REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 novembre 2001, n. 2397

Revoca della delibera del Consiglio regionale 742/97 e approvazione del nuovo Protocollo di intesa fra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Veneto per la progettazione preliminare dell'asse autostradale "Nuova Romea" fra Ravenna e Venezia E 55

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
1) di revocare tutti gli atti d'intesa approvati con delibera del               
Consiglio regionale n. 742 del 30 ottobre 1997, facendo salve le                
attivita' gia' svolte dalle Regioni firmatarie e quelle in fase di              
conclusione operativa;                                                          
2) di approvare il Protocollo d'intesa, allegato parte integrante del           
presente atto, fra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Veneto al             
fine di consentire la predisposizione del progetto preliminare per la           
realizzazione dell'asse autostradale Ravenna-Venezia - "Nuova Romea"            
- per il completamento dell'itinerario europeo E45-E55;                         
3) di dare atto che l'onere complessivo a carico della Regione                  
Emilia-Romagna ai fini della realizzazione dell'attivita' di cui al             
precedente punto 2) ammonta a livello previsionale a complessive Lire           
3.200.000.000 (pari a Euro 1.652.662,08) di cui:                                
a) Lire 3.000.000.000 (pari a Euro 1.549.370,70) quale partecipazione           
finanziaria di questa Regione per le attivita' di competenza della              
Regione Veneto, che trova copertura per Lire 2.800.000.000 (pari a              
Euro 1.446.079,32) sul Capitolo 41120 "Concorso della Regione per la            
elaborazione di un programma di studi e di interventi comprendente la           
progettazione delle opere per il consolidamento dei collegamenti                
ferroviari, stradali ed idroviari con il porto di Ravenna (L.R. 4               
giugno 1988, n. 23)" del Bilancio per l'esercizio finanziario 2001 e            
per Lire 200.000.000 (pari a Euro 103.291,38) sul corrispondente                
capitolo del Bilancio per l'esercizio finanziario 2002 che verra'               
dotato della necessaria disponibilita' in relazione all'entrata in              
vigore della legge regionale di Bilancio per l'esercizio 2002 cosi'             
come indicato al successivo punto 6);                                           
b) Lire 200.000.000 (pari a Euro 103.291,38) IVA compresa, quale                
importo massimo della spesa per l'attivita' di competenza della                 
Regione Emilia-Romagna, che trova copertura sul Capitolo 41120 del              
Bilancio per l'esercizio finanziario 2001;                                      
4) di dare atto che con proprio atto separato, successivamente                  
all'approvazione della presente deliberazione, si procedera'                    
all'esecuzione delle attivita' di specifica competenza della Regione            
Emilia-Romagna di cui al precedente punto 3)-b);                                
5) di autorizzare il Presidente della Regione Emilia-Romagna ad                 
apportare eventuali, limitate modifiche, che si rendessero necessarie           
per la migliore attuazione dell'Intesa, a condizione che tali                   
modifiche non comportino aumenti di spesa a carico della Regione;               
6) di rinviare, per cio' che attiene l'attivita' da svolgere di cui             
al precedente punto 3)-a), nel rispetto delle disposizioni                      
legislative vigenti ed in applicazione della delibera n. 2541/95, ad            
un successivo atto del Direttore generale competente per materia da             
emanarsi successivamente all'entrata in vigore della legge                      
finanziaria regionale adottata con la legge di Bilancio per                     
l'esercizio finanziario 2002, la quantificazione complessiva del                
finanziamento regionale alla Regione Veneto, nei limiti sopra                   
indicati, e l'impegno delle relative risorse finanziarie, secondo la            
disponibilita' recata dal Capitolo 41120 del Bilancio per l'esercizio           
finanziario 2002;                                                               
7) di dare altresi' atto che il Direttore generale alla                         
Programmazione e Sistemi di mobilita' provvedera' a nominare i                  
rappresentanti della Regione Emilia-Romagna nel gruppo tecnico                  
interregionale previsto all'art. 6 dell'Intesa con la Regione Veneto;           
8) di sottoporre la presente deliberazione al Consiglio regionale per           
la ratifica ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. I dello Statuto               
regionale;                                                                      
9) di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione nel                   
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
ALLEGATO 1                                                                      
SCHEMA                                                                          
Protocollo di intesa tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione                 
Veneto per la progettazione preliminare dell'asse autostradale "Nuova           
Romea" fra Ravenna e Venezia per il completamento dell'itinerario               
europeo E45-E55                                                                 
La Regione Emilia-Romagna nella persona di  . . . . . . . . . ;                 
La Regione Veneto nella persona di . . . . . . . . . . . . . . . . ;            
Premesso:                                                                       
- che il territorio delle regioni Emilia-Romagna e Veneto e'                    
attraversato dall'itinerario europeo E55, facente parte della rete              
transeuropea dei trasporti (TEN) di cui alla decisione UE  n.1692/96;           
- che detto itinerario e' infrastrutturato per l'intero territorio              
nazionale con opere autostradali, fatta eccezione per il tratto                 
compreso tra Ravenna e Venezia, laddove la sola infrastruttura                  
stradale e' rappresentata dalla SS 309 "Romea" che non e' piu' in               
grado di sopportare il crescente traffico di persone e di merci;                
- che nel tratto compreso tra Ravenna e Venezia si sovrappongono il             
traffico passeggeri e merci di lunga percorrenza, le componenti                 
commerciali attratte e generate dai porti di Chioggia, Ravenna e                
Venezia, nonche' quelle turistiche con destinazione la citta' di                
Venezia ed il litorale romagnolo e veneto;                                      
- che le Regioni adriatiche, allo scopo di promuovere e sostenere la            
realizzazione del Corridoio Adriatico di cui fa parte anche il tratto           
di E55 fra Ravenna e Venezia, hanno approvato uno studio di                     
fattibilita' per la realizzazione delle necessarie opere                        
infrastrutturali, trasmettendolo all'Unione Europea per conseguire un           
cofinanziamento nell'ambito degli interventi per il potenziamento               
delle reti transeuropee di trasporto;                                           
- che la Regione Emilia-Romagna, unitamente alla Regione Veneto, ha             
gia' manifestato la precisa e comune volonta' politica di perseguire            
il potenziamento infrastrutturale del collegamento stradale tra                 
Ravenna e Venezia con la sottoscrizione, nel luglio del 1997, di                
specifici atti di intesa, approvati con delibera del Consiglio                  
regionale n. 742 del 30 ottobre 1997;                                           
- che dalla sottoscrizione di tali atti sono intervenute modifiche              
riguardanti il tipo di infrastruttura da realizzare e piu'                      
precisamente, in data 9 agosto 2001, la Regione Veneto ha siglato con           
il Governo della Repubblica Italiana un Accordo quadro, nel quale si            
e' impegnata a redigere, d'intesa con la Regione Emilia-Romagna, il             
progetto preliminare per la realizzazione dell'asse autostradale                
Ravenna-Venezia - "Nuova Romea" - per il completamento                          
dell'itinerario europeo E45-E55;                                                
preso atto:                                                                     
- che il Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL)                  
approvato nel marzo 2001, nell'esaminare il Sistema nazionale                   
integrato dei trasporti (SNIT) ed in particolare nell'individuare gli           
interventi prioritari dello SNIT ha riservato particolare attenzione            
al potenziamento del corridoio trasversale orientale                            
Roma-Orte-Cesena-Ravenna-Venezia (E45-E55) ed ha altresi' inserito,             
all'interno del primo insieme di interventi prioritari necessari ad             
eliminare evidenti criticita' funzionali e di sicurezza della rete,             
il completamento ed il potenziamento dei corridoi longitudinali                 
tirrenico ed adriatico e delle dorsali, con specifico riferimento,              
oltre alla variante di valico, al tratto di E55 compreso fra Ravenna            
e Venezia;                                                                      
- che la realizzazione della E55 e' stata inserita nel PRIT                     
1998/2010, quale infrastruttura viaria di collegamento fra Ravenna e            
Venezia con valenza internazionale, godendo di assoluta priorita'               
all'interno del sistema cispadano ed essendo ad essa assegnate le               
funzioni di collegamento principale con il nord-est del Paese e con             
l'est europeo;                                                                  
- che l'Accordo di programma quadro in materia di infrastrutture                
viarie siglato dalla Regione Emilia-Romagna e dal Ministero delle               
Infrastrutture in data 3 agosto 2001, in attuazione dell'Intesa                 
istituzionale di programma sottoscritta in data 22 marzo 2000,                  
prevede nel sistema infrastrutturale strategico, la realizzazione               
della E55 "Nuova Romea" quale intervento principale nell'ambito del             
Corridoio Adriatico;                                                            
- che, pur a fronte di tale rilevanza attribuita all'opera, il Piano            
triennale ANAS 2001-2003 non prevede significativi interventi in                
grado di dare una adeguata risposta ai problemi di mobilita' che                
interessano il tratto di Corridoio Adriatico in esame;                          
- che, visti gli Accordi firmati con il Governo, e' opportuno                   
procedere urgentemente a predisporre tutta l'attivita' necessaria               
all'inclusione dell'opera nella prima programmazione annuale;                   
ritenuto:                                                                       
- che, pertanto, e' necessario procedere alla predisposizione della             
progettazione preliminare dell'opera anche in considerazione della              
nuova soluzione autostradale, non ancora inserita nella                         
programmazione annuale dello Stato;                                             
- che tale tipologia infrastrutturale si combina perfettamente con lo           
strumento del project financing di cui all'art. 37 bis, Legge 109/94.           
Tutto cio' premesso e considerato, le parti convengono:                         
Art. 1                                                                          
Di svolgere, ciascuna per le parti di propria competenza sotto                  
dettagliatamente specificate, le attivita' dirette alla progettazione           
preliminare del nuovo asse stradale Ravenna-Venezia, da realizzarsi             
in regime autostradale.                                                         
Art. 2                                                                          
Di proporre congiuntamente all'ANAS di aderire all'iniziativa di cui            
al precedente punto 1), trattandosi di asse di rilevanza                        
interregionale ed essendo la SS 309 "Romea" inserita nella rete                 
stradale nazionale di cui al DLgs 461/99.                                       
Art. 3                                                                          
Ciascuna Regione interviene sulla progettazione preliminare                     
dell'opera per un importo complessivo di Lire 3.000.000.000 (pari a             
1.549.370,70 Euro), fatta salva l'eventuale riquantificazione qualora           
l'ANAS ritenesse di aderire all'iniziativa di cui alla presente                 
Intesa.                                                                         
Art. 4                                                                          
Di individuare nella Regione Emilia-Romagna il soggetto che                     
effettuera' l'analisi strategica d'impatto ambientale, presupposto              
della progettazione preliminare, volta alla verifica delle                      
caratteristiche paesaggistiche del territorio attraversato dalla                
suddetta infrastruttura, in coerenza con la politica nazionale e                
comunitaria di rispetto e riequilibrio dell'ambiente ed in                      
considerazione degli aspetti ambientali, trasportistici,                        
socio-economici, nonche' di sicurezza, con onere finanziario a suo              
totale carico, per una spesa complessiva massima di Lire 200.000.000            
(pari a 103.291,38 Euro) oneri fiscali compresi.                                
Art. 5                                                                          
Di individuare nella Regione Veneto il soggetto che procedera' alla             
redazione della progettazione preliminare e del relativo studio di              
impatto ambientale del nuovo asse infrastrutturale, prevedendo                  
bretelle di collegamento con la SS434 "Transpolesana" e con la SS309            
"Romea" per la connessione turistica con il Parco del Delta del Po e            
con il Porto di Chioggia. Per tali attivita' e' prevista la                     
partecipazione finanziaria della Regione Emilia-Romagna per un                  
importo a livello previsionale complessivo di Lire 3.000.000.000                
(pari a 1.549.370,70 Euro) di cui Lire 2.800.000.000 (pari a                    
1.446.079,32 Euro) a carico del Bilancio per l'esercizio finanziario            
2001 e Lire 200.000.000 (pari a 103.291,38 Euro) in relazione                   
all'iscrizione delle risorse sul Bilancio per l'esercizio finanziario           
2002, successivamente all'entrata in vigore della legge di bilancio             
di riferimento, che verra' erogato con le seguenti modalita':                   
- il 60% dell'importo complessivo, quantificato a seguito                       
dell'affidamento dell'incarico, approvato dal gruppo tecnico di cui             
al successivo art. 6;                                                           
- il 40% alla conclusione del progetto preliminare in conformita'               
alle disposizioni del bando di gara, previa verifica, della                     
documentazione relativa da parte del gruppo di lavoro di cui al                 
successivo art. 6.                                                              
Art. 6                                                                          
La Regione Veneto costituira' un gruppo di lavoro composto                      
pariteticamente da propri tecnici e da tecnici nominati dalla Regione           
Emilia-Romagna per seguire le diverse fasi tecniche della                       
progettazione preliminare.                                                      
Art. 7                                                                          
Le Regioni Emilia-Romagna e Veneto si impegnano allo svolgimento                
delle attivita' necessarie all'inclusione del progetto preliminare              
nella prima programmazione statale, di cui all'art. 14, Legge 109/94,           
utile alla sua realizzazione.                                                   
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                                   
per LA REGIONE VENETO                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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