DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2001, n. 2470
L.R. 3/93 modifiche alla deliberazione del Consiglio regionale 1250/99 e successive modificazioni ed alla delibera del Consiglio regionale 169/95 e successive modificazioni
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate:
- la L.R. 11 gennaio 1993, n. 3: "Disciplina dell'offerta turistica
della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli
interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n.38", modificata
dalla L.R. 18 gennaio 1995, n. 4 e della L.R. 27 giugno 1997, n. 19;
- la deliberazione dal Consiglio regionale del 22 settembre 1999, n.
1250: "Criteri e modalita' per la destinazione dei contributi ad
operatori privati ed Enti pubblici della L.R. 11 gennaio 1993, n. 3:
ôDisciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna.
Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della
L.R. 6 luglio 1984, n. 38', e successive modificazioni" modificata
con propria deliberazione del 30 novembre 1999, n. 2262, ratificata
dal Consiglio regionale il 19 gennaio 2000 con atto n. 1342;
vista la scadenza prevista nell'ambito dei criteri stessi per la
presentazione delle domande da parte di operatori privati e pubblici
dall'1 marzo al 30 aprile di ogni anno;
dato atto che presso le Province sono attualmente giacenti diverse
domande presentate dal primo marzo al 30 aprile 2001 che non sono
state istruite, a seguito dell'utilizzo dei fondi disponibili sul
Bilancio 2001 per proseguire il finanziamento delle graduatorie
dell'anno 2000, come previsto dalle proprie delibere n. 243 del 27
febbraio 2001 e n. 1239 del 27 giugno 2001;
valutato di dare mandato alle Province competenti di istruire le
domande giacenti congiuntamente alle domande che perverranno fra il
primo marzo e il 30 aprile 2002;
considerato, inoltre, che si ritiene necessario apportare alcune
modifiche ai criteri stessi e vista la necessita' di agire con
urgenza in considerazione della prossima scadenza e la necessita' da
parte delle Amministrazioni provinciali di recepire, ove necessario,
le modifiche stesse nell'ambito dei propri criteri applicativi
provinciali;
richiamata la deliberazione del Consiglio regionale n. 169 del
23/11/1995 e successive modificazioni: "Criteri e modalita' per la
destinazione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 5, lettere
b) e c) della L.R. 3/93, in materia di disciplina dell'offerta
turistica" modificata con propria deliberazione del 4 febbraio 1997,
n. 116, ratificata dal Consiglio regionale con atto n.583/97 e con
propria deliberazione del 13 luglio 1999, n. 1167 ratificata dal
Consiglio regionale con atto 1226/99;
vista la scadenza prevista dalla citata deliberazione 169/95 e
successive modificazioni, per il 28 febbraio di ogni anno per la
presentazione delle domande di contributo e valutato di sospendere la
scadenza stessa fino a ulteriore diversa decisione per la mancanza di
fondi destinati al finanziamento dei relativi progetti;
vista la propria deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva,
con la quale sono state fissate le direttive per l'esercizio delle
funzioni dirigenziali;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Turismo e
Qualita' aree turistiche dr. Valter Verlicchi, in merito alla
regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art.
4, comma 6 della L.R. 41/92 e della deliberazione di Giunta regionale
2541/95;
- del parere favorevole espresso in ordine alla legittimita' della
medesima deliberazione reso dal Direttore generale Attivita'
produttive, Commercio, Turismo dr. Uber Fontanesi, ai sensi dell'art.
4, comma 6 della succitata L.R. 41/92 e della succitata delibera;
assunti i poteri del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 19, comma
2, lettera i) dello Statuto, salvo ratifica, considerato che per le
motivazioni sopra indicate e' necessario apportare ai criteri
applicativi regionali le modifiche previste con urgenza;
su proposta dell'Assessore regionale competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di dare mandato alle Province competenti di istruire le domande
giacenti pervenute fra il primo marzo ed il 30 aprile 2001
congiuntamente alle domande che perverranno fra il primo marzo e il
30 aprile 2002;
2) di apportare le seguenti modifiche alla deliberazione consiliare
del 22 settembre 1999, n. 1250, esecutiva ai sensi di legge: "Criteri
e modalita' per la destinazione dei contributi ad operatori privati
ed Enti pubblici della L.R. 11 gennaio 1993, n.3: "Disciplina
dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e
finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984,
n. 38", e successive modificazioni":
Paragrafo: "Interventi ammissibili" voce Soggetti privati,
Al punto 6 (Ristoranti ed altri esercizi di ristorazione) si aggiunge
la seguente specificazione:
"all'interno delle zone omogenee A definite dagli strumenti
urbanistici vigenti.".
Il punto 10 e' sostituito come segue:
"Case e appartamenti per vacanze:
ristrutturazione, riqualificazione generale e riarredo finalizzate al
miglioramento qualitativo di strutture esistenti e gestite da imprese
turistiche singole o costituite, ai fini della partecipazione ai
bandi di cui alle presenti direttive, in associazione temporanea di
impresa con un minimo di 10 appartamenti gestiti da una o piu'
imprese turistiche aderenti alla stessa aggregazione.".
Paragrafo: "Forma e percentuale del contributo" voce Sogetti privati,
Il capoverso e' sostituito come segue:
"Contributi in conto capitale da un minimo del 15% fino ad un massimo
del 25%, sulla base delle indicazioni predeterminate dalle singole
Province e stabilite nell'ambito dei criteri provinciali con il
limite di 100.000 Euro (regime de minimis).".
Paragrafo: "Modalita' per l'adozione dei programmi provinciali"
Il secondo capoverso e' sostituito come segue:
"Nell'ambito del budget assegnato, ciascuna Provincia dovra'
determinare il riparto dei fondi resi disponibili per gli interventi
pubblici e privati, assicurando una quota pari ad almeno il 75% per
questi ultimi.";
3) di sospendere, per le motivazioni indicate in premessa, la
scadenza per la presentazione delle domande di cui alla L.R. 3/93 al
comma 1, lettere b) e c) dell'art. 5 prevista dalla deliberazione
169/95 e successive modificazioni, per il 28 febbraio di ogni anno,
fino ad ulteriore diversa decisione;
4) di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del
Consiglio regionale ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera i) dello
Statuto.
(Ratificata dal Consiglio regionale nella seduta del 18 dicembre
2001, atto n. 296)