DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 3062
L.R. 25/01. Istituzione del Nucleo tecnico di valutazione, ai fini dell'ammissibilita' dei piani di delocalizzazione degli immobili danneggiati dagli eventi calamitosi dell'ottobre e novembre 2000
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamato il seguente quadro normativo di riferimento, disciplinante
la concessione di contributi statali ai soggetti privati ed alle
imprese, per i danni subiti dai loro beni immobili, beni mobili e
beni mobili registrati, in seguito alle calamita' naturali
verificatesi in ottobre e novembre 2000 nel territorio regionale,
nonche' i provvedimenti amministrativi sottoriportati:
- DL 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modifiche dalla Legge 11
dicembre 2000, n. 365, recante: "Interventi urgenti per le aree a
rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione
civile, nonche' a favore di zone colpite da calamita' naturali";
- ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento
della protezione civile, n. 3090 del 18 ottobre 2000, recante:
"Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i
danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti
idrogeologici che dal 13 ottobre 2000 hanno colpito il territorio
della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle Regioni Piemonte,
Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna";
- direttiva del Ministro dell'Interno del 30 gennaio 2001, che detta
i criteri e le modalita' per la concessione ai soggetti proprietari
di beni immobili e mobili, adibiti ad uso abitativo o produttivo, dei
benefici previsti dall'art. 4 bis della Legge 365/00;
- ordinanza del Ministro dell'Interno n. 3110 dell'1 marzo 2001, che
stabilisce ulteriori disposizioni in merito agli eventi calamitosi
dell'autunno 2000, disponendo nello specifico, all'art. 1, comma 8,
che i soggetti proprietari di beni immobili gravemente danneggiati
ubicati all'interno di aree golenali, possono impiegare il contributo
spettante ai sensi dell'art. 4, comma 3 della Legge 365/00, per la
delocalizzazione degli immobili stessi;
- determinazione del Direttore generale alla Programmazione
territoriale e Sistemi di mobilita' n. 5467 dell'8 giugno 2001,
recante: "Disposizioni integrative alla direttiva del Ministro
dell'Interno del 30/1/2001, per l'applicazione dei benefici di cui
all'art. 4 bis della Legge 365/00, a favore dei privati proprietari
di immobili ad uso abitativo danneggiati dagli eventi calamitosi
dell'ottobre e novembre 2000", cosi' come modificata dalla successiva
determinazione n. 7169 del 18 luglio 2001;
vista la L.R. n. 25 dell'8 agosto 2001, in vigore dal 10 agosto 2001,
recante: "Norme per la delocalizzazione degli immobili colpiti dagli
eventi calamitosi dell'ottobre e novembre 2000";
considerato che la suddetta legge regionale, al fine di favorire ed
incentivare la delocalizzazione dalle aree golenali o a rischio
idrogeologico, degli immobili distrutti o non ripristinabili ovvero
gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi dell'ottobre e
novembre 2000, prevede contributi regionali ai Comuni per la
predisposizione di piani di delocalizzazione di tali immobili e
contributi ai soggetti privati ed alle imprese proprietari degli
stessi, quest'ultimi integrativi ai benefici previsti dall'art. 3
dell'ordinanza del Ministro dell'Interno 3090/00 e dall'art. 4 bis
della Legge 365/00;
considerato altresi':
- che i Comuni interessati a beneficiare dei contributi regionali
suddetti, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della L.R. 25/01, debbono
presentare alla Regione uno studio preliminare di delocalizzazione
degli immobili distrutti o non ripristinabili ovvero gravemente
danneggiati dagli eventi calamitosi dell'ottobre e novembre 2000,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge
stessa;
- che, ai sensi dell'art. 4, comma 3 della L.R. 25/01, la Giunta
regionale, entro i successivi sessanta giorni dal termine suddetto,
dovra' valutare l'ammissibilita' degli studi preliminari presentati,
secondo i criteri di priorita' stabiliti al comma 4 dell'art. 4 della
L.R. 25/01;
ritenuto opportuno che per la fase di valutazione sopra descritta, la
Giunta regionale si avvalga di un Nucleo tecnico, rappresentante le
Direzioni regionali competenti per la materia in questione e
costituito da:
- il Direttore generale alla Programmazione territoriale e Sistemi di
mobilita', in qualita' di Responsabile del Nucleo stesso;
- il Responsabile del Servizio Programmi edilizi (Direzione generale
Programmazione territoriale e Sistemi di mobilita');
- il Responsabile e un funzionario dell'Ufficio Programmazione
interventi (Direzione generale Programmazione territoriale e Sistemi
di mobilita');
- il Responsabile o un funzionario dell'Ufficio Sistemi di tutela del
paesaggio (Direzione generale Programmazione territoriale e Sistemi
di mobilita' - Servizio Paesaggio, Parchi e Patrimonio naturale);
- il Responsabile o un funzionario dell'Ufficio Pianificazione
(Direzione generale Programmazione territoriale e Sistemi di
mobilita' - Servizio Pianificazione urbanistica);
- il Responsabile o un funzionario dell'Ufficio Giuridico
amministrativo (Direzione generale Programmazione territoriale e
Sistemi di mobilita');
- un Dirigente o un funzionario del Servizio Difesa del suolo
(Direzione generale all'Ambiente, Difesa del suolo e della costa);
- un Dirigente o un funzionario del Servizio Protezione civile
(Direzione generale all'Ambiente, Difesa del suolo e della costa);
- un Dirigente o un funzionario della Direzione generale Attivita'
produttive;
ritenuto altresi' che il Nucleo tecnico di valutazione venga
supportato da un ufficio di segreteria, da costituire nell'ambito dei
rappresentanti dell'Ufficio Programmazione interventi, gia' inseriti
nell'elenco suddetto;
ritenuto che il suddetto Nucleo tecnico di valutazione abbia come
compiti principali le attivita' finalizzate:
- all'ammissibilita' degli studi preliminari di delocalizzazione
presentati dai Comuni, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della L.R.
25/01, previa verifica della sussistenza negli studi stessi, dei
contenuti richiesti al comma 2 dello stesso articolo e secondo i
criteri di priorita' stabiliti al successivo comma 4;
- all'ammissibilita' dei piani di delocalizzazione elaborati dai
Comuni, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 25/01, al fine
dell'approvazione dei piani stessi da parte della Regione, tramite la
conclusione di un accordo di programma, come stabilito all'art. 6
della stessa legge regionale;
dato atto che, ad esecutivita' del presente provvedimento, i
nominativi dei componenti il Nucleo tecnico di valutazione, in base
all'elenco sopra specificato, saranno richiesti dal Servizio
Programmi edilizi alle Direzioni interessate e che successivamente
alla loro comunicazione, il Direttore generale alla Programmazione
territoriale e Sistemi di mobilita' provvedera' con propria
determinazione ad ufficializzarli;
acquisiti, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01, nonche'
della propria deliberazione 2774/01, i pareri favorevoli:
- del Responsabile del Servizio Programmi edilizi, arch. Piero
Orlandi, in merito alla regolarita' tecnica del presente atto;
- del Direttore generale alla Programmazione territoriale e Sistemi
di mobilita' dott. Roberto Raffaelli, in merito alla legittimita' del
presente atto;
su proposta dell'Assessore alla Programmazione territoriale.
Politiche abitative. Riqualificazione urbana;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di istituire, in conformita' alle premesse e con la composizione
in esse stabilita, in Nucleo tecnico di valutazione, per attivita'
finalizzate:
- all'ammissibilita' degli studi preliminari di delocalizzazione
presentati dai Comuni, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della L.R.
25/01, previa verifica della sussistenza negli studi stessi, dei
contenuti richiesti al comma 2 dello stesso articolo e secondo i
criteri di priorita' stabiliti al successivo comma 4;
- all'ammissibilita' dei piani di delocalizzazione elaborati dai
Comuni, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 25/01, al fine
dell'approvazione dei piani stessi da parte della Regione, tramite la
conclusione di un accordo di programma, come stabilito all'art. 6
della stessa legge regionale;
2) di dare atto che, successivamente all'esecutivita' del presente
provvedimento, il Direttore generale alla Programmazione territoriale
e Sistemi di mobilita' provvedera' con propria determinazione, ad
ufficializzare i nominativi dei componenti il Nucleo tecnico di
valutazione e della relativa segreteria;
3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.