COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (FORLI'-CESENA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 21 dicembre 2001, n. 65

Legge 267/00. Modifica all'art. 14 dello statuto comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE                                                           
(omissis)  delibera:                                                            
1) di modificare, per le ragioni espresse in premessa, l'art. 14,               
comma 1, dello statuto comunale nel seguente modo:                              
"La Giunta comunale e' composta dal Sindaco e da un numero massimo di           
6 Assessori, che possono anche essere scelti fra cittadini non                  
facenti parte del Consiglio, purche' in possesso dei requisiti di               
compatibilita' e di eleggibilita' alla carica di Consigliere, e di              
requisiti di prestigio, professionalita' e competenza amministrativa,           
e non abbiano partecipato come candidati, non eletti, alle elezioni             
relative al mandato in corso.";                                                 
2) di pubblicare la modifica statutaria nel Bollettino Ufficiale                
della Regione, affiggerla all'Albo pretorio dell'Ente per trenta                
giorni consecutivi ed inviarla al Ministero dell'Interno, cosi' come            
stabilito dall'art. 6, comma 5 del DLgs 18/8/2000, n. 267;                      
3) di dare atto che la modifica statutaria entra in vigore il                   
trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio           
del Comune, cosi' come stabilito dall'art. 6, comma 5 del DLgs                  
18/8/2000, n. 267.                                                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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