DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2002, n. 1965
Convenzione tra Regione Emilia-Romagna ed ISEA per la gestione dei finanziamenti di cui alla L.R. 3 luglio 1998, n. 20, anno 2002
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- la L.R. 3 luglio 1998, n. 20 "Partecipazione della Regione
Emilia-Romagna all'Istituto per lo Sviluppo economico dell'Appennino
centro-settentrionale - ISEA";
- in particolare, l'art. 2 di detta legge che autorizza la Regione a
sostenere l'attivita' dell'Istituto attraverso la concessione di
finanziamenti per il raggiungimento delle finalita' statutarie;
dato atto che la concessione di detti finanziamenti deve essere
disciplinata da apposita convenzione i cui contenuti sono
specificatamente indicati nel comma 3, del citato art. 2 della L.R.
20/98;
richiamate le proprie seguenti deliberazioni, con le quali e' stata
disposta la concessione all'ISEA del finanziamento annuo pari ad Euro
51.645,69 (corrispondente a Lire 100.000.000) da utilizzare
integralmente per l'attuazione di interventi per lo sviluppo del
settore agricolo nelle aree appenniniche poste in Comunita' Montane
della regione, con particolare riferimento all'agriturismo, ed e'
stata autorizzata la stipula delle relative convenzioni:
- n. 2420 del 14/12/1998 riferita all'esercizio 1998;
- n. 1148 del 6/7/1999 riferita all'esercizio 1999;
- n. 2105 del 28/11/2000 riferita all'esercizio 2000;
- n. 2457 del 19/11/2001 riferita all'esercizio 2001;
richiamate altresi' le seguenti proprie deliberazioni con le quali e'
stata disposta la proroga dei termini per l'espletamento degli
adempimenti previsti dalle convenzioni stipulate relativamente
all'utilizzo dei finanziamenti concessi e della relativa
rendicontazione alla Regione:
- n. 467 dell'1/3/2000 relativa al finanziamento concesso con la
deliberazione 2420/98;
- n. 2033 del 21/11/2000 relativa al finanziamento concesso con
deliberazione 1148/99;
preso atto che l'Istituto ha fatto pervenire al Servizio Territorio
rurale in data 3/12/2001, pertanto entro il termine prorogato con
deliberazione 2033/00 al 28/2/2002, i prospetti riepilogativi
relativi all'utilizzo del finanziamento concesso con deliberazione
1148/99 (acquisiti agli atti al prot. 34587/5);
viste:
- la determinazione del Responsabile del Servizio Territorio rurale
n. 3040 dell'11/4/2002 con la quale si e' preso atto della
rendicontazione dei fondi assegnati relativi all'esercizio 1998 ed in
particolare dell'effettivo importo utilizzato dall'ISEA per
l'attuazione di interventi a favore del settore agricolo nelle aree
appenniniche;
- la L.R. n. 50 del 28/12/2001 che quantifica in Euro 52.000,00
l'entita' del finanziamento concedibile per l'esercizio 2002 sul
Capitolo 18063 "Contributi per il finanziamento dell'Istituto per lo
Sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale - ISEA per il
raggiungimento delle finalita' statutarie (art. 2, L.R. 3 luglio
1998, n. 20)", compreso nell'UPB 1.3.1.2.5530 "Contributi
all'Istituto per lo Sviluppo economico dell'Appennino
centro-settentrionale";
- la L.R. n. 19 dell'1 agosto 2002 concernente l'assestamento del
bilancio di previsione e pluriennale di cui alla sopra citata L.R.
50/01;
ritenuto, in riferimento a quanto previsto dall'art. 2, comma 3,
lett. c) della citata L.R. 20/98, di destinare integralmente il
finanziamento di cui al presente atto allo svolgimento da parte
dell'ISEA di interventi creditizi in favore delle aziende agricole;
visto il DPR 3 giugno 1998, n. 252 "Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle
comunicazioni e delle informazioni antimafia" ed in particolare
l'art. 1, comma 2, lett. e);
ritenuto di dover provvedere in attuazione della L.R. 20/98 piu'
volte citata e di assumere, ricorrendo le condizioni di cui all'art.
47, comma 2 della L.R. 40/01, il relativo impegno di spesa;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 2832 in data 17 dicembre 2001, concernente la riorganizzazione
della struttura organizzativa dirigenziale della Giunta regionale;
- n. 3021 in data 28 dicembre 2001 con la quale sono stati approvati
gli atti direttoriali di conferimento degli incarichi di livello
dirigenziale;
- n. 2774 in data 10 dicembre 2001 recante "Direttiva sulle modalita'
di espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e contabile
dopo l'entrata in vigore della L.R. 43/01";
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Territorio rurale, dott. Marco Marchetti, in merito alla regolarita'
tecnica della presente deliberazione ai sensi del citato art. 37,
quarto comma della L.R. 43/01 e della deliberazione 2774/01;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Agricoltura,
dott. Dario Manghi, in merito alla legittimita' della presente
deliberazione ai sensi del medesimo articolo di legge e della citata
deliberazione 2774/01;
- del parere favorevole di regolarita' contabile espresso dalla
Responsabile del Servizio Bilancio - Risorse finanziarie, dott.ssa
Amina Curti, ai sensi dei predetti articolo di legge e deliberazione;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo
sostenibile,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di concedere, in riferimento all'esercizio finanziario 2002 ed in
attuazione l'art. 2 della L.R. 3 luglio 1998, n. 20, all'Istituto per
lo Sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale - ISEA,
con sede in Bologna, un finanziamento di Euro 52.000,00 da utilizzare
per le iniziative e con le modalita' previste nella convenzione di
cui al successivo punto 2);
2) di approvare, nel testo allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale, la convenzione che disciplina
l'utilizzo da parte dell'ISEA del finanziamento concesso, dando atto
che alla sua sottoscrizione provvedera', per la Regione, il
Responsabile del Servizio Territorio rurale in attuazione della
normativa regionale vigente;
3) di stabilire, in riferimento a quanto previsto dall'art. 2, comma
3, lett. c) della citata L.R. 20/98, che il finanziamento di cui al
presente atto sia interamente destinato allo svolgimento da parte
dell'ISEA di interventi creditizi in favore delle aziende agricole;
4) di impegnare la spesa complessiva di Euro 52.000,00 registrata al
n. 3888 di impegno sul Capitolo 18063 "Contributi per il
finanziamento dell'Istituto per lo Sviluppo economico dell'Appennino
centro-settentrionale - ISEA per il raggiungimento delle finalita'
statutarie (art. 2, L.R. 3 luglio 1998, n. 20)", compreso nell'UPB
1.3.1.2.5530 "Contributi all'Istituto per lo Sviluppo economico
dell'Appennino centro-settentrionale", del Bilancio per l'esercizio
finanziario 2002 che presenta la necessaria disponibilita';
5) di stabilire che alla liquidazione in unica soluzione e
all'emissione della richiesta del titolo di pagamento relativo al
finanziamento di cui al precedente punto 1), provvedera' con atto
formale il Dirigente competente, ai sensi degli artt. 51 e 52 della
L.R. 40/01, e dei punti 5.2 e 5.3 del dispositivo della deliberazione
2541/95, cosi' come confermati con deliberazione 2775/01, ad avvenuta
sottoscrizione della convenzione al fine di consentire all'ISEA di
porre in essere le procedure per i finanziamenti degli interventi nel
settore creditizio;
6) di dare atto che, a norma di quanto previsto al comma quarto
dell'art. 2 della L.R. 20/98, la presente deliberazione sara'
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Convenzione tra Regione Emilia-Romagna e Istituto per lo Sviluppo
economico dell'Appennino centro-settentrionale - ISEA
Vista la L.R. 3 luglio 1998, n. 20 "Partecipazione della Regione
Emilia-Romagna all'Istituto per lo Sviluppo economico dell'Appennino
centro-settentrionale - ISEA" ed in particolare l'art. 2,
tra
la Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, (cap 40127) Viale Aldo
Moro n. 52 - codice fiscale 80062590379 - rappresentata dal dott. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . Responsabile del Servizio
Territorio rurale, domiciliato per le sue funzioni presso la Regione
che interviene nel presente atto per dare attuazione alla
deliberazione di Giunta n. . . . . del . . . . . . . .
l'Istituto per lo Sviluppo economico dell'Appennino
centro-settentrionale - ISEA con sede in Bologna (cap 40126), Via
Altabella n. 19 - codice fiscale 80014150371, partita IVA 03369800374
- rappresentato da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . che
interviene nel presente atto nella sua qualita' di Presidente (come
dai poteri previsti all'art. 9 dello statuto)
si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1
La Regione Emilia-Romagna, con riferimento all'esercizio finanziario
2002, eroghera' all'Istituto per lo Sviluppo economico dell'Appennino
centro-settentrionale - ISEA (di seguito denominato ISEA), ad
avvenuta sottoscrizione della presente convenzione, un finanziamento
di Euro 52.000,00 finalizzato all'attuazione di interventi per lo
sviluppo del settore agricolo nelle aree appenniniche poste in
Comunita' Montane della regione, con particolare riferimento al
settore agrituristico.
L'ISEA dovra' destinare l'intero finanziamento ad interventi
creditizi a favore di aziende agricole e non potra' utilizzare nessun
importo per attivita' dirette.
Art. 2
Il finanziamento di cui al precedente articolo 1 verra' utilizzato
dall'ISEA per la concessione di contributi in conto interessi, da
corrispondersi in forma attualizzata, su prestiti richiesti da
aziende agricole per la realizzazione degli interventi di seguito
descritti, compatibili con il mercato comune europeo ai sensi degli
artt. 92 e 93 del Trattato, e nel rispetto delle normative regionali,
statali e comunitarie:
a) ristrutturazione, adeguamento o miglioramento igienico-sanitario
di fabbricati di abitazione rurale e annessi servizi non destinati ad
attivita' economiche;
b) interventi nel settore agrituristico: ristrutturazione,
miglioramento e recupero delle strutture aziendali e relative
pertinenze obsolete, al fine della conservazione;
c) interventi di conservazione e miglioramento al patrimonio agricolo
(fabbricati, stalle, magazzini, ecc.) di importanza storica,
culturale, architettonica, paesaggistica e ambientale o comunque
tipico del territorio emiliano-romagnolo, esclusa l'acquisizione di
scorte vive o morte.
Art. 3
L'ISEA potra' concedere i contributi di cui al precedente art. 2 a
beneficiari finali che siano persone fisiche o giuridiche che abbiano
la specifica qualifica di imprenditore agricolo di cui all'art. 2135
del Codice civile, cosi' come modificato dal DLgs 228/01.
I beneficiari dovranno rientrare, per dimensioni, nella "PMI"
(piccola e media impresa) cosi' come definita dalla disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e
medie imprese.
I beneficiari finali non dovranno aver ricevuto nell'ultimo triennio
e si dovranno impegnare a non richiedere, per i tre anni successivi
alla data di concessione del prestito, premi, contributi o
finanziamenti da parte della Unione Europea, dello Stato, della
Regione o di altri Enti pubblici che sommati a quelli ricevuti
superino i 100.000,00 Euro (Reg. CE n. 69/2001).
L'ISEA dovra' dare priorita' nell'assegnazione dei contributi ai
richiedenti iscritti nell'elenco regionale degli operatori
agrituristici di cui all' art. 12 della L.R. 26/94.
Art. 4
Le domande degli interessati dovranno pervenire all'ISEA tramite gli
sportelli bancari delle Aziende di credito associate all'ISEA e
saranno vagliate dal Comitato esecutivo dell'Istituto stesso che
adottera' le deliberazioni conseguenti.
I prestiti da ammettere a contributo, ammortizzabili fino a cinque
anni, saranno concessi dalle predette Aziende di credito e dovranno
rispettare i seguenti limiti:
a) per gli interventi di cui all' art. 2, punto a), fino ad un
massimo del 70% della spesa preventivata fermo restando il limite
massimo di prestito concedibile di Euro 25.822,84;
b) per gli interventi di cui all'art. 2, punti b) e c), fino ad un
massimo del 70% della spesa preventivata fermo restando il limite
massimo di prestito concedibile di Euro 51.645,69.
Per l'istruttoria delle domande di contributo si rimanda, per quanto
non contemplato dalla presente convenzione, al regolamento dell'ISEA
per l'applicazione della Legge 8/8/1985, n. 417.
Art. 5
La quota di tasso di interesse da porre a carico del beneficiario
finale non puo' superare il tasso determinato dalla Banca d'Italia in
attuazione dell'art. 2 del DLgs 24 giugno 1998, n. 213 in vigore al
momento dell'incasso.
Il contributo sugli interessi, da corrispondersi in forma
attualizzata, sara' stabilito con decisione del Consiglio di
amministrazione dell'ISEA e dovra' essere contenuto nel limite
massimo di ulteriori 2 punti percentuali.
L'ISEA potra' richiedere al beneficiario il rimborso dei costi per
l'istruttoria della pratica che non potranno comunque superare il
cinque per mille dell'importo del prestito concesso.
Per quanto non stabilito dalla presente convenzione, l'ISEA
provvedera' ad erogare i fondi disponibili con le modalita' previste
per il fondo di cui alle Leggi 26/70 e 417/85.
Art. 6
Il finanziamento concesso dovra' essere impegnato dall'ISEA entro 18
mesi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.
L'ISEA dovra' trasmettere entro i successivi 3 mesi prospetti
riepilogativi relativi all'utilizzo del finanziamento, corredati da
copia delle deliberazioni di impegno assunte dal Comitato esecutivo.
Analogamente, entro 12 mesi dalla scadenza del termine di cui al
precedente comma, dovra' essere rendicontata la situazione contabile
delle somme effettivamente erogate.
Eventuali fondi non erogati entro il predetto termine dovranno essere
restituiti alla Regione Emilia-Romagna entro il mese successivo.
Art. 7
La Regione Emilia-Romagna e' sollevata da ogni responsabilita' civile
e penale per qualsiasi evento dannoso derivante dall'utilizzo del
finanziamento di cui alla presente convenzione.
Art. 8
L'ISEA realizzera' un monitoraggio dei risultati ottenuti con il
finanziamento concesso. La relazione conclusiva sara' allegata alla
rendicontazione contabile finale di cui all' art. 6 della presente
convenzione.
Art. 9
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia
che possa nascere dalla presente convenzione.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo
l'accordo, ogni eventuale vertenza che insorgesse tra le parti
relativamente alla validita', interpretazione od esecuzione della
presente convenzione, sara' risolta mediante arbitrato rituale ai
sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice procedura civile ad opera
di un collegio di tre arbitri di cui due nominati da ciascuna delle
parti e il terzo, che fungera' da Presidente del Collegio arbitrale,
nominato dai primi due o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di
mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei due
contraenti, dal Presidente del Tribunale di Bologna.
Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni
saranno vincolanti per le parti ed inappellabili.
Art. 10
Le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a totale carico
dell'Istituto per lo Sviluppo economico dell'Appennino
centro-settentrionale - ISEA.
Bologna, . . . . . . . . . . . .
per LA REGIONE per L'ISTITUTO PER LO SVILUPPO
EMILIA-ROMAGNA ECONOMICO DELL'APPENNINO
IL RESPONSABILE DEL CENTRO-SETTENTRIONALE - ISEA
SERVIZIO TERRITORIO RURALE IL PRESIDENTE