ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2002, n. 363
Influenza aviaria - Misure di contenimento dell'influenza aviaria da stipiti a bassa patogenicita' sul territorio della regione Emilia-Romagna
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Preso atto del referto della sezione provinciale di Forli'
dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e
dell'Emilia-Romagna con il quale si comunica l'isolamento di un virus
influenzale aviare da carcasse di tacchino prelevate in un
allevamento sito nel comune di Castel San Pietro Terme, e la relativa
conferma da parte del Centro Nazionale di Riferimento;
ritenuto:
- necessario, nelle more delle succitate conferme diagnostiche,
procedere alla verifica sanitaria degli allevamenti avicoli presenti
nell'area territoriale circostante l'allevamento interessato dal
reperto ed in quelli ad esso funzionalmente collegati;
- altresi' necessario adottare in via temporanea, in un'area
territoriale comprendente parte del territorio delle province di
Bologna alcune misure cautelari volte ad evitare l'eventuale
diffusione dell'infezione;visti:
- il TULLSS approvato con RD 1265/34;
- la Legge 23/12/1978 n. 833 e successive modificazioni ed
integrazioni;
- il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8/2/1954 n.
320 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge n. 218 del 2 giugno 1988 - Misure per la lotta contro
l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
- il DM n. 298 del 20 luglio 1989, regolamento per la determinazione
dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali
abbattuti ai sensi della Legge n. 218 del 2 giugno 1988;
- il DPR 15 novembre 1996, n. 656 - Regolamento per l'attuazione
della Direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta
contro l'influenza aviaria;
- il DM 28 settembre 2000 - Misure integrative di lotta contro
l'influenza aviaria;
vista la presenza di focolai di influenza aviaria a bassa
patogenicita', in un allevamento di tacchini sito in localita' Gaiana
(BO);
considerata la necessita' di prevedere misure superiori e comuni di
controllo al fine di prevenire il diffondersi dell'infezione che
avrebbe gravi conseguenze per l'intero settore avicolo nazionale;
valutato che debbano essere messe in atto tutte le misure idonee ad
evitare ogni ulteriore rischio di propagazione della malattia;
ritenuto opportuno prevedere l'adozione, negli allevamenti delle
specie sensibili e negli impianti collegati di misure restrittive
delle movimentazioni, in grado di ridurre il rischio di diffusione
del contagio;
considerato che tali misure, a carattere contingibile ed urgente,
saranno modificate in funzione dell'evoluzione della situazione
epidemiologica, che sara' evidenziata dalle previste attivita' di
monitoraggio;
ritenuto:
- indispensabile procedere all'applicazione di adeguate misure
restrittive nelle aree territoriali a rischio di infezione;
- necessario intensificare il controllo sugli allevamenti avicoli
presenti su tutto il territorio regionale;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale 2541/95, cosi'
come confermata dalla deliberazione 2775/01;
dato atto ai sensi dell'art. 37, IV comma della L.R. 43/01 e della
delibera della Giunta regionale 2774/01;
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Veterinario e Igiene degli alimenti - dott. Ivano Massirio - in
merito alla regolarita' tecnica;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla Sanita'
- dott. Franco Rossi - in merito alla legittimita';
su proposta dell'Assessore alla Sanita'
ordina:
Punto 1 - Zona di attenzione
1. Sull'area territoriale riportata nell'Allegato I, che e' parte
integrante della presente ordinanza, viene istituita una zona di
attenzione della movimentazione di volatili.
2. Nella zona di attenzione si applicano le seguenti misure:
- esecuzione, a cura del Servizio veterinario competente per
territorio, dell'identificazione di tutte le aziende che detengono
volatili;
- sequestro di tutti i volatili nei locali in cui sono allevati o in
qualunque altro locale in cui possono essere isolati.
3. Divieto di introduzione ed accasamento di volatili negli
allevamenti sia a carattere familiare sia a carattere intensivo. In
deroga al divieto al presente punto 3, il Servizio veterinario
competente per territorio puo' autorizzare, negli allevamenti delle
aree di cui all'Allegato I, l'accasamento di volatili a condizione
che:
- sia stato completato un controllo virologico su tutti gli
allevamenti di volatili presenti;
- le aziende interessate abbiano presentato al Servizio veterinario
competente per territorio il programma di accasamento;
- sia rispettato un vuoto sanitario minimo di 7 giorni e comunque
siano trascorsi almeno 21 giorni dal giorno di svuotamento
dell'allevamento;
- l'accasamento, nelle varie unita' produttive di ciascun allevamento
deve avvenire nel tempo massimo di 10 giorni.
4. Ricorso, a cura dei proprietari, ad appropriati mezzi di
disinfezione agli ingressi e alle uscite delle aziende.
5. Divieto di uscita delle uova da cova dalle aziende di allevamento.
Il Servizio veterinario territorialmente competente, in accordo col
Servizio veterinario nel cui territorio e' sito l'impianto di
destinazione, in deroga al divieto di cui al presente punto 5., puo'
autorizzare il trasporto di uova da cova destinate direttamente
all'incubatoio, previa disinfezione delle uova stesse e degli
imballaggi. L'incubatoio deve garantire la rintracciabilita' delle
partite di uova cosi' introdotte. I pulcini nati dalle uova di cui al
presente punto e fino a quando non siano stati effettuati con esito
favorevole i controlli di cui all'art. 3) punto 1 nelle aziende di
origine delle uova, possono essere destinati esclusivamente ad
un'azienda dove non siano presenti specie sensibili e che abbia
rispettato il periodo di vuoto sanitario previsto dalle norme di
biosicurezza di cui alla nota del Servizio veterinario ed Igiene
alimenti di questa Regione prot ASS/02/ 2271 del 22/11/2002.
6. Divieto di movimentazione degli animali sensibili dalle aziende.
In deroga al presente divieto, il Servizio veterinario competente per
territorio autorizza, previo accordo con il Servizio veterinario
ricevente:
- l'invio al macello, esclusivamente dopo l'esecuzione, con esito
favorevole, di:
- ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 48 ore
precedenti il primo carico che deve essere ripetuta ogni due giorni,
per i carichi successivi della stessa partita, fino allo svuotamento
dell'allevamento;
- prelievo, da parte del veterinario ufficiale, di almeno 20 campioni
di sangue, nei 5 giorni precedenti il carico e, laddove possibile in
relazione alla taglia, di 10 tamponi tracheali nelle 48 ore
precedenti il primo carico, per la ricerca dell'antigene virale. I
campioni devono essere esaminati presso la sede dell'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale Sezione provinciale di Forli';
- l'invio di pollastre di galline ovaiole e di riproduttori leggeri e
pesanti a condizione che nei 5 giorni precedenti la movimentazione
almeno 20 animali siano stati sottoposti a controllo sierologico e al
tampone tracheale per la ricerca dell'antigene virale eseguito nelle
48 ore precedenti la movimentazione. Gli animali una volta raggiunto
l'allevamento di destinazione dovranno essere sottoposti agli stessi
controlli.
7. Il Servizio veterinario competente per territorio verifica che il
detentore dell'allevamento tenga apposita registrazione di tutti i
movimenti da e per l'azienda del personale delle attrezzature e degli
automezzi, con utilizzo di apposito registro.
Punto 2 - Norme per la movimentazione nella zona di attenzione
1. Per il carico degli animali in allevamenti presenti nella zona di
attenzione devono essere rispettate le seguenti norme sanitarie:
- il carico per il macello di tutti i volatili degli allevamenti da
carne, deve essere completato entro un massimo di 10 giorni ed i
volatili devono essere trasportati direttamente all'impianto di
destinazione. Il termine di 10 giorni non si applica nel caso si
tratti di macellazione di galline ovaiole a fine carriera nel qual
caso le procedure di avvio al macello dovranno essere comunque
concluse nel piu' breve tempo possibile.
Il mancato rispetto del termine previsto comportera':
- il sequestro dell'allevamento;
- l'obbligo dell'effettuazione, con spese a carico dell'allevatore,
di controlli virologici a cadenza settimanale e controlli sierologici
a cadenza bisettimanale;
- se in tale periodo gli animali dovessero venire a morte o dovessero
essere abbattuti a seguito della malattia non verranno riconosciuti
gli indennizzi previsti dalla Legge 218/88;
2. il trasporto deve avvenire lungo i principali assi stradali,
riducendo al minimo l'attraversamento di aree ad elevata densita' di
allevamento.
3. Le squadre di carico, per l'invio alla macellazione degli animali,
devono essere impiegate, per tutto il periodo necessario al
completamento delle operazioni, esclusivamente nell'allevamento da
cui vengono spediti gli animali.
4. Le operazioni di carico e trasporto dovranno essere eseguite con
l'adozione di tutte le misure igieniche sanitarie necessarie ad
evitare la diffusione del contagio.
5. Le attrezzature per il carico e gli automezzi utilizzati per il
trasporto dovranno essere puliti e disinfettati, ogni volta, prima e
dopo il loro impiego.
Punto 3 - Controlli nella zona di attenzione
1. Il Servizio veterinario competente per territorio effettua
nell'ambito della zona di attenzione due controlli a distanza di
almeno 20 giorni di tutti gli allevamenti intensivi delle specie
sensibili, dando priorita' a quelli di tacchini, di ovaiole e di
riproduttori. Il prelievo deve essere costituito da almeno 20
campioni di sangue per la ricerca di anticorpi nei confronti del
sottotipo H7 del virus dell'influenza aviaria e, laddove possibile in
relazione alla taglia degli animali, di 10 tamponi tracheali per la
ricerca dell'antigene virale, avendo cura che il secondo controllo
avvenga quando nella zona di attenzione siano terminate le operazioni
del primo.
2. I campioni devono essere esaminati presso la Sezione provinciale
di Forli' dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia
e dell'Emilia-Romagna.
3. I veterinari ufficiali possono effettuare qualsiasi ulteriore
controllo sia ritenuto opportuno nell'ambito della vigilanza sugli
allevamenti avicoli.
Punto 4 - Misure sanitarie per il territorio regionale
In tutto il territorio regionale devono essere applicate le seguenti
misure:
1. E' fatto divieto di introdurre nel territorio regionale volatili
provenienti da aziende situate nella zona di attenzione o protezione
di cui all'Allegato I e nelle zone di attenzione o protezione delle
altre Regioni. In deroga e' permessa, a seguito di parere del
Servizio veterinario ricevente, l'introduzione di volatili destinati
alla macellazione in macelli di questa regione se provenienti da zone
di attenzione alle condizioni previste al punto 1.6 ed i requisiti
indicati nella nota del Servizio veterinario ed Igiene alimenti di
questa Regione prot n. ASS/02/43458 del 7/11/2002. Inoltre negli
stabilimenti Agricola Trevalli (062M) di Reggio Emilia e AA Agricola
Anzolese (035M) di Anzola Emilia - Bologna, sono permesse le
introduzioni di volatili per l'immediata macellazione in giornate
dedicate dalle zone di protezione di questa e di altre regioni alle
condizioni previste dal punto 1.6 con il rispetto delle norme di
sicurezza atte ad evitare ogni possibile diffusione di malattia.
2. I titolari dei mangimifici e dei mezzi di trasporto devono
garantire che il trasporto di mangime ad allevamenti avicoli sia
effettuato con automezzi adeguatamente disinfettati prima e dopo ogni
trasporto e che non vengano effettuati trasporti consecutivi per piu'
allevamenti senza che siano eseguiti il completo lavaggio e
disinfezione dell'automezzo. L'operazione sara' comprovata dalla
compilazione dell'attestato modello II parte 1, allegato alla
presente ordinanza. Gli automezzi utilizzati per i trasporti in zone
di attenzione o protezione non possono essere utilizzati per il
trasporto in aziende regionali a meno che non siano trascorse 24 ore
dall'ultimo trasporto e dalla disinfezione.
3. Il trasporto di animali delle specie sensibili e uova deve
avvenire con automezzi lavati e disinfettati prima e dopo ogni
trasporto, con lo stesso automezzo non devono essere effettuati
carichi consecutivi in piu' allevamenti senza che siano stati
eseguiti, tra un carico e l'altro, il lavaggio e la disinfezione
dell'automezzo con almeno 24 ore di fermo nel caso di trasporto da o
verso zone di attenzione, i contenitori delle uova da cova o dei
pulcini devono essere monouso, salvo specifiche e motivate
autorizzazioni del Veterinario Ufficiale e deve essere garantita la
rintracciabilita' delle partite.
4. I proprietari degli automezzi per la raccolta di carcasse,
cascami, pollina e rifiuti degli allevamenti garantiscono che gli
automezzi siano adeguatamente disinfettati prima e dopo ogni
trasporto e che non vengano effettuati trasporti consecutivi per piu'
allevamenti delle specie sensibili, inoltre i cassoni o i contenitori
devono essere opportunamente lavati e disinfettati ed utilizzati
alternativamente in allevamenti di animali di specie sensibili e non.
Gli automezzi utilizzati per i trasporti in zone di attenzione o
protezione non possono essere utilizzati per il trasporto in aziende
regionali a meno che non siano trascorse 24 ore dall'ultimo trasporto
e dalla disinfezione.
5. Negli impianti di produzione di esche da pesca e' vietata
l'introduzione di rifiuti di origine avicola provenienti dalle zone
di attenzione o protezione.
6. La raccolta di avanzi e rifiuti di origine animale dai macelli di
volatili deve avvenire con cassoni o contenitori che non vengano
utilizzati per la raccolta in aziende che allevano animali delle
specie sensibili ed i materiali devono essere destinati ad impianti
che garantiscano il trattamento termico di sicurezza, gli automezzi
devono essere lavati e disinfettati dopo ogni carico.
7. Negli allevamenti avicoli la raccolta di volatili di scarto e
sottopeso durante il ciclo produttivo e' vietata, il loro ritiro deve
avvenire al termine del regolare ciclo di allevamento in concomitanza
con il normale conferimento al macello.
8. I mezzi di trasporto, a comprova delle avvenute operazioni di
lavaggio e disinfezione, devono circolare con l'apposito modello
previsto dalle disposizioni del Ministero della Sanita' prot. n.
600.6/24461/57N/483 del 11/2/2000, che si riporta in Allegato II. La
parte relativa alla certificazione veterinaria e' obbligatoria per le
disinfezioni eseguite nei macelli.
9. In tutto il territorio regionale gli animali delle specie
sensibili destinati alla macellazione, o comunque allo spostamento,
devono essere sottoposti a visita clinica da parte del veterinario
ufficiale 24 ore prima del carico e, nei macelli, deve comunque
essere sempre effettuata la visita ante-mortem degli animali.
10. I pulcini provenienti da incubatoi situati in altre regioni sedi
di focolai o in zona di attenzione della regione Emilia-Romagna
devono essere controllati all'arrivo e sottoposti ad accertamenti
sierologici e virologici. L'invio dei pulcini deve essere concordato
con il Servizio veterinario competente con almeno 5 giorni di
anticipo. Nell'allevamento di destinazione non vi devono essere
animali di specie sensibili.
11. Negli allevamenti di galline ovaiole devono essere utilizzati per
le uova contenitori lavati accuratamente e disinfettati, qualora
vengano utilizzati contenitori in cartone, anche nel caso dei cartoni
separatori, devono essere monouso.
12. I titolari di allevamenti di animali delle specie sensibili, con
una consistenza di entita' superiore ai 500 capi, sono tenuti a
segnalare al Servizio veterinario competente per territorio il
nominativo del veterinario addetto all'assistenza nel proprio
allevamento e a far pervenire, con cadenza quindicinale, una
sintetica relazione sullo stato sanitario dell'allevamento con
particolare riferimento alla mortalita' e agli eventuali trattamenti
terapeutici praticati.
13. I titolari di tutti gli allevamenti avicoli, rurali ed
industriali, devono segnalare ai Servizi veterinari competenti
qualsiasi caso di malattia del pollame che possa ricondursi ad
influenza aviare, nonche' qualsiasi caso di mortalita' non riferibile
a cause accertate.
14. E' vietata l'immissione di selvaggina delle specie sensibili
proveniente da allevamenti o territori soggetti a restrizioni.
15. I titolari di allevamento di animali delle specie sensibili
adibite al ricovero per il commercio o per la prima fase di crescita
(svezzamento) devono garantire la separazione delle partite di
animali introdotte e la tenuta di un registro di carico e scarico. In
tali allevamenti la movimentazione e' possibile a condizione che nei
5 giorni precedenti la movimentazione almeno 20 animali siano stati
sottoposti a controllo sierologico e, laddove possibile in relazione
alla taglia dell'animale, al tampone tracheale per la ricerca
dell'antigene virale eseguito nelle 48 ore precedenti la
movimentazione. Gli animali una volta raggiunto l'allevamento di
destinazione dovranno essere sottoposti agli stessi controlli.
16. E' vietata la vendita ambulante di animali delle specie
sensibili. La vendita di animali delle specie sensibili presso
rivendite o negozi autorizzati e' consentita solo se gli animali sono
scortati da una documentazione attestante la provenienza e l'esito
favorevole dei controlli sanitari sull'allevamento di provenienza.
17. Sono sospesi i mercati, le fiere e i concentramenti di animali
delle specie sensibili.
Punto 5 - Sanzioni
Ai trasgressori delle norme previste dalla presente ordinanza sono
applicate le sanzioni disposte dall'art. 16, comma 1 del DLgs 196/99.
Punto 6 - Disposizioni finali
1. Nei macelli avicoli presenti sul territorio regionale, i
veterinari ispettori intensificano, a fini di monitoraggio, i
prelievi di campioni di sangue per la ricerca di anticorpi nei
confronti dei virus influenzali secondo le modalita' sotto riportate:
- volatili da carne (con esclusione delle partite gia' saggiate al
momento del carico) prelievo su tutte le partite di 20 campioni di
sangue.
2. I veterinari ufficiali, i veterinari aziendali, i trasportatori ed
il personale al momento della entrata in allevamento devono
rispettare scrupolosamente le norme di biosicurezza necessarie ad
evitare ogni ulteriore diffusione del contagio.
3. Le misure previste dalla presente ordinanza possono essere
modificate con l'evolversi della situazione epidemiologica.
Punto 7 - Competenze
I sigg. Sindaci dei Comuni della Regione Emilia-Romagna, i Direttori
delle Aziende Unita' sanitarie locali, i Responsabili dei Servizi
veterinari delle Aziende Unita' sanitarie locali, il personale di
vigilanza previsto dall'art. 13 della Legge 4 maggio 1982, n. 19,
nonche' gli agenti della forza pubblica, sono incaricati, ciascuno
per la parte di competenza, dell'esecuzione della presente ordinanza.
La presente ordinanza entra immediatamente in vigore e sara'
pubblicata nel Bollettino della Regione Emilia-Romagna.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani
ALLEGATO I
Zona di attenzione - Delimitazione area territoriale
La zona di delimitazione comprende parte della provincia di Bologna
delimitata:
- a nord-ovest dagli assi autostradali denominati A13 Bologna-Padova
e A1 Bologna-Firenze;
- a nord, est e sud dai confini della provincia stessa.
(segue allegato fotografato)