DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO 30 ottobre 2001, n. 11209
Note esplicative per l'attuazione della L.R. 29/01 "Norme per lo sviluppo dell'esercizio di alloggio e prima colazione a carattere familiare denominato Bed and Breakfast"
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la L.R. 21 agosto 2001, n. 29 "Norme per lo sviluppo
dell'esercizio di alloggio e prima colazione a carattere familiare
denominato Bed and Breakfast";
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4/7/1995,
esecutiva ai sensi di legge;
considerato che, al fine di dare piena attuazione alla legge in
oggetto e di esplicitare l'applicazione delle norme in essa
contenute, occorre emanare delle note esplicative;
dato atto che, poiche' gli argomenti trattati coinvolgono diverse
tematiche, sono stati acquisiti e trattenuti agli atti del Servizio
Turismo e Qualita' aree turistiche:
1) un parere del Servizio Veterinario-Igiene alimenti e di
Prevenzione collettiva sulle questioni inerenti gli aspetti sanitari;
2) un parere del Servizio Legislativo AA.LL. sulle conformita' alla
normativa vigente;
3) un parere della Direzione regionale delle Entrate per
l'Emilia-Romagna in merito all'applicabilita' delle normative
sull'IVA in riferimento all'art. 3, comma 2 della L.R. 11/99 che si
ritiene altresi' valido per il comma 3 dell'art. 3 della L.R. 29/01
in esame, poiche' la fattispecie in questione e' stata riproposta
nella stessa forma testuale;
dato atto del parere favorevole di regolarita' tecnica espresso dal
Responsabile dell'Ufficio Offerta turistica arch. Crissula Valiuli,
ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e
della deliberazione della Giunta 2541/95;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Turismo e Qualita' aree turistiche dr. Valter Verlicchi, in
merito alla legittimita' del presente atto, ai sensi del citato
articolo di legge e della citata deliberazione,
determina:
- di approvare, per i motivi espressi in premessa le note esplicative
per l'attuazione della L.R. 29/01 "Norme per lo sviluppo
dell'esercizio di alloggio e prima colazione a carattere familiare
denominato Bed and Breakfast" in allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
- di disporre la pubblicazione dell'allegato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna e l'inserimento dello stesso, nel sito
Internet regionale.
IL DIRETTORE GENERALE
Uber Fontanesi
Note esplicative per l'attuazione della L.R. 21 agosto 2001, n. 29
Premessa
La Regione, al fine di dare piena attuazione alla L.R. 21 agosto
2001, n. 29 "Norme per lo sviluppo dell'esercizio di alloggio e prima
colazione a carattere familiare denominato Bed and Breakfast" e di
agevolare la lettura delle norme in essa contenute, predispone le
seguenti note a supporto degli Enti locali coinvolti e degli
operatori che esercitano l'attivita' di Bed and Breakfast, di seguito
per semplicita' denominata B&B.
Introduzione
Novita' del sistema
La nuova legge regionale detta disposizioni in materia di strutture
ricettive regolamentando l'attivita' di B&B sotto piu' aspetti:
1) precisa la tipologia di accoglienza stabilendone i requisiti
(artt. 1 e 2);
2) liberalizza in parte l'attivita' eliminando vincoli burocratici e
snellisce la procedura (art. 3);
3) formazione degli operatori (art. 5);
4) prevede la possibilita' di accedere a cofinanziamenti regionali
(art. 6).
Art. 1
Precisa quando un'attivita' di accoglienza turistica puo' essere
classificata B&B.
Comma 2
a) L'attivita' dev'essere esercitata ".. da chi nella casa in cui
abita ..".
Il fatto che l'attivita' di B&B debba esercitarsi da chi abita nella
casa, implica il divieto per gli esercenti di assumere personale
dipendente appositamente destinato. Cio' non esclude l'eventuale
presenza di collaboratori domestici (colf) al servizio della famiglia
ospitante.
b) Il soggetto che svolge attivita' di B&B dev'essere proprietario o
possessore dell'unita' abitativa. Ai fini dell'applicazione della
presente legge, si considera possessore in senso lato il soggetto che
detiene l'unita' abitativa in virtu' di uno dei seguenti titoli:
- diritto d'uso;
- diritto di usufrutto;
- contratto di comodato;
- contratto di locazione.
In tutti questi casi il possessore o detentore puo' esercitare
attivita' di B&B salvo patti contrari inseriti nel contratto.
c) ".. offra un servizio di alloggio e prima colazione ..".
Visto il carattere familiare dell'attivita' di B&B, sarebbe
auspicabile che l'erogazione della prima colazione avvenisse con
offerta di prodotti tipici della zona piuttosto che con prodotti
industriali preconfezionati, al fine di promuovere un miglior
approccio con le diverse realta' territoriali della regione.
d) L'attivita' dev'essere esercitata ".. per non piu' di 4 camere e
con un massimo di dieci posti letto ..".
La legge regionale in oggetto non prevede norme specifiche relative
alla superficie delle stanze da adibire all'attivita' di B&B,
pertanto devono essere rispettate le prescrizioni previste per l'uso
abitativo dal Regolamento edilizio comunale vigente (comma 3, art. 2,
L.R. 29/01).
Art. 2
Comma 3
a) L'attivita' di B&B non risulta assoggettabile alle norme igienico
sanitarie che regolano le attivita' di impresa turistica (quali
alberghi, affittacamere, ecc.) o di produzione e/o somministrazione
pasti, in quanto la struttura ricettiva e' dalla legge qualificata,
sostanzialmente, a conduzione familiare ed i requisiti
igienico-sanitari richiesti dalla legge in oggetto sono quelli
previsti per "l'uso abitativo" (comma 3, art. 2, L.R. 29/01).
Pertanto l'attivita' di B&B non soggiace ad alcun tipo di
autorizzazione sanitaria, neppure all'obbligo del libretto sanitario
per chi prepara la prima colazione. Tuttavia cio' non esime i gestori
dal tenere comportamenti comunque confacenti alle comuni regole
igieniche a tutela degli avventori.
Comma 4
a) "L'esercizio dell'attivita' .. non costituisce cambio di
destinazione d'uso residenziale ..".
Con uso residenziale non si fa riferimento alla suddivisione del
territorio comunale effettuata dal PRG in base alla destinazione
della zona territoriale cosi' come risulta dalla classificazione
definita dalla legislazione urbanistica regionale, ma solamente al
fatto che l'esercente ha l'obbligo della residenza intesa in senso
anagrafico che, come stabilito dall'art. 43 Codice civile e dalla
normativa vigente, deve coincidere con la "dimora abituale" cioe' con
il luogo dove la persona vive effettivamente in modo stabile.
Resta sottinteso che la casa dove viene condotta l'attivita' di cui
all'art. 1 della L.R. 29/01 deve essere classificata come
residenziale dal PRG vigente.
Ne deriva che non esiste una limitazione d'area territoriale per
l'esercizio dell'attivita' di B&B, potendo essa essere esercitata
anche in zone agricole (definite dalla legislazione urbanistica
regionale come "zona E").
b) L'attivita' ricettiva di B&B non comporta mutamento di
destinazione d'uso dell'immobile che rimane quella residenziale con i
relativi obblighi di legge e soggiace alle relative sanzioni in caso
di inadempimento nell'adeguamento dell'immobile alla normativa
vigente.
L'attivita' di B&B non puo' essere esercitata in una unita'
immobiliare diversa da quella in cui il richiedente ha la residenza
anagrafica, neppure se immediatamente attigua.
Comma 6
".. Il periodo di permanenza degli ospiti .. non puo' protrarsi
per piu' di sessanta giorni consecutivi e deve intercorrere un
periodo non inferiore a trenta giorni per potersi rinnovare il
soggiorno al medesimo ospite.".
Al fine di consentire un controllo della popolazione temporaneamente
residente nel B&B, e' fatto obbligo al titolare dell'esercizio
provvedere alla denuncia giornaliera di tutte le persone alloggiate,
tramite la consegna di una copia della scheda di registrazione
all'Autorita' di PS competente territorialmente, come disposto
dall'art. 109 del TU delle leggi di pubblica sicurezza (RD 18 giugno
1931, n. 773 e successive modifiche).
I "requisiti igienico-sanitari" che i locali dell'unita' abitativa
devono possedere sono quelli previsti dalla normativa vigente per
l'uso abitativo. Qualora l'attivita' si svolga in una stanza e'
sufficiente la presenza di un servizio igienico ad uso comune di
ospiti e residenti. Qualora invece le stanze adibite all'attivita' di
B&B siano due, tre o quattro dovranno comunque essere garantiti
almeno due servizi igienici per unita' abitativa.
Art. 3
Regolamenta gli adempimenti burocratici a cui e' soggetto l'esercizio
dell'attivita' di B&B.
Comma 1
"L'attivita' .. e' intrapresa previa denuncia di inizio attivita'
..".
L'inizio dell'attivita' e' subordinato solamente alla denuncia di
inizio attivita' (DIA) da inviare al Comune territorialmente
competente.
Nella DIA il richiedente deve dichiarare:
- le proprie generalita' (nome, cognome, data e luogo di nascita,
residenza, codice fiscale);
- il luogo preciso dove intende svolgere l'attivita' (via, n. civico,
scala, piano, numero dell'appartamento, ecc.);
- il numero delle stanze e dei posti letto da adibire all'attivita'
ricettiva;
- il numero dei servizi igienici presenti complessivamente
nell'unita' abitativa;
- la conduzione familiare dell'attivita' e quindi la non assunzione
di dipendenti a supporto della stessa;
- l'eventuale presenza di collaboratori domestici (colf) al servizio
della famiglia;
- la data d'inizio dell'attivita';
- il periodo d'apertura relativo all'anno d'inizio attivita' e i
prezzi minimi e massimi che saranno applicati;
- nel caso di inizio attivita' successiva all'1 ottobre, il periodo
d'apertura e i prezzi minimi e massimi relativi all'anno successivo;
- la non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n.575
(dichiarazione antimafia come disposto dall'art. 5 del DPR 252/98).
Nel modulo predisposto per la DIA, i Comuni dovranno inserire il
richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 26 della Legge
15/68, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate (art. 6, comma 2, DPR 403/98).
Comma 2
"Il Comune provvede all'effettuazione di apposito sopralluogo
..".a) In base all'art. 19 della Legge 241/90 e successive
modificazioni, il Comune, entro 60 giorni dal ricevimento della
dichiarazione, verifica "la sussistenza dei presupposti e dei
requisiti di legge richiesti" e, in mancanza di detti requisiti
dispone "con provvedimento motivato da notificarsi all'interessato
entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione
dell'attivita'".
b) Come si evince da questa norma, il Comune non deve quindi
rilasciare alcuna autorizzazione ma solo, nel caso rilevasse la non
sussistenza di qualche requisito oggettivo, vietare la prosecuzione
dell'attivita'.
c) Ogni variazione delle dichiarazioni rese in sede di DIA dev'essere
comunicata tempestivamente al Comune che procedera' a nuove verifiche
ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90.
Comma 3
a) Per l'esercizio dell'attivita' di B&B non e' necessaria
l'iscrizione al RIT e neppure al REC.
b) Non e' neanche prevista l'applicazione di tasse regionali.
c) Per quanto riguarda l'applicazione dell'IVA ed il conseguente
obbligo di apertura di partita IVA per gli esercenti di questo tipo
di attivita', e' stato formulato un quesito in proposito all'Ufficio
regionale delle Entrate dell'Emilia-Romagna competente per materia il
quale ha trasmesso il quesito alla Direzione centrale per gli Affari
giuridici e per il Contenzioso tributario del Ministero delle
Finanze.
Il Ministero, con la risoluzione n. 155/E del 13/10/2000, riferita
all'art. 3, comma 2 della L.R. 11/99 altresi' valida per il comma 3
dell'art. 3 della L.R. 29/01, poiche' la fattispecie in questione e'
stata riproposta nella stessa forma testuale, ha chiarito che:
"anche l'attivita' di alloggio e prima colazione resa sul territorio
della regione Emilia-Romagna ai sensi della citata Legge 11/99, ben
possa considerarsi, se effettivamente resa con carattere di
occasionalita', esclusa dal campo di applicazione dell'IVA. Peraltro,
l'obbligo di residenza nelle unita' immobiliari per i proprietari o i
possessori delle stesse e quindi la necessaria compresenza con gli
ospiti, .., fa presumere che l'immobile non venga utilizzato per
fini commerciali bensi' per quelli che caratterizzano piu'
tipicamente una normale conduzione familiare.".
d) Si evidenzia che, in ogni caso, l'attivita' di B&B, come ogni
altra fonte di reddito, e' soggetta all'imposizione sui redditi, ai
sensi dell'art. 81, comma 1, lettera i) del TUIR approvato con DPR 22
dicembre 1986, n. 917.
Comma 4
"Gli esercenti .. comunicano al Comune e alla Provincia entro il 30
settembre di ogni anno il periodo d'apertura dell'attivita' e i
prezzi minimi e massimi con validita' dall'1 gennaio dell'anno
successivo.".
La Provincia ha la competenza in materia di prezzi.
a) E' consentito modificare il periodo d'apertura dell'attivita'
previa comunicazione al Comune e alla Provincia con 7 giorni
d'anticipo rispetto all'apertura, fatto salvo il periodo massimo di
apertura di 270 giorni di cui al comma 5 dell'art. 2 della L.R.
29/01.
In mancanza della comunicazione entro il 30 settembre si considerano
validi i prezzi indicati nell'ultima comunicazione effettuata.
Comma 5
".. il movimento degli ospiti ai fini di rilevazione statistica.".
La Provincia ha la competenza in materia di rilevazione statistica.a)
Ogni mese dev'essere comunicato al Comune e alla Provincia il
movimento degli ospiti.
Tale comunicazione deve essere effettuata su modulo ISTAT reperibile
presso la Provincia competente (Ufficio Statistica o Ufficio
Turismo).
Il movimento degli ospiti dovra' specificare:
- numero di clienti arrivati;
- numero di clienti partiti;
- numero di clienti presenti.
I moduli vanno presentati anche se nessun cliente e' stato presente
nella struttura nel mese di riferimento (movimento nullo), ovviamente
riferito ai mesi del periodo per cui e' stata dichiarata formalmente
l'esercizio dell'attivita'.
Art. 4
Nel presente articolo e' prevista la redazione annuale da parte della
Provincia di un elenco di attivita' di B&B. Considerato che entro il
30 settembre gli esercenti devono comunicare i prezzi e il periodo di
apertura dell'attivita' per l'anno successivo, la Provincia redigera'
tale elenco entro il 31 dicembre dello stesso anno, con l'indicazione
del periodo d'apertura e dei prezzi minimi e massimi applicati validi
per l'anno successivo.
Entro il 31 dicembre la Provincia provvede altresi' alla trasmissione
di tale elenco alla Regione.
fatto obbligo agli esercenti attivita' di B&B di esporre in modo
visibile all'interno della struttura la comunicazione relativa al
periodo di apertura con i prezzi minimi e massimi applicati.
Art. 5
I beneficiari dei contributi, a cui si fa riferimento nell'articolo
in esame, potranno essere esclusivamente gli enti e associazioni con
comprovata esperienza nel settore o organizzazioni specializzate
nell'offerta di servizi al turismo o costituite tra gli operatori
stessi.
A tale scopo i beneficiari dovranno attuare iniziative di studio,
formazione, qualificazione professionale e aggiornamento degli
operatori degli esercizi di cui all'art. 1 della legge in esame.
Quando si parla di ".. operatori degli esercizi .." e' da
intendersi chi conduce l'attivita' di Bed and Breakfast trattandosi
di gestione familiare che non prevede, come gia' chiarito in
precedenza, l'assunzione di personale dipendente appositamente
destinato.
Art. 6
Prevede la possibilita' per gli esercenti attivita' di B&B di
accedere a cofinanziamenti regionali nell'ambito degli interventi per
la promozione e commercializzazione turistica.
Gli interventi per la promozione e commercializzazione turistica
regionale sono disciplinati dalla L.R. 7/98 "Organizzazione turistica
regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione
turistica - Abrogazione delle Leggi regionali 5/12/1996, n. 47,
20/5/1994, n. 22, 25/10/1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R.
9/8/1993, n. 28" e dalla deliberazione di Giunta regionale 18/5/1998,
n. 715 "L.R. 7/98. Approvazione delle direttive per gli interventi
regionali di promozione e di commercializzazione turistica" che
regola le modalita' e i criteri per accedere ai cofinanziamenti
regionali.
I soggetti che esercitano attivita' di B&B possono accedere a
cofinanziamenti regionali per la commercializzazione aggregandosi
alle Unioni di prodotto di cui all'art. 13 della L.R. 7/98.