DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2001, n. 2738
Attuazione del piano di risanamento e degli interventi prioritari nell'area industriale e portuale di Ravenna. Approvazione schema di convenzione con il Comune di Ravenna e Area SpA per l'attuazione dell'intervento "Risanamento del bacino idrografico Candiano e Piallassa"
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
1) di dare atto che, secondo quanto esposto in premessa che qui si
intende integralmente riportato, il Comune di Ravenna, individuato
come soggetto attuatore dell'intervento ambientale sulla Piallassa
Piombone: Risanamento del bacino idrografico Candiano e Piallassa -
Opere di fognatura e depurazione dell'area portuale - Opere di destra
Candiano - I fase - III stralcio: prima linea dell'impianto di
trattamento chimico-fisico, per un importo di Lire 3.000.000.000
(pari a Euro 1.549.370,70) sulla base del progetto di pari importo
citato in premessa, si avvale dell'Azienda ravennate Energia e
Ambiente SpA per la realizzazione dello stesso intervento, per cui si
ritiene opportuno procedere alla stipula di convenzione tra Regione
Emilia-Romagna - Comune di Ravenna - Azienda ravennate Energia e
Ambiente, il cui schema e' allegato quale parte integrante e
sostanziale al presente atto;
2) di approvare, in conformita' alle premesse, lo schema di
convenzione allegato quale parte integrante e sostanziale al presente
atto e da stipulare con il Comune di Ravenna e Azienda ravennate
Energia e Ambiente SpA per gli interventi ambientali sulla Piallassa
Piombone: Risanamento del bacino idrografico Candiano e Piallassa -
Opere di fognatura e depurazione dell'area portuale - Opere in destra
Candiano - I fase - III stralcio: prima linea dell'impianto di
trattamento chimico-fisico, per un importo di Lire 3.000.000.000,
pari a Euro 1.549.370,70;
3) di assegnare all'Azienda ravennate Energia e Ambiente SpA la somma
di Lire 3.000.000.000 (pari ad Euro 1.549.370,70) per la
realizzazione dell'intervento di cui al precedente punto 1);
4) di impegnare, per l'esecuzione delle opere di cui sopra, la spesa
complessiva di Lire 3.000.000.000 (pari a Euro 1.549.370,70) al n.
4924 di impegno, sul Capitolo 48604 "Interventi ambientali sulla
Piallassa Piombone - Area industriale e portuale di Ravenna (art. 7,
Legge 8 luglio 1986, n. 349 come modificato dall'art. 6 della Legge
28 agosto 1989, n. 305; art. 21 bis, DPR 17 maggio 1988, n. 175, come
inserito dall'art. 23, comma 1, DL 8 marzo 1996, n. 111) - Mezzi
statali" del Bilancio per l'esercizio finanziario 2001, che presenta
la necessaria disponibilita';
5) di dare atto che il Responsabile del Servizio regionale Protezione
civile provvedera', secondo quanto previsto dalla normativa di legge
vigente e dalla delibera di Giunta regionale 2541/95 a sottoscrivere
la convenzione di cui al punto 1);
6) di dare atto che alla liquidazione delle somme di cui al punto 2)
a favore dell'Azienda ravennate Energia e Ambiente SpA provvedera',
con propri atti formali, il responsabile del Servizio regionale
competente, ai sensi dell'art. 61 della L.R. 31/77, come sostituito
dalla L.R. 40/94, art. 4 e dalla delibera di Giunta 2541/95, secondo
le modalita' stabilite dall'art. 5 dello schema di convenzione;
7) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
Schema di convenzione tra Regione Emilia-Romagna, Comune di Ravenna e
Azienda ravennate Energia e Ambiente SpA per la realizzazione di
interventi volti al risanamento ambientale della Piallassa Piombone
L'anno 2001, addi' . . . . . del mese . . . . . . . . . ., in Ravenna
presso la Residenza municipale di Piazza del Popolo n. 1, sono
presenti:
- per la Regione Emilia-Romagna, di seguito e nell'articolato della
convenzione denominata Regione, il . . . . . . . . . . . . . . .,
nella sua qualita' di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
- per il Comune di Ravenna, di seguito e nell'articolato della
convenzione denominato Comune, il . . . . . . . . . . . . . . . . . .
., nella sua qualita' di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
- per l'Azienda ravennate Energia e Ambiente SpA, di seguito
denominata AREA, il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., nella
sua qualita' di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Premesso:
- che, ai sensi dell'art. 4, Legge 28 agosto 1989, n. 305, il
Ministro dell'Ambiente, in attuazione del Programma triennale per la
tutela ambientale, promuove apposite intese programmatiche per
l'impiego coordinato delle risorse con finanziamento a carico dello
Stato, delle Regioni ed eventualmente dei soggetti attuatori
partecipanti all'intesa;
- che il DL 8 marzo 1996, n. 111, art. 23, comma 1, individua un
primo elenco di aree critiche ad elevata concentrazione industriale
nelle quali e' necessario intervenire con urgenza ai fini del
risanamento ambientale;
- che tra le predette aree e' compresa anche l'area industriale e
portuale di Ravenna;
- che il decreto del Ministro dell'ambiente n. 105 del 1995,
concernente l'assegnazione e la ripartizione delle risorse per le
aree critiche ad elevata concentrazione di attivita' industriali,
assegna alla Regione per l'area di Ravenna la somma di Lire 20
miliardi;
- che con delibera di Giunta della Regione n. 685 del 1996, esecutiva
ai sensi di legge, fu approvata l'Intesa di programma tra il Ministro
dell'Ambiente e la Regione medesima, per l'attuazione degli
interventi di cui al DL n. 111 del 1996;
- che la citata Intesa di programma ha previsto:
- all'art. 2, la predisposizione del Piano di risanamento dell'area
industriale e portuale di Ravenna, comprensiva dell'area urbana
circostante gli insediamenti industriali tenendo conto delle
metodologie e dei risultati del progetto ARIPAR (Analisi e controllo
dei rischi industriali e portuali dell'Area di Ravenna);
- all'art. 4, lett. c), la possibilita' che la Regione si avvalga di
una Segreteria tecnica specializzata per il controllo e la
supervisione degli interventi prioritari;
- all'art. 5, l'istituzione di un Comitato di coordinamento a cui
compete, fra l'altro, il verificare l'attuazione del Piano di
risanamento;
- all'art. 7, l'immediata attuazione di alcuni interventi dichiarati
urgenti, ripartendo le somme relative alla prima assegnazione
avvenuta con DM n. 105 del 1995;
- che il Ministro dell'Ambiente, con proprio decreto in data 20
ottobre 1997, ha istituito il Comitato previsto all'art. 5
dell'Intesa di programma, alla cui presidenza ha nominato il
Direttore generale del Servizio IAR del Ministero dell'Ambiente;
- che con delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.2747 del
30 dicembre 1998, cosi' come rinnovata con deliberazione 185/99 e
ratificata dal Consiglio regionale in data 29 marzo 1999 con delibera
n. 1109, si e' provveduto ad attivare presso la Regione la Segreteria
tecnica specializzata, di cui all'art. 4, lett. c), dell'Intesa di
programma;
- che nella seduta del Comitato di coordinamento del 22 ottobre 1999
e' stato espresso parere favorevole sulle schede tecniche relative ad
ulteriori interventi a completamento ed integrazione di quelli
prioritari di cui all'art. 7 dell'Intesa di programma tra i quali
"Interventi ambientali sulla Piallassa Piombone: Risanamento del
bacino idrografico destra Candiano e Piallassa - Opere di fognatura e
depurazione dell'area portuale - Opere in destra Candiano";
- che nella medesima seduta si e' proposto di richiedere al Ministero
dell'Ambiente l'assegnazione di ulteriori finanziamenti per gli
interventi di cui al punto precedente;
- che con delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.2038 del
10 novembre 1999 e' stato integrato il programma di ulteriori
interventi urgenti per l'area industriale e portuale di Ravenna, di
cui ai punti precedenti, ed e' stato richiesto il contestuale
finanziamento degli interventi medesimi;
- che con DM del 26/11/1999 il Ministero dell'Ambiente ha provveduto
ad integrare le risorse gia' assegnate con il DM 105/95 impegnando e
trasferendo alla Regione Emilia-Romagna la somma complessiva di Lire
24.250.000.000;
- che, come indicato espressamente dal decreto ministeriale in
parola, tale somma comprende Lit. 3.000.000.000 per la realizzazione
di Interventi ambientali sulla Piallassa Piombone (Ente attuatore
Comune di Ravenna - Soggetto realizzatore AREA Ravenna);
- che il Comune di Ravenna con delibera del Consiglio comunale n.
60166/222 del 21 dicembre 2000 approva il "Contratto di servizio per
l'affidamento ad AREA del Servizio di gestione del ciclo idrico
integrato del Comune di Ravenna", finalizzato a disciplinare il
rapporto con AREA, quale soggetto gestore in esclusiva del servizio
pubblico di che trattasi, dando atto che tale contratto, allegato
alla deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa,
ha durata di anni 20 con decorrenza dall'1 gennaio 2001;
- che AREA con delibera del Consiglio di amministrazione del 13
novembre 2000 approva il medesimo Contratto di servizio;
- che il citato Contratto di servizio prevede:
- all'art. 2, punto 1, l'affidamento in esclusiva, da parte del
Comune di Ravenna, ad AREA della gestione del servizio idrico
integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione
e potabilizzazione, distribuzione, vendita di acqua potabile ad usi
civili ed industriale, gestione impianti fognari, centrali di
sollevamento ed idrovore ed impianti di depurazione, nel proprio
territorio comunale e nelle aree su cui insistono opere ed impianti
del Comune medesimo;
- all'art. 3, punto 1, che le reti e gli impianti relativi
all'espletamento del servizio in oggetto, in quanto beni demaniali di
proprieta' del Comune di Ravenna, sono affidati in concessione ad
AREA sino alla data del 31 dicembre 2020;
- all'art. 3, punto 3, che i nuovi impianti, i potenziamenti e le
estensioni di rete realizzati da AREA mediante apporti finanziari
acquisiti dal Comune, ovvero, con il contributo dello Stato o della
Regione, e parimenti affidati in concessione ad AREA, rientrano
nell'ambito demaniale del Comune di Ravenna alla scadenza del
contratto di servizio, alla pari degli impianti esistenti;
- all'art. 9, lett. c), che AREA provveda, in conformita' alle
eventuali indicazioni fornite dal Comune, ad espletare le necessarie
attivita' di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli
interventi di nuova realizzazione, ad esperire le procedure
concorsuali per l'appalto e l'affidamento dei lavori, a svolgere la
direzione dei lavori, l'assistenza tecnica di cantiere ed i
coordinamenti in fase progettuale ed esecutiva, ed infine, provveda
al collaudo degli impianti;
considerato:
- che la Giunta regionale con delibera n. . . . . . del . . . . . . .
., esecutiva ai sensi di legge, ha definito le modalita' di
erogazione del finanziamento di cui alla presente convenzione;
tutto cio' premesso e considerato, le parti come sopra costituite
convengono di stipulare la seguente convenzione.
Art. 1
Oggetto della convenzione
1. Con il presente atto le parti in epigrafe provvedono a
disciplinare le attivita' necessarie alla realizzazione degli
interventi finalizzati al completamento ed integrazione di quelli
prioritari di cui all'art. 7 dell'Intesa di programma citata in
premessa.
2. Gli interventi oggetto della presente convenzione sono affidati,
sulla base del "Contratto di servizio per l'affidamento ad AREA del
Servizio di gestione del ciclo idrico integrato del Comune di
Ravenna" richiamato in premessa, ad AREA in qualita' di soggetto
realizzatore.
3. Tali interventi sono individuati come segue: "Risanamento del
bacino idrografico Candiano e Piallassa - Opere di fognatura e
depurazione dell'area portuale - Opere in destra Candiano - I fase -
III stralcio: prima linea dell'impianto di trattamento
chimico-fisico" come da progetto preliminare approvato dal Consiglio
di amministrazione di AREA con delibera n. 5 in data 15 ottobre 2001
per un costo complessivo di Lire 3.000.000.000.
4. L'intervento sara' inserito tra quelli previsti dal bilancio
pluriennale del Comune per l'anno 2002.
Art. 2
Procedure relative all'oggetto della convenzione
1. Il presente atto disciplina, altresi', i rapporti intercorrenti
tra Regione ed AREA, in qualita' di soggetto realizzatore (di seguito
cosi' indicato), nonche' le necessarie procedure amministrative,
tecniche e finanziarie, come di seguito indicate, in quanto connesse
agli interventi di cui all'art. 1 della presente convenzione.
Art. 3
Compiti e funzioni della Regione Emilia-Romagna
1. In conformita' alle disposizioni di cui all'art. 4, lett. c),
dell'Intesa di programma e del paragrafo 5 della delibera della
Giunta regionale n. 2747 del 30 dicembre 1998, cosi' come rinnovata
con deliberazione 185/99 e ratificata dal Consiglio regionale in data
29 marzo 1999 con delibera n. 1109, la Regione si avvale, per le
attivita' di controllo e di supervisione degli interventi di cui
all'art. 1 della presente convenzione, del Servizio di Protezione
civile.
2. Il Servizio di Protezione civile opera per il tramite della
Segreteria tecnica specializzata, secondo le modalita' di cui al
punto 5) della delibera in parola, delle quali il Servizio stesso
potra' avvalersi per lo svolgimento delle attivita' di propria
competenza inerenti agli interventi oggetto della presente
convenzione.
3. La Regione, per il tramite del Servizio di Protezione civile
accerta la rispondenza degli interventi, realizzati ovvero in corso
di realizzazione, agli standard ed agli obiettivi posti a motivazione
dell'erogazione delle somme di cui in premessa a favore del soggetto
realizzatore. In particolare gli interventi sono finalizzati al
miglioramento e risanamento ambientale dell'area. L'effettiva
corrispondenza degli interventi agli obiettivi previsti costituisce
condizione necessaria all'attribuzione dei finanziamenti, anche in
corso d'opera, da parte della Regione.
4. In ogni caso rimane ferma la piena ed esclusiva responsabilita'
del soggetto realizzatore per il regolare andamento delle procedure
tecniche ed amministrative, nonche' per la corretta e soddisfacente
realizzazione degli interventi.
5. La Regione, avvalendosi della Segreteria tecnica istituita presso
il Servizio di Protezione civile, ha facolta', ai sensi del comma 3
del presente articolo, di ispezionare in qualunque momento i cantieri
ed i luoghi nei quali si svolgono i lavori di realizzazione degli
interventi connessi. Al fine di consentire lo svolgimento delle
attivita' di controllo e supervisione della conformita' degli
interventi, il soggetto realizzatore si impegna a fornire, altresi',
ogni chiarimento o documentazione richiesta.
6. La Regione, mediante il Servizio di Protezione civile, nonche',
per suo tramite, della Segreteria tecnica, predispone la
documentazione finalizzata all'acquisizione delle informazioni
necessarie alle attivita' di controllo, verifica, supervisione di cui
al presente articolo. A tal fine, il soggetto realizzatore si impegna
a rendere disponibili, nelle modalita' previste nella presente
convenzione, ovvero secondo le indicazioni del Servizio di Protezione
civile, le informazioni ed i documenti richiesti. La documentazione
deve essere inviata al Servizio di Protezione civile nei termini e
nelle modalita' da questi indicate.
Art. 4
Compiti e funzioni del soggetto realizzatore
1. Il soggetto realizzatore, in qualita' di ente titolare degli
interventi, assume la piena ed esclusiva responsabilita' in ordine
alla completa e corretta attuazione degli stessi cosi' come
individuati all'art. 1 della presente convenzione.
2. In particolare, sono attribuite alla competenza del soggetto
realizzatore:
- la realizzazione e l'approvazione dei diversi livelli progettuali
(preliminare, definitivo ed esecutivo) dell'opera sulla base del
progetto d'intervento approvato dal Comitato di coordinamento di cui
all'art. 5 dell'Intesa di programma;
- l'espletamento delle procedure per l'affidamento dei lavori e/o
forniture necessari;
- la gestione e la responsabilita' della fase esecutiva degli
interventi previsti;
- la direzione lavori;
- le operazioni di collaudo degli interventi realizzati, secondo le
vigenti disposizioni in materia;
- i pagamenti ed i rapporti con i soggetti terzi, affidatari dei
lavori e/o forniture, connesse agli interventi di cui all'art. 1
della presente convenzione;
- la rendicontazione degli interventi al Servizio di Protezione
civile e al Comune secondo le modalita' di cui alla presente
convenzione, salvo indicazioni ulteriori comunicate dal Servizio di
Protezione civile ai sensi dell'art. 3;
- la messa a disposizione dei documenti e delle informazioni
richieste dal Servizio di Protezione civile e/o dal Comune.
Art. 5
Erogazione del finanziamento
e rendicontazione degli interventi
1. Alla liquidazione delle somme impegnate dalla Regione a favore del
soggetto realizzatore, provvede, nel rispetto di quanto previsto
dalla delibera di Giunta regionale n. . . . . . del . . . . . . . . .
., il Responsabile del Servizio regionale competente, sulla base dei
documenti e delle schede di rendicontazione appositamente predisposti
dal Servizio di Protezione civile, ai sensi dell'art. 3 della
presente convenzione.
2. Mediante la documentazione predisposta dal Servizio di Protezione
civile, integrata dai certificati di pagamento alle imprese che
eseguono i lavori, il soggetto realizzatore dichiara ed attesta la
conformita' nonche' gli stati di avanzamento nella realizzazione
degli interventi. A tal fine, il soggetto realizzatore si impegna a
rendere disponibili, nelle modalita' previste dalla presente
convenzione, ovvero definite dal Servizio di Protezione civile, le
informazioni e i documenti richiesti. La documentazione prodotta deve
essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto
realizzatore, ovvero vistata per i certificati di pagamento.
3. In ogni caso viene fatta salva la possibilita' per la Regione,
mediante il Servizio di Protezione civile, di verificare in ogni
momento l'effettiva rispondenza quantitativa, e qualitativa, degli
interventi realizzati o in corso di realizzazione a quanto dichiarato
dal soggetto realizzatore, ai sensi dell'art. 3 della presente
convenzione.
4. Le quote di finanziamento sono liquidate alla dimostrazione,
mediante la documentazione e le modalita' previste dal presente
articolo, del raggiungimento degli stati di avanzamento predefiniti.
In particolare, le quote di finanziamento sono liquidate secondo le
modalita' seguenti:
a) il 20% della somma complessivamente impegnata dalla Regione alla
presentazione della documentazione, appositamente predisposta,
attestante la definizione del programma e l'approvazione dei progetti
esecutivi degli interventi di cui all'art. 1 della presente
convenzione nonche' di attestazione comprovante l'avvio delle opere;
b) il 35% della somma complessivamente impegnata dalla Regione alla
presentazione della documentazione, attestante uno stato di
avanzamento dei lavori pari al 30% dell'importo complessivo degli
interventi di cui all'art. 1 della presente convenzione;
c) il 35% della somma complessivamente impegnata dalla Regione alla
presentazione della documentazione attestante uno stato di
avanzamento dei lavori pari al 60% dell'importo complessivo degli
interventi di cui all'art. 1 della presente convenzione;
d) il 10% della somma complessivamente impegnata dalla Regione alla
presentazione della documentazione attestante la conclusione dei
lavori necessari alla realizzazione degli interventi e della relativa
documentazione che attesti il costo complessivo sostenuto.
5. Il soggetto realizzatore, inoltre, e' tenuto ad inviare le
ulteriori informazioni integrative e/o di dettaglio eventualmente
richieste dal Servizio di Protezione civile. In tal caso esse
verranno a costituire parte integrante della documentazione di cui al
comma 1 del presente articolo, anche ai fini della liquidazione delle
quote di finanziamento da parte del Servizio a cio' preposto dalla
Regione. In ogni caso le informazioni dovranno essere sottoscritte
dal legale rappresentante del soggetto realizzatore.
6. In ogni caso le schede ed i moduli predefiniti potranno essere
successivamente modificati e/o integrati dal Servizio di Protezione
civile in ragione delle necessita' eventualmente sopravvenute.
7. La documentazione di cui al comma 1 del presente articolo,
predisposta dal Servizio di Protezione civile della Regione, viene
inviata (mediante lettera raccomandata - via fax - etc.) al soggetto
realizzatore.
8. La Regione puo', in ogni momento, sospendere o revocare la
corresponsione dei finanziamenti, con cio' escludendosi ogni diritto
o pretesa di rivalsa del soggetto realizzatore, qualora, sulla base
delle indicazioni motivate dal Servizio di Protezione civile ritenga
non soddisfatte le condizioni poste alla base del finanziamento degli
interventi di cui all'art. 1 della presente convenzione.
9. Copia delle comunicazioni che intercorrono tra i firmatari della
presente convenzione in ordine ai punti precedenti, deve essere
inviata, per conoscenza, al terzo soggetto firmatario non
destinatario diretto.
Art. 6
Conformita' degli interventi
1. Il soggetto realizzatore si impegna a che gli interventi di cui
all'art. 1 della presente convenzione siano realizzati nel rispetto
delle vigenti disposizioni di legge ed, in particolare, in
conformita' alle disposizioni richiamate in premessa e
nell'articolato della presente convenzione.
Art. 7
Rinvio
1. Le premesse che precedono fanno parte integrante, formale e
sostanziale, della presente convenzione.
2. Per tutto quanto qui non espressamente previsto e disciplinato, si
rinvia ai principi desumibili dagli atti legislativi, regolamentari
ed amministrativi richiamati in premessa e nella presente
convenzione.
Art. 8
Validita' della convenzione
1. La presente convenzione e' valida, previa sua sottoscrizione,
dalla data di esecutivita' della deliberazione della Giunta regionale
n. . . . . . del . . . . . . . . . .
per LA REGIONE per IL COMUNE
EMILIA-ROMAGNA DI RAVENNA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
per L'AZIENDA RAVENNATE
ENERGIA E AMBIENTE SPA
. . . . . . . . . . . . . . .