COMUNICATO
Procedura di verifica (screening) sul progetto di coltivazione di una cava di materiale arenaceo in localita' Poggio di Nasseto in comune di Verghereto. Ditta proponente Caminati Stefano e figli
LA GIUNTA COMUNALE
(omissis) delibera:
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in
considerazione del limitato rilievo degli interventi previsti e dei
conseguenti impatti ambientali, il progetto relativo alla
coltivazione della cava arenaria in localita' Poggio di Nasseto in
comune di Verghereto presentato dalla ditta Caminati Stefano e figli
Snc dalla ulteriore procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:
1) per limitare, in fase di esercizio, le emissioni diffuse e
puntuali di polveri derivanti dallo scavo e alla movimentazione dei
mezzi, si dovra' provvedere all'umidificazione dei depositi di
accumulo provvisorio e delle vie di transito e specificatamente in
prossimita' degli innesti della viabilita' principale e dei nuclei
abitati;
2) tutte le opere accessorie da porre in essere in fase di
coltivazione e recupero ambientale-paesaggistico, quali piste di
transito, tombinature e attraversamenti dei fossi, dovranno essere a
fine attivita' smantellati recuperando le superfici complessivamente
interessate dagli interventi;
3) nell'eventualita' in cui l'arenaria estratta non sia destinata
interamente all'attiguo impianto di lavorazione della ditta
proponente, dovranno essere previsti, per l'attraversamento di corsi
d'acqua o fossi privi d'opere (guadi), interventi d'adeguamento ed
opere provvisionali, indispensabili al passaggio dei mezzi, che
assicurino l'adeguatezza idraulica del collettore, salvaguardando i
flussi trofici ed energetici all'interno dell'ecosistema acquatico;
4) l'Amministrazione comunale effettuera' un monitoraggio dei livelli
sonori durante le fasi di escavazione e ripristino dell'area di cava,
prescrivendo, se necessarie, opere di mitigazione per il rispetto dei
limiti della pressione sonora come definiti dal DPCM 1/3/1991 e dal
DPCM 14/11/1997, al fine di rendere compatibile l'attivita'
estrattiva con la presenza dei vicini insediamenti residenziali;
5) l'Amministrazione comunale provvedera' ad individuare, zonizzare
nel proprio strumento urbanistico l'area definita nel progetto a
"recupero ad uso agricolo" sulla quale deve essere prescritta la
definitiva destinazione a stoccaggio blocchi, con le seguenti
prescrizioni: a) vincolo di inedificabilita' assoluta;
6) relativamente al settore contiguo all'ambito estrattivo
l'Amministrazione comunale si impegna a verificare e, ove necessario,
a provvedere alla messa in coerenza del PAE comunale, constatato che
l'intervento di rettifica morfologica, invocato per motivi di
sicurezza, prevede il disgaggio e la movimentazione di materiale
lapideo qualitativamente identico a quello estratto nell'ambito
sottostante;
7) i siti destinati allo stoccaggio provvisorio del materiale
estratto dovranno necessariamente essere localizzati nelle parti
interessate dalla presenza di infrastrutture e attrezzature e/o in
continuita' con le aree insediate salvaguardando il profilo, i coni
visuali ed i punti di vista degli elementi dei crinali in armonia con
le previsioni di cui all'art. 20B del PTCP;
b) di quantificare in Lit. 2.238.000, pari allo 0,02% del valore
dell'intervento, le spese istruttorie che, ai sensi dell'art. 28
della L.R. 9/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sono a
carico del proponente;
c) di liquidare il 90% dell'importo di cui sopra richiamato
all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena per attivita'
istruttoria da essa svolta, in attuazione di quanto previsto
dall'art. 8 della convenzione tra Comune e Provincia citata in
premessa.