REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 2929

Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (DPR 23/3/2001, n. 290): norme di attuazione regionali alle discipline regolamentari nazionali

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso che:                                                                   
- con il DPR 23 aprile 2001, n. 290 regolamento di semplificazione              
dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione             
in commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi                
coadiuvanti (n. 46, Allegato 1, Legge 59/97) e' stato abrogato il DPR           
3 agosto 1968, n. 1255;                                                         
- gli artt. 21, 22, 23, 26 e 42 del succitato DPR 290/01 prevedono              
una specifica regolamentazione attuativa regionale;                             
viste:                                                                          
- la L.R. 4 maggio 1982, n. 19, norme per l'esercizio delle funzioni            
in materia di igiene e sanita' pubblica, veterinaria e farmaceutica;            
- la Legge 30 maggio 1997, n. 15, norme per l'esercizio delle                   
funzioni regionali in materia di agricoltura;                                   
- la determinazione n. 6599 del 28 luglio 1997, istituzione di un               
gruppo di coordinamento regionale, per l'attuazione dei piani                   
regionali di controllo ufficiale sulla commercializzazione ed                   
utilizzo dei prodotti fitosanitari;                                             
considerata:                                                                    
- la necessita' di prorogare la validita' dei certificati di                    
abilitazione previsti dall'art. 27 in attesa dell'organizzazione e              
dell'effettivo svolgimento dei corsi;                                           
- l'urgenza di dare attuazione alla norma nazionale (DPR 290/01) al             
fine di non interrompere principalmente le attivita' formative e di             
rilascio delle abilitazioni all'acquisto e alla vendita di prodotti             
fitosanitari, con i conseguenti possibili effetti economici negativi;           
acquisito inoltre l'assenso da parte del Servizio Fitosanitario                 
regionale sui contenuti del presente atto deliberativo;                         
dato atto ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della               
deliberazione 2774/01:                                                          
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Veterinario e Igiene degli alimenti, dr. Ivano Massirio, in merito              
alla regolarita' tecnica del presente atto;                                     
- del parere favorevole del Direttore generale alla Sanita' e Servizi           
sociali, Franco Rossi, in merito alla legittimita' del presente atto;           
su proposta dell'Assessore alla Sanita';                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di confermare che l'Autorita' individuata dalla Regione ai sensi             
dell'art. 21, comma 1 e dell'art. 22, comma 1 del DPR 290/01, e' il             
Sindaco;                                                                        
2) di inviduare i Dipartimenti di Sanita' pubblica delle Aziende                
Unita' sanitarie locali nelle loro articolazioni, quali destinatari             
delle notifiche da effettuarsi ai sensi dell'articolo 21, commi 6 e             
7, nonche' per il rilascio del certificato dell'abilitazione alla               
vendita contemplato dall'art. 23, comma 1;                                      
3) che in attesa dell'istituzione dei corsi previsti dall'art. 27, la           
validita' dei certificati di abilitazione, si intende automaticamente           
prorogata fino alla data di effettivo svolgimento dei corsi, in                 
analogia con le disposizioni previste al comma 5 dell'art. 26;4) di             
individuare quali uffici competenti previsti dall'art. 25, comma 1 e            
art. 26, comma 1, quelli afferenti alle Amministrazioni provinciali,            
cosi' come stabilito dall'art. 3, L.R. n. 15;                                   
5) di definire che le modalita' di valutazione previste dall'art. 23,           
comma 2 e dall'art. 26, comma 3, nonche' i criteri di base per                  
l'organizzazione dei corsi per l'istruzione e l'aggiornamento di                
coloro che intendono dedicarsi alla vendita e all'impiego dei                   
prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, sono quelle definite                  
nell'atto predisposto dal Servizio Formazione professionale                     
regionale, su accordo con la Direzione generale Sanita' e Politiche             
sociali - Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti e Direzione              
generale Agricoltura - Servizio Fitosanitario regionale;                        
6) di individuare i Dipartimenti di Sanita' pubblica delle Aziende              
Unita' sanitarie locali della regione Emilia-Romagna a cui inviare le           
schede informative sui dati in produzione e vendita per il successivo           
invio al sistema informativo agricolo nazionale del Ministero delle             
Politiche agricole e forestali ai fini della loro elaborazione;                 
7) di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione                         
Emilia-Romagna il presente provvedimento.                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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