REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSESSORE ALLA SANITA'

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLA SANITA' 17 dicembre 2001, n. 45

Accreditamento in via provvisoria ai sensi dell'art. 8 quater, comma 7 del DLgs 502/92 cosi' come introdotto dall'art. 8 del DLgs 229/99 dell'"Hospice Maria Teresa Chiantore Seragnoli" di Bentivoglio (BO)

L'ASSESSORE REGIONALE                                                           
Visto l'art. 8 quater del DLgs 502/92, introdotto dall'art. 8 del               
DLgs 229/99, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale e'               
rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o                
private e ai professionisti che ne facciano richiesta,                          
subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di                
qualificazione, alla loro funzionalita' rispetto agli indirizzi di              
programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attivita'                
svolta e dei risultati raggiunti;                                               
considerato che ai sensi del comma 7 dello stesso articolo, nel caso            
di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per                
l'avvio di nuove attivita' in strutture preesistenti,                           
l'accreditamento puo' essere concesso, in via provvisoria, per il               
tempo necessario alla verifica del volume di attivita' svolto e della           
qualita' dei suoi risultati;                                                    
richiamata la deliberazione n. 594 dell'1 marzo 2000 con la quale la            
Giunta regionale ha approvato i requisiti generali per                          
l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i             
requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;                          
vista la nota dell'8 agosto 2001, pervenuta al Protocollo generale              
dell'Assessorato alla Sanita' in data 13/8/2001, con la quale il                
legale rappresentante della Fondazione europea "B. Ramazzini" chiede            
l'accreditamento istituzionale per l'"Hospice Maria Teresa Chiantore            
Seragnoli" ubicato in Bentivoglio, Via Marconi n. 43;                           
vista altresi' la nota del 15 novembre 2001, pervenuta al Protocollo            
generale dell'Assessorato alla Sanita' in data 23/11/2001, con la               
quale il legale rappresentante della struttura di cui trattasi                  
risponde alla richiesta di integrazione avanzata dalla Regione                  
Emilia-Romagna con nota prot. ASS/OSP/01/43295 del 5 ottobre 2001;              
preso atto che l'"Hospice Maria Teresa Chiantore Seragnoli", e' stato           
autorizzato al funzionamento con provvedimento del Sindaco del Comune           
di Bentivoglio, prot. n. 10146 del 19/7/2001 in quanto in possesso              
dei requisiti di cui alla deliberazione di Giunta regionale 1716/00,            
integrazione della deliberazione di Giunta regionale 125/99,                    
attuativa della L.R. 34/98;                                                     
considerato che la struttura di cui trattasi rientra nel fabbisogno             
regionale di strutture residenziali per le cure palliative (hospice),           
ed e' prevista nell'ambito della programmazione stabilita dalla                 
deliberazione di Giunta regionale 2438/00, che modifica la                      
deliberazione di Giunta regionale 1602/00;                                      
ritenuto opportuno di concedere l'accreditamento provvisorio                    
all'"Hospice Maria Teresa Chiantore Seragnoli" di Bentivoglio (BO),             
in attesa dell'espletamento delle procedure di verifica e di                    
valutazione dei volumi di attivita' svolta e della qualita' dei suoi            
risultati per il rilascio dell'accreditamento istituzionale, ai sensi           
del DLgs 502/92 cosi' come integrato dal DLgs 229/99, e della                   
delibera di Giunta regionale n. 594 dell'1 marzo 2000;                          
tenuto presente che ai sensi del comma 2 dell'art. 8 quater del DLgs            
502/92 sopra citato la qualita' di soggetto accreditato non                     
costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario            
nazionale, a corrispondere la remunerazione delle prestazioni                   
erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8           
quinquies del medesimo decreto;                                                 
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio              
1995, recante "Direttiva della Giunta regionale per l'esercizio delle           
funzioni dirigenziali";                                                         
dato atto, ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 19 novembre             
1992, n. 41 e successive modificazioni ed integrazioni, dei pareri              
favorevori espressi:                                                            
- dal Direttore generale alla Sanita' e Politiche sociali dott.                 
Franco Rossi in merito alla legittimita' del presente atto;                     
- dal Responsabile del Servizio Presidi ospedalieri dott.ssa                    
Kyriakoula Petropulacos in merito alla regolarita' tecnica del                  
presente atto;                                                                  
decreta:                                                                        
per le motivazioni di cui in premessa, che la struttura sanitaria               
privata "Hospice Maria Teresa Chiantore Seragnoli" della Fondazione             
europea "B. Ramazzini" di Bentivoglio (BO), e' accreditata in via               
provvisoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, comma 7              
del DLgs 502/92 cosi' come introdotto dall'art. 8 del DLgs 229/99.              
Ai sensi del comma 2 dello stesso art. 8 quater del DLgs 502/92,                
l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce               
vincolo per le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale a            
corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori           
degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo             
decreto.                                                                        
Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della             
Regione Emilia-Romagna.                                                         
L'ASSESSORE                                                                     
Giovanni Bissoni                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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