REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 2001, n. 2683

Approvazione del Programma di finanziamento per l'anno 2001 relativo ai progetti di tutela, recupero e valorizzazione nelle aree di valore naturale e ambientale (art. 49, L.R. 24 marzo 2000, n. 20). Concessione dei contributi agli Enti beneficiari

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la L.R. 24 marzo 2000, n. 20, recante "Disciplina generale                
sulla tutela e l'uso del territorio", ed in particolare l'art. 49, il           
quale prevede:                                                                  
- che la Regione, al fine di favorire la realizzazione di progetti di           
tutela, recupero e valorizzazione nelle aree di valore naturale e               
ambientale, concede contributi agli Enti locali per la progettazione            
degli interventi e per l'elaborazione di studi sugli effetti degli              
stessi sui sistemi insediativo, ambientale, paesaggistico, sociale ed           
economico;                                                                      
- che la Regione, a tal fine, promuove la conclusione di accordi di             
cui all'art. 15 della Legge 241/90 con gli Enti locali interessati,             
attraverso i quali viene stabilito:                                             
- l'oggetto, i contenuti degli interventi che si intendono realizzare           
e uno studio di fattibilita' degli stessi;                                      
- il programma di lavoro relativo alla progettazione degli interventi           
e all'elaborazione dello studio degli effetti, con l'indicazione del            
costo complessivo degli stessi;                                                 
- le forme di partecipazione degli enti contraenti all'attivita'                
tecnica di progettazione, i loro rapporti finanziari e i reciproci              
obblighi e garanzie;                                                            
- che i contributi regionali sono concessi, sulla base di programmi             
annuali o pluriennali, nella misura massima del 70% delle spese di              
progettazione indicate nell'accordo;                                            
vista, inoltre, la delibera del Consiglio regionale n. 1994                     
dell'1/10/2001 recante "Approvazione del bando per la concessione di            
contributi agli Enti locali per la formazione di progetti di tutela e           
valorizzazione ai sensi dell'art. 49 della L.R. 24/3/2000, n. 20" la            
quale, nel fissare le modalita' e i criteri per la concessione dei              
contributi stabilisce:                                                          
- che le proposte progettuali dovranno essere presentate entro e non            
oltre la data del 15 novembre 2001, pena l'esclusione della proposta;           
- che tali proposte saranno valutate e selezionate da un Nucleo di              
valutazione costituito con determinazione del Direttore generale alla           
Programmazione territoriale e Sistemi di mobilita';                             
- che la valutazione e selezione delle proposte da parte del Nucleo             
suddetto portera' alla formazione di una graduatoria che determinera'           
i progetti da finanziarsi in base alla disponibilita' finanziaria del           
Bilancio regionale per l'anno 2001;                                             
- che la Giunta regionale provvedera' con conseguente atto                      
all'approvazione del programma di finanziamento per l'anno 2001;                
- che la suddetta graduatoria avra' validita' biennale, al fine di              
consentire il finanziamento dei progetti che non abbiano trovato                
copertura finanziaria nell'anno 2001 in essa ricompresi, sulla base             
delle future disponibilita' di bilancio;                                        
constatato che alla data del 15 novembre 2001 risultato spedite o               
pervenute n. 21 proposte progettuali, ai sensi del bando di cui alla            
citata delibera 1994/01, che di seguito si elencano:                            
(segue allegato fotografato)                                                    
ALLEGATO B                                                                      
Schema di convenzione                                                           
Convenzione, ai sensi dell'art. . . . della L.R. 20/01, tra la                  
Regione Emilia-Romagna e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . per            
l'elaborazione del progetto di tutela, recupero e valorizzazione                
denominato ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . ."                                                                          
L'anno 2002, addi' . . . . . . . . . . . . . . . tra la Regione                 
Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 50, codice              
fiscale 80062590379, rappresentata dal Direttore generale alla                  
Programmazione territoriale e Sistemi di mobilita', . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ., e il Comune/la Provincia/la              
Comunita' montana di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . , con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . , Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , codice                
fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . , rappresentato ai sensi del vigente statuto dal sig./a           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nato a            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , il . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,                                     
si conviene e si stipula quanto segue:                                          
Art. 1                                                                          
Enti contraenti                                                                 
La Regione Emilia-Romagna affida a . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. (Ente capofila), per se' e per conto di . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . (altri enti che sottoscrivono la presente convenzione),               
l'elaborazione del Progetto denominato " . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ", secondo le specificazioni              
del successivo articolato.                                                      
Art. 2                                                                          
Referenti                                                                       
Per il corretto svolgimento del progetto di cui all'art. 1 e'                   
individuato quale referente per . . . . . . . . . . . . . . (Ente               
capifila) il sig./a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . , che esercita anche il ruolo di responsabile del procedimento.             
Il referente di cui al presente articolo potra' essere sostituito per           
giustificato motivo con atto del relativo Ente nominante.                       
Il Responsabile dell'Ufficio regionale Sistemi di tutela del                    
paesaggio, o collaboratore allo scopo designato con apposito atto,              
provvedera' a fornire il necessario supporto per orientare il lavoro            
al pieno raggiungimento dei suoi obiettivi ed a partecipare agli                
inconri periodici di verifica delle fasi intermedie del progetto.               
Art. 3                                                                          
Programma di lavoro                                                             
Il programma di lavoro, di cui all'allegato . . . . . . . . . . .               
parte integrante della presente convenzione, predisposto dal                    
responsabile del procedimento d'intesa con gli altri soggetti                   
firmatari, precisa gli obiettivi ed i principali punti in cui si                
articola il progetto.                                                           
In particolare, il programma di lavoro dovra' specificare:                      
- l'ambito territoriale di riferimento del progetto, nel quadro delle           
indicazioni della pianificazione regionale e provinciale;                       
- le analisi che si intendono sviluppare;                                       
- gli elaborati che si intendono produrre, chiarendone contenuti,               
scopi e finalita';                                                              
- gli studi e progetti gia' disponibili riferiti alle tematiche e               
agli ambiti territoriali di cui al presente progetto e loro grado di            
utilizzabilita';                                                                
- gli studi sugli effetti del progetto sui sistemi insediativo,                 
ambientale, paesaggistico, sociale ed economico;                                
- le modalita' di verifica in corso d'opera del progetto e le                   
eventuali necessita' di riscontri intersettoriali, nonche' di accordi           
con altri soggetti competenti per il territorio interessato dalla               
progettazione, ai fini della corretta formazione e successiva                   
attuazione del progetto;                                                        
- i costi del progetto, esposti in maniera analitica, secondo voci              
riferite ad analisi, progetto e spese tecniche diverse (sopralluoghi,           
materiali, etc.).Qualora nel corso dell'elaborazione del progetto si            
evidenziassero imprevisti o diverse opportunita', il responsabile del           
procedimento puo' richiedere, d'intesa col referente regionale, la              
modifica o l'integrazione di parti non essenziali del programma di              
lavoro in argomento.                                                            
Art. 4                                                                          
Costo del progetto                                                              
Il costo globale del progetto e' determinato in Lire . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . , pari a Euro . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . .                                                                       
(Nota: L'Amministrazione proponente dovra' dichiarare se il progetto            
sara' sviluppato mediante le proprie strutture tecniche o con                   
affidamento a professionisti esterni. Nel caso l'Amministrazione                
proponente intenda effettuare tutta o parte della progettazione                 
mediante le proprie strutture tecniche, dovranno essere specificate             
le unita' di lavoro coinvolte, il tempo impiegato per l'elaborazione            
di parti considerevoli del progetto, con l'indicazione dei costi                
conseguenti, l'elenco di materiali da utilizzare con la relativa                
incidenza economica. Non potra' in ogni caso essere richiesta la                
copertura a consuntivo delle spese sostenute al di fuori di quanto              
stabilito nel presente atto).                                                   
Art. 5                                                                          
Oneri                                                                           
La Regione Emilia-Romagna corrispondera' a . . . . . . . . . . .                
(Ente capofila), anche per conto degli altri enti che sottoscrivono             
la presente convenzione, quale quota di partecipazione alle spese per           
l'elaborazione del progetto in argomento, la somma di Lire . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . , (Euro . . . . . . . . . . . . .             
.), pari al . . . . . % del costo globale del progetto.                         
Per la copertura della residua quota del . . . . .% delle spese di              
redazione, pari a Lire . . . . . . . . . . . . . . (Euro . . . . . .            
. . . . . .) il . . . . . . . . . . . . . . (Ente interessato),                 
riserva nel proprio bilancio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . , Capitolo . . . . . . . . , la somma necessaria.                           
L'Ente interessato, come risulta anche dalla documentazione acquisita           
in sede di istruttoria della proposta progettuale, si impegna a non             
usufruire di altri contributi regionali per la redazione di progetti            
di analogo contenuto e riferiti allo stesso ambito territoriale.                
Art. 6                                                                          
Tempi di realizzazione e verifica del progetto                                  
I tempi di realizzazione del progetto nonche' la validita' della                
presente convenzione, sono stabiliti in mesi 15 dalla data di                   
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della                      
deliberazione della Giunta regionale n. . . . . . . del . . . . . . .           
. . . stipula della presente convenzione.                                       
Il Responsabile del Servizio regionale competente, con proprio atto             
formale, pua' concedere una sola proroga per un periodo non superiore           
a mesi 3, a seguito di specifica richiesta avanzata dall'Ente                   
capofila, prima della data di scadenza, in presenza di gravi e                  
giustificati motivi.                                                            
Alla scadenza dei tempi sopraindicati, il responsabile del                      
procedimento provvede a trasmettere al Servizio regionale competente            
gli elaborati progettuali, consegnati nel rispetto dei termini sopra            
indicati, al fine della verifica della rispondenza dei contenuti                
progettuali al programma di lavoro.                                             
Il Responsabile del Servizio competente potra' richiedere all'Ente              
capofila le rielaborazioni e/o le integrazioni necessarie per rendere           
il progetto conforme ai contenuti e agli obiettivi definiti dal                 
Programma di lavoro di cui all'art. 3, senza che cio' comporti                  
ulteriori oneri per la Regione oltre a quelli stabiliti al gia'                 
citato art. 5.                                                                  
Art. 7                                                                          
Consegna e approvazione del progetto                                            
L'Ente capofila trasmette alla Regione Emilia-Romagna, entro 3 mesi             
dalla data di consegna, n. 1 copia cartacea del progetto approvato              
con proprio atto, d'intesa con gli altri enti interessati e n. 1                
copia dello stesso su supporto informatico (CD-Rom), realizzato                 
secondo gli standard regionali.                                                 
Tale atto dovra' esplicitamente dichiarare: gli elaborati costituenti           
il progetto, il rispetto dei tempi di realizzazione, l'impegno a                
promuovere e a predisporre gli atti necessari per la realizzazione              
del progetto.                                                                   
L'Ente dovra' inoltre certificare, con proprio atto, il costo                   
effettivo del progetto (articolato secondo le principali voci di                
spesa, compreso il rendiconto economico-finanziario dei costi                   
riferiti alle parti di progetto qualora elaborate mediante le                   
strutture tecniche degli enti coinvolti).                                       
Art. 8                                                                          
Modalita' di pagamento                                                          
L'erogazione della quota di partecipazione alle spese per                       
l'elaborazione del progetto in argomento a carico della Regione, di             
cui al precedente art. 5, avverra' in due fasi:                                 
- una prima quota pari al 30% del contributo concesso, all'atto della           
stipula della Convenzione, a titolo di anticipazione delle spese                
previa presentazione di dichiarazione attestante l'inizio                       
dell'attivita', con atto del Responsabile del Servizio competente;              
- la restante quota pari al 70% del contributo, verra' erogata al               
ricevimento della documentazione di cui all'art. 7, con atto del                
Responsabile del Servizio competente, in seguito alla attestazione da           
parte dello stesso della rispondenza dei contenuti progettuali al               
programma di lavoro, del rispetto dei tempi di elaborazione stabiliti           
convenzionalmente, nonche' dell'avvenuta consegna degli elaborati               
costituenti il progetto e dei relativi atti di approvazione                     
supportata da apposita rendicontazione delle spese sostenute.                   
La Regione Emilia-Romagna si riserva la facolta' di non liquidare le            
spese afferenti a voci non corrispondenti a quelle stabilite e, in              
caso di provata inadempienza nello svolgimento di quanto previsto dal           
programma di lavoro, la liquidazione parziale in relazione al lavoro            
effettivamente svolto.                                                          
La Regione Emilia-Romagna potra' fare l'uso totale o parziale dei               
materiali componenti il progetto senza che possano essere sollevare             
eccezioni di sorta.                                                             
Art. 9                                                                          
Decadenza                                                                       
L'Ente sottoscrittore la presente convenzione decade automaticamente            
dalla concessione del contributo regionale di cui al precedente art.            
5 ove l'elaborazione del progetto non venga conclusa nei tempi                  
prefissati al precedente art. 6 (fa fede la comunicazione del                   
responsabile del procedimento), ovvero non trasmetta al Servizio                
regionale, nei termini indicati dal precedente art. 7, gli elaborati            
che costituiscono il progetto e i relativi atti di approvazione.                
In tali casi, la Regione potra' richiedere la restituzione della                
somma erogata a titolo di anticipo.                                             
Art. 10                                                                         
Controversie                                                                    
Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti,                 
qualora non possa essere risolta in via amichevole, e' deferita al              
giudizio inappellabile di un Collegio arbitrale (con sede in Bologna)           
composto da un rappresentante della Regione, da un rappresentante del           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ente capofila) e da un terzo             
membro, il quale presiede il Collegio ed e' nominato dalle parti di             
comune accordo ovvero, in caso di mancato accordo, dal Presidente del           
Tribunale di Bologna. Le spese per la costituzione ed il                        
funzionamento del Collegio arbitrale saranno anticipate dalla parte             
che ne richiede l'intervento e ripartite in base alla determinazione            
del Collegio arbitrale medesimo, che dovra' pronunciarsi entro 90               
giorni dalla sua costituzione.                                                  
Per quanto non altrimenti indicato nella presente convenzione, viene            
dichiarato esclusivamente competente il Foro di Bologna.                        
Art. 11                                                                         
Oneri fiscali                                                                   
Il presente atto sara' registrato solo in caso d'uso, ai sensi                  
dell'art. 5, comma 2 del DPR 26 ottobre 1972, n. 634 e successive               
modifiche ed integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.              
Esso e' inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16, Tab. B, del              
DPR 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del DPR 30                 
dicembre 1982, n. 955.                                                          
Sottoscrizioni dei soggetti aderenti                                            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               
(Timbro dell'Ente e firma leggibile del legale rappresentante secondo           
lo statuto in vigore).                                                          
Data                                                                            
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  per L'ENTE                                       
IL DIRETTORE GENERALE  IL LEGALE RAPPRESENTANTE                                 
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE                                                     
E SISTEMI DI MOBILITA'                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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