DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2001, n. 2826
Criteri attuativi del Fondo regionale per la locazione di cui agli artt. 38 e 39 della L.R. n. 24 del 9/8/2001 - Anno 2002
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- l'art. 11 della Legge 431/98 recante "Disciplina delle locazioni e
del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", cosi' come
modificato dalla Legge n. 21 dell'8/2/2001 recante "Misure per
ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di
alloggi in locazione", che ha istituito il Fondo nazionale per la
locazione per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione,
di seguito denominato Fondo;
- il DLgs n. 109 del 1998 recante "Definizione dei criteri unificati
di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della
Legge 27 dicembre 1997, n.449 e successive modificazioni" cosi' come
modificato dal DLgs n. 130 del 2000 recante "Disposizioni correttive
ed integrative del DLgs 109/98 in materia di criteri unificati di
valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate";
- il DPCM 7 maggio 1999, n. 221 contenente disposizioni attuative del
DLgs 109/98, cosi' come modificato dal DPCM n.242 del 4/4/2001;
- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del
28/9/2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28/11/2001,
con cui si e' provveduto al riparto delle risorse del Fondo nazionale
per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione relative al
2001 destinando alla Regione Emilia-Romagna una quota pari a Lire
55.861.000.000 (pari a Euro 28.849.799);
- la deliberazione del Consiglio regionale 1320/99 e successive
modifiche che ha provveduto a disciplinare le modalita' di
funzionamento e di erogazione del Fondo;
- la L.R. 24/01 recante "Disciplina generale dell'intervento pubblico
nel settore abitativo" che, nel disciplinare l'intervento pubblico
nel settore abitativo, relativamente al Fondo regionale
all'abitazione in locazione di cui agli artt. 38 e 39 ha stabilito
che la Regione provvede alla definizione dei criteri di riparto tra i
Comuni delle risorse del fondo e le modalita' di conferimento delle
stesse nonche' alla individuazione della quota del concorso
finanziario comunale;
- l'art. 52 della L.R. n. 24 dell'8/8/2001 sopra citata che nel
definire il regime transitorio in merito alla gestione del patrimonio
di erp conferma l'utilizzo per quattro anni di una quota dei canoni
percepiti dalle ACER per il Fondo regionale per l'accesso
all'abitazione in locazione;
- il DPR 445/00 contenente disposizioni in materia di certificazioni
amministrative;
- il DLgs 286/98 contenente disposizioni in materia di immigrazione e
condizione dello straniero;
- il parere del CRAL rilasciato in data 10/12/2001;
considerato che:
- i Comuni della regione, in attuazione di quanto disposto dalla
deliberazione del Consiglio regionale 1320/99 e successive modifiche
hanno provveduto ad aprire i bandi pubblici dal 25/1/2001 al
31/3/2001;
- con deliberazione della Giunta regionale 1432/01 si e' provvduto ad
assegnare ai Comuni richiedenti il saldo dei contributi relativi
all'anno 2001;
- posteriormente al termine massimo previsto dalla sopra citata
deliberazione del Consiglio regionale 1320/99 e successive modifiche
sono pervenute al Servizio regionale Qualita' edilizia, e dallo
stesso trattenute agli atti, ulteriori richieste di contributi da
parte dei Comuni di Citta' di Bobbio e Poggio Renatico e relative
alla quota a carico del bilancio regionale (85% di contribuzione
massima) per Lire 81.200.275 (pari a Euro 41.936,44) sulla base
dell'istruttoria eseguita dai Comuni sulle domande presentate dai
soggetti beneficiari relativamente ai sopra citati bandi aperti
nell'anno 2001;
- le risorse complessivamente destinate alla Regione Emilia-Romagna
relativamente all'anno 2001 con decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti sopracitato sono pari a Lire
55.861.000.000 (pari a Euro 28.849.799);
ritenuto, per quanto sopra premesso:
- di ammettere alla ripartizione dei fondi i suddetti Comuni in
considerazione della complessita' dell'istruttoria e delle finalita'
assistenziali del Fondo;
- di provvedere, a tale fine, ad ammettere al riparto i Comuni di cui
all'Allegato B) che hanno provveduto entro il 19/10/2001 all'invio
dei dati relativi all'importo del contributo da erogare con
riferimento ai bandi aperti nell'anno 2001, utilizzando una quota
parte delle risorse di cui all'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998,
n. 431, assegnate con il sopra citato decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti sopracitato alla Regione
Emilia-Romagna per l'anno 2001;
- di procedere, per quanto sopra esposto, al riparto delle risorse
dei suddetti Comuni secondo i criteri di ripartizione adottati con
deliberazione della Giunta regionale 1432/01 relativamente alla quota
a carico del bilancio regionale (85% del contributo erogabile), in
attuazione di quanto disposto dalla sopracitata deliberazione del
Consiglio regionale 1320/99 e successive modifiche, e cioe' nella
misura del 69,49% per le richieste delle fasce A + B, cosi' come
risulta dall'Allegato B), che forma parte integrante e sostanziale
del presente atto, per un onere finanziario complessivo di Lire
56.426.071 (pari a Euro 29.141,63);
considerato, altresi', che:
- l'art. 11, comma 7, della Legge 431/98, cosi' come modificato dalla
Legge n. 21 dell'8/2/2001, stabilisce che le Regioni ripartiscono ai
Comuni le risorse assegnate dallo Stato;
- l'art. 38 e l'art. 39 della L.R. 24/01 disciplinano la materia
relativa al Fondo demandando ad un provvedimento della Giunta
regionale la definizione dei criteri di riparto fra i Comuni delle
risorse e le modalita' di funzionamento del Fondo, e che il presente
atto deliberativo determina nel dettaglio le modalita' di utilizzo
delle risorse per cui non si rendono necessari ulteriori atti di
programmazione;
- che l'art. 52 della sopra citata L.R. 24/01 regolamenta il
finanziamento delle ACER;
- che il DLgs 130/00 ha apportato correzioni ed integrazioni del DLgs
109/98 in materia di criteri unificati di valutazione della
situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali
agevolate;
ritenuto, per quanto sopra premesso, di dare attuazione per l'anno
2002 alle disposizioni sopra citate disciplinando le modalita' di
funzionamento ed erogazione del Fondo, individuando la quota di
partecipazione dei Comuni al Fondo in una percentuale del contributo
erogabile e determinando la quota di finanziamento delle ACER nonche'
le modalita' di versamento di tale quota;
dato atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 41/92 e della
propria deliberazione 2541/95:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Qualita' edilizia ing. U. Rossini in merito alla regolarita' tecnica
del presente atto;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla
Programmazione territoriale e Sistemi di mobilita' dott. R. Raffaelli
in merito alla legittimita' del presente atto;
su proposta dell'Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di ammettere, per le ragioni esposte in premessa, nell'ambito del
rispetto delle risorse di cui all'art. 11 della Legge 9 dicembre
1998, n. 431, assegnate per l'anno 2001 alla Regione Emilia-Romagna
con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot.
n. 106/UR del 28/9/2001 i Comuni di Citta' di Bobbio e di Poggio
Renatico che hanno provveduto all'invio dei dati relativi all'importo
del contributo da erogare con riferimento ai bandi aperti nell'anno
2001, in attuazione della deliberazione del Consiglio regionale
1320/99 e successive modifiche;b) di approvare, pertanto, il riparto
di cui all'Allegato B), che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, comportante un onere
complessivo a carico del bilancio regionale di Lire 56.426.071 (pari
a Euro 29.141,63) destinando a tale fine una quota parte delle
risorse assegnate in base al decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti sopracitato;
c) di dare attuazione per l'anno 2002, con decorrenza 1/1/2002, alle
disposizioni della L.R. 24/01 allo scopo di erogare contributi
integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione
mediante le direttive del presente atto e le disposizioni generali
contenute nell'Allegato A) "Norme per il funzionamento e l'erogazione
del fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione -
Anno 2002";
d) di dare atto pertanto, della cessata operativita' della
deliberazione del Consiglio regionale 1320/99 e successive modifiche
relativamente al Fondo sociale regionale per la locazione, con
decorrenza 1/1/2002, fatte salve le operazioni di gestione ancora in
essere alla stessa data;
e) di stabilire che nella ripartizione delle risorse ai Comuni si
procedera', in caso di risorse inferiori al fabbisogno complessivo
delle fasce di cui all'art. 3 dell'Allegto A), ad una riduzione del
contributo in misura proporzionale alle risorse disponibili;
f) di determinare la quota di partecipazione dei Comuni al Fondo in
una percentuale del contributo erogabile non inferiore al 15%;
g) di prevedere, al fine di consentire una tempestiva erogazione
delle risorse ai beneficiari, una assegnazione a titolo di anticipo,
ad avvenuta presa d'atto con deliberazione della Giunta regionale
all'assegnazione di cui al citato decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, di una quota pari al 60% di quanto
assegnato ai Comuni beneficiari nell'anno 2001 di cui all'Allegato A)
alla deliberazione della Giunta regionale 1432/01 e all'Allegato B)
al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale da
liquidare in un'unica soluzione all'atto di concessione ed impegno
dei contributi;
h) di approvare, per quanto esposto nel punto precedente, il riparto
di cui all'Allegato C), che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, comportante un onere
complessivo di Lire 39.359.175.288 (pari ad Euro 20.327.317,62)
utilizzando le risorse assegnate in base al sopracitato decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
i) di demandare a successivo provvedimento della Giunta regionale il
conguaglio del contributo calcolato con i criteri di cui al punto e);
e che relativamente ai comuni non compresi nell'Allegato C), parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, si procedera',
contestualmente al provvedimento di conguaglio di cui sopra, alla
determinazione del contributo da erogare con l'applicazione dei
criteri di cui al punto e);
j) di demandare alla determinazione di cui al punto r) del Direttore
generale dell'Area competente la concessione dell'assegnazione
dell'anticipo di cui al punto g) con esclusione dei Comuni che
facciano pervenire al Servizio regionale Qualita' edilizia entro e
non oltre l'1/3/2002 una comunicazione, a cura del Responsabile
dell'Ufficio Casa o altra struttura competente, in cui si dichiara
che non si intende procedere all'apertura del bando comunale di cui
all'art. 8 nonche' con esclusione dei Comuni che facciano pervenire
al Servizio regionale Qualita' edilizia entro e non oltre il
15/4/2002 una comunicazione, con le modalita' di cui sopra, in cui si
dichiari che non hanno ricevuto nessuna istanza di contributo oppure
tutte le istanze di contributo sono state dichiarate inammissibili;
k) di stabilire che le eventuali economie dei Comuni relative alla
gestione degli anni precedenti e relative alla quota di contributo a
carico del bilancio regionale sono trattenute dagli stessi a titolo
di anticipo sulle risorse da assegnare, e che tali economie saranno
detratte dalla quota da attribuire ai Comuni richiedenti con il
provvedimento di conguaglio della Giunta regionale di cui al punto
i);l) di stabilire che i Comuni beneficiari nell'anno precedente che
non intendono aprire i bandi di cui all'articolo 8 dell'Allegato A)
nonche' i Comuni che non hanno ricevuto nessuna istanza di contributo
oppure che hanno dichiarato inammissibili tutte le istanze ricevute
dovranno versare le eventuali economie della gestione degli anni
precedenti e relative alla quota di contributo a carico del bilancio
regionale alla Tesoreria della Regione Emilia-Romagna, inviando
contestualmente al Servizio Qualita' edilizia della Regione
Emilia-Romagna copia del mandato di pagamento, entro e non oltre il
15/4/2002 con la seguente causale "Restituzione somme derivanti
dall'art. 11 della Legge 431/98";
m) di stabilire che le somme di cui ai punti j) ed l), limitatamente
agli importi resisi effettivamente disponibili a bilancio regionale,
saranno eventualmente assegnate ai Comuni beneficiari richiedenti con
il provvedimento di conguaglio della Giunta regionale di cui al punto
i);
n) di demandare al provvedimento di conguaglio di cui al punto i) la
ripartizione ai Comuni delle risorse relative al finanziamento delle
ACER relativo all'anno 2001 di cui alla deliberazione della Giunta
regionale n. 1101 del 4/7/2000;
o) di approvare l'Allegato A) "Norme per il funzionamento e
l'erogazione del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in
locazione - Anno 2002" alla presente deliberazione, di cui forma
parte integrante e sostanziale;
p) di fare cessare con decorrenza 1/1/2002 l'operativita' della
deliberazione della Giunta regionale n. 1101 del 4/7/2000, fatte
salve eventuali operazioni di gestione ancora in essere a tale data;
q) di determinare per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 52 della L.R.
24/01, la quota di finanziamento delle ACER nella misura del 5% del
monte canoni degli alloggi erp ancora di proprieta' delle ACER da
calcolarsi in base al bilancio preventivo, dando atto che tale
importo sara' utilizzato nell'anno 2003; e di stabilire che le ACER
devono comunicare al Servizio Qualita' edilizia della Regione
Emilia-Romagna l'importo di cui al punto precedente entro e non oltre
l'1/7/2002 e versare tale importo alla Regione Emilia-Romagna entro e
non oltre il 31/10/2002 tramite bonifico bancario con la seguente
causale "Fondo regionale per la locazione di cui all'art. 38 della
L.R. 24/01";
r) di dare atto che all'impegno e alla liquidazione della spesa si
procedera' con successivi atti formali dei dirigenti competenti per
materia, nel rispetto della normativa contabile vigente
posteriormente alla deliberazione della Giunta regionale di presa
d'atto dell'assegnazione della somma di cui al decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti sopracitato e di variazione nel
bilancio preventivo regionale ed alle condizioni di cui al punto j);
s) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A)
Norme per il funzionamento e l'erogazione del Fondo per il sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione - Anno 2002
Art. 1
Finalita'
Il Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di
seguito denominato Fondo, e' finalizzato alla concessione di
contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di
locazione.
Art. 2
Risorse
Confluiscono sul Fondo:
a) risorse statali;
b) risorse regionali;
c) risorse comunali.
Art. 3
Beneficiari
Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che alla data
della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti
requisiti:
- cittadinanza italiana;
- cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
- cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per
gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di
soggiorno ai sensi del DLgs 286/98;
- titolarita' di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato
ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e
regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro oppure
titolarita' di un contratto di assegnazione in godimento di un
alloggio di proprieta' della cooperativa a proprieta' indivisa
qualora siano presenti le seguenti condizioni:
a) la cooperativa deve prevedere, nel proprio statuto o in apposita
convenzione, un vincolo di inalienabilita' ai soci del patrimonio
residenziale indivisibile con l'obbligo, nel caso di cessazione o di
cambiamento di attivita', a devolvere gli immobili residenziali
assoggettati a tale vincolo ad enti pubblici appositamente
individuati da disposizioni normative di settore;
b) l'alloggio per il quale si richiede il contributo non deve essere
compreso in eventuali piani di cessione ai sensi dell'art. 18 della
Legge 179/92 e successive modificazioni, mentre l'ammontare del
canone non deve comprendere nessuna somma che possa costituire, per
qualsiasi titolo, un credito per il socio assegnatario.
La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal
rappresentante legale della cooperativa assegnante;
- residenza nel comune in cui viene presentata la domanda di
contributo nonche' nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;
- non essere assegnatario di un alloggio di erp;
- non essere assegnatario di un alloggio comunale, salvo il caso di
contratto stipulato ai sensi della Legge 431/98 e della Legge 392/78;
- non essere titolare di diritti di proprieta', usufrutto, uso o
abitazione su un alloggio in ambito provinciale; la titolarita' di un
diritto reale di "nuda proprieta'" o di una quota di un alloggio non
superiore al 50% non e' ostativa all'accesso del contributo;
- patrimonio mobiliare non superiore a Euro 35.000 (Lire 67.769.450)
al loro della franchigia prevista dal DLgs 109/98 cosi' come
modificato dal DLgs 130/00;
- valore ISE (Indicatore della situazione economica), calcolato ai
sensi del DLgs 109/98 cosi' come modificato dal DLgs 130/00, non
superiore a Euro 26.000 (Lire 50.343.020);
- valore ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) e
incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul
valore ISE (indicatore della situazione economica), calcolati ai
sensi del DLgs 109/98 cosi' come modificato dal DLgs 130/00,
rientranti entro i valori di seguito indicati:
Fascia valore ISEE Incidenza canone/ valore ISE
Fascia A fino a Euro 4.100 non inferiore al 14% (Lire
7.938.707)
Fascia B da Euro 4.100,01 non inferiore al 18% (Lire
7.938.726) a Euro 7.700 (Lire 14.909.279)
Fascia C da Euro 7.700,01 non inferiore al 24% (Lire
14.909.298) a Euro 10.300 (Lire 19.943.581)
Fascia D da Euro 10.300,01 non inferiore al 30% (Lire
19.943.600) a Euro 15.500 (Lire 30.012.185)Per i nuclei
familiari con presenza di un solo componente, ai soli fini del Fondo
regionale per la locazione e ai fini della collocazione nelle fasce
di cui alla tabella del primo comma, il valore ISEE del nucleo
familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e'
diminuita del 25% in presenza di uno dei seguenti requisiti:
a) eta' superiore a 65 anni;
b) contratto di locazione stipulato in seguito a sfratto,
conciliazione giudiziale o separazione legale;
c) aumento superiore all'80% del canone annuo in seguito a rinnovo
del contratto di locazione.
Il contratto di locazione di cui ai punti b) e c) del secondo comma
deve essere stato stipulato successivamente all'1/1/1999.
I requisiti di cui al presente articolo sono valutati con riferimento
al nucleo familiare cosi' come determinato dal DLgs 109/98 cosi' come
modificato dal DLgs 130/00, nonche' dal DPCM 221/99 cosi' come
modificato dal DPCM 242/01, tranne il requisito di cui all'alinea 4
del primo comma che si riferisce al soggetto richiedente il
contributo.
Art. 4
Entita' del contratto
Il contributo e' calcolato sulla base dell'incidenza del canone
annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore
della situazione economica) calcolato ai sensi del DLgs 109/98 cosi'
come modificato dal DLgs 130/00:
- fascia A: il contributo e' tale da ridurre l'incidenza al 14% per
un massimo di Euro 2.600 (Lire 5.034.302);
- fascia B: il contributo e' tale da ridurre l'incidenza al 18% per
un massimo di Euro 2.300 (Lire 4.453.421);
- fascia C: il contributo e' tale da ridurre l'incidenza al 24% per
un massimo di Euro 1.800 (Lire 3.485.286);
- fascia D: il contributo e' tale da ridurre l'incidenza al 30% per
un massimo di Euro 1.300 (Lire 2.517.151).
Il contributo non potra' comunque superare il 50% dell'importo del
canone annuo.
Nel caso di canone di locazione mensile, al netto degli oneri
accessori, superiori al limite di seguito indicato, l'incidenza sara'
calcolata assumendo come base di calcolo l'importo del canone massimo
mensile:
Comune Canone massimo mensile
Inferiore a 20.000 abitanti Euro 520 (Lire 1.006.860)
Compreso tra 20.000 e 200.000 abitanti Euro 620 (Lire 1.200.487)
Superiore a 200.000 abitanti e Comuni capoluogo Euro 770 (Lire
1.490.928)
Il canone massimo mensile di Euro 770 (Lire 1.490.928) si applica
anche ai comuni confinanti con comuni con popolazione superiore a
200.000 abitanti e con comuni capoluogo.
Per il calcolo del numero dei mesi di locazione non si considerano le
frazioni di mese inferiori a 15 giorni.
In caso di contributo inferiore a Euro 50 (Lire 96.814) non si
procede alla erogazione.
Art. 5
Canone annuo di locazione
Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, e'
costituito della somma dei canoni di locazione relativi all'anno 2002
anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di
contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il
quale e' stata presentata la domanda.
Nel caso di contratto con data di scadenza posteriore al termine di
chiusura del bando comunale, i Comuni calcoleranno l'incidenza del
canone annuo di locazione fino al 31/12/2002 provvedendo,
anteriormente all'erogazione del contributo, alla verifica
dell'avvenuta proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto.
Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello
dichiarato al momento della presentazione della domanda, non si
terra' conto, nel calcolo dell'incidenza, dell'avvenuto aumento.
Qualora, invece, il nuovo canone di locazione sia inferiore al
precedente, il Comune procedera' a ricalcolare l'incidenza del canone
sul valore ISE e quindi l'importo del contributo.
Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i
termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sara'
determinato dalla somma dei canoni.
Art. 6
Decesso
In caso di decesso, il contributo sara' assegnato al soggetto che
succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge
392/78.
Qualora non ricorra il caso previsto al primo comma e il decesso sia
avvenuto posteriormente all'approvazione della deliberazione comunale
di individuazione dei beneficiari, il Comune provvedera' al ricalcolo
dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione
fino all'avvenuto decesso e versera' l'eventuale contributo cosi'
ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del
Codice civile.
Art. 7
Certificazione
Ai sensi del DPR 445/00, i requisiti per l'accesso e per la
situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con
dichiarazione sostitutiva.
Art. 8
Bandi comunali
I termini massimi di apertura dei bandi comunali decorrono dal giorno
successivo alla pubblicazione della presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna al 30/3/2002. I
Comuni, nel rispetto di tali termini massimi, possono stabilire
propri termini di apertura piu' brevi.
I Comuni inseriscono nei bandi le disposizioni in materia di
controlli e sanzioni previste dal DPR 445/00, dal DLgs 109/98 cosi'
come modificato dal DLgs 130/00 e dal DPCM 221/99 cosi' come
modificato dal DPCM n. 242 del 4/4/2001, nonche' gli adempimenti di
cui all'art. 9, alinea 1, previsti nel caso di mancanza di
dichiarazione IRPEF oppure di valore ISE inferiore al canone annuo.
I Comuni di cui all'Allegato C) alla deliberazione di approvazione
del presente allegato che non intendono aprire il bando comunale di
cui al primo comma fanno pervenire al Servizio Qualita' edilizia
della Regione Emilia-Romagna, al fine della revoca dell'anticipo del
contributo di cui al punto g) del dispositivo della deliberazione di
approvazione del presente allegato, entro e non oltre l'1/3/2002 una
comunicazione, a cura del Responsabile dell'Ufficio Casa o altra
struttura competente, in cui si dichiara che non si intende procedere
all'apertura del bando comunale di cui al primo comma.
Per le comunicazioni di cui al terzo comma inviate per posta vale la
data del timbro postale.
Art. 9
Istruttoria domande e procedure di erogazione
di competenza dei Comuni:
- procedere all'istruttoria delle domande ed alla verifica del
possesso dei requisiti previsti; nel caso in cui il soggetto
richiedente non sia in grado di dichiarare redditi ai fini IRPEF,
fatti salvi i redditi esenti, oppure nel caso di valore ISE inferiore
al canone annuo, il Comune, prima dell'erogazione del contributo,
puo' verificare l'effettiva situazione economica e sociale del
richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura
comunale demandata e, nel caso di soggetti non assistiti, puo'
escludere dal beneficio economico le domande che presentino
situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento
familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini
IRPEF;
- procedere alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in
materia di autocertificazioni;
- quantificare il contributo teorico suddiviso nella quota a carico
del bilancio regionale pari all'85% e nella quota a carico del
bilancio comunale pari al 15%;
- determinare, nel caso di risorse attribuite inferiori al fabbisogno
teorico, i criteri di ripartizione ai beneficiari delle somme da
erogare sia a carico del bilancio regionale sia a carico del bilancio
comunale determinando autonomamente la percentuale di copertura delle
fasce di cui all'art. 3;
- definire le modalita' di erogazione dei contributi;
- trasmettere al Servizio Qualita' edilizia della Regione
Emilia-Romagna entro e non oltre il 31/5/2002 i seguenti dati
suddivisi per fasce:
1) il numero delle domande ammesse a contributo;
2) l'importo del contributo teorico diviso nella quota regionale e
comunale;
- trasmettere contestualmente ai dati del precedente alinea l'importo
delle economie delle gestioni degli anni precedenti e relative alla
quota a carico del bilancio regionale.
- Per i dati di cui all'alinea 6 e 7 inviati per posta vale la data
del timbro postale;
- trasmettere al Servizio Qualita' edilizia della Regione
Emilia-Romagna entro e non oltre 45 giorni dalla espressa richiesta
regionale ai fini della rendicontazione a consuntivo, una
attestazione a cura del Responsabile del Servizio finanziario e del
Responsabile dell'Ufficio Casa o alta struttura competente, della
gestione dell'anno 2001 contenente:
1) il numero delle domande ammesse a contributo suddiviso per fasce;
2) l'importo complessivamente liquidato suddiviso per fascia e nella
quota regionale e comunale;
3) gli estremi identificativi dei beneficiari;
4) l'importo liquidato ai singoli beneficiari diviso nella quota
regionale e comunale;
5) l'importo di eventuali economie relative alla quota a carico del
bilancio regionale.
Per i rendiconti inviati per posta vale la data del timbro postale.
di competenza della Regione:
- provvedere alla raccolta dei dati relativi alla gestione dell'anno
2001 al fine di costituire una anagrafe dei beneficiari dei
contributi e delle domande presentate, ai sensi dell'art. 17 della
L.R. 24/01;
- procedere alla quantificazione dell'anticipo come specificato
nell'atto di approvazione del presente allegato ai Comuni beneficiari
nell'anno 2001 per un importo massimo complessivo da erogare pari a
Lire 39.359.175.288 (pari a Euro 20.327.317,62) nonche' al riparto
della quota regionale del finanziamento, trasferendo al Tesoriere
comunale gli importi assegnati;
- accertare le economie dei Comuni relative alla gestione degli anni
precedenti nonche' l'importo dei versamenti delle ACER;
- procedere alla determinazione del saldo dei contributi da erogare
ai Comuni.
(segue allegato fotografato)