REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2002, n. 1965

Convenzione tra Regione Emilia-Romagna ed ISEA per la gestione dei finanziamenti di cui alla L.R. 3 luglio 1998, n. 20, anno 2002

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamati:                                                                     
- la L.R. 3 luglio 1998, n. 20 "Partecipazione della Regione                    
Emilia-Romagna all'Istituto per lo Sviluppo economico dell'Appennino            
centro-settentrionale - ISEA";                                                  
- in particolare, l'art. 2 di detta legge che autorizza la Regione a            
sostenere l'attivita' dell'Istituto attraverso la concessione di                
finanziamenti per il raggiungimento delle finalita' statutarie;                 
dato atto che la concessione di detti finanziamenti deve essere                 
disciplinata da apposita convenzione i cui contenuti sono                       
specificatamente indicati nel comma 3, del citato art. 2 della L.R.             
20/98;                                                                          
richiamate le proprie seguenti deliberazioni, con le quali e' stata             
disposta la concessione all'ISEA del finanziamento annuo pari ad Euro           
51.645,69 (corrispondente a Lire 100.000.000) da utilizzare                     
integralmente per l'attuazione di interventi per lo sviluppo del                
settore agricolo nelle aree appenniniche poste in Comunita' Montane             
della regione, con particolare riferimento all'agriturismo, ed e'               
stata autorizzata la stipula delle relative convenzioni:                        
- n. 2420 del 14/12/1998 riferita all'esercizio 1998;                           
- n. 1148 del 6/7/1999 riferita all'esercizio 1999;                             
- n. 2105 del 28/11/2000 riferita all'esercizio 2000;                           
- n. 2457 del 19/11/2001 riferita all'esercizio 2001;                           
richiamate altresi' le seguenti proprie deliberazioni con le quali e'           
stata disposta la proroga dei termini per l'espletamento degli                  
adempimenti previsti dalle convenzioni stipulate relativamente                  
all'utilizzo dei finanziamenti concessi e della relativa                        
rendicontazione alla Regione:                                                   
- n. 467 dell'1/3/2000 relativa al finanziamento concesso con la                
deliberazione 2420/98;                                                          
- n. 2033 del 21/11/2000 relativa al finanziamento concesso con                 
deliberazione 1148/99;                                                          
preso atto che l'Istituto ha fatto pervenire al Servizio Territorio             
rurale in data 3/12/2001, pertanto entro il termine prorogato con               
deliberazione 2033/00 al 28/2/2002, i prospetti riepilogativi                   
relativi all'utilizzo del finanziamento concesso con deliberazione              
1148/99 (acquisiti agli atti al prot. 34587/5);                                 
viste:                                                                          
- la determinazione del Responsabile del Servizio Territorio rurale             
n. 3040 dell'11/4/2002 con la quale si e' preso atto della                      
rendicontazione dei fondi assegnati relativi all'esercizio 1998 ed in           
particolare dell'effettivo importo utilizzato dall'ISEA per                     
l'attuazione di interventi a favore del settore agricolo nelle aree             
appenniniche;                                                                   
- la L.R. n. 50 del 28/12/2001 che quantifica in Euro 52.000,00                 
l'entita' del finanziamento concedibile per l'esercizio 2002 sul                
Capitolo 18063 "Contributi per il finanziamento dell'Istituto per lo            
Sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale - ISEA per il           
raggiungimento delle finalita' statutarie (art. 2, L.R. 3 luglio                
1998, n. 20)", compreso nell'UPB 1.3.1.2.5530 "Contributi                       
all'Istituto per lo Sviluppo economico dell'Appennino                           
centro-settentrionale";                                                         
- la L.R. n. 19 dell'1 agosto 2002 concernente l'assestamento del               
bilancio di previsione e pluriennale di cui alla sopra citata L.R.              
50/01;                                                                          
ritenuto, in riferimento a quanto previsto dall'art. 2, comma 3,                
lett. c) della citata L.R. 20/98, di destinare integralmente il                 
finanziamento di cui al presente atto allo svolgimento da parte                 
dell'ISEA di interventi creditizi in favore delle aziende agricole;             
visto il DPR 3 giugno 1998, n. 252 "Regolamento recante norme per la            
semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle                     
comunicazioni e delle informazioni antimafia" ed in particolare                 
l'art. 1, comma 2, lett. e);                                                    
ritenuto di dover provvedere in attuazione della L.R. 20/98 piu'                
volte citata e di assumere, ricorrendo le condizioni di cui all'art.            
47, comma 2 della L.R. 40/01, il relativo impegno di spesa;                     
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di                
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",           
ed in particolare l'art. 37, comma 4;                                           
richiamate le proprie deliberazioni:                                            
- n. 2832 in data 17 dicembre 2001, concernente la riorganizzazione             
della struttura organizzativa dirigenziale della Giunta regionale;              
- n. 3021 in data 28 dicembre 2001 con la quale sono stati approvati            
gli atti direttoriali di conferimento degli incarichi di livello                
dirigenziale;                                                                   
- n. 2774 in data 10 dicembre 2001 recante "Direttiva sulle modalita'           
di espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e contabile             
dopo l'entrata in vigore della L.R. 43/01";                                     
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Territorio rurale, dott. Marco Marchetti, in merito alla regolarita'            
tecnica della presente deliberazione ai sensi del citato art. 37,               
quarto comma della L.R. 43/01 e della deliberazione 2774/01;                    
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Agricoltura,            
dott. Dario Manghi, in merito alla legittimita' della presente                  
deliberazione ai sensi del medesimo articolo di legge e della citata            
deliberazione 2774/01;                                                          
- del parere favorevole di regolarita' contabile espresso dalla                 
Responsabile del Servizio Bilancio - Risorse finanziarie, dott.ssa              
Amina Curti, ai sensi dei predetti articolo di legge e deliberazione;           
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile,                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di concedere, in riferimento all'esercizio finanziario 2002 ed in            
attuazione l'art. 2 della L.R. 3 luglio 1998, n. 20, all'Istituto per           
lo Sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale - ISEA,              
con sede in Bologna, un finanziamento di Euro 52.000,00 da utilizzare           
per le iniziative e con le modalita' previste nella convenzione di              
cui al successivo punto 2);                                                     
2) di approvare, nel testo allegato alla presente deliberazione quale           
parte integrante e sostanziale, la convenzione che disciplina                   
l'utilizzo da parte dell'ISEA del finanziamento concesso, dando atto            
che alla sua sottoscrizione provvedera', per la Regione, il                     
Responsabile del Servizio Territorio rurale in attuazione della                 
normativa regionale vigente;                                                    
3) di stabilire, in riferimento a quanto previsto dall'art. 2, comma            
3, lett. c) della citata L.R. 20/98, che il finanziamento di cui al             
presente atto sia interamente destinato allo svolgimento da parte               
dell'ISEA di interventi creditizi in favore delle aziende agricole;             
4) di impegnare la spesa complessiva di Euro 52.000,00 registrata al            
n. 3888 di impegno sul Capitolo 18063 "Contributi per il                        
finanziamento dell'Istituto per lo Sviluppo economico dell'Appennino            
centro-settentrionale - ISEA per il raggiungimento delle finalita'              
statutarie (art. 2, L.R. 3 luglio 1998, n. 20)", compreso nell'UPB              
1.3.1.2.5530 "Contributi all'Istituto per lo Sviluppo economico                 
dell'Appennino centro-settentrionale", del Bilancio per l'esercizio             
finanziario 2002 che presenta la necessaria disponibilita';                     
5) di stabilire che alla liquidazione in unica soluzione e                      
all'emissione della richiesta del titolo di pagamento relativo al               
finanziamento di cui al precedente punto 1), provvedera' con atto               
formale il Dirigente competente, ai sensi degli artt. 51 e 52 della             
L.R. 40/01, e dei punti 5.2 e 5.3 del dispositivo della deliberazione           
2541/95, cosi' come confermati con deliberazione 2775/01, ad avvenuta           
sottoscrizione della convenzione al fine di consentire all'ISEA di              
porre in essere le procedure per i finanziamenti degli interventi nel           
settore creditizio;                                                             
6) di dare atto che, a norma di quanto previsto al comma quarto                 
dell'art. 2 della L.R. 20/98, la presente deliberazione sara'                   
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.               
ALLEGATO                                                                        
Convenzione tra Regione Emilia-Romagna e Istituto per lo Sviluppo               
economico dell'Appennino centro-settentrionale - ISEA                           
Vista la L.R. 3 luglio 1998, n. 20 "Partecipazione della Regione                
Emilia-Romagna all'Istituto per lo Sviluppo economico dell'Appennino            
centro-settentrionale - ISEA" ed in particolare l'art. 2,                       
tra                                                                             
la Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, (cap 40127) Viale Aldo           
Moro n. 52 - codice fiscale 80062590379 - rappresentata dal dott. . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . Responsabile del Servizio                     
Territorio rurale, domiciliato per le sue funzioni presso la Regione            
che interviene nel presente atto per dare attuazione alla                       
deliberazione di Giunta n. . . . . del . . . . . . . .                          
l'Istituto per lo Sviluppo economico dell'Appennino                             
centro-settentrionale - ISEA con sede in Bologna (cap 40126), Via               
Altabella n. 19 - codice fiscale 80014150371, partita IVA 03369800374           
- rappresentato da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . che                    
interviene nel presente atto nella sua qualita' di Presidente (come             
dai poteri previsti all'art. 9 dello statuto)                                   
si conviene e si stipula quanto segue.                                          
Art. 1                                                                          
La Regione Emilia-Romagna, con riferimento all'esercizio finanziario            
2002, eroghera' all'Istituto per lo Sviluppo economico dell'Appennino           
centro-settentrionale - ISEA (di seguito denominato ISEA), ad                   
avvenuta sottoscrizione della presente convenzione, un finanziamento            
di Euro 52.000,00 finalizzato all'attuazione di interventi per lo               
sviluppo del settore agricolo nelle aree appenniniche poste in                  
Comunita' Montane della regione, con particolare riferimento al                 
settore agrituristico.                                                          
L'ISEA dovra' destinare l'intero finanziamento ad interventi                    
creditizi a favore di aziende agricole e non potra' utilizzare nessun           
importo per attivita' dirette.                                                  
Art. 2                                                                          
Il finanziamento di cui al precedente articolo 1 verra' utilizzato              
dall'ISEA per la concessione di contributi in conto interessi, da               
corrispondersi in forma attualizzata, su prestiti richiesti da                  
aziende agricole per la realizzazione degli interventi di seguito               
descritti, compatibili con il mercato comune europeo ai sensi degli             
artt. 92 e 93 del Trattato, e nel rispetto delle normative regionali,           
statali e comunitarie:                                                          
a) ristrutturazione, adeguamento o miglioramento igienico-sanitario             
di fabbricati di abitazione rurale e annessi servizi non destinati ad           
attivita' economiche;                                                           
b) interventi nel settore agrituristico: ristrutturazione,                      
miglioramento e recupero delle strutture aziendali e relative                   
pertinenze obsolete, al fine della conservazione;                               
c) interventi di conservazione e miglioramento al patrimonio agricolo           
(fabbricati, stalle, magazzini, ecc.) di importanza storica,                    
culturale, architettonica, paesaggistica e ambientale o comunque                
tipico del territorio emiliano-romagnolo, esclusa l'acquisizione di             
scorte vive o morte.                                                            
Art. 3                                                                          
L'ISEA potra' concedere i contributi di cui al precedente art. 2 a              
beneficiari finali che siano persone fisiche o giuridiche che abbiano           
la specifica qualifica di imprenditore agricolo di cui all'art. 2135            
del Codice civile, cosi' come modificato dal DLgs 228/01.                       
I beneficiari dovranno rientrare, per dimensioni, nella "PMI"                   
(piccola e media impresa) cosi' come definita dalla disciplina                  
comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e               
medie imprese.                                                                  
I beneficiari finali non dovranno aver ricevuto nell'ultimo triennio            
e si dovranno impegnare a non richiedere, per i tre anni successivi             
alla data di concessione del prestito, premi, contributi o                      
finanziamenti da parte della Unione Europea, dello Stato, della                 
Regione o di altri Enti pubblici che sommati a quelli ricevuti                  
superino i 100.000,00 Euro (Reg. CE n. 69/2001).                                
L'ISEA dovra' dare priorita' nell'assegnazione dei contributi ai                
richiedenti iscritti nell'elenco regionale degli operatori                      
agrituristici di cui all' art. 12 della L.R. 26/94.                             
Art. 4                                                                          
Le domande degli interessati dovranno pervenire all'ISEA tramite gli            
sportelli bancari delle Aziende di credito associate all'ISEA e                 
saranno vagliate dal Comitato esecutivo dell'Istituto stesso che                
adottera' le deliberazioni conseguenti.                                         
I prestiti da ammettere a contributo, ammortizzabili fino a cinque              
anni, saranno concessi dalle predette Aziende di credito e dovranno             
rispettare i seguenti limiti:                                                   
a) per gli interventi di cui all' art. 2, punto a), fino ad un                  
massimo del 70% della spesa preventivata fermo restando il limite               
massimo di prestito concedibile di Euro 25.822,84;                              
b) per gli interventi di cui all'art. 2, punti b) e c), fino ad un              
massimo del 70% della spesa preventivata fermo restando il limite               
massimo di prestito concedibile di Euro 51.645,69.                              
Per l'istruttoria delle domande di contributo si rimanda, per quanto            
non contemplato dalla presente convenzione, al regolamento dell'ISEA            
per l'applicazione della Legge 8/8/1985, n. 417.                                
Art. 5                                                                          
La quota di tasso di interesse da porre a carico del beneficiario               
finale non puo' superare il tasso determinato dalla Banca d'Italia in           
attuazione dell'art. 2 del DLgs 24 giugno 1998, n. 213 in vigore al             
momento dell'incasso.                                                           
Il contributo sugli interessi, da corrispondersi in forma                       
attualizzata, sara' stabilito con decisione del Consiglio di                    
amministrazione dell'ISEA e dovra' essere contenuto nel limite                  
massimo di ulteriori 2 punti percentuali.                                       
L'ISEA potra' richiedere al beneficiario il rimborso dei costi per              
l'istruttoria della pratica che non potranno comunque superare il               
cinque per mille dell'importo del prestito concesso.                            
Per quanto non stabilito dalla presente convenzione, l'ISEA                     
provvedera' ad erogare i fondi disponibili con le modalita' previste            
per il fondo di cui alle Leggi 26/70 e 417/85.                                  
Art. 6                                                                          
Il finanziamento concesso dovra' essere impegnato dall'ISEA entro 18            
mesi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.                   
L'ISEA dovra' trasmettere entro i successivi 3 mesi prospetti                   
riepilogativi relativi all'utilizzo del finanziamento, corredati da             
copia delle deliberazioni di impegno assunte dal Comitato esecutivo.            
Analogamente, entro 12 mesi dalla scadenza del termine di cui al                
precedente comma, dovra' essere rendicontata la situazione contabile            
delle somme effettivamente erogate.                                             
Eventuali fondi non erogati entro il predetto termine dovranno essere           
restituiti alla Regione Emilia-Romagna entro il mese successivo.                
Art. 7                                                                          
La Regione Emilia-Romagna e' sollevata da ogni responsabilita' civile           
e penale per qualsiasi evento dannoso derivante dall'utilizzo del               
finanziamento di cui alla presente convenzione.                                 
Art. 8                                                                          
L'ISEA realizzera' un monitoraggio dei risultati ottenuti con il                
finanziamento concesso. La relazione conclusiva sara' allegata alla             
rendicontazione contabile finale di cui all' art. 6 della presente              
convenzione.                                                                    
Art. 9                                                                          
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia           
che possa nascere dalla presente convenzione.                                   
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo                    
l'accordo, ogni eventuale vertenza che insorgesse tra le parti                  
relativamente alla validita', interpretazione od esecuzione della               
presente convenzione, sara' risolta mediante arbitrato rituale ai               
sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice procedura civile ad opera           
di un collegio di tre arbitri di cui due nominati da ciascuna delle             
parti e il terzo, che fungera' da Presidente del Collegio arbitrale,            
nominato dai primi due o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di             
mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei due                      
contraenti, dal Presidente del Tribunale di Bologna.                            
Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni              
saranno vincolanti per le parti ed inappellabili.                               
Art. 10                                                                         
Le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a totale carico           
dell'Istituto per lo Sviluppo economico dell'Appennino                          
centro-settentrionale - ISEA.                                                   
Bologna, . . . . . . . . . . . .                                                
per LA REGIONE  per L'ISTITUTO PER LO SVILUPPO                                  
EMILIA-ROMAGNA  ECONOMICO DELL'APPENNINO                                        
IL RESPONSABILE DEL  CENTRO-SETTENTRIONALE - ISEA                               
SERVIZIO TERRITORIO RURALE  IL PRESIDENTE                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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