REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO 30 ottobre 2001, n. 11209

Note esplicative per l'attuazione della L.R. 29/01 "Norme per lo sviluppo dell'esercizio di alloggio e prima colazione a carattere familiare denominato Bed and Breakfast"

IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Vista la L.R. 21 agosto 2001, n. 29 "Norme per lo sviluppo                      
dell'esercizio di alloggio e prima colazione a carattere familiare              
denominato Bed and Breakfast";                                                  
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4/7/1995,             
esecutiva ai sensi di legge;                                                    
considerato che, al fine di dare piena attuazione alla legge in                 
oggetto e di esplicitare l'applicazione delle norme in essa                     
contenute, occorre emanare delle note esplicative;                              
dato atto che, poiche' gli argomenti trattati coinvolgono diverse               
tematiche, sono stati acquisiti e trattenuti agli atti del Servizio             
Turismo e Qualita' aree turistiche:                                             
1) un parere del Servizio Veterinario-Igiene alimenti e di                      
Prevenzione collettiva sulle questioni inerenti gli aspetti sanitari;           
2) un parere del Servizio Legislativo AA.LL. sulle conformita' alla             
normativa vigente;                                                              
3) un parere della Direzione regionale delle Entrate per                        
l'Emilia-Romagna in merito all'applicabilita' delle normative                   
sull'IVA in riferimento all'art. 3, comma 2 della L.R. 11/99 che si             
ritiene altresi' valido per il comma 3 dell'art. 3 della L.R. 29/01             
in esame, poiche' la fattispecie in questione e' stata riproposta               
nella stessa forma testuale;                                                    
dato atto del parere favorevole di regolarita' tecnica espresso dal             
Responsabile dell'Ufficio Offerta turistica arch. Crissula Valiuli,             
ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e              
della deliberazione della Giunta 2541/95;                                       
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Turismo e Qualita' aree turistiche dr. Valter Verlicchi, in            
merito alla legittimita' del presente atto, ai sensi del citato                 
articolo di legge e della citata deliberazione,                                 
determina:                                                                      
- di approvare, per i motivi espressi in premessa le note esplicative           
per l'attuazione della L.R. 29/01 "Norme per lo sviluppo                        
dell'esercizio di alloggio e prima colazione a carattere familiare              
denominato Bed and Breakfast" in allegato al presente atto quale                
parte integrante e sostanziale;                                                 
- di disporre la pubblicazione dell'allegato nel Bollettino Ufficiale           
della Regione Emilia-Romagna e l'inserimento dello stesso, nel sito             
Internet regionale.                                                             
IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Uber Fontanesi                                                                  
Note esplicative per l'attuazione della L.R. 21 agosto 2001, n. 29              
Premessa                                                                        
La Regione, al fine di dare piena attuazione alla L.R. 21 agosto                
2001, n. 29 "Norme per lo sviluppo dell'esercizio di alloggio e prima           
colazione a carattere familiare denominato Bed and Breakfast" e di              
agevolare la lettura delle norme in essa contenute, predispone le               
seguenti note a supporto degli Enti locali coinvolti e degli                    
operatori che esercitano l'attivita' di Bed and Breakfast, di seguito           
per semplicita' denominata B&B.                                                 
Introduzione                                                                    
Novita' del sistema                                                             
La nuova legge regionale detta disposizioni in materia di strutture             
ricettive regolamentando l'attivita' di B&B sotto piu' aspetti:                 
1) precisa la tipologia di accoglienza stabilendone i requisiti                 
(artt. 1 e 2);                                                                  
2) liberalizza in parte l'attivita' eliminando vincoli burocratici e            
snellisce la procedura (art. 3);                                                
3) formazione degli operatori (art. 5);                                         
4) prevede la possibilita' di accedere a cofinanziamenti regionali              
(art. 6).                                                                       
Art. 1                                                                          
Precisa quando un'attivita' di accoglienza turistica puo' essere                
classificata B&B.                                                               
Comma 2                                                                         
a) L'attivita' dev'essere esercitata ".. da chi nella casa in cui               
abita ..".                                                                      
Il fatto che l'attivita' di B&B debba esercitarsi da chi abita nella            
casa, implica il divieto per gli esercenti di assumere personale                
dipendente appositamente destinato. Cio' non esclude l'eventuale                
presenza di collaboratori domestici (colf) al servizio della famiglia           
ospitante.                                                                      
b) Il soggetto che svolge attivita' di B&B dev'essere proprietario o            
possessore dell'unita' abitativa. Ai fini dell'applicazione della               
presente legge, si considera possessore in senso lato il soggetto che           
detiene l'unita' abitativa in virtu' di uno dei seguenti titoli:                
- diritto d'uso;                                                                
- diritto di usufrutto;                                                         
- contratto di comodato;                                                        
- contratto di locazione.                                                       
In tutti questi casi il possessore o detentore puo' esercitare                  
attivita' di B&B salvo patti contrari inseriti nel contratto.                   
c) ".. offra un servizio di alloggio e prima colazione ..".                     
Visto il carattere familiare dell'attivita' di B&B, sarebbe                     
auspicabile che l'erogazione della prima colazione avvenisse con                
offerta di prodotti tipici della zona piuttosto che con prodotti                
industriali preconfezionati, al fine di promuovere un miglior                   
approccio con le diverse realta' territoriali della regione.                    
d) L'attivita' dev'essere esercitata ".. per non piu' di 4 camere e             
con un massimo di dieci posti letto ..".                                        
La legge regionale in oggetto non prevede norme specifiche relative             
alla superficie delle stanze da adibire all'attivita' di B&B,                   
pertanto devono essere rispettate le prescrizioni previste per l'uso            
abitativo dal Regolamento edilizio comunale vigente (comma 3, art. 2,           
L.R. 29/01).                                                                    
Art. 2                                                                          
Comma 3                                                                         
a) L'attivita' di B&B non risulta assoggettabile alle norme igienico            
sanitarie che regolano le attivita' di impresa turistica (quali                 
alberghi, affittacamere, ecc.) o di produzione e/o somministrazione             
pasti, in quanto la struttura ricettiva e' dalla legge qualificata,             
sostanzialmente, a conduzione familiare ed i requisiti                          
igienico-sanitari richiesti dalla legge in oggetto sono quelli                  
previsti per "l'uso abitativo" (comma 3, art. 2, L.R. 29/01).                   
Pertanto l'attivita' di B&B non soggiace ad alcun tipo di                       
autorizzazione sanitaria, neppure all'obbligo del libretto sanitario            
per chi prepara la prima colazione. Tuttavia cio' non esime i gestori           
dal tenere comportamenti comunque confacenti alle comuni regole                 
igieniche a tutela degli avventori.                                             
Comma 4                                                                         
a) "L'esercizio dell'attivita' .. non costituisce cambio di                     
destinazione d'uso residenziale ..".                                            
Con uso residenziale non si fa riferimento alla suddivisione del                
territorio comunale effettuata dal PRG in base alla destinazione                
della zona territoriale cosi' come risulta dalla classificazione                
definita dalla legislazione urbanistica regionale, ma solamente al              
fatto che l'esercente ha l'obbligo della residenza intesa in senso              
anagrafico che, come stabilito dall'art. 43 Codice civile e dalla               
normativa vigente, deve coincidere con la "dimora abituale" cioe' con           
il luogo dove la persona vive effettivamente in modo stabile.                   
Resta sottinteso che la casa dove viene condotta l'attivita' di cui             
all'art. 1 della L.R. 29/01 deve essere classificata come                       
residenziale dal PRG vigente.                                                   
Ne deriva che non esiste una limitazione d'area territoriale per                
l'esercizio dell'attivita' di B&B, potendo essa essere esercitata               
anche in zone agricole (definite dalla legislazione urbanistica                 
regionale come "zona E").                                                       
b) L'attivita' ricettiva di B&B non comporta mutamento di                       
destinazione d'uso dell'immobile che rimane quella residenziale con i           
relativi obblighi di legge e soggiace alle relative sanzioni in caso            
di inadempimento nell'adeguamento dell'immobile alla normativa                  
vigente.                                                                        
L'attivita' di B&B non puo' essere esercitata in una unita'                     
immobiliare diversa da quella in cui il richiedente ha la residenza             
anagrafica, neppure se immediatamente attigua.                                  
Comma 6                                                                         
".. Il periodo di permanenza degli ospiti .. non puo' protrarsi                
per piu' di sessanta giorni consecutivi e deve intercorrere un                  
periodo non inferiore a trenta giorni per potersi rinnovare il                  
soggiorno al medesimo ospite.".                                                 
Al fine di consentire un controllo della popolazione temporaneamente            
residente nel B&B, e' fatto obbligo al titolare dell'esercizio                  
provvedere alla denuncia giornaliera di tutte le persone alloggiate,            
tramite la consegna di una copia della scheda di registrazione                  
all'Autorita' di PS competente territorialmente, come disposto                  
dall'art. 109 del TU delle leggi di pubblica sicurezza (RD 18 giugno            
1931, n. 773 e successive modifiche).                                           
I "requisiti igienico-sanitari" che i locali dell'unita' abitativa              
devono possedere sono quelli previsti dalla normativa vigente per               
l'uso abitativo. Qualora l'attivita' si svolga in una stanza e'                 
sufficiente la presenza di un servizio igienico ad uso comune di                
ospiti e residenti. Qualora invece le stanze adibite all'attivita' di           
B&B siano due, tre o quattro dovranno comunque essere garantiti                 
almeno due servizi igienici per unita' abitativa.                               
Art. 3                                                                          
Regolamenta gli adempimenti burocratici a cui e' soggetto l'esercizio           
dell'attivita' di B&B.                                                          
Comma 1                                                                         
"L'attivita' .. e' intrapresa previa denuncia di inizio attivita'               
..".                                                                            
L'inizio dell'attivita' e' subordinato solamente alla denuncia di               
inizio attivita' (DIA) da inviare al Comune territorialmente                    
competente.                                                                     
Nella DIA il richiedente deve dichiarare:                                       
- le proprie generalita' (nome, cognome, data e luogo di nascita,               
residenza, codice fiscale);                                                     
- il luogo preciso dove intende svolgere l'attivita' (via, n. civico,           
scala, piano, numero dell'appartamento, ecc.);                                  
- il numero delle stanze e dei posti letto da adibire all'attivita'             
ricettiva;                                                                      
- il numero dei servizi igienici presenti complessivamente                      
nell'unita' abitativa;                                                          
- la conduzione familiare dell'attivita' e quindi la non assunzione             
di dipendenti a supporto della stessa;                                          
- l'eventuale presenza di collaboratori domestici (colf) al servizio            
della famiglia;                                                                 
- la data d'inizio dell'attivita';                                              
- il periodo d'apertura relativo all'anno d'inizio attivita' e i                
prezzi minimi e massimi che saranno applicati;                                  
- nel caso di inizio attivita' successiva all'1 ottobre, il periodo             
d'apertura e i prezzi minimi e massimi relativi all'anno successivo;            
- la non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di                     
sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965,  n.575               
(dichiarazione antimafia come disposto dall'art. 5 del DPR 252/98).             
Nel modulo predisposto per la DIA, i Comuni dovranno inserire il                
richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 26 della Legge                 
15/68, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci ivi           
indicate (art. 6, comma 2, DPR 403/98).                                         
Comma 2                                                                         
"Il Comune provvede all'effettuazione di apposito sopralluogo                  
..".a) In base all'art. 19 della Legge 241/90 e successive                      
modificazioni, il Comune, entro 60 giorni dal ricevimento della                 
dichiarazione, verifica "la sussistenza dei presupposti e dei                   
requisiti di legge richiesti" e, in mancanza di detti requisiti                 
dispone "con provvedimento motivato da notificarsi all'interessato              
entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione                           
dell'attivita'".                                                                
b) Come si evince da questa norma, il Comune non deve quindi                    
rilasciare alcuna autorizzazione ma solo, nel caso rilevasse la non             
sussistenza di qualche requisito oggettivo, vietare la prosecuzione             
dell'attivita'.                                                                 
c) Ogni variazione delle dichiarazioni rese in sede di DIA dev'essere           
comunicata tempestivamente al Comune che procedera' a nuove verifiche           
ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90.                                       
Comma 3                                                                         
a) Per l'esercizio dell'attivita' di B&B non e' necessaria                      
l'iscrizione al RIT e neppure al REC.                                           
b) Non e' neanche prevista l'applicazione di tasse regionali.                   
c) Per quanto riguarda l'applicazione dell'IVA ed il conseguente                
obbligo di apertura di partita IVA per gli esercenti di questo tipo             
di attivita', e' stato formulato un quesito in proposito all'Ufficio            
regionale delle Entrate dell'Emilia-Romagna competente per materia il           
quale ha trasmesso il quesito alla Direzione centrale per gli Affari            
giuridici e per il Contenzioso tributario del Ministero delle                   
Finanze.                                                                        
Il Ministero, con la risoluzione n. 155/E del 13/10/2000, riferita              
all'art. 3, comma 2 della L.R. 11/99 altresi' valida per il comma 3             
dell'art. 3 della L.R. 29/01, poiche' la fattispecie in questione e'            
stata riproposta nella stessa forma testuale, ha chiarito che:                  
"anche l'attivita' di alloggio e prima colazione resa sul territorio            
della regione Emilia-Romagna ai sensi della citata Legge 11/99, ben             
possa considerarsi, se effettivamente resa con carattere di                     
occasionalita', esclusa dal campo di applicazione dell'IVA. Peraltro,           
l'obbligo di residenza nelle unita' immobiliari per i proprietari o i           
possessori delle stesse e quindi la necessaria compresenza con gli              
ospiti, .., fa presumere che l'immobile non venga utilizzato per                
fini commerciali bensi' per quelli che caratterizzano piu'                      
tipicamente una normale conduzione familiare.".                                 
d) Si evidenzia che, in ogni caso, l'attivita' di B&B, come ogni                
altra fonte di reddito, e' soggetta all'imposizione sui redditi, ai             
sensi dell'art. 81, comma 1, lettera i) del TUIR approvato con DPR 22           
dicembre 1986, n. 917.                                                          
Comma 4                                                                         
"Gli esercenti .. comunicano al Comune e alla Provincia entro il 30            
settembre di ogni anno il periodo d'apertura dell'attivita' e i                 
prezzi minimi e massimi con validita' dall'1 gennaio dell'anno                  
successivo.".                                                                   
La Provincia ha la competenza in materia di prezzi.                             
a) E' consentito modificare il periodo d'apertura dell'attivita'                
previa comunicazione al Comune e alla Provincia con 7 giorni                    
d'anticipo rispetto all'apertura, fatto salvo il periodo massimo di             
apertura di 270 giorni di cui al comma 5 dell'art. 2 della L.R.                 
29/01.                                                                          
In mancanza della comunicazione entro il 30 settembre si considerano            
validi i prezzi indicati nell'ultima comunicazione effettuata.                  
Comma 5                                                                         
".. il movimento degli ospiti ai fini di rilevazione statistica.".             
La Provincia ha la competenza in materia di rilevazione statistica.a)           
Ogni mese dev'essere comunicato al Comune e alla Provincia il                   
movimento degli ospiti.                                                         
Tale comunicazione deve essere effettuata su modulo ISTAT reperibile            
presso la Provincia competente (Ufficio Statistica o Ufficio                    
Turismo).                                                                       
Il movimento degli ospiti dovra' specificare:                                   
- numero di clienti arrivati;                                                   
- numero di clienti partiti;                                                    
- numero di clienti presenti.                                                   
I moduli vanno presentati anche se nessun cliente e' stato presente             
nella struttura nel mese di riferimento (movimento nullo), ovviamente           
riferito ai mesi del periodo per cui e' stata dichiarata formalmente            
l'esercizio dell'attivita'.                                                     
Art. 4                                                                          
Nel presente articolo e' prevista la redazione annuale da parte della           
Provincia di un elenco di attivita' di B&B. Considerato che entro il            
30 settembre gli esercenti devono comunicare i prezzi e il periodo di           
apertura dell'attivita' per l'anno successivo, la Provincia redigera'           
tale elenco entro il 31 dicembre dello stesso anno, con l'indicazione           
del periodo d'apertura e dei prezzi minimi e massimi applicati validi           
per l'anno successivo.                                                          
Entro il 31 dicembre la Provincia provvede altresi' alla trasmissione           
di tale elenco alla Regione.                                                    
fatto obbligo agli esercenti attivita' di B&B di esporre in modo                
visibile all'interno della struttura la comunicazione relativa al               
periodo di apertura con i prezzi minimi e massimi applicati.                    
Art. 5                                                                          
I beneficiari dei contributi, a cui si fa riferimento nell'articolo             
in esame, potranno essere esclusivamente gli enti e associazioni con            
comprovata esperienza nel settore o organizzazioni specializzate                
nell'offerta di servizi al turismo o costituite tra gli operatori               
stessi.                                                                         
A tale scopo i beneficiari dovranno attuare iniziative di studio,               
formazione, qualificazione professionale e aggiornamento degli                  
operatori degli esercizi di cui all'art. 1 della legge in esame.                
Quando si parla di ".. operatori degli esercizi .." e' da                       
intendersi chi conduce l'attivita' di Bed and Breakfast trattandosi             
di gestione familiare che non prevede, come gia' chiarito in                    
precedenza, l'assunzione di personale dipendente appositamente                  
destinato.                                                                      
Art. 6                                                                          
Prevede la possibilita' per gli esercenti attivita' di B&B di                   
accedere a cofinanziamenti regionali nell'ambito degli interventi per           
la promozione e commercializzazione turistica.                                  
Gli interventi per la promozione e commercializzazione turistica                
regionale sono disciplinati dalla L.R. 7/98 "Organizzazione turistica           
regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione                  
turistica - Abrogazione delle Leggi regionali 5/12/1996, n. 47,                 
20/5/1994, n. 22, 25/10/1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R.           
9/8/1993, n. 28" e dalla deliberazione di Giunta regionale 18/5/1998,           
n. 715 "L.R. 7/98. Approvazione delle direttive per gli interventi              
regionali di promozione e di commercializzazione turistica" che                 
regola le modalita' e i criteri per accedere ai cofinanziamenti                 
regionali.                                                                      
I soggetti che esercitano attivita' di B&B possono accedere a                   
cofinanziamenti regionali per la commercializzazione aggregandosi               
alle Unioni di prodotto di cui all'art. 13 della L.R. 7/98.                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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