malati             
di AIDS nell'anno 2001.                                                         
(segue allegato fotografato)                                                    

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