DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2001, n. 2893
L.R. 8/8/2001, n. 24, art. 50, comma 2 - Regolamenti inerenti il rapporto di lavoro del personale dell'area dirigenziale e non dirigenziale gia' dipendente degli IACP
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 8 agosto 2001, n. 24 "Disciplina generale
dell'intervento pubblico nel settore abitativo" ed in particolare:
- i commi 1 e 2 dell'articolo 40 che dispongono, alla data di entrata
in vigore della citata legge regionale, la trasformazione degli
Istituti autonomi case popolari (IACP) in enti pubblici economici,
con la denominazione "Azienda Casa Emilia-Romagna" (ACER) seguita dal
nome della provincia, dotati di personalita' giuridica, di autonomia
organizzativa, patrimoniale e contabile e disciplinati, per quanto
non espressamente previsto, dal Codice civile;
- il comma 5 del predetto articolo che statuisce l'applicazione al
personale dipendente dell'ACER degli istituti attinenti lo stato
giuridico, economico e previdenziale previsti per i dipendenti degli
enti pubblici economici di settore;
- il comma 2 del successivo articolo 50 che prevede l'adozione di un
apposito regolamento da parte della Giunta, previo confronto
sindacale e sentita la Commissione consiliare competente, per
disciplinare tutte le materie inerenti il rapporto di lavoro del
personale gia' dipendente degli IACP;
- il comma 5 dello stesso articolo che riconosce al personale
interessato dagli accordi sindacali per la mobilita' di cui ai commi
3 e 4 la conservazione della posizione giuridica ed economica in
godimento all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianita'
maturata;
atteso che il suddetto regolamento e' volto:
- ad affrontare in modo omogeneo - per tutto il personale coinvolto -
le problematiche connesse al passaggio dall'applicazione del CCNL
Regione-Autonomie locali a quella dei CCNL degli enti pubblici
economici di settore e precisamente al CCNL per i dipendenti delle
aziende per l'edilizia residenziale pubblica aderenti a Federcasa
(CCNL Federcasa) ed al CCNL per i dirigenti delle imprese aderenti
alle associazioni della Confederazione nazionale dei servizi (CCNL
CISPEL);
- a disciplinare le procedure attuative dei processi di cui ai commi
3 e 4 dell'articolo 50 della citata legge salvaguardandone per quanto
possibile la volontarieta' ed assicurando il completo reinserimento
di eventuali esuberi;
- ad individuare un sistema di garanzie per consentire al personale
coinvolto il mantenimento di livelli di trattamento giuridico ed
economico non inferiori a quelli in godimento;
richiamato il Protocollo d'intesa siglato in data 11 luglio 2001 tra
la Regione e le Organizzazioni sindacali regionali della categoria
Funzione pubblica, in rappresentanza del personale interessato, nel
quale sono stati individuati gli oggetti piu' rilevanti del suddetto
regolamento: equiparazione contrattuale di profili ed inquadramenti;
parte economica; applicazione Legge 109/94 e successive
modificazioni; problematica relativa allo stato giuridico dei
dipendenti professionisti legali e dell'attivita' legale svolta per
l'Ente; trattamento di fine rapporto e passaggio verso altri enti
pubblici;
dato atto di avere preventivamente esperito il confronto sindacale
con le Organizzazioni sindacali del comparto e dell'area della
dirigenza e di aver convenuto con le stesse in data 16/11/2001 e
22/11/2001 il testo di due distinti regolamenti rispettivamente uno
relativo al personale dell'area non dirigenziale e uno per l'area
dirigenziale (agli atti della Direzione generale competente);
valutato che:
- la disciplina di maggior favore contenuta nel testo di regolamento
oggetto di confronto sindacale, concernente i dirigenti e relativa
alla liquidazione delle somme accantonate per il trattamento di fine
rapporto, sia applicabile per omogeneita' di situazioni, anche al
personale dell'area non dirigenziale trasferito per effetto del comma
4 dell'articolo 50 della L.R. 24/01;
- che, conseguentemente, sia opportuno inserire all'articolo 5, comma
2 del testo di regolamento convenuto con le Organizzazioni sindacali
per il personale dell'area non dirigenziale le parole "e 4" dopo le
parole "comma 3";
ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione dei regolamenti
inerenti il rapporto di lavoro del personale, gia' dipendente degli
IACP, dell'area non dirigenziale e dell'area dirigenziale, nella
formulazione rispettivamente di cui all'Allegato a), integrato come
sopra esplicitato, e all'Allegato b), quali parti integranti e
sostanziali del presente atto;
acquisito il parere favorevole espresso in data 17/12/2001 dalla
Commissione consiliare Bilancio, Programmazione, Affari generali su
entrambi i testi di regolamento di cui agli Allegati a) e b), parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento;
dato atto, in attuazione dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e
della deliberazione di Giunta n. 2774 del 10/12/2001:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Sviluppo organizzativo, Formazione e Mobilita', dott.ssa Nadia
Biavati, in merito alla regolarita' tecnica del presente atto;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale
all'Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica, dr. Gaudenzio
Garavini, in merito alla legittimita' del presente atto;
su proposta dell'Assessore a Programmazione territoriale. Politiche
abitative. Riqualificazione urbana e dell'Assessore a Finanze.
Organizzazione e Sistemi informativi,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare - per le motivazioni e con le integrazioni in
premessa esplicitate e che in questa sede si intendono richiamate -
il "Regolamento inerente il rapporto di lavoro del personale
dell'area non dirigenziale gia' dipendente degli IACP (articolo 50,
comma 2 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24)" composto da premessa e 5
articoli, nella formulazione di cui all'Allegato a), parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
2) di approvare - per le motivazioni di cui in premessa e che in
questa sede di intendono richiamate, il "Regolamento inerente il
rapporto di lavoro dei dirigenti gia' dipendenti degli IACP (articolo
50, comma 2 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24)" composto da premessa e
6 articoli, nella formulazione di cui all'Allegato b), parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3) di pubblicare il presente atto in forma integrale nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO a)
Regolamento inerente il rapporto di lavoro del personale dell'area
non dirigenziale gia' dipendente degli IACP (articolo 50, comma 2
della L.R. 8 agosto 2001, n. 24)
Premessa
La L.R. 8 agosto 2001, n. 24 "Disciplina generale dell'intervento
pubblico nel settore abitativo", al fine di regolamentare il processo
di trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari della
regione in enti pubblici economici (con la denominazione "Azienda
Casa Emilia-Romagna", ACER) - dotati di personalita' giuridica e di
autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile - ha attribuito
alla Giunta regionale il compito di adottare un regolamento previo
confronto sindacale e sentita la Commissione consiliare competente,
per disciplinare l'applicazione dell'articolo 50 della predetta legge
regionale.
Allo scopo di pervenire al massimo coinvolgimento e partecipazione
del personale degli Istituti autonomi per le case popolari della
regione anche nella fase prodromica alla stesura del predetto
regolamento, nel Protocollo d'intesa siglato in data 11 luglio 2001
(data antecedente anche all'entrata in vigore della stessa legge
regionale) tra la Regione, rappresentata dall'Assessore alla
Programmazione territoriale - Politiche abitative - Riqualificazione
urbana, e le Organizzazioni sindacali regionali della categoria
Funzione pubblica, in rappresentanza del personale interessato, sono
stati individuati gli argomenti piu' rilevanti del suddetto
regolamento: equiparazione contrattuale di profili ed inquadramenti;
parte economica; applicazione Legge 109/94 e successive
modificazioni; problematica relativa allo stato giuridico dei
dipendenti professionisti legali e dell'attivita' legale svolta per
l'ente; trattamento di fine rapporto e passaggio verso altri enti
pubblici.
L'esigenza di regolamentare le problematiche connesse alla
equiparazione contrattuale di profili ed inquadramenti, si e'
rivelata di fatto superata, in quanto in data 2 ottobre 2001 e' stato
sottoscritto a livello nazionale - tra Federcasa e le parti sindacali
firmatarie del CCNL di settore 9/7/1998 - l'Accordo che disciplina i
criteri di transizione tra il CCNL del comparto Regioni-Autonomie
locali ed il CCNL Federcasa.
La struttura del presente regolamento - di cui e' parte integrante la
presente premessa - viene pertanto articolata come segue:
- Ambito di applicazione
- Norme transitorie di carattere economico e relative alle
incentivazioni previste da specifiche disposizioni di legge
- Regolamentazione in ordine alle procedure di mobilita' di cui ai
commi 3 e 4 dell'articolo 50 della L.R. 24/01
- Disciplina inerente il periodo di prova
- Disciplina del trattamento di fine rapporto.
Art. 1
Ambito di applicazione
Le disposizioni del presente regolamento si applicano al personale
dell'area non dirigenziale gia' dipendente degli IACP della regione
Emilia-Romagna con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in corso
alla data di entrata in vigore della L.R. 8 agosto 2001, n.24.
Art. 2
Norme transitorie di carattere economico
e incentivazioni previste da specifiche
disposizioni di legge
1) In analogia a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 52 del CCNL
Federcasa, per l'anno 2002, ai fini della retribuzione di risultato,
ciascuna ACER e' impegnata a rendere disponibili risorse economiche
non inferiori a quelle gia' destinate per l'anno 2001 - in sede di
contrattazione collettiva integrativa svoltasi presso ciascun IACP -
alla remunerazione delle attivita' di cui alla lettera a) del secondo
comma dell'art. 17 del CCNL Regione-Autonomie locali del 31/3/1999.
Le modalita' di erogazione e l'entita' complessiva delle suddette
risorse economiche saranno definite nell'ambito della futura
contrattazione collettiva integrata, da effettuare a livello di
singola ACER.
2) Le disposizioni stabilite dall'art. 18 della Legge 109/94 e
successive modifiche si applicano, secondo i criteri e le modalita'
previste nei regolamenti adottati in ciascun IACP, fino all'entrata
in vigore del CCNL Federcasa 2002/2005 e comunque fino all'adozione
di apposito regolamento adottato da ciascuna ACER.
3) Fino all'applicazione del CCNL Federcasa 2002/2005, si continua ad
applicare la disposizione di cui all'art. 27, del CCNL
Regioni-Autonomie locali, accordo 14/9/2000.
Art. 3
Criteri e procedure per la gestione dei processi
di cui all'art. 50, commi 3 e 4 della L.R. 24/01
1) Nel caso in cui il piano per la gestione del personale delle
singole ACER non preveda il completo utilizzo dei dipendenti assunti
a tempo indeterminato in servizio presso lo IACP alla data di entrata
in vigore della L.R. 24/01, entro 15 giorni dall'approvazione della
prima dotazione organica, viene istituito a livello di singola ACER,
un apposito tavolo sindacale, costituito anche dagli enti titolari e
dalla Regione, al fine di attivare specifici accordi per la
mobilita', in applicazione del comma 3 dell'art. 50 della L.R.
24/01.2) Gli accordi sindacali di cui al primo comma, preso atto
delle unita' di personale in esubero per ciascuna professionalita',
operano una prima ricognizione dei fabbisogni professionali presenti
presso gli enti titolari, soddisfabili con dette professionalita';
rilevano le disponibilita' alla mobilita' volontaria e definiscono
eventuali criteri di precedenza o di individuazione dei casi di
mobilita' forzosa. Le relative risultanze sono trasmesse a
Confservizi, la quale provvede a inoltrarle alla Regione, articolando
il quadro numerico complessivo relativo agli esuberi di personale per
tipologie di professionalita' e per ciascun ambito territoriale
provinciale.
3) La Regione procede alla ricomposizione e segnalazione
quali-quantitativa dei fabbisogni professionali presenti presso le
Province e i Comuni del territorio e la Regione stessa, in numero
tale da soddisfare gli esuberi di cui al comma 1, trasmettendone gli
esiti a Confservizi per l'attivazione della procedura di mobilita'.
4) I processi di cui al comma 3 dell'art. 50 della L.R. 24/01 devono
essere conclusi entro il 30 aprile 2002. Al personale dipendente ACER
alla data dell'1 maggio 2002, si applica il CCNL Federcasa all'epoca
in vigore con decorrenza giuridica ed economica dall'1/1/2002.
5) A fronte del manifestarsi degli eventuali esuberi di personale di
cui al comma 4 dell'art. 50 della L.R. 24/01, la singola ACER e la
relativa Conferenza degli enti gestiscono le procedure di
ricollocazione del personale in esubero. I relativi processi, fatto
salvo le previste procedure di relazioni sindacali, devono essere
conclusi entro 4 mesi dall'avvio della procedura. L'inserimento negli
organici degli Enti locali potra' prevedere, se necessario, anche
appositi corsi di riqualificazione.
6) All'atto dell'inserimento il personale di cui al precedente comma
5 e' classificato, sulla base della tabella di equiparazione del CCNL
di settore all'epoca vigente, nelle corrispondenti categorie e
posizioni economiche del CCNL Regioni e Autonomie locali. L'eventuale
differenza - calcolata su base annua - tra la retribuzione globale
come definita nell'art. 49 del CCNL Federcasa del 9/7/1998, in
godimento all'atto del trasferimento, e la corrispondente
retribuzione individuale stabilita dal CCNL Regioni-Autonomie locali,
e' mantenuta quale assegno ad personam riassorbibile dai successivi
miglioramenti stipendiali previsti dai contratti collettivi.
Art. 4
Periodo di prova
1) Il personale ricollocato a seguito dei processi di mobilita' di
cui ai commi 3 e 4 dell'art. 50 della L.R. 24/01 non e' soggetto al
periodo di prova.
2) Il personale che permane negli organici ACER, a seguito dei
processi di cui al comma 3 dell'art. 50 della L.R. 24/01, non e'
soggetto a periodo di prova.
Art. 5
Il trattamento di fine rapporto
1) Il fondo accantonato per il trattamento di fine rapporto presso i
singoli Istituti autonomi case popolari e' trasferito, a far data
dall'entrata in vigore della L.R. 24/01, alle corrispondenti ACER.
2) A seguito dell'espletamento dei processi di mobilita' di cui ai
commi 3 e 4 dell'art. 50 della L.R. 24/01, al personale trasferito
alle Province, ai Comuni del territorio o alla Regione ciascuna ACER
liquidera' le somme spettanti accantonate ai sensi del comma 1).
ALLEGATO b)
Regolamento inerente il rapporto di lavoro dei dirigenti gia'
dipendenti degli IACP (articolo 50, comma 2 della L.R. 8 agosto 2001,
n. 24)
Premessa
La L.R. 8 agosto 2001, n. 24 "Disciplina generale dell'intervento
pubblico nel settore abitativo", al fine di regolamentare il processo
di trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari della
regione in enti pubblici economici (con la denominazione "Azienda
Casa Emilia-Romagna", ACER) - dotati di personalita' giuridica e di
autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile - ha attribuito
alla Giunta regionale il compito di adottare un regolamento, previo
confronto sindacale e sentita la Commissione consiliare competente,
per disciplinare l'applicazione dell'articolo 50 della predetta legge
regionale.
Allo scopo di pervenire al massimo coinvolgimento e partecipazione
del personale Regione - sia dell'area non dirigenziale che della
dirigenza - degli Istituti autonomi per le case popolari della
regione anche nella fase prodromica alla stesura del predetto
regolamento, nel Protocollo d'intesa siglato in data 11 luglio 2001
(data antecedente anche all'entrata in vigore della stessa legge
regionale) tra la Regione, rappresentata dall'Assessore alla
Programmazione territoriale - Politiche abitative - Riqualificazione
urbana, e le Organizzazioni sindacali regionali della categoria
Funzione pubblica, in rappresentanza del personale interessato, sono
stati individuati gli argomenti piu' rilevanti del suddetto
regolamento: equiparazione contrattuale di profili ed inquadramenti;
parte economica; applicazione Legge 109/94 e successive modifiche;
problematica relativa allo stato giuridico dei dipendenti
professionisti legali e dell'attivita' legale svolta per l'Ente;
trattamento di fine rapporto e passaggio verso altri enti pubblici.
Al necessario confronto preliminare alla stesura del regolamento
hanno partecipato le seguenti Organizzazioni sindacali: CGIL, CISL,
UIL E CIDA firmatarie dei contratti di comparto per la dirigenza
degli IACP.
La struttura del presente regolamento - di cui e' parte integrante la
presente premessa - viene pertanto articolata, in analogia a quanto
previsto per il personale dell'area non dirigenziale, come segue:
- Ambito di applicazione
- Inquadramento
- Norme transitorie di carattere economico e relative alle
incentivazioni previste da specifiche disposizioni di legge
- Regolamentazione in ordine alle procedure di mobilita' di cui ai
commi 3 e 4 dell'articolo 50 della L.R. 24/01
- Disciplina inerente il periodo di prova
- Disciplina del trattamento di fine rapporto.
Gli aspetti sostanziali che differenziano il presente regolamento
relativo al personale dell'area dirigenziale con quello dell'area non
dirigenziale riguardano:
1) la retribuzione di posizione dei dirigenti che eventualmente
transitano alle Province o Comuni del territorio od alla Regione in
attuazione dei processi di cui al comma 3 dell'articolo 50 della L.R.
24/01, per i quali si prevede il mantenimento dell'indennita' di
posizione in godimento fino a scadenza dell'incarico conferito dagli
IACP se ed in quanto superiore a quella spettante nell'Ente di
destinazione;
2) la regolamentazione del divieto della reformatio in pejus della
retribuzione base e di anzianita' di cui all'articolo 3 del CCNL
CISPEL nel caso di passaggio di dirigenti agli Enti titolari
dell'ACER per effetto del comma 4 dell'articolo 50 della L.R. 24/01.
Art. 1
Ambito di applicazione
Le disposizioni del presente regolamento si applicano al personale
dell'area dirigenziale gia' dipendente degli IACP della regione
Emilia-Romagna con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in corso
alla data di entrata in vigore della L.R. 8 agosto 2001, n. 24.
Art. 2
Inquadramento
Ai dirigenti di cui all'articolo 1 in servizio presso le ACER con
contratto a tempo indeterminato alla data dell'1/5/2002 si applica il
CCNL per i dirigenti delle imprese aderendi alle associazioni della
Confederazione nazionale dei servizi.
Art. 3
Norme transitorie di carattere economico e incentivazioni
previste da specifiche disposizioni di legge
1) In analogia a quanto stabilito per il personale dell'area non
dirigenziale nello specifico regolamento, ai fini della retribuzione
alla persona di cui all'art. 3 del CCNL CISPEL, per l'anno 2002
ciascuna ACER e' impegnata a rendere disponibili risorse economiche
globalmente non inferiori a quelle gia' destinate per l'anno 2001 -
in sede di contrattazione collettiva integrativa svoltasi presso
ciascun IACP - alla remunerazione delle retribuzioni di cui agli
articoli 26 e 27 del CCNL area dirigenza Regione - Autonomie locali
1998-2001. Tali risorse, ridotte della quota pari a Lit. 6.500.000
procapite, cosi' come previsto dal Contratto collettivo nazionale
relativo al secondo biennio economico dell'area dirigenziale
Regioni-Autonomie locali, saranno comunque ridefinite sulla base del
numero effettivo di dirigenti in servizio nelle singole ACER alla
data dell'1/5/2002. Le modalita' di erogazione e l'entita'
complessiva delle suddette risorse economiche saranno stabilite
secondo i criteri definiti nell'ambito della futura contrattazione
collettiva integrativa a livello di singola ACER.
3) Entro il 30/4/2002, e comunque esaurita la procedura di cui al
successivo art. 4 del presente regolamento commi 3 e 4, presso ogni
singola ACER sara' attivata apposita concertazione al fine di
applicare, ai dirigenti eventualmente dichiarati in esubero, la
normativa prevista all'art. 17 del CCNL area dirigenziale
Regione-Autonomie locali 1998-2001.
3) Le disposizioni stabilite dall'art. 18 della Legge 109/94 e
successive modifiche si applicano, secondo i criteri e le modalita'
previste nei regolamenti adottati in ciascun IACP, fino
all'applicazione del CCNL CISPEL e comunque fino all'adozione di
apposito regolamento adottato da ciascuna ACER.
4) Fino all'applicazione del CCNL CISPEL, si continua ad applicare la
disposizione di cui all'art. 37 del CCNL area dirigenza
Regioni-Autonomie locali 1998-2001.
Art. 4
Criteri e procedure per la gestione dei processi di cui
all'art. 50, commi 3 e 4 della L.R. 24/01
1) Nel caso in cui il piano per la gestione del personale delle
singole ACER non preveda il completo utilizzo dei dirigenti
dipendenti assunti a tempo indeterminato in servizio presso lo IACP
alla data di entrata in vigore della L.R. 24/01, entro 15 giorni
dall'approvazione della prima dotazione organica, viene istituito a
livello di singola ACER, un apposito tavolo sindacale, costituito
anche dagli Enti titolari dell'ACER e dalla Regione, al fine di
attivare specifici accordi per la mobilita', in applicazione del
comma 3 dell'art. 50 della L.R. 24/01.
2) Gli accordi sindacali di cui al primo comma, preso atto delle
unita' di dirigenti in esubero e delle relative caratteristiche
professionali, operano una prima ricognizione dei fabbisogni presenti
presso gli enti titolari, soddisfabili con dette professionalita';
rilevano le disponibilita' alla mobilita' volontaria e definiscono
eventuali criteri di precedenza o di individuazione dei casi di
mobilita' forzosa. Le risultanze sono trasmesse a Confservizi, la
quale provvede a inoltrarle alla Regione, articolando il quadro
numerico complessivo dei relativi esuberi per tipologie di
professionalita' e per ciascun ambito territoriale provinciale.
3) La Regione procede alla ricomposizione e segnalazione
quali-quantitativa dei fabbisogni presenti, in prima istanza presso
le Province e i Comuni del territorio e la Regione stessa, in seconda
istanza con riferimento all'intero territorio regionale, in numero
tale da soddisfare gli esuberi di cui al comma 1, trasmettendone gli
esiti a Confservizi per l'attivazione della procedura di mobilita'
nel rispetto di quanto previsto dal comma 6, art. 50 L.R.24/01.
4) I processi di cui al comma 3 dell'art. 50 della L.R. 24/01 devono
essere conclusi entro il 30 aprile 2002. Ai dirigenti dipendenti ACER
alla data dell'1 maggio 2002, si applica il CCNL CISPEL in vigore con
decorrenza giuridica ed economica dall'1/1/2002. 5) Ai dirigenti
che transitano presso la Provincia o un Comune del territorio o
presso la Regione per effetto dei processi di cui ai commi precedenti
l'eventuale differenza tra l'indennita' di posizione in godimento
all'atto del trasferimento e quella spettante per effetto
dell'incarico al medesimo conferito dall'Ente di destinazione e'
mantenuta quale assegno ad personam fino alla scadenza dell'incarico
assegnatogli dallo IACP.
6) A fronte del manifestarsi degli eventuali esuberi di personale
dell'area dirigenziale di cui al comma 4 dell'art. 50 della L.R.
24/01, la singola ACER e la relativa Conferenza degli enti gestiscono
le procedure di ricollocazione di dirigenti in esubero. I relativi
processi, fatto salvo le previste procedure di relazioni sindacali,
devono essere conclusi entro 4 mesi dall'avvio della procedura nel
rispetto di quanto previsto dal comma 6, art. 50 L.R. 24/01.
7) All'atto dell'inserimento i dirigenti di cui al precedente comma
6, sono inquadrati nell'area dirigenziale del CCNL Regioni e
Autonomie locali. L'eventuale differenza tra retribuzione base in
godimento all'atto del trasferimento e la corrispondente retribuzione
stabilita dal CCNL Regioni-Autonomie locali all'epoca vigente e'
mantenuta quale assegno ad personam riassorbibile dai successivi
miglioramenti stipendiali previsti dai contratti collettivi. La
retribuzione di anzianita' maturata presso l'ACER viene mantenuta
quale assegno ad personam non riassorbibile.
Art. 5
Periodo di prova
1) I dirigenti ricollocati a seguito dei processi di mobilita' di cui
ai commi 3 e 4 dell'art. 50 della L.R. 24/01 non sono soggetti al
periodo di prova.
2) I dirigenti che permangono negli organici ACER, a seguito dei
processi di cui al comma 3 dell'art. 50 della L.R. 24/01, non sono
soggetti a periodo di prova.
Art. 6
Il trattamento di fine rapporto
1) Il fondo accantonato per il trattamento di fine rapporto presso i
singoli Istituti autonomi case popolari e' trasferito, a far data
dall'entrata in vigore della L.R. 24/01, alle corrispondenti ACER.
2) A seguito dell'espletamento dei processi di mobilita' di cui ai
commi 3 e 4 dell'art. 50 della L.R. 24/01, ai dirigenti trasferiti
alle Province, ai Comuni del territorio o alla Regione ciascuna ACER
liquidera' le somme spettanti accantonate ai sensi del comma 1.