DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 2929
Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (DPR 23/3/2001, n. 290): norme di attuazione regionali alle discipline regolamentari nazionali
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
- con il DPR 23 aprile 2001, n. 290 regolamento di semplificazione
dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione
in commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi
coadiuvanti (n. 46, Allegato 1, Legge 59/97) e' stato abrogato il DPR
3 agosto 1968, n. 1255;
- gli artt. 21, 22, 23, 26 e 42 del succitato DPR 290/01 prevedono
una specifica regolamentazione attuativa regionale;
viste:
- la L.R. 4 maggio 1982, n. 19, norme per l'esercizio delle funzioni
in materia di igiene e sanita' pubblica, veterinaria e farmaceutica;
- la Legge 30 maggio 1997, n. 15, norme per l'esercizio delle
funzioni regionali in materia di agricoltura;
- la determinazione n. 6599 del 28 luglio 1997, istituzione di un
gruppo di coordinamento regionale, per l'attuazione dei piani
regionali di controllo ufficiale sulla commercializzazione ed
utilizzo dei prodotti fitosanitari;
considerata:
- la necessita' di prorogare la validita' dei certificati di
abilitazione previsti dall'art. 27 in attesa dell'organizzazione e
dell'effettivo svolgimento dei corsi;
- l'urgenza di dare attuazione alla norma nazionale (DPR 290/01) al
fine di non interrompere principalmente le attivita' formative e di
rilascio delle abilitazioni all'acquisto e alla vendita di prodotti
fitosanitari, con i conseguenti possibili effetti economici negativi;
acquisito inoltre l'assenso da parte del Servizio Fitosanitario
regionale sui contenuti del presente atto deliberativo;
dato atto ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della
deliberazione 2774/01:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Veterinario e Igiene degli alimenti, dr. Ivano Massirio, in merito
alla regolarita' tecnica del presente atto;
- del parere favorevole del Direttore generale alla Sanita' e Servizi
sociali, Franco Rossi, in merito alla legittimita' del presente atto;
su proposta dell'Assessore alla Sanita';
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di confermare che l'Autorita' individuata dalla Regione ai sensi
dell'art. 21, comma 1 e dell'art. 22, comma 1 del DPR 290/01, e' il
Sindaco;
2) di inviduare i Dipartimenti di Sanita' pubblica delle Aziende
Unita' sanitarie locali nelle loro articolazioni, quali destinatari
delle notifiche da effettuarsi ai sensi dell'articolo 21, commi 6 e
7, nonche' per il rilascio del certificato dell'abilitazione alla
vendita contemplato dall'art. 23, comma 1;
3) che in attesa dell'istituzione dei corsi previsti dall'art. 27, la
validita' dei certificati di abilitazione, si intende automaticamente
prorogata fino alla data di effettivo svolgimento dei corsi, in
analogia con le disposizioni previste al comma 5 dell'art. 26;4) di
individuare quali uffici competenti previsti dall'art. 25, comma 1 e
art. 26, comma 1, quelli afferenti alle Amministrazioni provinciali,
cosi' come stabilito dall'art. 3, L.R. n. 15;
5) di definire che le modalita' di valutazione previste dall'art. 23,
comma 2 e dall'art. 26, comma 3, nonche' i criteri di base per
l'organizzazione dei corsi per l'istruzione e l'aggiornamento di
coloro che intendono dedicarsi alla vendita e all'impiego dei
prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, sono quelle definite
nell'atto predisposto dal Servizio Formazione professionale
regionale, su accordo con la Direzione generale Sanita' e Politiche
sociali - Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti e Direzione
generale Agricoltura - Servizio Fitosanitario regionale;
6) di individuare i Dipartimenti di Sanita' pubblica delle Aziende
Unita' sanitarie locali della regione Emilia-Romagna a cui inviare le
schede informative sui dati in produzione e vendita per il successivo
invio al sistema informativo agricolo nazionale del Ministero delle
Politiche agricole e forestali ai fini della loro elaborazione;
7) di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna il presente provvedimento.