REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2001, n. 2893

L.R. 8/8/2001, n. 24, art. 50, comma 2 - Regolamenti inerenti il rapporto di lavoro del personale dell'area dirigenziale e non dirigenziale gia' dipendente degli IACP

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la L.R. 8 agosto 2001, n. 24 "Disciplina generale                         
dell'intervento pubblico nel settore abitativo" ed in particolare:              
- i commi 1 e 2 dell'articolo 40 che dispongono, alla data di entrata           
in vigore della citata legge regionale, la trasformazione degli                 
Istituti autonomi case popolari (IACP) in enti pubblici economici,              
con la denominazione "Azienda Casa Emilia-Romagna" (ACER) seguita dal           
nome della provincia, dotati di personalita' giuridica, di autonomia            
organizzativa, patrimoniale e contabile e disciplinati, per quanto              
non espressamente previsto, dal Codice civile;                                  
- il comma 5 del predetto articolo che statuisce l'applicazione al              
personale dipendente dell'ACER degli istituti attinenti lo stato                
giuridico, economico e previdenziale previsti per i dipendenti degli            
enti pubblici economici di settore;                                             
- il comma 2 del successivo articolo 50 che prevede l'adozione di un            
apposito regolamento da parte della Giunta, previo confronto                    
sindacale e sentita la Commissione consiliare competente, per                   
disciplinare tutte le materie inerenti il rapporto di lavoro del                
personale gia' dipendente degli IACP;                                           
- il comma 5 dello stesso articolo che riconosce al personale                   
interessato dagli accordi sindacali per la mobilita' di cui ai commi            
3 e 4 la conservazione della posizione giuridica ed economica in                
godimento all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianita'                 
maturata;                                                                       
atteso che il suddetto regolamento e' volto:                                    
- ad affrontare in modo omogeneo - per tutto il personale coinvolto -           
le problematiche connesse al passaggio dall'applicazione del CCNL               
Regione-Autonomie locali a quella dei CCNL degli enti pubblici                  
economici di settore e precisamente al CCNL per i dipendenti delle              
aziende per l'edilizia residenziale pubblica aderenti a Federcasa               
(CCNL Federcasa) ed al CCNL per i dirigenti delle imprese aderenti              
alle associazioni della Confederazione nazionale dei servizi (CCNL              
CISPEL);                                                                        
- a disciplinare le procedure attuative dei processi di cui ai commi            
3 e 4 dell'articolo 50 della citata legge salvaguardandone per quanto           
possibile la volontarieta' ed assicurando il completo reinserimento             
di eventuali esuberi;                                                           
- ad individuare un sistema di garanzie per consentire al personale             
coinvolto il mantenimento di livelli di trattamento giuridico ed                
economico non inferiori a quelli in godimento;                                  
richiamato il Protocollo d'intesa siglato in data 11 luglio 2001 tra            
la Regione e le Organizzazioni sindacali regionali della categoria              
Funzione pubblica, in rappresentanza del personale interessato, nel             
quale sono stati individuati gli oggetti piu' rilevanti del suddetto            
regolamento: equiparazione contrattuale di profili ed inquadramenti;            
parte economica; applicazione Legge 109/94 e successive                         
modificazioni; problematica relativa allo stato giuridico dei                   
dipendenti professionisti legali e dell'attivita' legale svolta per             
l'Ente; trattamento di fine rapporto e passaggio verso altri enti               
pubblici;                                                                       
dato atto di avere preventivamente esperito il confronto sindacale              
con le Organizzazioni sindacali del comparto e dell'area della                  
dirigenza e di aver convenuto con le stesse in data 16/11/2001 e                
22/11/2001 il testo di due distinti regolamenti rispettivamente uno             
relativo al personale dell'area non dirigenziale e uno per l'area               
dirigenziale (agli atti della Direzione generale competente);                   
valutato che:                                                                   
- la disciplina di maggior favore contenuta nel testo di regolamento            
oggetto di confronto sindacale, concernente i dirigenti e relativa              
alla liquidazione delle somme accantonate per il trattamento di fine            
rapporto, sia applicabile per omogeneita' di situazioni, anche al               
personale dell'area non dirigenziale trasferito per effetto del comma           
4 dell'articolo 50 della L.R. 24/01;                                            
- che, conseguentemente, sia opportuno inserire all'articolo 5, comma           
2 del testo di regolamento convenuto con le Organizzazioni sindacali            
per il personale dell'area non dirigenziale le parole "e 4" dopo le             
parole "comma 3";                                                               
ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione dei regolamenti               
inerenti il rapporto di lavoro del personale, gia' dipendente degli             
IACP, dell'area non dirigenziale e dell'area dirigenziale, nella                
formulazione rispettivamente di cui all'Allegato a), integrato come             
sopra esplicitato, e all'Allegato b), quali parti integranti e                  
sostanziali del presente atto;                                                  
acquisito il parere favorevole espresso in data 17/12/2001 dalla                
Commissione consiliare Bilancio, Programmazione, Affari generali su             
entrambi i testi di regolamento di cui agli Allegati a) e b), parti             
integranti e sostanziali del presente provvedimento;                            
dato atto, in attuazione dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e               
della deliberazione di Giunta n. 2774 del 10/12/2001:                           
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Sviluppo organizzativo, Formazione e Mobilita', dott.ssa Nadia                  
Biavati, in merito alla regolarita' tecnica del presente atto;                  
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale                         
all'Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica, dr. Gaudenzio             
Garavini, in merito alla legittimita' del presente atto;                        
su proposta dell'Assessore a Programmazione territoriale. Politiche             
abitative. Riqualificazione urbana e dell'Assessore a Finanze.                  
Organizzazione e Sistemi informativi,                                           
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare - per le motivazioni e con le integrazioni in                   
premessa esplicitate e che in questa sede si intendono richiamate -             
il "Regolamento inerente il rapporto di lavoro del personale                    
dell'area non dirigenziale gia' dipendente degli IACP (articolo 50,             
comma 2 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24)" composto da premessa e 5              
articoli, nella formulazione di cui all'Allegato a), parte integrante           
e sostanziale del presente provvedimento;                                       
2) di approvare - per le motivazioni di cui in premessa e che in                
questa sede di intendono richiamate, il "Regolamento inerente il                
rapporto di lavoro dei dirigenti gia' dipendenti degli IACP (articolo           
50, comma 2 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24)" composto da premessa e            
6 articoli, nella formulazione di cui all'Allegato b), parte                    
integrante e sostanziale del presente provvedimento;                            
3) di pubblicare il presente atto in forma integrale nel Bollettino             
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
ALLEGATO a)                                                                     
Regolamento inerente il rapporto di lavoro del personale dell'area              
non dirigenziale gia' dipendente degli IACP (articolo 50, comma 2               
della L.R. 8 agosto 2001, n. 24)                                                
Premessa                                                                        
La L.R. 8 agosto 2001, n. 24 "Disciplina generale dell'intervento               
pubblico nel settore abitativo", al fine di regolamentare il processo           
di trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari della            
regione in enti pubblici economici (con la denominazione "Azienda               
Casa Emilia-Romagna", ACER) - dotati di personalita' giuridica e di             
autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile - ha attribuito               
alla Giunta regionale il compito di adottare un regolamento previo              
confronto sindacale e sentita la Commissione consiliare competente,             
per disciplinare l'applicazione dell'articolo 50 della predetta legge           
regionale.                                                                      
Allo scopo di pervenire al massimo coinvolgimento e partecipazione              
del personale degli Istituti autonomi per le case popolari della                
regione anche nella fase prodromica alla stesura del predetto                   
regolamento, nel Protocollo d'intesa siglato in data 11 luglio 2001             
(data antecedente anche all'entrata in vigore della stessa legge                
regionale) tra la Regione, rappresentata dall'Assessore alla                    
Programmazione territoriale - Politiche abitative - Riqualificazione            
urbana, e le Organizzazioni sindacali regionali della categoria                 
Funzione pubblica, in rappresentanza del personale interessato, sono            
stati individuati gli argomenti piu' rilevanti del suddetto                     
regolamento: equiparazione contrattuale di profili ed inquadramenti;            
parte economica; applicazione Legge 109/94 e successive                         
modificazioni; problematica relativa allo stato giuridico dei                   
dipendenti professionisti legali e dell'attivita' legale svolta per             
l'ente; trattamento di fine rapporto e passaggio verso altri enti               
pubblici.                                                                       
L'esigenza di regolamentare le problematiche connesse alla                      
equiparazione contrattuale di profili ed inquadramenti, si e'                   
rivelata di fatto superata, in quanto in data 2 ottobre 2001 e' stato           
sottoscritto a livello nazionale - tra Federcasa e le parti sindacali           
firmatarie del CCNL di settore 9/7/1998 - l'Accordo che disciplina i            
criteri di transizione tra il CCNL del comparto Regioni-Autonomie               
locali ed il CCNL Federcasa.                                                    
La struttura del presente regolamento - di cui e' parte integrante la           
presente premessa - viene pertanto articolata come segue:                       
- Ambito di applicazione                                                        
- Norme transitorie di carattere economico e relative alle                      
incentivazioni previste da specifiche disposizioni di legge                     
- Regolamentazione in ordine alle procedure di mobilita' di cui ai              
commi 3 e 4 dell'articolo 50 della L.R. 24/01                                   
- Disciplina inerente il periodo di prova                                       
- Disciplina del trattamento di fine rapporto.                                  
Art. 1                                                                          
Ambito di applicazione                                                          
Le disposizioni del presente regolamento si applicano al personale              
dell'area non dirigenziale gia' dipendente degli IACP della regione             
Emilia-Romagna con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in corso            
alla data di entrata in vigore della L.R. 8 agosto 2001, n.24.                  
Art. 2                                                                          
Norme transitorie di carattere economico                                        
e incentivazioni previste da specifiche                                         
disposizioni di legge                                                           
1) In analogia a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 52 del CCNL              
Federcasa, per l'anno 2002, ai fini della retribuzione di risultato,            
ciascuna ACER e' impegnata a rendere disponibili risorse economiche             
non inferiori a quelle gia' destinate per l'anno 2001 - in sede di              
contrattazione collettiva integrativa svoltasi presso ciascun IACP -            
alla remunerazione delle attivita' di cui alla lettera a) del secondo           
comma dell'art. 17 del CCNL Regione-Autonomie locali del 31/3/1999.             
Le modalita' di erogazione e l'entita' complessiva delle suddette               
risorse economiche saranno definite nell'ambito della futura                    
contrattazione collettiva integrata, da effettuare a livello di                 
singola ACER.                                                                   
2) Le disposizioni stabilite dall'art. 18 della Legge 109/94 e                  
successive modifiche si applicano, secondo i criteri e le modalita'             
previste nei regolamenti adottati in ciascun IACP, fino all'entrata             
in vigore del CCNL Federcasa 2002/2005 e comunque fino all'adozione             
di apposito regolamento adottato da ciascuna ACER.                              
3) Fino all'applicazione del CCNL Federcasa 2002/2005, si continua ad           
applicare la disposizione di cui all'art. 27, del CCNL                          
Regioni-Autonomie locali, accordo 14/9/2000.                                    
Art. 3                                                                          
Criteri e procedure per la gestione dei processi                                
di cui all'art. 50, commi 3 e 4 della L.R. 24/01                                
1) Nel caso in cui il piano per la gestione del personale delle                 
singole ACER non preveda il completo utilizzo dei dipendenti assunti            
a tempo indeterminato in servizio presso lo IACP alla data di entrata           
in vigore della L.R. 24/01, entro 15 giorni dall'approvazione della             
prima dotazione organica, viene istituito a livello di singola ACER,            
un apposito tavolo sindacale, costituito anche dagli enti titolari e            
dalla Regione, al fine di attivare specifici accordi per la                     
mobilita', in applicazione del comma 3 dell'art. 50 della L.R.                  
24/01.2) Gli accordi sindacali di cui al primo comma, preso atto                
delle unita' di personale in esubero per ciascuna professionalita',             
operano una prima ricognizione dei fabbisogni professionali presenti            
presso gli enti titolari, soddisfabili con dette professionalita';              
rilevano le disponibilita' alla mobilita' volontaria e definiscono              
eventuali criteri di precedenza o di individuazione dei casi di                 
mobilita' forzosa. Le relative risultanze sono trasmesse a                      
Confservizi, la quale provvede a inoltrarle alla Regione, articolando           
il quadro numerico complessivo relativo agli esuberi di personale per           
tipologie di professionalita' e per ciascun ambito territoriale                 
provinciale.                                                                    
3) La Regione procede alla ricomposizione e segnalazione                        
quali-quantitativa dei fabbisogni professionali presenti presso le              
Province e i Comuni del territorio e la Regione stessa, in numero               
tale da soddisfare gli esuberi di cui al comma 1, trasmettendone gli            
esiti a Confservizi per l'attivazione della procedura di mobilita'.             
4) I processi di cui al comma 3 dell'art. 50 della L.R. 24/01 devono            
essere conclusi entro il 30 aprile 2002. Al personale dipendente ACER           
alla data dell'1 maggio 2002, si applica il CCNL Federcasa all'epoca            
in vigore con decorrenza giuridica ed economica dall'1/1/2002.                  
5) A fronte del manifestarsi degli eventuali esuberi di personale di            
cui al comma 4 dell'art. 50 della L.R. 24/01, la singola ACER e la              
relativa Conferenza degli enti gestiscono le procedure di                       
ricollocazione del personale in esubero. I relativi processi, fatto             
salvo le previste procedure di relazioni sindacali, devono essere               
conclusi entro 4 mesi dall'avvio della procedura. L'inserimento negli           
organici degli Enti locali potra' prevedere, se necessario, anche               
appositi corsi di riqualificazione.                                             
6) All'atto dell'inserimento il personale di cui al precedente comma            
5 e' classificato, sulla base della tabella di equiparazione del CCNL           
di settore all'epoca vigente, nelle corrispondenti categorie e                  
posizioni economiche del CCNL Regioni e Autonomie locali. L'eventuale           
differenza - calcolata su base annua - tra la retribuzione globale              
come definita nell'art. 49 del CCNL Federcasa del 9/7/1998, in                  
godimento all'atto del trasferimento, e la corrispondente                       
retribuzione individuale stabilita dal CCNL Regioni-Autonomie locali,           
e' mantenuta quale assegno ad personam riassorbibile dai successivi             
miglioramenti stipendiali previsti dai contratti collettivi.                    
Art. 4                                                                          
Periodo di prova                                                                
1) Il personale ricollocato a seguito dei processi di mobilita' di              
cui ai commi 3 e 4 dell'art. 50 della L.R. 24/01 non e' soggetto al             
periodo di prova.                                                               
2) Il personale che permane negli organici ACER, a seguito dei                  
processi di cui al comma 3 dell'art. 50 della L.R. 24/01, non e'                
soggetto a periodo di prova.                                                    
Art. 5                                                                          
Il trattamento di fine rapporto                                                 
1) Il fondo accantonato per il trattamento di fine rapporto presso i            
singoli Istituti autonomi case popolari e' trasferito, a far data               
dall'entrata in vigore della L.R. 24/01, alle corrispondenti ACER.              
2) A seguito dell'espletamento dei processi di mobilita' di cui ai              
commi 3 e 4 dell'art. 50 della L.R. 24/01, al personale trasferito              
alle Province, ai Comuni del territorio o alla Regione ciascuna ACER            
liquidera' le somme spettanti accantonate ai sensi del comma 1).                
ALLEGATO b)                                                                     
Regolamento inerente il rapporto di lavoro dei dirigenti gia'                   
dipendenti degli IACP (articolo 50, comma 2 della L.R. 8 agosto 2001,           
n. 24)                                                                          
Premessa                                                                        
La L.R. 8 agosto 2001, n. 24 "Disciplina generale dell'intervento               
pubblico nel settore abitativo", al fine di regolamentare il processo           
di trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari della            
regione in enti pubblici economici (con la denominazione "Azienda               
Casa Emilia-Romagna", ACER) - dotati di personalita' giuridica e di             
autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile - ha attribuito               
alla Giunta regionale il compito di adottare un regolamento, previo             
confronto sindacale e sentita la Commissione consiliare competente,             
per disciplinare l'applicazione dell'articolo 50 della predetta legge           
regionale.                                                                      
Allo scopo di pervenire al massimo coinvolgimento e partecipazione              
del personale Regione - sia dell'area non dirigenziale che della                
dirigenza - degli Istituti autonomi per le case popolari della                  
regione anche nella fase prodromica alla stesura del predetto                   
regolamento, nel Protocollo d'intesa siglato in data 11 luglio 2001             
(data antecedente anche all'entrata in vigore della stessa legge                
regionale) tra la Regione, rappresentata dall'Assessore alla                    
Programmazione territoriale - Politiche abitative - Riqualificazione            
urbana, e le Organizzazioni sindacali regionali della categoria                 
Funzione pubblica, in rappresentanza del personale interessato, sono            
stati individuati gli argomenti piu' rilevanti del suddetto                     
regolamento: equiparazione contrattuale di profili ed inquadramenti;            
parte economica; applicazione Legge 109/94 e successive modifiche;              
problematica relativa allo stato giuridico dei dipendenti                       
professionisti legali e dell'attivita' legale svolta per l'Ente;                
trattamento di fine rapporto e passaggio verso altri enti pubblici.             
Al necessario confronto preliminare alla stesura del regolamento                
hanno partecipato le seguenti Organizzazioni sindacali: CGIL, CISL,             
UIL E CIDA firmatarie dei contratti di comparto per la dirigenza                
degli IACP.                                                                     
La struttura del presente regolamento - di cui e' parte integrante la           
presente premessa - viene pertanto articolata, in analogia a quanto             
previsto per il personale dell'area non dirigenziale, come segue:               
- Ambito di applicazione                                                        
- Inquadramento                                                                 
- Norme transitorie di carattere economico e relative alle                      
incentivazioni previste da specifiche disposizioni di legge                     
- Regolamentazione in ordine alle procedure di mobilita' di cui ai              
commi 3 e 4 dell'articolo 50 della L.R. 24/01                                   
- Disciplina inerente il periodo di prova                                       
- Disciplina del trattamento di fine rapporto.                                  
Gli aspetti sostanziali che differenziano il presente regolamento               
relativo al personale dell'area dirigenziale con quello dell'area non           
dirigenziale riguardano:                                                        
1) la retribuzione di posizione dei dirigenti che eventualmente                 
transitano alle Province o Comuni del territorio od alla Regione in             
attuazione dei processi di cui al comma 3 dell'articolo 50 della L.R.           
24/01, per i quali si prevede il mantenimento dell'indennita' di                
posizione in godimento fino a scadenza dell'incarico conferito dagli            
IACP se ed in quanto superiore a quella spettante nell'Ente di                  
destinazione;                                                                   
2) la regolamentazione del divieto della reformatio in pejus della              
retribuzione base e di anzianita' di cui all'articolo 3 del CCNL                
CISPEL nel caso di passaggio di dirigenti agli Enti titolari                    
dell'ACER per effetto del comma 4 dell'articolo 50 della L.R. 24/01.            
Art. 1                                                                          
Ambito di applicazione                                                          
Le disposizioni del presente regolamento si applicano al personale              
dell'area dirigenziale gia' dipendente degli IACP della regione                 
Emilia-Romagna con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in corso            
alla data di entrata in vigore della L.R. 8 agosto 2001, n. 24.                 
Art. 2                                                                          
Inquadramento                                                                   
Ai dirigenti di cui all'articolo 1 in servizio presso le ACER con               
contratto a tempo indeterminato alla data dell'1/5/2002 si applica il           
CCNL per i dirigenti delle imprese aderendi alle associazioni della             
Confederazione nazionale dei servizi.                                           
Art. 3                                                                          
Norme transitorie di carattere economico e incentivazioni                       
previste da specifiche disposizioni di legge                                    
1) In analogia a quanto stabilito per il personale dell'area non                
dirigenziale nello specifico regolamento, ai fini della retribuzione            
alla persona di cui all'art. 3 del CCNL CISPEL, per l'anno 2002                 
ciascuna ACER e' impegnata a rendere disponibili risorse economiche             
globalmente non inferiori a quelle gia' destinate per l'anno 2001 -             
in sede di contrattazione collettiva integrativa svoltasi presso                
ciascun IACP - alla remunerazione delle retribuzioni di cui agli                
articoli 26 e 27 del CCNL area dirigenza Regione - Autonomie locali             
1998-2001. Tali risorse, ridotte della quota pari a Lit. 6.500.000              
procapite, cosi' come previsto dal Contratto collettivo nazionale               
relativo al secondo biennio economico dell'area dirigenziale                    
Regioni-Autonomie locali, saranno comunque ridefinite sulla base del            
numero effettivo di dirigenti in servizio nelle singole ACER alla               
data dell'1/5/2002. Le modalita' di erogazione e l'entita'                      
complessiva delle suddette risorse economiche saranno stabilite                 
secondo i criteri definiti nell'ambito della futura contrattazione              
collettiva integrativa a livello di singola ACER.                               
3) Entro il 30/4/2002, e comunque esaurita la procedura di cui al               
successivo art. 4 del presente regolamento commi 3 e 4, presso ogni             
singola ACER sara' attivata apposita concertazione al fine di                   
applicare, ai dirigenti eventualmente dichiarati in esubero, la                 
normativa prevista all'art. 17 del CCNL area dirigenziale                       
Regione-Autonomie locali 1998-2001.                                             
3) Le disposizioni stabilite dall'art. 18 della Legge 109/94 e                  
successive modifiche si applicano, secondo i criteri e le modalita'             
previste nei regolamenti adottati in ciascun IACP, fino                         
all'applicazione del CCNL CISPEL e comunque fino all'adozione di                
apposito regolamento adottato da ciascuna ACER.                                 
4) Fino all'applicazione del CCNL CISPEL, si continua ad applicare la           
disposizione di cui all'art. 37 del CCNL area dirigenza                         
Regioni-Autonomie locali 1998-2001.                                             
Art. 4                                                                          
Criteri e procedure per la gestione dei processi di cui                         
all'art. 50, commi 3 e 4 della L.R. 24/01                                       
1) Nel caso in cui il piano per la gestione del personale delle                 
singole ACER non preveda il completo utilizzo dei dirigenti                     
dipendenti assunti a tempo indeterminato in servizio presso lo IACP             
alla data di entrata in vigore della L.R. 24/01, entro 15 giorni                
dall'approvazione della prima dotazione organica, viene istituito a             
livello di singola ACER, un apposito tavolo sindacale, costituito               
anche dagli Enti titolari dell'ACER e dalla Regione, al fine di                 
attivare specifici accordi per la mobilita', in applicazione del                
comma 3 dell'art. 50 della L.R. 24/01.                                          
2) Gli accordi sindacali di cui al primo comma, preso atto delle                
unita' di dirigenti in esubero e delle relative caratteristiche                 
professionali, operano una prima ricognizione dei fabbisogni presenti           
presso gli enti titolari, soddisfabili con dette professionalita';              
rilevano le disponibilita' alla mobilita' volontaria e definiscono              
eventuali criteri di precedenza o di individuazione dei casi di                 
mobilita' forzosa. Le risultanze sono trasmesse a Confservizi, la               
quale provvede a inoltrarle alla Regione, articolando il quadro                 
numerico complessivo dei relativi esuberi per tipologie di                      
professionalita' e per ciascun ambito territoriale provinciale.                 
3) La Regione procede alla ricomposizione e segnalazione                        
quali-quantitativa dei fabbisogni presenti, in prima istanza presso             
le Province e i Comuni del territorio e la Regione stessa, in seconda           
istanza con riferimento all'intero territorio regionale, in numero              
tale da soddisfare gli esuberi di cui al comma 1, trasmettendone gli            
esiti a Confservizi per l'attivazione della procedura di mobilita'              
nel rispetto di quanto previsto dal comma 6, art. 50 L.R.24/01.                 
4) I processi di cui al comma 3 dell'art. 50 della L.R. 24/01 devono            
essere conclusi entro il 30 aprile 2002. Ai dirigenti dipendenti ACER           
alla data dell'1 maggio 2002, si applica il CCNL CISPEL in vigore con           
decorrenza giuridica ed economica dall'1/1/2002.    5) Ai dirigenti             
che transitano presso la Provincia o un Comune del territorio o                 
presso la Regione per effetto dei processi di cui ai commi precedenti           
l'eventuale differenza tra l'indennita' di posizione in godimento               
all'atto del trasferimento e quella spettante per effetto                       
dell'incarico al medesimo conferito dall'Ente di destinazione e'                
mantenuta quale assegno ad personam fino alla scadenza dell'incarico            
assegnatogli dallo IACP.                                                        
6) A fronte del manifestarsi degli eventuali esuberi di personale               
dell'area dirigenziale di cui al comma 4 dell'art. 50 della L.R.                
24/01, la singola ACER e la relativa Conferenza degli enti gestiscono           
le procedure di ricollocazione di dirigenti in esubero. I relativi              
processi, fatto salvo le previste procedure di relazioni sindacali,             
devono essere conclusi entro 4 mesi dall'avvio della procedura nel              
rispetto di quanto previsto dal comma 6, art. 50 L.R. 24/01.                    
7) All'atto dell'inserimento i dirigenti di cui al precedente comma             
6, sono inquadrati nell'area dirigenziale del CCNL Regioni e                    
Autonomie locali. L'eventuale differenza tra retribuzione base in               
godimento all'atto del trasferimento e la corrispondente retribuzione           
stabilita dal CCNL Regioni-Autonomie locali all'epoca vigente e'                
mantenuta quale assegno ad personam riassorbibile dai successivi                
miglioramenti stipendiali previsti dai contratti collettivi. La                 
retribuzione di anzianita' maturata presso l'ACER viene mantenuta               
quale assegno ad personam non riassorbibile.                                    
Art. 5                                                                          
Periodo di prova                                                                
1) I dirigenti ricollocati a seguito dei processi di mobilita' di cui           
ai commi 3 e 4 dell'art. 50 della L.R. 24/01 non sono soggetti al               
periodo di prova.                                                               
2) I dirigenti che permangono negli organici ACER, a seguito dei                
processi di cui al comma 3 dell'art. 50 della L.R. 24/01, non sono              
soggetti a periodo di prova.                                                    
Art. 6                                                                          
Il trattamento di fine rapporto                                                 
1) Il fondo accantonato per il trattamento di fine rapporto presso i            
singoli Istituti autonomi case popolari e' trasferito, a far data               
dall'entrata in vigore della L.R. 24/01, alle corrispondenti ACER.              
2) A seguito dell'espletamento dei processi di mobilita' di cui ai              
commi 3 e 4 dell'art. 50 della L.R. 24/01, ai dirigenti trasferiti              
alle Province, ai Comuni del territorio o alla Regione ciascuna ACER            
liquidera' le somme spettanti accantonate ai sensi del comma 1.                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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