REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2001, n. 2470

L.R. 3/93 modifiche alla deliberazione del Consiglio regionale 1250/99 e successive modificazioni ed alla delibera del Consiglio regionale 169/95 e successive modificazioni

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamate:                                                                     
- la L.R. 11 gennaio 1993, n. 3: "Disciplina dell'offerta turistica             
della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli              
interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984,  n.38", modificata            
dalla L.R. 18 gennaio 1995, n. 4 e della L.R. 27 giugno 1997, n. 19;            
- la deliberazione dal Consiglio regionale del 22 settembre 1999, n.            
1250: "Criteri e modalita' per la destinazione dei contributi ad                
operatori privati ed Enti pubblici della L.R. 11 gennaio 1993, n. 3:            
ôDisciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna.                
Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della              
L.R. 6 luglio 1984, n. 38', e successive modificazioni" modificata              
con propria deliberazione del 30 novembre 1999, n. 2262, ratificata             
dal Consiglio regionale il 19 gennaio 2000 con atto n. 1342;                    
vista la scadenza prevista nell'ambito dei criteri stessi per la                
presentazione delle domande da parte di operatori privati e pubblici            
dall'1 marzo al 30 aprile di ogni anno;                                         
dato atto che presso le Province sono attualmente giacenti diverse              
domande presentate dal primo marzo al 30 aprile 2001 che non sono               
state istruite, a seguito dell'utilizzo dei fondi disponibili sul               
Bilancio 2001 per proseguire il finanziamento delle graduatorie                 
dell'anno 2000, come previsto dalle proprie delibere n. 243 del 27              
febbraio 2001 e n. 1239 del 27 giugno 2001;                                     
valutato di dare mandato alle Province competenti di istruire le                
domande giacenti congiuntamente alle domande che perverranno fra il             
primo marzo e il 30 aprile 2002;                                                
considerato, inoltre, che si ritiene necessario apportare alcune                
modifiche ai criteri stessi e vista la necessita' di agire con                  
urgenza in considerazione della prossima scadenza e la necessita' da            
parte delle Amministrazioni provinciali di recepire, ove necessario,            
le modifiche stesse nell'ambito dei propri criteri applicativi                  
provinciali;                                                                    
richiamata la deliberazione del Consiglio regionale n. 169 del                  
23/11/1995 e successive modificazioni: "Criteri e modalita' per la              
destinazione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 5, lettere            
b) e c) della L.R. 3/93, in materia di disciplina dell'offerta                  
turistica" modificata con propria deliberazione del 4 febbraio 1997,            
n. 116, ratificata dal Consiglio regionale con atto  n.583/97 e con             
propria deliberazione del 13 luglio 1999, n. 1167 ratificata dal                
Consiglio regionale con atto 1226/99;                                           
vista la scadenza prevista dalla citata deliberazione 169/95 e                  
successive modificazioni, per il 28 febbraio di ogni anno per la                
presentazione delle domande di contributo e valutato di sospendere la           
scadenza stessa fino a ulteriore diversa decisione per la mancanza di           
fondi destinati al finanziamento dei relativi progetti;                         
vista la propria deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva,            
con la quale sono state fissate le direttive per l'esercizio delle              
funzioni dirigenziali;                                                          
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Turismo e           
Qualita' aree turistiche dr. Valter Verlicchi, in merito alla                   
regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art.            
4, comma 6 della L.R. 41/92 e della deliberazione di Giunta regionale           
2541/95;                                                                        
- del parere favorevole espresso in ordine alla legittimita' della              
medesima deliberazione reso dal Direttore generale Attivita'                    
produttive, Commercio, Turismo dr. Uber Fontanesi, ai sensi dell'art.           
4, comma 6 della succitata L.R. 41/92 e della succitata delibera;               
assunti i poteri del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 19, comma           
2, lettera i) dello Statuto, salvo ratifica, considerato che per le             
motivazioni sopra indicate e' necessario apportare ai criteri                   
applicativi regionali le modifiche previste con urgenza;                        
su proposta dell'Assessore regionale competente per materia;                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di dare mandato alle Province competenti di istruire le domande              
giacenti pervenute fra il primo marzo ed il 30 aprile 2001                      
congiuntamente alle domande che perverranno fra il primo marzo e il             
30 aprile 2002;                                                                 
2) di apportare le seguenti modifiche alla deliberazione consiliare             
del 22 settembre 1999, n. 1250, esecutiva ai sensi di legge: "Criteri           
e modalita' per la destinazione dei contributi ad operatori privati             
ed Enti pubblici della L.R. 11 gennaio 1993,  n.3: "Disciplina                  
dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e           
finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984,           
n. 38", e successive modificazioni":                                            
Paragrafo: "Interventi ammissibili" voce Soggetti privati,                      
Al punto 6 (Ristoranti ed altri esercizi di ristorazione) si aggiunge           
la seguente specificazione:                                                     
"all'interno delle zone omogenee A definite dagli strumenti                     
urbanistici vigenti.".                                                          
Il punto 10 e' sostituito come segue:                                           
"Case e appartamenti per vacanze:                                               
ristrutturazione, riqualificazione generale e riarredo finalizzate al           
miglioramento qualitativo di strutture esistenti e gestite da imprese           
turistiche singole o costituite, ai fini della partecipazione ai                
bandi di cui alle presenti direttive, in associazione temporanea di             
impresa con un minimo di 10 appartamenti gestiti da una o piu'                  
imprese turistiche aderenti alla stessa aggregazione.".                         
Paragrafo: "Forma e percentuale del contributo" voce Sogetti privati,           
Il capoverso e' sostituito come segue:                                          
"Contributi in conto capitale da un minimo del 15% fino ad un massimo           
del 25%, sulla base delle indicazioni predeterminate dalle singole              
Province e stabilite nell'ambito dei criteri provinciali con il                 
limite di 100.000 Euro (regime de minimis).".                                   
Paragrafo: "Modalita' per l'adozione dei programmi provinciali"                 
Il secondo capoverso e' sostituito come segue:                                  
"Nell'ambito del budget assegnato, ciascuna Provincia dovra'                    
determinare il riparto dei fondi resi disponibili per gli interventi            
pubblici e privati, assicurando una quota pari ad almeno il 75% per             
questi ultimi.";                                                                
3) di sospendere, per le motivazioni indicate in premessa, la                   
scadenza per la presentazione delle domande di cui alla L.R. 3/93 al            
comma 1, lettere b) e c) dell'art. 5 prevista dalla deliberazione               
169/95 e successive modificazioni, per il 28 febbraio di ogni anno,             
fino ad ulteriore diversa decisione;                                            
4) di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del                    
Consiglio regionale ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera i) dello            
Statuto.                                                                        
(Ratificata dal Consiglio regionale nella seduta del 18 dicembre                
2001, atto n. 296)                                                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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