REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2001, n. 2826

Criteri attuativi del Fondo regionale per la locazione di cui agli artt. 38 e 39 della L.R. n. 24 del 9/8/2001 - Anno 2002

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamati:                                                                     
- l'art. 11 della Legge 431/98 recante "Disciplina delle locazioni e            
del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", cosi' come               
modificato dalla Legge n. 21 dell'8/2/2001 recante "Misure per                  
ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di           
alloggi in locazione", che ha istituito il Fondo nazionale per la               
locazione per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione,             
di seguito denominato Fondo;                                                    
- il DLgs n. 109 del 1998 recante "Definizione dei criteri unificati            
di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono           
prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della            
Legge 27 dicembre 1997,  n.449 e successive modificazioni" cosi' come           
modificato dal DLgs n. 130 del 2000 recante "Disposizioni correttive            
ed integrative del DLgs 109/98 in materia di criteri unificati di               
valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono              
prestazioni sociali agevolate";                                                 
- il DPCM 7 maggio 1999, n. 221 contenente disposizioni attuative del           
DLgs 109/98, cosi' come modificato dal DPCM  n.242 del 4/4/2001;                
- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del             
28/9/2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28/11/2001,            
con cui si e' provveduto al riparto delle risorse del Fondo nazionale           
per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione relative al            
2001 destinando alla Regione Emilia-Romagna una quota pari a Lire               
55.861.000.000 (pari a Euro 28.849.799);                                        
- la deliberazione del Consiglio regionale 1320/99 e successive                 
modifiche che ha provveduto a disciplinare le modalita' di                      
funzionamento e di erogazione del Fondo;                                        
- la L.R. 24/01 recante "Disciplina generale dell'intervento pubblico           
nel settore abitativo" che, nel disciplinare l'intervento pubblico              
nel settore abitativo, relativamente al Fondo regionale                         
all'abitazione in locazione di cui agli artt. 38 e 39 ha stabilito              
che la Regione provvede alla definizione dei criteri di riparto tra i           
Comuni delle risorse del fondo e le modalita' di conferimento delle             
stesse nonche' alla individuazione della quota del concorso                     
finanziario comunale;                                                           
- l'art. 52 della L.R. n. 24 dell'8/8/2001 sopra citata che nel                 
definire il regime transitorio in merito alla gestione del patrimonio           
di erp conferma l'utilizzo per quattro anni di una quota dei canoni             
percepiti dalle ACER per il Fondo regionale per l'accesso                       
all'abitazione in locazione;                                                    
- il DPR 445/00 contenente disposizioni in materia di certificazioni            
amministrative;                                                                 
- il DLgs 286/98 contenente disposizioni in materia di immigrazione e           
condizione dello straniero;                                                     
- il parere del CRAL rilasciato in data 10/12/2001;                             
considerato che:                                                                
- i Comuni della regione, in attuazione di quanto disposto dalla                
deliberazione del Consiglio regionale 1320/99 e successive modifiche            
hanno provveduto ad aprire i bandi pubblici dal 25/1/2001 al                    
31/3/2001;                                                                      
- con deliberazione della Giunta regionale 1432/01 si e' provvduto ad           
assegnare ai Comuni richiedenti il saldo dei contributi relativi                
all'anno 2001;                                                                  
- posteriormente al termine massimo previsto dalla sopra citata                 
deliberazione del Consiglio regionale 1320/99 e successive modifiche            
sono pervenute al Servizio regionale Qualita' edilizia, e dallo                 
stesso trattenute agli atti, ulteriori richieste di contributi da               
parte dei Comuni di Citta' di Bobbio e Poggio Renatico e relative               
alla quota a carico del bilancio regionale (85% di contribuzione                
massima) per Lire 81.200.275 (pari a Euro 41.936,44) sulla base                 
dell'istruttoria eseguita dai Comuni sulle domande presentate dai               
soggetti beneficiari relativamente ai sopra citati bandi aperti                 
nell'anno 2001;                                                                 
- le risorse complessivamente destinate alla Regione Emilia-Romagna             
relativamente all'anno 2001 con decreto del Ministero delle                     
Infrastrutture e dei Trasporti sopracitato sono pari a Lire                     
55.861.000.000 (pari a Euro 28.849.799);                                        
ritenuto, per quanto sopra premesso:                                            
- di ammettere alla ripartizione dei fondi i suddetti Comuni in                 
considerazione della complessita' dell'istruttoria e delle finalita'            
assistenziali del Fondo;                                                        
- di provvedere, a tale fine, ad ammettere al riparto i Comuni di cui           
all'Allegato B) che hanno provveduto entro il 19/10/2001 all'invio              
dei dati relativi all'importo del contributo da erogare con                     
riferimento ai bandi aperti nell'anno 2001, utilizzando una quota               
parte delle risorse di cui all'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998,             
n. 431, assegnate con il sopra citato decreto del Ministero delle               
Infrastrutture e dei Trasporti sopracitato alla Regione                         
Emilia-Romagna per l'anno 2001;                                                 
- di procedere, per quanto sopra esposto, al riparto delle risorse              
dei suddetti Comuni secondo i criteri di ripartizione adottati con              
deliberazione della Giunta regionale 1432/01 relativamente alla quota           
a carico del bilancio regionale (85% del contributo erogabile), in              
attuazione di quanto disposto dalla sopracitata deliberazione del               
Consiglio regionale 1320/99 e successive modifiche, e cioe' nella               
misura del 69,49% per le richieste delle fasce A + B, cosi' come                
risulta dall'Allegato B), che forma parte integrante e sostanziale              
del presente atto, per un onere finanziario complessivo di Lire                 
56.426.071 (pari a Euro 29.141,63);                                             
considerato, altresi', che:                                                     
- l'art. 11, comma 7, della Legge 431/98, cosi' come modificato dalla           
Legge n. 21 dell'8/2/2001, stabilisce che le Regioni ripartiscono ai            
Comuni le risorse assegnate dallo Stato;                                        
- l'art. 38 e l'art. 39 della L.R. 24/01 disciplinano la materia                
relativa al Fondo demandando ad un provvedimento della Giunta                   
regionale la definizione dei criteri di riparto fra i Comuni delle              
risorse e le modalita' di funzionamento del Fondo, e che il presente            
atto deliberativo determina nel dettaglio le modalita' di utilizzo              
delle risorse per cui non si rendono necessari ulteriori atti di                
programmazione;                                                                 
- che l'art. 52 della sopra citata L.R. 24/01 regolamenta il                    
finanziamento delle ACER;                                                       
- che il DLgs 130/00 ha apportato correzioni ed integrazioni del DLgs           
109/98 in materia di criteri unificati di valutazione della                     
situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali            
agevolate;                                                                      
ritenuto, per quanto sopra premesso, di dare attuazione per l'anno              
2002 alle disposizioni sopra citate disciplinando le modalita' di               
funzionamento ed erogazione del Fondo, individuando la quota di                 
partecipazione dei Comuni al Fondo in una percentuale del contributo            
erogabile e determinando la quota di finanziamento delle ACER nonche'           
le modalita' di versamento di tale quota;                                       
dato atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 41/92 e della              
propria deliberazione 2541/95:                                                  
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Qualita' edilizia ing. U. Rossini in merito alla regolarita' tecnica            
del presente atto;                                                              
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla                    
Programmazione territoriale e Sistemi di mobilita' dott. R. Raffaelli           
in merito alla legittimita' del presente atto;                                  
su proposta dell'Assessore competente per materia;                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di ammettere, per le ragioni esposte in premessa, nell'ambito del            
rispetto delle risorse di cui all'art. 11 della Legge 9 dicembre                
1998, n. 431, assegnate per l'anno 2001 alla Regione Emilia-Romagna             
con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot.            
n. 106/UR del 28/9/2001 i Comuni di Citta' di Bobbio e di Poggio                
Renatico che hanno provveduto all'invio dei dati relativi all'importo           
del contributo da erogare con riferimento ai bandi aperti nell'anno             
2001, in attuazione della deliberazione del Consiglio regionale                 
1320/99 e successive modifiche;b) di approvare, pertanto, il riparto            
di cui all'Allegato B), che costituisce parte integrante e                      
sostanziale del presente provvedimento, comportante un onere                    
complessivo a carico del bilancio regionale di Lire 56.426.071 (pari            
a Euro 29.141,63) destinando a tale fine una quota parte delle                  
risorse assegnate in base al decreto del Ministero delle                        
Infrastrutture e dei Trasporti sopracitato;                                     
c) di dare attuazione per l'anno 2002, con decorrenza 1/1/2002, alle            
disposizioni della L.R. 24/01 allo scopo di erogare contributi                  
integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione              
mediante le direttive del presente atto e le disposizioni generali              
contenute nell'Allegato A) "Norme per il funzionamento e l'erogazione           
del fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione -            
Anno 2002";                                                                     
d) di dare atto pertanto, della cessata operativita' della                      
deliberazione del Consiglio regionale 1320/99 e successive modifiche            
relativamente al Fondo sociale regionale per la locazione, con                  
decorrenza 1/1/2002, fatte salve le operazioni di gestione ancora in            
essere alla stessa data;                                                        
e) di stabilire che nella ripartizione delle risorse ai Comuni si               
procedera', in caso di risorse inferiori al fabbisogno complessivo              
delle fasce di cui all'art. 3 dell'Allegto A), ad una riduzione del             
contributo in misura proporzionale alle risorse disponibili;                    
f) di determinare la quota di partecipazione dei Comuni al Fondo in             
una percentuale del contributo erogabile non inferiore al 15%;                  
g) di prevedere, al fine di consentire una tempestiva erogazione                
delle risorse ai beneficiari, una assegnazione a titolo di anticipo,            
ad avvenuta presa d'atto con deliberazione della Giunta regionale               
all'assegnazione di cui al citato decreto del Ministero delle                   
Infrastrutture e dei Trasporti, di una quota pari al 60% di quanto              
assegnato ai Comuni beneficiari nell'anno 2001 di cui all'Allegato A)           
alla deliberazione della Giunta regionale 1432/01 e all'Allegato B)             
al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale da                
liquidare in un'unica soluzione all'atto di concessione ed impegno              
dei contributi;                                                                 
h) di approvare, per quanto esposto nel punto precedente, il riparto            
di cui all'Allegato C), che costituisce parte integrante e                      
sostanziale del presente provvedimento, comportante un onere                    
complessivo di Lire 39.359.175.288 (pari ad Euro 20.327.317,62)                 
utilizzando le risorse assegnate in base al sopracitato decreto del             
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;                                 
i) di demandare a successivo provvedimento della Giunta regionale il            
conguaglio del contributo calcolato con i criteri di cui al punto e);           
e che relativamente ai comuni non compresi nell'Allegato C), parte              
integrante e sostanziale della presente deliberazione, si procedera',           
contestualmente al provvedimento di conguaglio di cui sopra, alla               
determinazione del contributo da erogare con l'applicazione dei                 
criteri di cui al punto e);                                                     
j) di demandare alla determinazione di cui al punto r) del Direttore            
generale dell'Area competente la concessione dell'assegnazione                  
dell'anticipo di cui al punto g) con esclusione dei Comuni che                  
facciano pervenire al Servizio regionale Qualita' edilizia entro e              
non oltre l'1/3/2002 una comunicazione, a cura del Responsabile                 
dell'Ufficio Casa o altra struttura competente, in cui si dichiara              
che non si intende procedere all'apertura del bando comunale di cui             
all'art. 8 nonche' con esclusione dei Comuni che facciano pervenire             
al Servizio regionale Qualita' edilizia entro e non oltre il                    
15/4/2002 una comunicazione, con le modalita' di cui sopra, in cui si           
dichiari che non hanno ricevuto nessuna istanza di contributo oppure            
tutte le istanze di contributo sono state dichiarate inammissibili;             
k) di stabilire che le eventuali economie dei Comuni relative alla              
gestione degli anni precedenti e relative alla quota di contributo a            
carico del bilancio regionale sono trattenute dagli stessi a titolo             
di anticipo sulle risorse da assegnare, e che tali economie saranno             
detratte dalla quota da attribuire ai Comuni richiedenti con il                 
provvedimento di conguaglio della Giunta regionale di cui al punto              
i);l) di stabilire che i Comuni beneficiari nell'anno precedente che            
non intendono aprire i bandi di cui all'articolo 8 dell'Allegato A)             
nonche' i Comuni che non hanno ricevuto nessuna istanza di contributo           
oppure che hanno dichiarato inammissibili tutte le istanze ricevute             
dovranno versare le eventuali economie della gestione degli anni                
precedenti e relative alla quota di contributo a carico del bilancio            
regionale alla Tesoreria della Regione Emilia-Romagna, inviando                 
contestualmente al Servizio Qualita' edilizia della Regione                     
Emilia-Romagna copia del mandato di pagamento, entro e non oltre il             
15/4/2002 con la seguente causale "Restituzione somme derivanti                 
dall'art. 11 della Legge 431/98";                                               
m) di stabilire che le somme di cui ai punti j) ed l), limitatamente            
agli importi resisi effettivamente disponibili a bilancio regionale,            
saranno eventualmente assegnate ai Comuni beneficiari richiedenti con           
il provvedimento di conguaglio della Giunta regionale di cui al punto           
i);                                                                             
n) di demandare al provvedimento di conguaglio di cui al punto i) la            
ripartizione ai Comuni delle risorse relative al finanziamento delle            
ACER relativo all'anno 2001 di cui alla deliberazione della Giunta              
regionale n. 1101 del 4/7/2000;                                                 
o) di approvare l'Allegato A) "Norme per il funzionamento e                     
l'erogazione del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in           
locazione - Anno 2002" alla presente deliberazione, di cui forma                
parte integrante e sostanziale;                                                 
p) di fare cessare con decorrenza 1/1/2002 l'operativita' della                 
deliberazione della Giunta regionale n. 1101 del 4/7/2000, fatte                
salve eventuali operazioni di gestione ancora in essere a tale data;            
q) di determinare per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 52 della L.R.             
24/01, la quota di finanziamento delle ACER nella misura del 5% del             
monte canoni degli alloggi erp ancora di proprieta' delle ACER da               
calcolarsi in base al bilancio preventivo, dando atto che tale                  
importo sara' utilizzato nell'anno 2003; e di stabilire che le ACER             
devono comunicare al Servizio Qualita' edilizia della Regione                   
Emilia-Romagna l'importo di cui al punto precedente entro e non oltre           
l'1/7/2002 e versare tale importo alla Regione Emilia-Romagna entro e           
non oltre il 31/10/2002 tramite bonifico bancario con la seguente               
causale "Fondo regionale per la locazione di cui all'art. 38 della              
L.R. 24/01";                                                                    
r) di dare atto che all'impegno e alla liquidazione della spesa si              
procedera' con successivi atti formali dei dirigenti competenti per             
materia, nel rispetto della normativa contabile vigente                         
posteriormente alla deliberazione della Giunta regionale di presa               
d'atto dell'assegnazione della somma di cui al decreto del Ministero            
delle Infrastrutture e dei Trasporti sopracitato e di variazione nel            
bilancio preventivo regionale ed alle condizioni di cui al punto j);            
s) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
ALLEGATO A)                                                                     
Norme per il funzionamento e l'erogazione del Fondo per il sostegno             
all'accesso alle abitazioni in locazione - Anno 2002                            
Art. 1                                                                          
Finalita'                                                                       
Il Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di           
seguito denominato Fondo, e' finalizzato alla concessione di                    
contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di             
locazione.                                                                      
Art. 2                                                                          
Risorse                                                                         
Confluiscono sul Fondo:                                                         
a) risorse statali;                                                             
b) risorse regionali;                                                           
c) risorse comunali.                                                            
Art. 3                                                                          
Beneficiari                                                                     
Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che alla data             
della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti                 
requisiti:                                                                      
- cittadinanza italiana;                                                        
- cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea;                    
- cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per             
gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di              
soggiorno ai sensi del DLgs 286/98;                                             
- titolarita' di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato           
ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e                    
regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro oppure                    
titolarita' di un contratto di assegnazione in godimento di un                  
alloggio di proprieta' della cooperativa a proprieta' indivisa                  
qualora siano presenti le seguenti condizioni:                                  
a) la cooperativa deve prevedere, nel proprio statuto o in apposita             
convenzione, un vincolo di inalienabilita' ai soci del patrimonio               
residenziale indivisibile con l'obbligo, nel caso di cessazione o di            
cambiamento di attivita', a devolvere gli immobili residenziali                 
assoggettati a tale vincolo ad enti pubblici appositamente                      
individuati da disposizioni normative di settore;                               
b) l'alloggio per il quale si richiede il contributo non deve essere            
compreso in eventuali piani di cessione ai sensi dell'art. 18 della             
Legge 179/92 e successive modificazioni, mentre l'ammontare del                 
canone non deve comprendere nessuna somma che possa costituire, per             
qualsiasi titolo, un credito per il socio assegnatario.                         
La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal            
rappresentante legale della cooperativa assegnante;                             
- residenza nel comune in cui viene presentata la domanda di                    
contributo nonche' nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;            
- non essere assegnatario di un alloggio di erp;                                
- non essere assegnatario di un alloggio comunale, salvo il caso di             
contratto stipulato ai sensi della Legge 431/98 e della Legge 392/78;           
- non essere titolare di diritti di proprieta', usufrutto, uso o                
abitazione su un alloggio in ambito provinciale; la titolarita' di un           
diritto reale di "nuda proprieta'" o di una quota di un alloggio non            
superiore al 50% non e' ostativa all'accesso del contributo;                    
- patrimonio mobiliare non superiore a Euro 35.000 (Lire 67.769.450)            
al loro della franchigia prevista dal DLgs 109/98 cosi' come                    
modificato dal DLgs 130/00;                                                     
- valore ISE (Indicatore della situazione economica), calcolato ai              
sensi del DLgs 109/98 cosi' come modificato dal DLgs 130/00, non                
superiore a Euro 26.000 (Lire 50.343.020);                                      
- valore ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) e             
incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul                 
valore ISE (indicatore della situazione economica), calcolati ai                
sensi del DLgs 109/98 cosi' come modificato dal DLgs 130/00,                    
rientranti entro i valori di seguito indicati:                                  
Fascia  valore ISEE  Incidenza canone/       valore ISE                         
Fascia A  fino a Euro 4.100  non inferiore al 14%     (Lire                     
7.938.707)                                                                      
Fascia B  da Euro 4.100,01  non inferiore al 18%     (Lire                      
7.938.726)  a Euro 7.700  (Lire 14.909.279)                               
Fascia C  da Euro 7.700,01  non inferiore al 24%     (Lire                      
14.909.298)  a Euro 10.300  (Lire 19.943.581)                             
Fascia D  da Euro 10.300,01  non inferiore al 30%     (Lire                     
19.943.600)  a Euro 15.500  (Lire 30.012.185)Per i nuclei                 
familiari con presenza di un solo componente, ai soli fini del Fondo            
regionale per la locazione e ai fini della collocazione nelle fasce             
di cui alla tabella del primo comma, il valore ISEE del nucleo                  
familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e'                  
diminuita del 25% in presenza di uno dei seguenti requisiti:                    
a) eta' superiore a 65 anni;                                                    
b) contratto di locazione stipulato in seguito a sfratto,                       
conciliazione giudiziale o separazione legale;                                  
c) aumento superiore all'80% del canone annuo in seguito a rinnovo              
del contratto di locazione.                                                     
Il contratto di locazione di cui ai punti b) e c) del secondo comma             
deve essere stato stipulato successivamente all'1/1/1999.                       
I requisiti di cui al presente articolo sono valutati con riferimento           
al nucleo familiare cosi' come determinato dal DLgs 109/98 cosi' come           
modificato dal DLgs 130/00, nonche' dal DPCM 221/99 cosi' come                  
modificato dal DPCM 242/01, tranne il requisito di cui all'alinea 4             
del primo comma che si riferisce al soggetto richiedente il                     
contributo.                                                                     
Art. 4                                                                          
Entita' del contratto                                                           
Il contributo e' calcolato sulla base dell'incidenza del canone                 
annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore               
della situazione economica) calcolato ai sensi del DLgs 109/98 cosi'            
come modificato dal DLgs 130/00:                                                
- fascia A: il contributo e' tale da ridurre l'incidenza al 14% per             
un massimo di Euro 2.600 (Lire 5.034.302);                                      
- fascia B: il contributo e' tale da ridurre l'incidenza al 18% per             
un massimo di Euro 2.300 (Lire 4.453.421);                                      
- fascia C: il contributo e' tale da ridurre l'incidenza al 24% per             
un massimo di Euro 1.800 (Lire 3.485.286);                                      
- fascia D: il contributo e' tale da ridurre l'incidenza al 30% per             
un massimo di Euro 1.300 (Lire 2.517.151).                                      
Il contributo non potra' comunque superare il 50% dell'importo del              
canone annuo.                                                                   
Nel caso di canone di locazione mensile, al netto degli oneri                   
accessori, superiori al limite di seguito indicato, l'incidenza sara'           
calcolata assumendo come base di calcolo l'importo del canone massimo           
mensile:                                                                        
  Comune  Canone massimo mensile                                                
Inferiore a 20.000 abitanti  Euro 520     (Lire 1.006.860)                      
Compreso tra 20.000 e 200.000 abitanti  Euro 620     (Lire 1.200.487)           
Superiore a 200.000 abitanti   e Comuni capoluogo  Euro 770  (Lire           
1.490.928)                                                                      
Il canone massimo mensile di Euro 770 (Lire 1.490.928) si applica               
anche ai comuni confinanti con comuni con popolazione superiore a               
200.000 abitanti e con comuni capoluogo.                                        
Per il calcolo del numero dei mesi di locazione non si considerano le           
frazioni di mese inferiori a 15 giorni.                                         
In caso di contributo inferiore a Euro 50 (Lire 96.814) non si                  
procede alla erogazione.                                                        
Art. 5                                                                          
Canone annuo di locazione                                                       
Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, e'                
costituito della somma dei canoni di locazione relativi all'anno 2002           
anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di             
contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il           
quale e' stata presentata la domanda.                                           
Nel caso di contratto con data di scadenza posteriore al termine di             
chiusura del bando comunale, i Comuni calcoleranno l'incidenza del              
canone annuo di locazione fino al 31/12/2002 provvedendo,                       
anteriormente all'erogazione del contributo, alla verifica                      
dell'avvenuta proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto.                 
Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello                     
dichiarato al momento della presentazione della domanda, non si                 
terra' conto, nel calcolo dell'incidenza, dell'avvenuto aumento.                
Qualora, invece, il nuovo canone di locazione sia inferiore al                  
precedente, il Comune procedera' a ricalcolare l'incidenza del canone           
sul valore ISE e quindi l'importo del contributo.                               
Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i            
termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sara'                   
determinato dalla somma dei canoni.                                             
Art. 6                                                                          
Decesso                                                                         
In caso di decesso, il contributo sara' assegnato al soggetto che               
succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge              
392/78.                                                                         
Qualora non ricorra il caso previsto al primo comma e il decesso sia            
avvenuto posteriormente all'approvazione della deliberazione comunale           
di individuazione dei beneficiari, il Comune provvedera' al ricalcolo           
dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione               
fino all'avvenuto decesso e versera' l'eventuale contributo cosi'               
ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del               
Codice civile.                                                                  
Art. 7                                                                          
Certificazione                                                                  
Ai sensi del DPR 445/00, i requisiti per l'accesso e per la                     
situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con                   
dichiarazione sostitutiva.                                                      
Art. 8                                                                          
Bandi comunali                                                                  
I termini massimi di apertura dei bandi comunali decorrono dal giorno           
successivo alla pubblicazione della presente deliberazione nel                  
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna al 30/3/2002. I               
Comuni, nel rispetto di tali termini massimi, possono stabilire                 
propri termini di apertura piu' brevi.                                          
I Comuni inseriscono nei bandi le disposizioni in materia di                    
controlli e sanzioni previste dal DPR 445/00, dal DLgs 109/98 cosi'             
come modificato dal DLgs 130/00 e dal DPCM 221/99 cosi' come                    
modificato dal DPCM n. 242 del 4/4/2001, nonche' gli adempimenti di             
cui all'art. 9, alinea 1, previsti nel caso di mancanza di                      
dichiarazione IRPEF oppure di valore ISE inferiore al canone annuo.             
I Comuni di cui all'Allegato C) alla deliberazione di approvazione              
del presente allegato che non intendono aprire il bando comunale di             
cui al primo comma fanno pervenire al Servizio Qualita' edilizia                
della Regione Emilia-Romagna, al fine della revoca dell'anticipo del            
contributo di cui al punto g) del dispositivo della deliberazione di            
approvazione del presente allegato, entro e non oltre l'1/3/2002 una            
comunicazione, a cura del Responsabile dell'Ufficio Casa o altra                
struttura competente, in cui si dichiara che non si intende procedere           
all'apertura del bando comunale di cui al primo comma.                          
Per le comunicazioni di cui al terzo comma inviate per posta vale la            
data del timbro postale.                                                        
Art. 9                                                                          
Istruttoria domande e procedure di erogazione                                   
di competenza dei Comuni:                                                       
- procedere all'istruttoria delle domande ed alla verifica del                  
possesso dei requisiti previsti; nel caso in cui il soggetto                    
richiedente non sia in grado di dichiarare redditi ai fini IRPEF,               
fatti salvi i redditi esenti, oppure nel caso di valore ISE inferiore           
al canone annuo, il Comune, prima dell'erogazione del contributo,               
puo' verificare l'effettiva situazione economica e sociale del                  
richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura                   
comunale demandata e, nel caso di soggetti non assistiti, puo'                  
escludere dal beneficio economico le domande che presentino                     
situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento                
familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini               
IRPEF;                                                                          
- procedere alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in           
materia di autocertificazioni;                                                  
- quantificare il contributo teorico suddiviso nella quota a carico             
del bilancio regionale pari all'85% e nella quota a carico del                  
bilancio comunale pari al 15%;                                                  
- determinare, nel caso di risorse attribuite inferiori al fabbisogno           
teorico, i criteri di ripartizione ai beneficiari delle somme da                
erogare sia a carico del bilancio regionale sia a carico del bilancio           
comunale determinando autonomamente la percentuale di copertura delle           
fasce di cui all'art. 3;                                                        
- definire le modalita' di erogazione dei contributi;                           
- trasmettere al Servizio Qualita' edilizia della Regione                       
Emilia-Romagna entro e non oltre il 31/5/2002 i seguenti dati                   
suddivisi per fasce:                                                            
1) il numero delle domande ammesse a contributo;                                
2) l'importo del contributo teorico diviso nella quota regionale e              
comunale;                                                                       
- trasmettere contestualmente ai dati del precedente alinea l'importo           
delle economie delle gestioni degli anni precedenti e relative alla             
quota a carico del bilancio regionale.                                          
- Per i dati di cui all'alinea 6 e 7 inviati per posta vale la data             
del timbro postale;                                                             
- trasmettere al Servizio Qualita' edilizia della Regione                       
Emilia-Romagna entro e non oltre 45 giorni dalla espressa richiesta             
regionale ai fini della rendicontazione a consuntivo, una                       
attestazione a cura del Responsabile del Servizio finanziario e del             
Responsabile dell'Ufficio Casa o alta struttura competente, della               
gestione dell'anno 2001 contenente:                                             
1) il numero delle domande ammesse a contributo suddiviso per fasce;            
2) l'importo complessivamente liquidato suddiviso per fascia e nella            
quota regionale e comunale;                                                     
3) gli estremi identificativi dei beneficiari;                                  
4) l'importo liquidato ai singoli beneficiari diviso nella quota                
regionale e comunale;                                                           
5) l'importo di eventuali economie relative alla quota a carico del             
bilancio regionale.                                                             
Per i rendiconti inviati per posta vale la data del timbro postale.             
di competenza della Regione:                                                    
- provvedere alla raccolta dei dati relativi alla gestione dell'anno            
2001 al fine di costituire una anagrafe dei beneficiari dei                     
contributi e delle domande presentate, ai sensi dell'art. 17 della              
L.R. 24/01;                                                                     
- procedere alla quantificazione dell'anticipo come specificato                 
nell'atto di approvazione del presente allegato ai Comuni beneficiari           
nell'anno 2001 per un importo massimo complessivo da erogare pari a             
Lire 39.359.175.288 (pari a Euro 20.327.317,62) nonche' al riparto              
della quota regionale del finanziamento, trasferendo al Tesoriere               
comunale gli importi assegnati;                                                 
- accertare le economie dei Comuni relative alla gestione degli anni            
precedenti nonche' l'importo dei versamenti delle ACER;                         
- procedere alla determinazione del saldo dei contributi da erogare             
ai Comuni.                                                                      
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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