DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 21 dicembre 2001, n. 65
Legge 267/00. Modifica all'art. 14 dello statuto comunale
IL CONSIGLIO COMUNALE
(omissis) delibera:
1) di modificare, per le ragioni espresse in premessa, l'art. 14,
comma 1, dello statuto comunale nel seguente modo:
"La Giunta comunale e' composta dal Sindaco e da un numero massimo di
6 Assessori, che possono anche essere scelti fra cittadini non
facenti parte del Consiglio, purche' in possesso dei requisiti di
compatibilita' e di eleggibilita' alla carica di Consigliere, e di
requisiti di prestigio, professionalita' e competenza amministrativa,
e non abbiano partecipato come candidati, non eletti, alle elezioni
relative al mandato in corso.";
2) di pubblicare la modifica statutaria nel Bollettino Ufficiale
della Regione, affiggerla all'Albo pretorio dell'Ente per trenta
giorni consecutivi ed inviarla al Ministero dell'Interno, cosi' come
stabilito dall'art. 6, comma 5 del DLgs 18/8/2000, n. 267;
3) di dare atto che la modifica statutaria entra in vigore il
trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio
del Comune, cosi' come stabilito dall'art. 6, comma 5 del DLgs
18/8/2000, n. 267.