REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2001, n. 2738

Attuazione del piano di risanamento e degli interventi prioritari nell'area industriale e portuale di Ravenna. Approvazione schema di convenzione con il Comune di Ravenna e Area SpA per l'attuazione dell'intervento "Risanamento del bacino idrografico Candiano e Piallassa"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
1) di dare atto che, secondo quanto esposto in premessa che qui si              
intende integralmente riportato, il Comune di Ravenna, individuato              
come soggetto attuatore dell'intervento ambientale sulla Piallassa              
Piombone: Risanamento del bacino idrografico Candiano e Piallassa -             
Opere di fognatura e depurazione dell'area portuale - Opere di destra           
Candiano - I fase - III stralcio: prima linea dell'impianto di                  
trattamento chimico-fisico, per un importo di Lire 3.000.000.000                
(pari a Euro 1.549.370,70) sulla base del progetto di pari importo              
citato in premessa, si avvale dell'Azienda ravennate Energia e                  
Ambiente SpA per la realizzazione dello stesso intervento, per cui si           
ritiene opportuno procedere alla stipula di convenzione tra Regione             
Emilia-Romagna - Comune di Ravenna - Azienda ravennate Energia e                
Ambiente, il cui schema e' allegato quale parte integrante e                    
sostanziale al presente atto;                                                   
2) di approvare, in conformita' alle premesse, lo schema di                     
convenzione allegato quale parte integrante e sostanziale al presente           
atto e da stipulare con il Comune di Ravenna e Azienda ravennate                
Energia e Ambiente SpA per gli interventi ambientali sulla Piallassa            
Piombone: Risanamento del bacino idrografico Candiano e Piallassa -             
Opere di fognatura e depurazione dell'area portuale - Opere in destra           
Candiano - I fase - III stralcio: prima linea dell'impianto di                  
trattamento chimico-fisico, per un importo di Lire 3.000.000.000,               
pari a Euro 1.549.370,70;                                                       
3) di assegnare all'Azienda ravennate Energia e Ambiente SpA la somma           
di Lire 3.000.000.000 (pari ad Euro 1.549.370,70) per la                        
realizzazione dell'intervento di cui al precedente punto 1);                    
4) di impegnare, per l'esecuzione delle opere di cui sopra, la spesa            
complessiva di Lire 3.000.000.000 (pari a Euro 1.549.370,70) al n.              
4924 di impegno, sul Capitolo 48604 "Interventi ambientali sulla                
Piallassa Piombone - Area industriale e portuale di Ravenna (art. 7,            
Legge 8 luglio 1986, n. 349 come modificato dall'art. 6 della Legge             
28 agosto 1989, n. 305; art. 21 bis, DPR 17 maggio 1988, n. 175, come           
inserito dall'art. 23, comma 1, DL 8 marzo 1996, n. 111) - Mezzi                
statali" del Bilancio per l'esercizio finanziario 2001, che presenta            
la necessaria disponibilita';                                                   
5) di dare atto che il Responsabile del Servizio regionale Protezione           
civile provvedera', secondo quanto previsto dalla normativa di legge            
vigente e dalla delibera di Giunta regionale 2541/95 a sottoscrivere            
la convenzione di cui al punto 1);                                              
6) di dare atto che alla liquidazione delle somme di cui al punto 2)            
a favore dell'Azienda ravennate Energia e Ambiente SpA provvedera',             
con propri atti formali, il responsabile del Servizio regionale                 
competente, ai sensi dell'art. 61 della L.R. 31/77, come sostituito             
dalla L.R. 40/94, art. 4 e dalla delibera di Giunta 2541/95, secondo            
le modalita' stabilite dall'art. 5 dello schema di convenzione;                 
7) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
Schema di convenzione tra Regione Emilia-Romagna, Comune di Ravenna e           
Azienda ravennate Energia e Ambiente SpA per la realizzazione di                
interventi volti al risanamento ambientale della Piallassa Piombone             
L'anno 2001, addi' . . . . . del mese . . . . . . . . . ., in Ravenna           
presso la Residenza municipale di Piazza del Popolo n. 1, sono                  
presenti:                                                                       
- per la Regione Emilia-Romagna, di seguito e nell'articolato della             
convenzione denominata Regione, il . . . . . . . . . . . . . . .,               
nella sua qualita' di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;              
- per il Comune di Ravenna, di seguito e nell'articolato della                  
convenzione denominato Comune, il . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
., nella sua qualita' di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;           
- per l'Azienda ravennate Energia e Ambiente SpA, di seguito                    
denominata AREA, il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., nella              
sua qualita' di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     
Premesso:                                                                       
- che, ai sensi dell'art. 4, Legge 28 agosto 1989, n. 305, il                   
Ministro dell'Ambiente, in attuazione del Programma triennale per la            
tutela ambientale, promuove apposite intese programmatiche per                  
l'impiego coordinato delle risorse con finanziamento a carico dello             
Stato, delle Regioni ed eventualmente dei soggetti attuatori                    
partecipanti all'intesa;                                                        
- che il DL 8 marzo 1996, n. 111, art. 23, comma 1, individua un                
primo elenco di aree critiche ad elevata concentrazione industriale             
nelle quali e' necessario intervenire con urgenza ai fini del                   
risanamento ambientale;                                                         
- che tra le predette aree e' compresa anche l'area industriale e               
portuale di Ravenna;                                                            
- che il decreto del Ministro dell'ambiente n. 105 del 1995,                    
concernente l'assegnazione e la ripartizione delle risorse per le               
aree critiche ad elevata concentrazione di attivita' industriali,               
assegna alla Regione per l'area di Ravenna la somma di Lire 20                  
miliardi;                                                                       
- che con delibera di Giunta della Regione n. 685 del 1996, esecutiva           
ai sensi di legge, fu approvata l'Intesa di programma tra il Ministro           
dell'Ambiente e la Regione medesima, per l'attuazione degli                     
interventi di cui al DL n. 111 del 1996;                                        
- che la citata Intesa di programma ha previsto:                                
- all'art. 2, la predisposizione del Piano di risanamento dell'area             
industriale e portuale di Ravenna, comprensiva dell'area urbana                 
circostante gli insediamenti industriali tenendo conto delle                    
metodologie e dei risultati del progetto ARIPAR (Analisi e controllo            
dei rischi industriali e portuali dell'Area di Ravenna);                        
- all'art. 4, lett. c), la possibilita' che la Regione si avvalga di            
una Segreteria tecnica specializzata per il controllo e la                      
supervisione degli interventi prioritari;                                       
- all'art. 5, l'istituzione di un Comitato di coordinamento a cui               
compete, fra l'altro, il verificare l'attuazione del Piano di                   
risanamento;                                                                    
- all'art. 7, l'immediata attuazione di alcuni interventi dichiarati            
urgenti, ripartendo le somme relative alla prima assegnazione                   
avvenuta con DM n. 105 del 1995;                                                
- che il Ministro dell'Ambiente, con proprio decreto in data 20                 
ottobre 1997, ha istituito il Comitato previsto all'art. 5                      
dell'Intesa di programma, alla cui presidenza ha nominato il                    
Direttore generale del Servizio IAR del Ministero dell'Ambiente;                
- che con delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna  n.2747 del           
30 dicembre 1998, cosi' come rinnovata con deliberazione 185/99 e               
ratificata dal Consiglio regionale in data 29 marzo 1999 con delibera           
n. 1109, si e' provveduto ad attivare presso la Regione la Segreteria           
tecnica specializzata, di cui all'art. 4, lett. c), dell'Intesa di              
programma;                                                                      
- che nella seduta del Comitato di coordinamento del 22 ottobre 1999            
e' stato espresso parere favorevole sulle schede tecniche relative ad           
ulteriori interventi a completamento ed integrazione di quelli                  
prioritari di cui all'art. 7 dell'Intesa di programma tra i quali               
"Interventi ambientali sulla Piallassa Piombone: Risanamento del                
bacino idrografico destra Candiano e Piallassa - Opere di fognatura e           
depurazione dell'area portuale - Opere in destra Candiano";                     
- che nella medesima seduta si e' proposto di richiedere al Ministero           
dell'Ambiente l'assegnazione di ulteriori finanziamenti per gli                 
interventi di cui al punto precedente;                                          
- che con delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna  n.2038 del           
10 novembre 1999 e' stato integrato il programma di ulteriori                   
interventi urgenti per l'area industriale e portuale di Ravenna, di             
cui ai punti precedenti, ed e' stato richiesto il contestuale                   
finanziamento degli interventi medesimi;                                        
- che con DM del 26/11/1999 il Ministero dell'Ambiente ha provveduto            
ad integrare le risorse gia' assegnate con il DM 105/95 impegnando e            
trasferendo alla Regione Emilia-Romagna la somma complessiva di Lire            
24.250.000.000;                                                                 
- che, come indicato espressamente dal decreto ministeriale in                  
parola, tale somma comprende Lit. 3.000.000.000 per la realizzazione            
di Interventi ambientali sulla Piallassa Piombone (Ente attuatore               
Comune di Ravenna - Soggetto realizzatore AREA Ravenna);                        
- che il Comune di Ravenna con delibera del Consiglio comunale n.               
60166/222 del 21 dicembre 2000 approva il "Contratto di servizio per            
l'affidamento ad AREA del Servizio di gestione del ciclo idrico                 
integrato del Comune di Ravenna", finalizzato a disciplinare il                 
rapporto con AREA, quale soggetto gestore in esclusiva del servizio             
pubblico di che trattasi, dando atto che tale contratto, allegato               
alla deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa,           
ha durata di anni 20 con decorrenza dall'1 gennaio 2001;                        
- che AREA con delibera del Consiglio di amministrazione del 13                 
novembre 2000 approva il medesimo Contratto di servizio;                        
- che il citato Contratto di servizio prevede:                                  
- all'art. 2, punto 1, l'affidamento in esclusiva, da parte del                 
Comune di Ravenna, ad AREA della gestione del servizio idrico                   
integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione           
e potabilizzazione, distribuzione, vendita di acqua potabile ad usi             
civili ed industriale, gestione impianti fognari, centrali di                   
sollevamento ed idrovore ed impianti di depurazione, nel proprio                
territorio comunale e nelle aree su cui insistono opere ed impianti             
del Comune medesimo;                                                            
- all'art. 3, punto 1, che le reti e gli impianti relativi                      
all'espletamento del servizio in oggetto, in quanto beni demaniali di           
proprieta' del Comune di Ravenna, sono affidati in concessione ad               
AREA sino alla data del 31 dicembre 2020;                                       
- all'art. 3, punto 3, che i nuovi impianti, i potenziamenti e le               
estensioni di rete realizzati da AREA mediante apporti finanziari               
acquisiti dal Comune, ovvero, con il contributo dello Stato o della             
Regione, e parimenti affidati in concessione ad AREA, rientrano                 
nell'ambito demaniale del Comune di Ravenna alla scadenza del                   
contratto di servizio, alla pari degli impianti esistenti;                      
- all'art. 9, lett. c), che AREA provveda, in conformita' alle                  
eventuali indicazioni fornite dal Comune, ad espletare le necessarie            
attivita' di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli           
interventi di nuova realizzazione, ad esperire le procedure                     
concorsuali per l'appalto e l'affidamento dei lavori, a svolgere la             
direzione dei lavori, l'assistenza tecnica di cantiere ed i                     
coordinamenti in fase progettuale ed esecutiva, ed infine, provveda             
al collaudo degli impianti;                                                     
considerato:                                                                    
- che la Giunta regionale con delibera n. . . . . . del . . . . . . .           
., esecutiva ai sensi di legge, ha definito le modalita' di                     
erogazione del finanziamento di cui alla presente convenzione;                  
tutto cio' premesso e considerato, le parti come sopra costituite               
convengono di stipulare la seguente convenzione.                                
Art. 1                                                                          
Oggetto della convenzione                                                       
1. Con il presente atto le parti in epigrafe provvedono a                       
disciplinare le attivita' necessarie alla realizzazione degli                   
interventi finalizzati al completamento ed integrazione di quelli               
prioritari di cui all'art. 7 dell'Intesa di programma citata in                 
premessa.                                                                       
2. Gli interventi oggetto della presente convenzione sono affidati,             
sulla base del "Contratto di servizio per l'affidamento ad AREA del             
Servizio di gestione del ciclo idrico integrato del Comune di                   
Ravenna" richiamato in premessa, ad AREA in qualita' di soggetto                
realizzatore.                                                                   
3. Tali interventi sono individuati come segue: "Risanamento del                
bacino idrografico Candiano e Piallassa - Opere di fognatura e                  
depurazione dell'area portuale - Opere in destra Candiano - I fase -            
III stralcio: prima linea dell'impianto di trattamento                          
chimico-fisico" come da progetto preliminare approvato dal Consiglio            
di amministrazione di AREA con delibera n. 5 in data 15 ottobre 2001            
per un costo complessivo di Lire 3.000.000.000.                                 
4. L'intervento sara' inserito tra quelli previsti dal bilancio                 
pluriennale del Comune per l'anno 2002.                                         
Art. 2                                                                          
Procedure relative all'oggetto della convenzione                                
1. Il presente atto disciplina, altresi', i rapporti intercorrenti              
tra Regione ed AREA, in qualita' di soggetto realizzatore (di seguito           
cosi' indicato), nonche' le necessarie procedure amministrative,                
tecniche e finanziarie, come di seguito indicate, in quanto connesse            
agli interventi di cui all'art. 1 della presente convenzione.                   
Art. 3                                                                          
Compiti e funzioni della Regione Emilia-Romagna                                 
1. In conformita' alle disposizioni di cui all'art. 4, lett. c),                
dell'Intesa di programma e del paragrafo 5 della delibera della                 
Giunta regionale n. 2747 del 30 dicembre 1998, cosi' come rinnovata             
con deliberazione 185/99 e ratificata dal Consiglio regionale in data           
29 marzo 1999 con delibera n. 1109, la Regione si avvale, per le                
attivita' di controllo e di supervisione degli interventi di cui                
all'art. 1 della presente convenzione, del Servizio di Protezione               
civile.                                                                         
2. Il Servizio di Protezione civile opera per il tramite della                  
Segreteria tecnica specializzata, secondo le modalita' di cui al                
punto 5) della delibera in parola, delle quali il Servizio stesso               
potra' avvalersi per lo svolgimento delle attivita' di propria                  
competenza inerenti agli interventi oggetto della presente                      
convenzione.                                                                    
3. La Regione, per il tramite del Servizio di Protezione civile                 
accerta la rispondenza degli interventi, realizzati ovvero in corso             
di realizzazione, agli standard ed agli obiettivi posti a motivazione           
dell'erogazione delle somme di cui in premessa a favore del soggetto            
realizzatore. In particolare gli interventi sono finalizzati al                 
miglioramento e risanamento ambientale dell'area. L'effettiva                   
corrispondenza degli interventi agli obiettivi previsti costituisce             
condizione necessaria all'attribuzione dei finanziamenti, anche in              
corso d'opera, da parte della Regione.                                          
4. In ogni caso rimane ferma la piena ed esclusiva responsabilita'              
del soggetto realizzatore per il regolare andamento delle procedure             
tecniche ed amministrative, nonche' per la corretta e soddisfacente             
realizzazione degli interventi.                                                 
5. La Regione, avvalendosi della Segreteria tecnica istituita presso            
il Servizio di Protezione civile, ha facolta', ai sensi del comma 3             
del presente articolo, di ispezionare in qualunque momento i cantieri           
ed i luoghi nei quali si svolgono i lavori di realizzazione degli               
interventi connessi. Al fine di consentire lo svolgimento delle                 
attivita' di controllo e supervisione della conformita' degli                   
interventi, il soggetto realizzatore si impegna a fornire, altresi',            
ogni chiarimento o documentazione richiesta.                                    
6. La Regione, mediante il Servizio di Protezione civile, nonche',              
per suo tramite, della Segreteria tecnica, predispone la                        
documentazione finalizzata all'acquisizione delle informazioni                  
necessarie alle attivita' di controllo, verifica, supervisione di cui           
al presente articolo. A tal fine, il soggetto realizzatore si impegna           
a rendere disponibili, nelle modalita' previste nella presente                  
convenzione, ovvero secondo le indicazioni del Servizio di Protezione           
civile, le informazioni ed i documenti richiesti. La documentazione             
deve essere inviata al Servizio di Protezione civile nei termini e              
nelle modalita' da questi indicate.                                             
Art. 4                                                                          
Compiti e funzioni del soggetto realizzatore                                    
1. Il soggetto realizzatore, in qualita' di ente titolare degli                 
interventi, assume la piena ed esclusiva responsabilita' in ordine              
alla completa e corretta attuazione degli stessi cosi' come                     
individuati all'art. 1 della presente convenzione.                              
2. In particolare, sono attribuite alla competenza del soggetto                 
realizzatore:                                                                   
- la realizzazione e l'approvazione dei diversi livelli progettuali             
(preliminare, definitivo ed esecutivo) dell'opera sulla base del                
progetto d'intervento approvato dal Comitato di coordinamento di cui            
all'art. 5 dell'Intesa di programma;                                            
- l'espletamento delle procedure per l'affidamento dei lavori e/o               
forniture necessari;                                                            
- la gestione e la responsabilita' della fase esecutiva degli                   
interventi previsti;                                                            
- la direzione lavori;                                                          
- le operazioni di collaudo degli interventi realizzati, secondo le             
vigenti disposizioni in materia;                                                
- i pagamenti ed i rapporti con i soggetti terzi, affidatari dei                
lavori e/o forniture, connesse agli interventi di cui all'art. 1                
della presente convenzione;                                                     
- la rendicontazione degli interventi al Servizio di Protezione                 
civile e al Comune secondo le modalita' di cui alla presente                    
convenzione, salvo indicazioni ulteriori comunicate dal Servizio di             
Protezione civile ai sensi dell'art. 3;                                         
- la messa a disposizione dei documenti e delle informazioni                    
richieste dal Servizio di Protezione civile e/o dal Comune.                     
Art. 5                                                                          
Erogazione del finanziamento                                                    
e rendicontazione degli interventi                                              
1. Alla liquidazione delle somme impegnate dalla Regione a favore del           
soggetto realizzatore, provvede, nel rispetto di quanto previsto                
dalla delibera di Giunta regionale n. . . . . . del . . . . . . . . .           
., il Responsabile del Servizio regionale competente, sulla base dei            
documenti e delle schede di rendicontazione appositamente predisposti           
dal Servizio di Protezione civile, ai sensi dell'art. 3 della                   
presente convenzione.                                                           
2. Mediante la documentazione predisposta dal Servizio di Protezione            
civile, integrata dai certificati di pagamento alle imprese che                 
eseguono i lavori, il soggetto realizzatore dichiara ed attesta la              
conformita' nonche' gli stati di avanzamento nella realizzazione                
degli interventi. A tal fine, il soggetto realizzatore si impegna a             
rendere disponibili, nelle modalita' previste dalla presente                    
convenzione, ovvero definite dal Servizio di Protezione civile, le              
informazioni e i documenti richiesti. La documentazione prodotta deve           
essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto                      
realizzatore, ovvero vistata per i certificati di pagamento.                    
3. In ogni caso viene fatta salva la possibilita' per la Regione,               
mediante il Servizio di Protezione civile, di verificare in ogni                
momento l'effettiva rispondenza quantitativa, e qualitativa, degli              
interventi realizzati o in corso di realizzazione a quanto dichiarato           
dal soggetto realizzatore, ai sensi dell'art. 3 della presente                  
convenzione.                                                                    
4. Le quote di finanziamento sono liquidate alla dimostrazione,                 
mediante la documentazione e le modalita' previste dal presente                 
articolo, del raggiungimento degli stati di avanzamento predefiniti.            
In particolare, le quote di finanziamento sono liquidate secondo le             
modalita' seguenti:                                                             
a) il 20% della somma complessivamente impegnata dalla Regione alla             
presentazione della documentazione, appositamente predisposta,                  
attestante la definizione del programma e l'approvazione dei progetti           
esecutivi degli interventi di cui all'art. 1 della presente                     
convenzione nonche' di attestazione comprovante l'avvio delle opere;            
b) il 35% della somma complessivamente impegnata dalla Regione alla             
presentazione della documentazione, attestante uno stato di                     
avanzamento dei lavori pari al 30% dell'importo complessivo degli               
interventi di cui all'art. 1 della presente convenzione;                        
c) il 35% della somma complessivamente impegnata dalla Regione alla             
presentazione della documentazione attestante uno stato di                      
avanzamento dei lavori pari al 60% dell'importo complessivo degli               
interventi di cui all'art. 1 della presente convenzione;                        
d) il 10% della somma complessivamente impegnata dalla Regione alla             
presentazione della documentazione attestante la conclusione dei                
lavori necessari alla realizzazione degli interventi e della relativa           
documentazione che attesti il costo complessivo sostenuto.                      
5. Il soggetto realizzatore, inoltre, e' tenuto ad inviare le                   
ulteriori informazioni integrative e/o di dettaglio eventualmente               
richieste dal Servizio di Protezione civile. In tal caso esse                   
verranno a costituire parte integrante della documentazione di cui al           
comma 1 del presente articolo, anche ai fini della liquidazione delle           
quote di finanziamento da parte del Servizio a cio' preposto dalla              
Regione. In ogni caso le informazioni dovranno essere sottoscritte              
dal legale rappresentante del soggetto realizzatore.                            
6. In ogni caso le schede ed i moduli predefiniti potranno essere               
successivamente modificati e/o integrati dal Servizio di Protezione             
civile in ragione delle necessita' eventualmente sopravvenute.                  
7. La documentazione di cui al comma 1 del presente articolo,                   
predisposta dal Servizio di Protezione civile della Regione, viene              
inviata (mediante lettera raccomandata - via fax - etc.) al soggetto            
realizzatore.                                                                   
8. La Regione puo', in ogni momento, sospendere o revocare la                   
corresponsione dei finanziamenti, con cio' escludendosi ogni diritto            
o pretesa di rivalsa del soggetto realizzatore, qualora, sulla base             
delle indicazioni motivate dal Servizio di Protezione civile ritenga            
non soddisfatte le condizioni poste alla base del finanziamento degli           
interventi di cui all'art. 1 della presente convenzione.                        
9. Copia delle comunicazioni che intercorrono tra i firmatari della             
presente convenzione in ordine ai punti precedenti, deve essere                 
inviata, per conoscenza, al terzo soggetto firmatario non                       
destinatario diretto.                                                           
Art. 6                                                                          
Conformita' degli interventi                                                    
1. Il soggetto realizzatore si impegna a che gli interventi di cui              
all'art. 1 della presente convenzione siano realizzati nel rispetto             
delle vigenti disposizioni di legge ed, in particolare, in                      
conformita' alle disposizioni richiamate in premessa e                          
nell'articolato della presente convenzione.                                     
Art. 7                                                                          
Rinvio                                                                          
1. Le premesse che precedono fanno parte integrante, formale e                  
sostanziale, della presente convenzione.                                        
2. Per tutto quanto qui non espressamente previsto e disciplinato, si           
rinvia ai principi desumibili dagli atti legislativi, regolamentari             
ed amministrativi richiamati in premessa e nella presente                       
convenzione.                                                                    
Art. 8                                                                          
Validita' della convenzione                                                     
1. La presente convenzione e' valida, previa sua sottoscrizione,                
dalla data di esecutivita' della deliberazione della Giunta regionale           
n. . . . . . del . . . . . . . . . .                                            
per LA REGIONE  per IL COMUNE                                                   
EMILIA-ROMAGNA  DI RAVENNA                                                      
. . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . .                     
per L'AZIENDA RAVENNATE                                                         
ENERGIA E AMBIENTE SPA                                                          
. . . . . . . . . . . . . . .                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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