DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2001, n. 2768
Realizzazione di un sistema informativo dedicato di protezione civile per l'organizzazione del sistema regionale di protezione civile in attuazione della L.R. 45/95 - terza fase. Approvazione schema di convenzione con il CINECA di Casalecchio di Reno (BO)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
1) di approvare, in conformita' alle premesse, il programma di
attivita' proposto dal Consorzio Interuniversitario per il Calcolo
Automatico (CINECA) con sede in Casalecchio di Reno (BO) per la
realizzazione della terza fase di un sistema informativo dedicato di
protezione civile, per un importo complessivo di Lire 249.996.000
(pari a Euro 129.112,47) IVA compresa;
2) di approvare, in conformita' alle premesse, lo schema di
convenzione con il CINECA, allegato quale parte integrante e
sostanziale al presente atto;
3) di stabilire che il rapporto di collaborazione con il CINECA avra'
una durata di 6 mesi dalla data di approvazione della presente
deliberazione;
4) di imputare la spesa di Lire 249.996.000 (pari a Euro 129.112,47)
IVA compresa, al n. 5165 di impegno sul Capitolo 47100 "Spese per la
ricerca, la progettazione e lo studio inerenti l'organizzazione del
Sistema di Protezione civile in Emilia-Romagna" del Bilancio per
l'esercizio finanziario 2001, che presenta la necessaria
disponibilita';
5) di dare atto che alla liquidazione della stessa provvedera', nel
rispetto di quanto previsto all'art. 5 dello schema di convenzione,
parte integrante del presente atto, con propri atti formali, il
Responsabile del Servizio di Protezione civile, ai sensi della
normativa contabile vigente;
6) di dare atto che alla sottoscrizione della convenzione provvedera'
il Responsabile del Servizio Protezione civile, secondo quanto
previsto dalla delibera della Giunta regionale 2541/95;
7) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed il CINECA -
Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico, per la
realizzazione della terza fase del sistema informativo di protezione
civile
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di
legge,
tra
la Regione Emilia-Romagna, di seguito denominata "Regione",
rappresentata dal Responsabile del Servizio Protezione civile, che
interviene nel presente atto, per dare attuazione alla deliberazione
della Giunta n. . . . . . del . . . . . . . , esecutiva ai sensi di
legge;
il CINECA - Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico
con sede in Casalecchio di Reno, Bologna - Via Magnanelli n. 6/3,
codice fiscale 00317740371, partita IVA 00502591209, di seguito
denominato CINECA, nella persona del Presidente e legale
rappresentante prof. ing. Mario Rinaldi, nato a Bologna il 9 dicembre
1936;
vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio
nazionale della Protezione civile";
vista la L.R. 19 aprile 1995, n. 45 "Disciplina delle attivita' e
degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di
protezione civile";
vista la proposta del CINECA in CINECA prot. n. 01/2371 del 24 luglio
2001 per la realizzazione della terza fase del sistema informativo di
protezione civile;
vista la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. .
. . . . . . . . . . . . del . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione dello schema di
convenzione con il CINECA, per la realizzazione della prima parte
della seconda fase del sistema in oggetto che qui viene integralmente
richiamata;
convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
Soggetti e oggetto della convenzione
La Regione affida al CINECA l'incarico per la realizzazione della
seconda fase del sistema informativo di protezione civile.
Il CINECA, considerata la necessita' di assicurare la realizzazione
del sistema nei tempi indicati all'art. 2, potra' avvalersi di
competenze esterne, pur conservando la responsabilita' tecnologica
dell'intero progetto.
Art. 2
Attivita' fornite dal CINECA
Le attivita' oggetto del presente atto, descritte nella proposta
presentata dal CINECA in data 24 luglio 2001, n. 01/2371 e allegato
alla presente convenzione quale parte integrante comprendono, in
sintesi le seguenti azioni:
a) noleggio, housing e utilizzo software di sistemi dedicati per
consentire l'accesso alle funzioni gia' operative del sistema agli
enti e alle strutture tecniche di livello provinciale ed a un primo
gruppo di comunui;
b) manutenzione evolutiva;
c) integrazione dei sistemi informativi;
d) sviluppo sistema di monitoraggio;
e) aggiornamento ed inserimento nuova cartografia;
f) attivita' di formazione.
Art. 3
Durata della convenzione
La presente convenzione decorre dalla data di approvazione della
deliberazione n. . . . . . . . . . . . . . del . . . . . . . . . . .
. . . . . . ed ha la durata di 6 mesi.
Art. 4
Responsabili del progetto
I responsabili del progetto sono individuati in:
- dott. Salvatore Rago del CINECA
- ing. Demetrio Egidi, Responsabile del Servizio Protezione civile
della Regione Emilia-Romagna.
Art. 5
Importo della convenzione e modalita' di liquidazione
Per la realizzazione del sistema descritto all'art. 2 la Regione si
impegna a corrispondere al CINECA la somma complessiva di Lire
249.996.000 IVA compresa.
La liquidazione del compenso pattuito sara' disposta su presentazioni
di regolari fatture come segue:
- Lire 20.000.000 previa presentazione del programma dettagliato di
lavoro da parte del Responsabile del Servizio Protezione;
- Lire 60.000.000 dopo 3 mesi dalla data di esecutivita';
della delibera di Giunta n. . . . . . . . . . . . . del . . . . . . .
. . . . . . previa relazione, sulle attivita' sviluppate per la
realizzazione del sistema;
- Lire 120.000.000 alla consegna del sistema;
- Lire 49.996.000 entro 3 mesi dalla consegna del sistema, previa
verifica della piena funzionalita' dello stesso da parte del
Responsabile del Servizio Protezione civile.
Art. 6
Proprieta' esclusiva
Gli elaborati prodotti nell'ambito della presente convenzione sono di
esclusiva proprieta' della Regione.
Art. 7
Riservatezza dei dati
Il CINECA si impegna a proteggere, non divulgare ne' diffondere dati
necessari allo sviluppo del sistema, che la Regione fornira'
affinche' vengano installati su apparati della medesima Regione e che
potranno essere installati nelle attrezzature informatiche del CINECA
per attivita' di sviluppo e di prova e limitatamente alla durata del
progetto.
In ogni caso il CINECA si impegna a pretendere che il personale
delegato allo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 3 della
presente convenzione mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non
autorizzata, il segreto per quanto concerne le informazioni ed i
documenti considerati riservati dalla Regione e dei quali tale
personale sia venuto a conoscenza nell'ambito della presente
convenzione.
Art. 8
Clausola risolutiva espressa
Nel caso di inadempienze e/o di inefficienza delle prestazioni rese
il soggetto committente intimera' al soggetto esecutore, a mezzo
raccomandata a.r., di adempiere agli obblighi contrattuali entro il
termine perentorio di 30 giorni.
Se l'esecutore non dovesse operare per il suddetto adempimento, il
committente potra' procedere di diritto alla risoluzione
contrattuale. In relazione alle effettive prestazioni rese prima
della data di risoluzione della convenzione, tutte da documentare,
sara' valutato a posteriori il corrispettivo totale da attribuire
all'esecutore.
Art. 9
Oneri del committente e dell'esecutore
La Regione si impegna a fornire al CINECA tutte le informazioni, le
indicazioni e le collaborazioni che si rilevassero indispensabili per
il miglior sviluppo del sistema informativo.Il CINECA dovra'
sviluppare il sistema in argomento mettendo a disposizione strutture,
attrezzature e personale qualificato.
La Regione e' sollevata da ogni responsabilita' per eventuali danni
che dovessero derivare a persone o cose impegnate nell'attivita'
oggetto della presente convenzione, contestualmente il CINECA e'
esonerato dall'assicurare per i rischi di infortunio il personale del
committente che per motivi di ricerca si trovasse ad operare nei
locali del CINECA stesso.
Art. 10
Definizione delle controversie
Per eventuali controversie relative all'esecuzione ed
all'interpretazione della presente convenzione e' competente il foro
di Bologna.
Le controversie possono altresi' essere devolute alla cognizione di
un collegio arbitrale composto di tre arbitri. In tal caso ciascuna
delle parti nomina un arbitro, il terzo con funzione di Presidente
del Collegio arbitrale e' nominato su accordo degli arbitri di parte.
In mancanza di accordo, su istanza della parte piu' diligente, il
suddetto Presidente viene nominato dal Presidente del Tribunale di
Bologna.
Il collegio arbitrale giudica secondo diritto, nelle forme di un
arbitrato rituale ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di
procedura civile.
Art. 11
Oneri fiscali e spese di bollo
Tutte le spese inerenti la stipulazione del presente atto,
registrabile in caso d'uso per il combinato disposto dagli art. 5, 6
e 40 del DPR 31/86 e dell'art. 1, punto b) dell'Allegato A Tariffa,
parte seconda dello stesso decreto, saranno a carico della parte che
avra' interesse alla registrazione, ai sensi dell'art. 5, secondo
comma del DPR 635/72 e successive modifiche.
Il presente atto e' inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16
tab. B del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, modificata dall'art. 28 del
DPr 30 dicembre 1982, n. 955.
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA per IL CINECA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL PRESIDENTE
PROTEZIONE CIVILE