REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 3062

L.R. 25/01. Istituzione del Nucleo tecnico di valutazione, ai fini dell'ammissibilita' dei piani di delocalizzazione degli immobili danneggiati dagli eventi calamitosi dell'ottobre e novembre 2000

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamato il seguente quadro normativo di riferimento, disciplinante           
la concessione di contributi statali ai soggetti privati ed alle                
imprese, per i danni subiti dai loro beni immobili, beni mobili e               
beni mobili registrati, in seguito alle calamita' naturali                      
verificatesi in ottobre e novembre 2000 nel territorio regionale,               
nonche' i provvedimenti amministrativi sottoriportati:                          
- DL 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modifiche dalla Legge 11           
dicembre 2000, n. 365, recante: "Interventi urgenti per le aree a               
rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione                  
civile, nonche' a favore di zone colpite da calamita' naturali";                
- ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento            
della protezione civile, n. 3090 del 18 ottobre 2000, recante:                  
"Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i               
danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti                        
idrogeologici che dal 13 ottobre 2000 hanno colpito il territorio               
della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle Regioni Piemonte,                  
Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna";                                          
- direttiva del Ministro dell'Interno del 30 gennaio 2001, che detta            
i criteri e le modalita' per la concessione ai soggetti proprietari             
di beni immobili e mobili, adibiti ad uso abitativo o produttivo, dei           
benefici previsti dall'art. 4 bis della Legge 365/00;                           
- ordinanza del Ministro dell'Interno n. 3110 dell'1 marzo 2001, che            
stabilisce ulteriori disposizioni in merito agli eventi calamitosi              
dell'autunno 2000, disponendo nello specifico, all'art. 1, comma 8,             
che i soggetti proprietari di beni immobili gravemente danneggiati              
ubicati all'interno di aree golenali, possono impiegare il contributo           
spettante ai sensi dell'art. 4, comma 3 della Legge 365/00, per la              
delocalizzazione degli immobili stessi;                                         
- determinazione del Direttore generale alla Programmazione                     
territoriale e Sistemi di mobilita' n. 5467 dell'8 giugno 2001,                 
recante: "Disposizioni integrative alla direttiva del Ministro                  
dell'Interno del 30/1/2001, per l'applicazione dei benefici di cui              
all'art. 4 bis della Legge 365/00, a favore dei privati proprietari             
di immobili ad uso abitativo danneggiati dagli eventi calamitosi                
dell'ottobre e novembre 2000", cosi' come modificata dalla successiva           
determinazione n. 7169 del 18 luglio 2001;                                      
vista la L.R. n. 25 dell'8 agosto 2001, in vigore dal 10 agosto 2001,           
recante: "Norme per la delocalizzazione degli immobili colpiti dagli            
eventi calamitosi dell'ottobre e novembre 2000";                                
considerato che la suddetta legge regionale, al fine di favorire ed             
incentivare la delocalizzazione dalle aree golenali o a rischio                 
idrogeologico, degli immobili distrutti o non ripristinabili ovvero             
gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi dell'ottobre e                   
novembre 2000, prevede contributi regionali ai Comuni per la                    
predisposizione di piani di delocalizzazione di tali immobili e                 
contributi ai soggetti privati ed alle imprese proprietari degli                
stessi, quest'ultimi integrativi ai benefici previsti dall'art. 3               
dell'ordinanza del Ministro dell'Interno 3090/00 e dall'art. 4 bis              
della Legge 365/00;                                                             
considerato altresi':                                                           
- che i Comuni interessati a beneficiare dei contributi regionali               
suddetti, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della L.R. 25/01, debbono               
presentare alla Regione uno studio preliminare di delocalizzazione              
degli immobili distrutti o non ripristinabili ovvero gravemente                 
danneggiati dagli eventi calamitosi dell'ottobre e novembre 2000,               
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge             
stessa;                                                                         
- che, ai sensi dell'art. 4, comma 3 della L.R. 25/01, la Giunta                
regionale, entro i successivi sessanta giorni dal termine suddetto,             
dovra' valutare l'ammissibilita' degli studi preliminari presentati,            
secondo i criteri di priorita' stabiliti al comma 4 dell'art. 4 della           
L.R. 25/01;                                                                     
ritenuto opportuno che per la fase di valutazione sopra descritta, la           
Giunta regionale si avvalga di un Nucleo tecnico, rappresentante le             
Direzioni regionali competenti per la materia in questione e                    
costituito da:                                                                  
- il Direttore generale alla Programmazione territoriale e Sistemi di           
mobilita', in qualita' di Responsabile del Nucleo stesso;                       
- il Responsabile del Servizio Programmi edilizi (Direzione generale            
Programmazione territoriale e Sistemi di mobilita');                            
- il Responsabile e un funzionario dell'Ufficio Programmazione                  
interventi (Direzione generale Programmazione territoriale e Sistemi            
di mobilita');                                                                  
- il Responsabile o un funzionario dell'Ufficio Sistemi di tutela del           
paesaggio (Direzione generale Programmazione territoriale e Sistemi             
di mobilita' - Servizio Paesaggio, Parchi e Patrimonio naturale);               
- il Responsabile o un funzionario dell'Ufficio Pianificazione                  
(Direzione generale Programmazione territoriale e Sistemi di                    
mobilita' - Servizio Pianificazione urbanistica);                               
- il Responsabile o un funzionario dell'Ufficio Giuridico                       
amministrativo (Direzione generale Programmazione territoriale e                
Sistemi di mobilita');                                                          
- un Dirigente o un funzionario del Servizio Difesa del suolo                   
(Direzione generale all'Ambiente, Difesa del suolo e della costa);              
- un Dirigente o un funzionario del Servizio Protezione civile                  
(Direzione generale all'Ambiente, Difesa del suolo e della costa);              
- un Dirigente o un funzionario della Direzione generale Attivita'              
produttive;                                                                     
ritenuto altresi' che il Nucleo tecnico di valutazione venga                    
supportato da un ufficio di segreteria, da costituire nell'ambito dei           
rappresentanti dell'Ufficio Programmazione interventi, gia' inseriti            
nell'elenco suddetto;                                                           
ritenuto che il suddetto Nucleo tecnico di valutazione abbia come               
compiti principali le attivita' finalizzate:                                    
- all'ammissibilita' degli studi preliminari di delocalizzazione                
presentati dai Comuni, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della L.R.                 
25/01, previa verifica della sussistenza negli studi stessi, dei                
contenuti richiesti al comma 2 dello stesso articolo e secondo i                
criteri di priorita' stabiliti al successivo comma 4;                           
- all'ammissibilita' dei piani di delocalizzazione elaborati dai                
Comuni, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 25/01, al fine                          
dell'approvazione dei piani stessi da parte della Regione, tramite la           
conclusione di un accordo di programma, come stabilito all'art. 6               
della stessa legge regionale;                                                   
dato atto che, ad esecutivita' del presente provvedimento, i                    
nominativi dei componenti il Nucleo tecnico di valutazione, in base             
all'elenco sopra specificato, saranno richiesti dal Servizio                    
Programmi edilizi alle Direzioni interessate e che successivamente              
alla loro comunicazione, il Direttore generale alla Programmazione              
territoriale e Sistemi di mobilita' provvedera' con propria                     
determinazione ad ufficializzarli;                                              
acquisiti, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01, nonche'             
della propria deliberazione 2774/01, i pareri favorevoli:                       
- del Responsabile del Servizio Programmi edilizi, arch. Piero                  
Orlandi, in merito alla regolarita' tecnica del presente atto;                  
- del Direttore generale alla Programmazione territoriale e Sistemi             
di mobilita' dott. Roberto Raffaelli, in merito alla legittimita' del           
presente atto;                                                                  
su proposta dell'Assessore alla Programmazione territoriale.                    
Politiche abitative. Riqualificazione urbana;                                   
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di istituire, in conformita' alle premesse e con la composizione             
in esse stabilita, in Nucleo tecnico di valutazione, per attivita'              
finalizzate:                                                                    
- all'ammissibilita' degli studi preliminari di delocalizzazione                
presentati dai Comuni, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della L.R.                 
25/01, previa verifica della sussistenza negli studi stessi, dei                
contenuti richiesti al comma 2 dello stesso articolo e secondo i                
criteri di priorita' stabiliti al successivo comma 4;                           
- all'ammissibilita' dei piani di delocalizzazione elaborati dai                
Comuni, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 25/01, al fine                          
dell'approvazione dei piani stessi da parte della Regione, tramite la           
conclusione di un accordo di programma, come stabilito all'art. 6               
della stessa legge regionale;                                                   
2) di dare atto che, successivamente all'esecutivita' del presente              
provvedimento, il Direttore generale alla Programmazione territoriale           
e Sistemi di mobilita' provvedera' con propria determinazione, ad               
ufficializzare i nominativi dei componenti il Nucleo tecnico di                 
valutazione e della relativa segreteria;                                        
3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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