REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 2470

Valutazione di ammissibilita' ai finanziamenti degli studi preliminari di delocalizzazione presentati dai comuni, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 25/01. Assegnazione di contributi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamato il seguente quadro normativo nazionale disciplinante, fra            
l'altro, la concessione di contributi a fondo perduto a favore dei              
soggetti privati, proprietari di beni immobili ad uso abitativo                 
danneggiati dalle calamita' naturali dell'ottobre e novembre 2000,              
che hanno colpito il territorio regionale:                                      
- DL 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modifiche dalla Legge 11           
dicembre 2000, n. 365, recante "Interventi urgenti per le aree a                
rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione                  
civile, nonche' a favore di zone colpite da calamita' naturali";                
- in particolare gli artt. 4 e 4-bis della Legge 11 dicembre 2000, n.           
365, disciplinanti nello specifico la concessione dei contributi                
suddetti;                                                                       
- ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento            
della protezione civile, n. 3090 del 18 ottobre 2000, recante                   
"Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i               
danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti                        
idrogeologici che dal 13 ottobre 2000 hanno colpito il territorio               
della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle Regioni Piemonte,                  
Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna";                                          
- direttiva del Ministro dell'Interno del 30 gennaio 2001, che detta            
i criteri e le modalita' per la concessione dei benefici previsti               
dall'art. 4-bis della Legge 365/00 a favore dei soggetti privati                
danneggiati;                                                                    
- ordinanza del Ministro dell'Interno n. 3110 dell'1 marzo 2001, che            
stabilisce ulteriori disposizioni in merito agli eventi calamitosi              
dell'autunno 2000, disponendo nello specifico, all'art. 1, comma 8,             
che i soggetti privati proprietari di beni immobili gravemente                  
danneggiati ubicati all'interno di aree golenali, possono impiegare             
il contributo spettante ai sensi dell'art. 4, comma 3 della Legge               
365/00, per la delocalizzazione degli immobili stessi;                          
richiamati i seguenti provvedimenti regionali attuativi del quadro              
normativo nazionale suddetto:                                                   
- la determinazione del Direttore generale alla Programmazione                  
territoriale e Sistemi di mobilita' n. 5467 dell'8 giugno 2001,                 
recante "Disposizioni integrative alla direttiva del Ministro                   
dell'Interno del 30/1/2001, per l'applicazione dei benefici di cui              
all'art. 4 bis della Legge 365/00, a favore dei privati proprietari             
di immobili ad uso abitativo danneggiati dagli eventi calamitosi                
dell'ottobre e novembre 2000", cosi' come modificata dalla successiva           
determinazione n. 7169 del 18 luglio 2001;                                      
- la propria deliberazione n. 792 del 20 maggio 2002, recante "Art.             
4-bis, Legge 365/00. Concessione contributi ai soggetti privati per i           
danni subiti ai loro immobili ad uso abitativo beni mobili e beni               
mobili registrati, in seguito alle calamita' naturali di ottobre e              
novembre 2000 in Emilia-Romagna. Impegno di spesa", cosi' come                  
rettificata dalla successiva deliberazione n. 953 del 3 giugno 2002;            
- la propria deliberazione n. 2222 del 25 novembre 2002, recante                
"Art. 4-bis, Legge 365/00. Ulteriore assegnazione di contributi ai              
soggetti privati per i danni subiti in seguito alle calamita'                   
naturali di ottobre e novembre 2000 in Emilia-Romagna";                         
viste le seguenti leggi regionali:                                              
- L.R. 8 agosto 2001, n. 25, recante "Norme per la delocalizzazione             
degli immobili colpiti dagli eventi calamitosi dell'ottobre e                   
novembre 2000", legge finalizzata a favorire la delocalizzazione                
delle unita' immobiliari ubicate all'interno di aree golenali o in              
aree a rischio idrogeologico, che risultino colpite dalle calamita'             
dell'ottobre e del novembre 2000, integrando i benefici previsti                
dall'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro dell'Interno 3090/00 e              
dalla Legge 365/00;                                                             
- L.R. 21 dicembre 2001, n. 47, che ha modificata la L.R. 25/01,                
relativamente al termine di presentazione degli studi preliminari di            
delocalizzazione elaborati dai Comuni ed al termine entro cui la                
Giunta regionale deve valutare l'ammissibilita' ai finanziamenti                
degli studi presentati;                                                         
richiamato il comma 3 dell'art. 4 della L.R. 25/01, cosi' come                  
modificato dalla L.R. 47/01, che da incarico alla Giunta regionale:             
- di valutare, sentita la Commissione consiliare competente,                    
l'ammissibilita' ai finanziamenti degli studi preliminari di                    
delocalizzazione elaborati e presentati dai Comuni;                             
- di definire i contributi che la Regione si impegna a concedere                
nell'ambito delle risorse autorizzate a tale scopo nel bilancio                 
regionale;                                                                      
- di invitare, i Comuni proponenti gli studi preliminari di                     
delocalizzazione ammessi ai finanziamenti, alla sottoscrizione di un            
protocollo di intesa;                                                           
richiamata la propria deliberazione n. 3062 del 28 dicembre 2001,               
recante "L.R. 25/01. Istituzione del Nucleo tecnico di valutazione,             
ai fini dell'ammissibilita' dei piani di delocalizzazione degli                 
immobili danneggiati dagli eventi calamitosi dell'ottobre e novembre            
2000", con la quale si affida al suddetto Nucleo tecnico, di                    
elaborare e presentare alla Giunta regionale una proposta di                    
valutazione, in ordine all'ammissibilita' ai finanziamenti degli                
studi preliminari di delocalizzazione, presentati dai Comuni ai sensi           
dell'art. 4 della L.R. 25/01;                                                   
preso atto:                                                                     
- degli studi preliminari di delocalizzazione presentati dai Comuni             
entro il termine del 31 maggio 2002, previsto dalla L.R. 47/01, studi           
agli atti del Servizio regionale competente e relativi a 20 Comuni;             
- della proposta di valutazione del Nucleo tecnico, istituito ai                
sensi della deliberazione di Giunta regionale 3062/01, circa                    
l'ammissibilita' ai finanziamenti della L.R. 25/01 degli studi                  
preliminari suddetti, proposta che rimane agli atti del Servizio                
regionale competente;considerato che il Nucleo tecnico:                         
- ha preso in considerazione la delocalizzazione delle sole unita'              
abitative, in quanto per le unita' produttive, i contributi da                  
concedere alle imprese, di cui alla lettera c), del comma 2 dell'art.           
3 della L.R. 25/01, non sono attualmente coperti da apposito                    
stanziamento nel bilancio regionale;                                            
- ha proposto la suddivisione in tre gruppi degli studi preliminari             
relativi alle unita' abitative, in base alla presenza in essi dei               
contenuti richiesti dal comma 2 dell'art. 4 della L.R. 25/01,                   
contenuti integrati ed aggiornati entro il 28 settembre 2002, termine           
previsto, ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della suddetta legge,                
cosi' come modificato dalla L.R. 47/01, per la valutazione di                   
ammissibilita' degli studi preliminari di delocalizzazione, da parte            
della Giunta regionale;                                                         
- ha individuato il Gruppo 1, nel quale sono compresi gli studi                 
preliminari di delocalizzazione valutati ammissibili ai finanziamenti           
della L.R. 25/01, in quanto tali studi presentano i contenuti                   
richiesti di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge stessa, con                 
l'indicazione delle unita' abitative ammesse e delle eventuali                  
motivazioni inerenti le unita' escluse;                                         
- ha individuato il Gruppo 2, nel quale sono compresi gli studi                 
preliminari di delocalizzazione ricadenti nell'ambito di applicazione           
della L.R. 25/01, ma non valutabili ai fini dell'ammissione ai                  
finanziamenti, in quanto tali studi non presentano integralmente i              
contenuti richiesti di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge stessa,           
con indicazione delle motivazioni inerenti la non valutabilita';                
- ha individuato il Gruppo 3, nel quale sono compresi gli studi                 
preliminari di delocalizzazione non ammissibili ai finanziamenti                
della L.R. 25/01, con indicazione delle motivazioni inerenti la loro            
esclusione;                                                                     
ritenuto, ai sensi della propria deliberazione 3062/01, di fare                 
propria la proposta di valutazione del Nucleo tecnico;                          
preso atto che gli stanziamenti a copertura della L.R. 25/01, sono              
attualmente costituiti:                                                         
- dalla somma pari a Euro 5.164.568,99, stanziata dal "Piano generale           
straordinario degli interventi urgenti per il ripristino, la messa in           
sicurezza delle infrastrutture danneggiate e per la riduzione del               
rischio idrogeologico", Piano approvato con il decreto 26/01                    
dell'Assessore alla "Difesa del suolo e della costa. Protezione                 
civile";                                                                        
- dalla somma pari a Euro 5.164.568,99, stanziata al Capitolo n.                
48100 "Contributi in conto capitale a favore di soggetti privati,               
proprietari di unita' immobiliari ad uso abitativo, distrutte o non             
ripristinabili ovvero gravemente danneggiate dalle calamita'                    
dell'ottobre e novembre 2000 (art. 3, comma 2, lettere a) e b), L.R.            
8 agosto 2001, n. 25)", di cui alla U.P.B. 1.4.4.3.17505 "Interventi            
a favore di zone colpite da calamita' naturali", del Bilancio di                
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2002 e           
Bilancio pluriennale 2002/2004;                                                 
preso atto che, complessivamente, i contributi massimi concedibili ai           
sensi della L.R. 25/01, spettanti ai Comuni di cui al Gruppo 1, sono            
pari alla somma di Euro 9.640.991,13;                                           
ritenuto pertanto, congruentemente con gli stanziamenti sopra                   
richiamati a copertura dalla L.R. 25/01, di procedere                           
all'assegnazione dei contributi massimi concedibili a favore dei                
Comuni di cui al Gruppo 1;                                                      
ritenuto altresi' di stabilire:                                                 
- le finalita' e condizioni di impiego dei contributi assegnati, da             
osservarsi da parte dei Comuni;                                                 
- lo schema di protocollo di intesa per l'elaborazione dei piani di             
delocalizzazione, di cui all'art. 5 della L.R. 25/01;                           
dato atto, che le ulteriori risorse finanziarie e/o le economie                 
residue risultanti dal non utilizzo dei contributi assegnati col                
presente provvedimento, stanziate nei prossimi bilanci regionali per            
fare fronte ai contributi previsti per l'attuazione della L.R. 25/01,           
saranno impiegate a favore dei Comuni di cui al Gruppo 2, a                     
condizione che gli studi preliminari siano integrati dei contenuti              
allo stato attuale mancanti;                                                    
dato atto, infine, del parere favorevole della Commissione consiliare           
competente (Commissione "Territorio Ambiente Trasporti"), espresso              
nella seduta del 5 dicembre 2002, prot. n. 13340;                               
vista la L.R. 15 novembre 2001, n. 40;                                          
richiamate le seguenti proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di             
legge:                                                                          
- n. 2774 del 10 dicembre 2001, concernente "Direttiva sulle                    
modalita' di espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e             
contabile dopo l'entrata in vigore della L.R. 43/01";                           
- n. 2775 del 10 dicembre 2001, concernente "Disposizioni per la                
revisione dell'esercizio delle funzioni dirigenziali e dei controlli            
interni a seguito della entrata in vigore della L.R. 43/01";                    
- n. 2832 del 17 dicembre 2001, concernente "Riorganizzazione delle             
posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e                       
professional";                                                                  
- n. 3021 del 28 dicembre 2001, concernente "Approvazione degli atti            
di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza             
1/1/2002)";                                                                     
dato atto dei pareri favorevoli espressi sul presente provvedimento             
ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della propria                 
deliberazione 2774/01:                                                          
- dal Responsabile del Servizio Riqualificazione urbana, arch.                  
Michele Zanelli, in merito alla regolarita' tecnica del presente                
atto;                                                                           
- dal Direttore generale alla Programmazione territoriale e Sistemi             
di mobilita', dott. Roberto Raffaelli, in merito alla legittimita'              
del presente atto;                                                              
su proposta dell'Assessore alla Programmazione territoriale.                    
Politiche abitative. Riqualificazione urbana, congiuntamente                    
all'Assessore alla Difesa del suolo e della costa. Protezione civile,           
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di prendere atto:                                                            
- degli studi preliminari di delocalizzazione trasmessi dai Comuni ai           
sensi dell'art. 4 della L.R. 25/01, entro il termine previsto del 31            
maggio 2002 dalla L.R. 47/01, studi elencati nell'Allegato A, parte             
integrante del presente provvedimento;                                          
- della proposta di valutazione del Nucleo tecnico, istituito ai                
sensi della deliberazione della Giunta regionale 3062/01, circa                 
l'ammissibilita' ai finanziamenti della L.R. 25/01, degli studi                 
preliminari suddetti, proposta che rimane agli atti del Servizio                
regionale competente;                                                           
2) di approvare, sulla base della valutazione operata dal Nucleo                
tecnico, la ripartizione in tre gruppi degli studi preliminari sopra            
richiamati, limitatamente alla delocalizzazione delle unita'                    
abitative, come specificato nell'Allegato B, parte integrante del               
presente provvedimento;                                                         
3) di rimandare ad un successivo proprio atto, al verificarsi dello             
stanziamento in bilancio regionale della somma a copertura dei                  
contributi da concedere, la definizione dei criteri e delle modalita'           
di concessione dei finanziamenti a favore delle unita' produttive, di           
cui al comma c) dell'art. 3 della L.R. 25/01;                                   
4) di ammettere ai finanziamenti previsti dalla L.R. 25/01, gli studi           
preliminari di delocalizzazione di cui al Gruppo 1 dell'Allegato B;             
5) di richiamare i Comuni di cui al Gruppo 2 dell'Allegato B alla               
necessita' di integrare la documentazione gia' agli atti, ai fini               
della valutazione dello studio preliminare;                                     
6) di escludere dall'ambito di applicazione della L.R. 25/01, gli               
studi preliminari di delocalizzazione di cui al Gruppo 3                        
dell'Allegato B, relativi ai Comuni di Baiso (RE) e Castello d'Argile           
(BO), per le motivazioni espresse nello stesso allegato;                        
7) di prendere atto che gli stanziamenti a copertura della L.R.                 
25/01, sono attualmente costituiti:                                             
- dalla somma pari a Euro 5.164.568,99, stanziata dal "Piano generale           
straordinario degli interventi urgenti per il ripristino, la messa in           
sicurezza delle infrastrutture danneggiate e per la riduzione del               
rischio idrogeologico", Piano approvato con il decreto 26/01                    
dell'Assessore alla "Difesa del suolo e della costa. Protezione                 
civile";                                                                        
- dalla somma pari a Euro 5.164.568,99, stanziata al Capitolo n.                
48100, "Contributi in conto capitale a favore di soggetti privati,              
proprietari di unita' immobiliari ad uso abitativo, distrutte o non             
ripristinabili ovvero gravemente danneggiate dalle calamita'                    
dell'ottobre e novembre 2000 (art. 3, comma 2, lettere a) e b), L.R.            
8 agosto 2001, n. 25)", di cui alla UPB 1.4.4.3.17505 "Interventi a             
favore di zone colpite da calamita' naturali", del Bilancio di                  
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2002 e           
Bilancio pluriennale 2002/2004;                                                 
8) di assegnare, congruentemente agli stanziamenti sopra richiamati,            
ai Comuni di cui all'Allegato C, parte integrante del presente                  
provvedimento, i contributi massimi concedibili ivi indicati,                   
invitandoli alla sottoscrizione del protocollo d'intesa di cui                  
all'Allegato E;9) di approvare l'Allegato D, "Finalita' e condizioni            
di impiego dei contributi assegnati da osservarsi da parte dei                  
Comuni" e l'Allegato E, "Schema di protocollo di intesa per                     
l'elaborazione dei piani di delocalizzazione (art. 5, L.R. 25/01)",             
parti integranti del presente provvedimento;                                    
10) di dare atto, altresi', che le ulteriori risorse finanziarie e/o            
le economie residue risultanti dal non utilizzo dei contributi                  
assegnati col presente provvedimento, stanziate nei prossimi bilanci            
regionali per fare fronte ai contributi previsti per l'attuazione               
della L.R. 25/01, saranno impiegate a favore dei Comuni di cui al               
Gruppo 2 dell'Allegato B, a condizione che gli studi preliminari                
siano integrati dei contenuti allo stato attuale mancanti,                      
integrazioni da trasmettere entro 120 giorni dalla data di                      
pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale               
della Regione Emilia-Romagna;                                                   
11) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nel           
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
(segue allegato fotografato)                                                    
ALLEGATO D                                                                      
Finalita' e condizioni di impiego dei contributi assegnati da                   
osservarsi da parte dei comuni                                                  
I Comuni assegnatari dei contributi di cui all'Allegato C, dovranno             
attenersi alle finalita' di impiego di tali contributi, come                    
specificate nel quadro riepilogativo di seguito riportato, nel                  
rispetto dei rispettivi importi ivi indicati.                                   
L'utilizzo dei contributi del suddetto quadro e' cosi' condizionato:            
- per quanto riguarda i contributi per l'acquisizione delle aree,               
sulle quali verranno delocalizzate le nuove unita' immobiliari ed               
eseguite le relative opere di urbanizzazione e/o le dotazioni                   
territoriali necessarie, queste debbono rimanere di proprieta'                  
pubblica oppure essere cedute ai soggetti privati esclusivamente                
in"diritto di superficie";                                                      
- per quanto riguarda i contributi per il ripristino ambientale delle           
aree di pertinenza delle unita' demolite, essi sono previsti a favore           
del Comune a condizione che sia lo stesso Comune ad eseguire e                  
gestire gli interventi in modo da garantire un risultato di completa            
ed organica rinaturalizzazione delle aree cedute dai soggetti privati           
interessati, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 della L.R. 25/01;                 
- per quanto riguarda i contributi a favore dei soggetti privati, ai            
sensi delle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 3 della L.R. 25/01,           
gli importi assegnati sono al netto di quelli gia' concessi per la              
delocalizzazione, ai sensi dell'OM 3090/00 e dell'art. 4-bis della              
Legge 365/00 e sono finalizzati alla copertura delle spese di                   
acquisto, recupero o nuova costruzione di unita' abitative e delle              
spese di demolizione delle unita' da delocalizzare.                             
Il quadro dei contributi assegnati ai sensi della L.R. 25/01, deve              
essere integrato dal quadro dei cofinanziamenti previsti dai Comuni             
per le stesse tipologie di contribuzione, al fine della redazione di            
un piano finanziario complessivo, che assieme al cronoprogramma                 
relativo ai tempi di attuazione degli interventi che caratterizzano             
il piano di delocalizzazione, dovranno essere parte integrante della            
deliberazione comunale, con la quale, si da mandato al Sindaco per la           
sottoscrizione del protocollo d'intesa, di cui al comma 3 dell'art. 4           
della legge suddetta.                                                           
(segue allegato fotografato)                                                    
ALLEGATO E                                                                      
Schema di protocollo di intesa per l'elaborazione dei piani di                  
delocalizzazione (art. 5, L.R. 25/01)                                           
Protocollo di intesa                                                            
tra                                                                             
Regione Emilia-Romagna, rappresentata da . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,             
Presidente                                                                      
Comune di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . ., rappresentato da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. ., Sindaco.                                                                   
Premesso che:                                                                   
1) il Comune di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . (indicato come il Comune nel seguito del presente atto) ha                  
trasmesso lo studio preliminare di delocalizzazione, ai sensi                   
dell'art. 4 della L.R. 25/01, entro il termine ultimo previsto dalla            
L.R. 47/01 (31 maggio 2002);                                                    
2) la Giunta della Regione Emilia-Romagna ha valutato ammissibile ai            
finanziamenti previsti dalla L.R. 25/01, lo studio preliminare                  
suddetto, con deliberazione n. . . . . . . . . . . del . . . . . . .            
. . . . . . . . . , assegnando con tale deliberazione al Comune un              
finanziamento complessivo per la somma pari a Euro . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;            
3) la Giunta della Regione Emilia-Romagna ha stabilito le finalita' e           
le condizioni di impiego del finanziamento suddetto da osservarsi da            
parte del Comune, come specificato nell'Allegato D alla suddetta                
deliberazione;                                                                  
4) la Giunta della Regione Emilia-Romagna, nella deliberazione sopra            
richiamata, ha invitato il Comune alla sottoscrizione di un                     
protocollo d'intesa, da formularsi secondo uno schema proposto in               
allegato alla stessa deliberazione, schema adottato per il presente             
atto;                                                                           
5) il Comune, con propria deliberazione n. . . . . del . . . . . . .            
. .;                                                                            
6) ha accettato il finanziamento e le relative finalita' e condizioni           
di impiego di cui ai punti 2) e 3) suddetti ed ha dato mandato al               
Sindaco per la sottoscrizione del presente protocollo d'intesa.                 
Tutto cio' premesso e su invito della Regione, i sottoscritti                   
indicati in epigrafe, al fine di promuovere con i finanziamenti e nei           
tempi di seguito descritti l'elaborazione del piano di                          
delocalizzazione, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 25/01,                        
convengono e sottoscrivono:                                                     
Articolo 1                                                                      
Impegno finanziario della Regione                                               
La Regione Emilia-Romagna si impegna a concedere al Comune di . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . i finanziamenti ad esso assegnati con deliberazione della                 
Giunta regionale . . ./02, per la somma complessiva pari a Euro . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , qualora siano                 
adempiuti gli impegni del presente atto, in conformita' a quanto                
previsto dall'Allegato D alla deliberazione suddetta, nei riguardi              
delle finalita' e condizioni di impiego e degli importi rispettivi,             
cosi' specificabili:                                                            
- per l'elaborazione del piano di delocalizzazione (di cui alla                 
lettera a) del comma 2 dell'art. 2 della L.R. 25/01), per la somma              
pari a Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . ;                                                                       
- per l'acquisizione delle aree necessarie per attuare l'intervento             
di delocalizzazione (di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 2             
della L.R. 25/01), per la somma pari a Euro . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . ;                                                                 
- per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle                    
dotazioni territoriali necessarie per attuare l'intervento di                   
delocalizzazione (di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 2                
della L.R. 25/01) per la somma pari a Euro . . . . . . . . . . . . .            
.;                                                                              
- per la realizzazione delle opere inerenti il ripristino ambientale            
(di cui al comma 2 dell'art. 3 della L.R. 25/01), per la somma pari a           
Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. ;                                                                             
- per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati (di cui             
al comma 3 dell'art. 3 della L.R. 25/01), per la somma pari a Euro .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . .;                                                                        
- a favore dei soggetti privati (di cui alle lettere a) e b) del                
comma 2 dell'art. 3 della L.R. 25/01), per la somma pari a Euro . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . .                                                                   
Articolo 2                                                                      
Cofinanziamenti del Comune                                                      
Il Comune si impegna a reperire risorse proprie per il                          
cofinanziamento previsto nel piano finanziario complessivo                      
dell'intervento di delocalizzazione, di cui all'allegato alla                   
deliberazione comunale n. . . . . . . del . . . . . . . ., per                  
l'importo complessivo pari a Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . e cosi' costituiti:                                       
- per l'elaborazione dello studio preliminare e/o del piano di                  
delocalizzazione (di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 2                
della L.R. 25/01), per la somma pari a Euro . . . . . . . . . . . . .           
- per l'acquisizione delle aree necessarie per attuare l'intervento             
di delocalizzazione (di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 2             
della L.R. 25/01), per la somma pari a Euro . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . ;                                                                 
- per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle                    
dotazioni territoriali necessarie per attuare l'intervento di                   
delocalizzazione (di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 2                
della L.R. 25/01), per la somma pari a Euro . . . . . . . . . . . . .           
Articolo 3                                                                      
Tempi di elaborazione del piano di delocalizzazione                             
Il Comune si impegna a provvedere, entro sei mesi dalla stipula del             
presente protocollo d'intesa, come stabilito al comma 1 dell'art. 5             
della L.R. 25/01, ai seguenti adempimenti, a pena di decadenza                  
dell'assegnazione del finanziamento di cui all'art. 1 suddetto:                 
- alla elaborazione del piano di delocalizzazione, con il concorso              
dei soggetti privati partecipanti, secondo quanto prescritto all'art.           
5 della L.R. 25/01;                                                             
- alla approvazione con propria deliberazione del piano di                      
delocalizzazione ed alla assunzione dei relativi impegni;                       
- alla trasmissione alla Regione degli elaborati suddetti, ai fini              
della approvazione del piano di delocalizzazione, tramite la                    
conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell'art. 6 della              
L.R. 25/01, da sottoscriversi da parte della Regione, della                     
Provincia, del Comune, dei privati partecipanti, nonche' degli                  
eventuali altri soggetti che concorrono all'attuazione del piano di             
delocalizzazione.                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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