COMUNICATO
Titolo II - Decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente il progetto di ampliamento dell'impianto di depurazione della acque reflue scaricate dall'Orogel
Il progetto e' presentato da Orogel Soc. coop. a rl.
Il progetto e' localizzato in localia' Pievesestina del comune di
Cesena.
Il progetto interessa il territorio del comune di Cesena e della
provincia di Forli'-Cesena.
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita'
competente: Provincia di Forli'-Cesena, con atto di Giunta
provinciale prot. n. 73775/520 del 3/12/2002, ha assunto la seguente
decisione:
(omissis) delibera:
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in
considerazione dello scarso rilievo degli interventi previsti e dei
conseguenti impatti ambientali, il progetto concernente ampliamento
dell'impianto di depurazione delle acque reflue scaricate dall'Orogel
sito in localita' Pievesestina di Cesena, presentato da Orogel Soc.
coop. a rl dall'ulteriore procedura di VIA con le seguenti
prescrizioni:
1) si ritiene necessario, al fine di garantire il principio
dell'invarianza idraulica, interpretare quanto disposto dall'articolo
9 delle NTA del Piano stralcio di bacino, attraverso un adeguato
sovradimensionamento dei collettori fognari riceventi i deflussi
superficiali che derivano da tutte le superfici di pertinenza del
depuratore e recapitati in corpi idrici superficiali;
2) nei processi di ispessimento e disidratazione dei fanghi: -
dovranno essere mantenute le fasi di estrazione e disidratazione il
piu' possibile regolari; - in caso di forzata interruzione per piu'
giorni effettuare inoculo preventivo di batteri liofilizzati
controllando periodicamente il potenziale redox del fango allo scopo
di evitare il raggiungimento di valori negativi;
3) le operazioni di smaltimento dei fanghi dovranno essere il piu'
regolari possibile e comunque lo stoccaggio dei fanghi in attesa di
smaltimento dovra' avvenire in containers dotati di coperchio;
4) entro 3 mesi dalla messa a regime dell'impianto dovra' essere
effettuata, con oneri a carico del proponente, un'adeguata campagna
di monitoraggio ambientale degli odori in punti definiti al confine
dell'impianto. I risultati di tali indagini dovranno essere trasmessi
al Servizio Pianificazione territoriale dell'Amministrazione
provinciale di Forli'-Cesena e ad ARPA;
5) in fase di cantiere dovranno essere messe in atto tutte le
misure di mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento della
qualita' dell'aria nella zona legato alla dispersione di polveri
sospese e inquinanti atmosferici prodotti dai mezzi d'opera e dalle
attivita' previste in tale fase, al fine di garantire il rispetto dei
limiti di qualita' dell'aria stabiliti dalla normativa vigente e la
salute pubblica;
6) devono essere realizzati, prima della messa a regime
dell'impianto, gli interventi di mitigazione previsti e maggiormente
efficienti tra quelli analizzati per le sorgenti ritenute rilevanti
al fine di garantire il rispetto di tutti i limiti acustici vigenti
nelle aree adiacenti all'impianto e in prossimita' di tutti i
ricettori presenti;
7) devono essere eseguiti, secondo le modalita' stabilite dalla
normativa vigente, rilievi atti a determinare il rispetto dei valori
limite differenziali di rumore in periodo diurno e notturno in
prossimita' di tutti i ricettori presenti nell'area. Tali rilievi
vanno eseguiti all'interno degli ambienti abitativi monitorando il
rumore residuo in assenza di impianto e il livello equivalente di
rumore ambientale con impianto in attivita';
8) devono essere eseguiti rilievi del livello di rumore ambientale
in esterno in periodo diurno e in periodo notturno in prossimita' di
tutti i ricettori maggiormente esposti presenti nell'area e nelle
aree adiacenti all'impianto secondo le modalita' stabilite dalla
normativa vigente, con impianto in attivita' e a regime al fine di
verificare il rispetto dei valori limite di accettabilita'
attualmente vigenti o, in seguito all'entrata in vigore della
zonizzazione acustica del territorio comunale, dei valori limite
assoluti di immissione stabiliti nelle aree monitorate;
9) in seguito alla messa a regime del nuovo impianto e sulla base
dei risultati della prima campagna del monitoraggio sopra descritto,
in caso di verifica di mancato rispetto dei limiti vigenti, si
dispone quanto segue: a) devono essere monitorate, secondo le
modalita' stabilite dalla normativa vigente, le sorgenti acustiche
interne all'impianto maggiormente rilevanti; b) devono essere
valutati i contributi di ogni singola sorgente sui livelli di
rumorosita' in periodo diurno e notturno nell'ambiente circostante e
nei ricettori presenti; c) sulla base dell'analisi effettuata (vedi
punto a)) e dei contributi individuati (vedi punto b)), devono essere
identificate le eventuali sorgenti interne il cui contributo sonoro
risulti responsabile del mancato rispetto dei limiti acustici vigenti
nell'ambiente circostante e nei ricettori presenti rispetto alla
situazione ante operam; d) nel caso in cui vengano identificate
sorgenti di rumore interne all'impianto il cui contributo sonoro
risulti responsabile del mancato rispetto dei limiti acustici vigenti
(punto c)), ogni singola sorgente di rumore identificata come tale
deve essere dotata di ulteriori e adeguate misure di insonorizzazione
e/o mitigazione acustica al fine di garantire, sulla base di quanto
disposto dalla zonizzazione acustica adottata del Comune di Cesena e
dalla normativa vigente, quanto segue: - il rispetto dei valori
limite di emissione diurni e notturni vigenti; - in prossimita' di
tutti i ricettori presenti il rispetto dei valori limite assoluti di
immissione diurni e notturni vigenti; - in prossimita' di tutti i
ricettori esposti alla rumorosita' dell'impianto (ambienti abitativi)
il rispetto dei valori limite differenziali diurni e notturni
vigenti; e) devono essere eseguiti, secondo le modalita' stabilite
dalla normativa vigente, nuovi rilievi atti a determinare il rispetto
dei valori limite assoluti e differenziali di rumore in periodo
diurno e notturno in prossimita' di tutti i ricettori presenti
nell'area nei medesimi punti monitorati in precedenza al fine di
verificare l'efficienza delle misure di mitigazione;
10) il monitoraggio e le analisi di cui ai punti 6) e 7) dovranno
essere eseguiti da ARPA, entro un mese dalla messa a regime
dell'impianto, secondo le modalita' e i criteri da essa definiti e
con oneri a carico della societa' proponente e tutti i risultati
dovranno essere trasmessi al Servizio Pianificazione
territoriale dell'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena e alla
societa' proponente;
11) in caso di verifica da parte dell'ARPA del mancato rispetto dei
limiti vigenti, gli studi e i monitoraggi descritti al punto 9)
lettere a), b), c), e d), dovranno essere effettuati dal proponente a
proprio carico entro 6 mesi dal ricevimento da parte della stessa
societa' proponente dei risultati del monitoraggio effettuato da ARPA
e descritto al punto 10), e gli studi effettuati e i risultati
dovranno essere trasmessi ad ARPA e all'Amministrazione provinciale
di Forli'-Cesena - Servizio Pianificazione territoriale;
12) il monitoraggio e le analisi di cui al punto 9) lettera e)
dovranno essere eseguiti da ARPA entro un mese dalla realizzazione
delle ulteriori misure di insonorizzazione e/o mitigazione acustica
eventualmente previste al punto 4) lettera d), e i risultati dovranno
essere trasmessi all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena,
Servizio Pianificazione territoriale;
13) e' necessario completare la siepe lungo il perimetro dello
stabilimento avvalendosi della stessa essenza e mantenendo lo stesso
sesto di impianto utilizzati per la parte esistente;
14) nella realizzazione del manufatto dovranno essere applicate
tutte le migliori tecniche disponibili per conseguire un elevato
grado di sicurezza e protezione da possibili contaminazioni del suolo
derivanti sia dai reflui trattati che dalle sostanze chimiche
utilizzate nel processo di depurazione. In funzione della tipologia
costruttiva prescelta (in opera, prefabbricata o mista) dovra' essere
previsto un adeguato sistema di impermeabilizzazione delle porzioni
interrate della struttura capace di conservare la sua efficacia anche
a seguito di assestamenti, sotto l'azione del sovraccarico del
manufatto, e/o variazioni volumetriche dei terreni, provocati da
oscillazioni del livello di falda;
15) in fase di esercizio dell'impianto dovra' essere previsto il
prelievo e l'analisi chimico-fisica delle acque prelevate in
piezometro, appositamente installato in area contermine all'impianto
di depurazione, che intercetti la falda superficiale nell'intervallo
stratigrafico - 5.00 - 10.00 metri. La frequenza del campionamento
dovra' essere almeno semestrale con profilo analitico similare a
quello previsto e gia' svolto sulle acque effluenti dall'impianto di
depurazione. I risultati del monitoraggio dovranno essere trasmessi
alla Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena, Servizio
Pianificazione territoriale;
16) dovra' essere valutata dal proponente la possibilita' di
adottare un metodo di disinfezione/sterilizzazione finale dei liquami
ambientalmente piu' compatibile rispetto a quello previsto dal
progetto, ovvero facendo ricorso unicamente a tecnologie mediante
trattamento che non prevedono l'utilizzo di cloro o suoi derivati;
17) verificato il potenziale utilizzo a scopi irrigui delle acque
dello scolo Dismano, dovra' essere valutata dal proponente
l'eventualita' di dotare il nuovo impianto di depurazione di sistemi
e tecnologie di abbattimento piu' efficaci dei cloruri
nell'effluente;
b) di quantificare in Euro 161, pari allo 0,02% del valore
dell'intervento, come determinato in parte narrativa, le spese
istruttorie che, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e successive
modificazioni ed integrazioni, sono a carico del proponente;
c) di invitare l'Amministrazione comunale di Cesena a provvedere
all'adeguamento della classificazione acustica adottata con atto di
Giunta comunale n. 191 del 9/9/2002, in quanto la definizione delle
classi acustiche omogenee in prossimita' del confine est dello
stabilimento Orogel (Tavola CA1 - Zona nord - progetto) e' stata
effettuata senza tenere conto della variazione urbanistica prodotta
dall'accordo di programma "Area Fruttadoro-Orogel", approvato con
decreto del Presidente della Provincia prot. gen. 29132 del 24/4/2002
e dalla successiva delibera di Consiglio comunale n. 103 del
13/5/2002 di ratifica dell'adesione del Sindaco all'accordo di
programma;
d) di trasmettere la presente delibera all'Orogel Soc. coop. a rl, ad
ARPA ed al Settore Sviluppo economico del Comune di Cesena;
e) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante
l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, IV comma
del DLgs 18 agosto 2000, n. 267;
f) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n.
9 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente partito di
deliberazione;
g) di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione
territoriale per il seguito di competenza.