DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 gennaio 2002, n. 24
Deliberazione 2548/00 concernente l'attuazione della Misura 1.g del Piano regionale di Sviluppo rurale. Determinazioni in merito al criterio "Ricaduta sul tessuto economico e sociale del territorio" di cui al punto 8, lettera c) dell'Allegato B
LA GIUNTA REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il Reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17/5/1999, sul sostegno
allo Sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo di orientamento e di
garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, ed in
particolare gli articoli 25, 26, 27, 28;
- il Reg. CE n. 1750/1999 della Commissione del 23 luglio 1999,
recante disposizione di applicazione del Regolamento (CE) n.
1257/1999, ed in particolare gli articoli 21, 22 e 23;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 19 gennaio
2000, relativa al Piano regionale di Sviluppo rurale della Regione
Emilia-Romagna per il periodo 2000-2006 (d'ora in poi richiamato in
sigla PRSR) attuativo del citato Reg. (CE) n. 1257/1999;
- la decisione della Commissione Europea C (2000) 2153 del 20 luglio
2000 che approva il suddetto Piano nel testo definitivo inviato alla
Commissione stessa il 3 luglio 2000;
- la propria deliberazione n. 2548 del 29 dicembre 2000 recante
"Piano regionale di Sviluppo rurale 2000-2006 Misura 1.g.
Miglioramento delle condizioni di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli. Approvazione del Programma
operativo di Misura e dell'avviso pubblico per la richiesta di
contributi";
- la L.R. 30 gennaio 2001, n. 2 che pone in attuazione il Piano
regionale di Sviluppo rurale, ed in particolare l'articolo 2;
richiamato in particolare l'Allegato B "Avviso pubblico Misura 1.g"
alla citata deliberazione n. 2548 del 29 dicembre 2000 del quale sono
stati fissati i criteri di presentazione, istruttoria, selezione,
approvazione e finanziamento dei progetti a valere sulle risorse
finanziarie previste per la Misura in questione nel periodo
2002-2004;
premesso:
- che nella scheda della Misura 1.g inserita nel Piano regionale di
Sviluppo rurale sono individuate le seguenti tre classi di priorita'
da utilizzare nella valutazione dei progetti:
- requisiti oggettivi posseduti dall'impresa, che mirano a
quantificare il livello di eccellenza garantito dalla realta'
produttiva;
- caratteristiche intrinseche del progetto, che individuano i punti
di forza dell'investimento proposto;
- ricaduta sul tessuto sociale ed economico del territorio anche in
funzione di accordi di programma in atto, di competenza delle
Amministrazioni provinciali;
- che il punto 8 del richiamato Allegato B alla deliberazione 2548/00
esplica e pondera le suddette priorita', prevedendo, alla lettera c),
per quanto riguarda la priorita' "ricaduta sul tessuto sociale ed
economico del territorio", che le Province esprimano la valutazione
di competenza sulla base dei seguenti criteri e relativa
ponderazione:
- progetti che aderiscono ad accordi di programma in atto: fino a 2
punti;
- incidenza del progetto in termini economici ed occupazionali sul
settore agricolo provinciale con particolare riferimento alla
ricaduta sui produttori agricoli di base: fino a 2 punti;
- incidenza del progetto sul sistema economico complessivo della
provincia: fino a 3 punti;
- valenza territoriale, attribuibile a progetti che concorrono in
maniera determinante al mantenimento del tessuto economico e sociale
di specifiche aree in cui sussistono svantaggi naturali e/o processi
di declino economico e/o situazioni di degrado socio-economico: fino
a 2 punti;
- che la medesima lettera c) attribuisce alle Province ulteriori due
punti, da ripartire su uno o piu' dei parametri precedentemente
elencati, e stabilisce che le Province provvedano ad assumere
motivato atto formale che individui la metodologia adottata per
l'assegnazione dell'intera classe di priorita';
dato atto che il punto 11 dell'Allegato B alla deliberazione 2548/00,
relativo alle modalita' ed ai tempi d'istruttoria dei progetti
presentati, prevede che le Province debbano provvedere con apposito
atto formale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dei
progetti, all'attribuzione del punteggio di loro competenza ed alla
trasmissione delle risultanze alla Direzione generale Agricoltura;
preso atto che le Province hanno proceduto entro i termini prescritti
ad effettuare le valutazioni di propria competenza ed a trasmettere
le relative risultanze;
dato atto inoltre, che l'esame effettuato dagli uffici della
Direzione generale Agricoltura sugli atti formali di attribuzione dei
punteggi ha evidenziato un'eterogenea applicazione del criterio
"progetti che aderiscono ad accordi di programma in atto";
constatato che le difformita' emerse nel raffronto delle singole
metodologie applicative adottate - riconducibili essenzialmente al
tipo di accordo preso a riferimento, al livello di perfezionamento
dell'accordo ed alla forma di adesione che la singola impresa deve
avere sottoscritto - determinano valutazioni diverse, a parita' di
condizioni, e pertanto non garantiscono il rispetto del principio di
eguaglianza e pari opportunita' tra le imprese
concorrenti;considerato che l'attribuzione del punteggio in modo
disomogeneo, pur in presenza di situazioni fra loro assimilabili, si
ripercuote sulle graduatorie finali determinando una ingiustificata
disparita' di trattamento tra le imprese del medesimo settore
produttivo aventi sede in province diverse;
dato atto che il coinvolgimento delle Province nel processo di
valutazione ha natura endoprocedimentale e si inserisce nella fase
costitutiva del procedimento amministrativo di cui la Regione e', a
tutti gli effetti, responsabile;
considerato pertanto che la Regione deve garantire un'uniforme
applicazione dei criteri di priorita' fissati nella deliberazione
2548/00, anche relativamente alla classe di priorita' attribuita
dalle Province, adottando, in sede di autotutela e nell'interesse
pubblico, tutte le misure necessarie a salvaguardare il buon
andamento dell'azione amministrativa, sanando possibili vizi di
legittimita' riconducibili al mancato rispetto del principio
d'imparzialita';
ritenuto che, valutati gli effetti delle possibili soluzioni sui
destinatari finali del provvedimento e nel rispetto dei principi di
celerita' e speditezza dell'attivita' amministrativa, si debba
procedere a non utilizzare, ai fini della valutazione complessiva dei
progetti, il criterio "progetti che aderiscono ad accordi di
programma in atto";
ritenuto pertanto di disporre affinche' il Servizio regionale
competente provveda, preliminarmente alla predisposizione delle
graduatorie, a non assegnare il punteggio relativo a tale voce, gia'
attribuito dalle singole Province;
dato atto infine:
- che le Province che abbiano ponderato il criterio "progetti che
aderiscono ad accordi di programma in atto" utilizzando gli ulteriori
punti che potevano essere ripartiti sulla base delle specifiche
peculiarita' del proprio territorio, dovranno riparametrare le
proprie valutazioni in funzione di quanto espressamente stabilito dal
presente atto;
- che sono state effettuate le opportune consultazioni con le
Province riguardo ai contenuti del presente atto;richiamate le
proprie deliberazioni:
- n. 2774 del 10 dicembre 2001 concernente le modalita' per
l'espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e contabile
dopo l'entrata in vigore della L.R. 26 novembre 2001, n.43;
- n. 3021 del 28 dicembre 2001 di approvazione degli atti di
conferimento degli incarichi di livello dirigenziale decorrenti
dall'1 gennaio 2002;
dato atto, pertanto, del parere favorevole espresso dalla dott.ssa
Teresita Pergolotti, Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese, e
dal Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, in merito
rispettivamente alla regolarita' tecnica e alla legittimita' del
presente atto ai sensi dell'articolo 37 - comma 4 della L.R. 26
novembre 2001, n. 43 e della citata deliberazione n.2774 del 10
dicembre 2001;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
delibera:
1) di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa e qui
integralmente richiamate, che il Servizio regionale competente dovra'
provvedere, preliminarmente alla predisposizione delle proposte di
graduatorie, a non assegnare il punteggio relativo al criterio
"progetti che aderiscono ad accordi di programma in atto", gia'
attribuito dalle singole Province con propri atti formali;
2) di disporre che le Province che abbiano ponderato il criterio
"progetti che aderiscono ad accordi di programma in atto",
utilizzando gli ulteriori punti che potevano essere ripartiti sulla
base delle specifiche peculiarita' del proprio territorio, debbano
riparametrare, previa assunzione di atto formale, le proprie
valutazioni in funzione di quanto espressamente stabilito dal
presente atto;
3) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente
deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.