DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 2470
Valutazione di ammissibilita' ai finanziamenti degli studi preliminari di delocalizzazione presentati dai comuni, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 25/01. Assegnazione di contributi
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamato il seguente quadro normativo nazionale disciplinante, fra
l'altro, la concessione di contributi a fondo perduto a favore dei
soggetti privati, proprietari di beni immobili ad uso abitativo
danneggiati dalle calamita' naturali dell'ottobre e novembre 2000,
che hanno colpito il territorio regionale:
- DL 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modifiche dalla Legge 11
dicembre 2000, n. 365, recante "Interventi urgenti per le aree a
rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione
civile, nonche' a favore di zone colpite da calamita' naturali";
- in particolare gli artt. 4 e 4-bis della Legge 11 dicembre 2000, n.
365, disciplinanti nello specifico la concessione dei contributi
suddetti;
- ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento
della protezione civile, n. 3090 del 18 ottobre 2000, recante
"Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i
danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti
idrogeologici che dal 13 ottobre 2000 hanno colpito il territorio
della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle Regioni Piemonte,
Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna";
- direttiva del Ministro dell'Interno del 30 gennaio 2001, che detta
i criteri e le modalita' per la concessione dei benefici previsti
dall'art. 4-bis della Legge 365/00 a favore dei soggetti privati
danneggiati;
- ordinanza del Ministro dell'Interno n. 3110 dell'1 marzo 2001, che
stabilisce ulteriori disposizioni in merito agli eventi calamitosi
dell'autunno 2000, disponendo nello specifico, all'art. 1, comma 8,
che i soggetti privati proprietari di beni immobili gravemente
danneggiati ubicati all'interno di aree golenali, possono impiegare
il contributo spettante ai sensi dell'art. 4, comma 3 della Legge
365/00, per la delocalizzazione degli immobili stessi;
richiamati i seguenti provvedimenti regionali attuativi del quadro
normativo nazionale suddetto:
- la determinazione del Direttore generale alla Programmazione
territoriale e Sistemi di mobilita' n. 5467 dell'8 giugno 2001,
recante "Disposizioni integrative alla direttiva del Ministro
dell'Interno del 30/1/2001, per l'applicazione dei benefici di cui
all'art. 4 bis della Legge 365/00, a favore dei privati proprietari
di immobili ad uso abitativo danneggiati dagli eventi calamitosi
dell'ottobre e novembre 2000", cosi' come modificata dalla successiva
determinazione n. 7169 del 18 luglio 2001;
- la propria deliberazione n. 792 del 20 maggio 2002, recante "Art.
4-bis, Legge 365/00. Concessione contributi ai soggetti privati per i
danni subiti ai loro immobili ad uso abitativo beni mobili e beni
mobili registrati, in seguito alle calamita' naturali di ottobre e
novembre 2000 in Emilia-Romagna. Impegno di spesa", cosi' come
rettificata dalla successiva deliberazione n. 953 del 3 giugno 2002;
- la propria deliberazione n. 2222 del 25 novembre 2002, recante
"Art. 4-bis, Legge 365/00. Ulteriore assegnazione di contributi ai
soggetti privati per i danni subiti in seguito alle calamita'
naturali di ottobre e novembre 2000 in Emilia-Romagna";
viste le seguenti leggi regionali:
- L.R. 8 agosto 2001, n. 25, recante "Norme per la delocalizzazione
degli immobili colpiti dagli eventi calamitosi dell'ottobre e
novembre 2000", legge finalizzata a favorire la delocalizzazione
delle unita' immobiliari ubicate all'interno di aree golenali o in
aree a rischio idrogeologico, che risultino colpite dalle calamita'
dell'ottobre e del novembre 2000, integrando i benefici previsti
dall'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro dell'Interno 3090/00 e
dalla Legge 365/00;
- L.R. 21 dicembre 2001, n. 47, che ha modificata la L.R. 25/01,
relativamente al termine di presentazione degli studi preliminari di
delocalizzazione elaborati dai Comuni ed al termine entro cui la
Giunta regionale deve valutare l'ammissibilita' ai finanziamenti
degli studi presentati;
richiamato il comma 3 dell'art. 4 della L.R. 25/01, cosi' come
modificato dalla L.R. 47/01, che da incarico alla Giunta regionale:
- di valutare, sentita la Commissione consiliare competente,
l'ammissibilita' ai finanziamenti degli studi preliminari di
delocalizzazione elaborati e presentati dai Comuni;
- di definire i contributi che la Regione si impegna a concedere
nell'ambito delle risorse autorizzate a tale scopo nel bilancio
regionale;
- di invitare, i Comuni proponenti gli studi preliminari di
delocalizzazione ammessi ai finanziamenti, alla sottoscrizione di un
protocollo di intesa;
richiamata la propria deliberazione n. 3062 del 28 dicembre 2001,
recante "L.R. 25/01. Istituzione del Nucleo tecnico di valutazione,
ai fini dell'ammissibilita' dei piani di delocalizzazione degli
immobili danneggiati dagli eventi calamitosi dell'ottobre e novembre
2000", con la quale si affida al suddetto Nucleo tecnico, di
elaborare e presentare alla Giunta regionale una proposta di
valutazione, in ordine all'ammissibilita' ai finanziamenti degli
studi preliminari di delocalizzazione, presentati dai Comuni ai sensi
dell'art. 4 della L.R. 25/01;
preso atto:
- degli studi preliminari di delocalizzazione presentati dai Comuni
entro il termine del 31 maggio 2002, previsto dalla L.R. 47/01, studi
agli atti del Servizio regionale competente e relativi a 20 Comuni;
- della proposta di valutazione del Nucleo tecnico, istituito ai
sensi della deliberazione di Giunta regionale 3062/01, circa
l'ammissibilita' ai finanziamenti della L.R. 25/01 degli studi
preliminari suddetti, proposta che rimane agli atti del Servizio
regionale competente;considerato che il Nucleo tecnico:
- ha preso in considerazione la delocalizzazione delle sole unita'
abitative, in quanto per le unita' produttive, i contributi da
concedere alle imprese, di cui alla lettera c), del comma 2 dell'art.
3 della L.R. 25/01, non sono attualmente coperti da apposito
stanziamento nel bilancio regionale;
- ha proposto la suddivisione in tre gruppi degli studi preliminari
relativi alle unita' abitative, in base alla presenza in essi dei
contenuti richiesti dal comma 2 dell'art. 4 della L.R. 25/01,
contenuti integrati ed aggiornati entro il 28 settembre 2002, termine
previsto, ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della suddetta legge,
cosi' come modificato dalla L.R. 47/01, per la valutazione di
ammissibilita' degli studi preliminari di delocalizzazione, da parte
della Giunta regionale;
- ha individuato il Gruppo 1, nel quale sono compresi gli studi
preliminari di delocalizzazione valutati ammissibili ai finanziamenti
della L.R. 25/01, in quanto tali studi presentano i contenuti
richiesti di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge stessa, con
l'indicazione delle unita' abitative ammesse e delle eventuali
motivazioni inerenti le unita' escluse;
- ha individuato il Gruppo 2, nel quale sono compresi gli studi
preliminari di delocalizzazione ricadenti nell'ambito di applicazione
della L.R. 25/01, ma non valutabili ai fini dell'ammissione ai
finanziamenti, in quanto tali studi non presentano integralmente i
contenuti richiesti di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge stessa,
con indicazione delle motivazioni inerenti la non valutabilita';
- ha individuato il Gruppo 3, nel quale sono compresi gli studi
preliminari di delocalizzazione non ammissibili ai finanziamenti
della L.R. 25/01, con indicazione delle motivazioni inerenti la loro
esclusione;
ritenuto, ai sensi della propria deliberazione 3062/01, di fare
propria la proposta di valutazione del Nucleo tecnico;
preso atto che gli stanziamenti a copertura della L.R. 25/01, sono
attualmente costituiti:
- dalla somma pari a Euro 5.164.568,99, stanziata dal "Piano generale
straordinario degli interventi urgenti per il ripristino, la messa in
sicurezza delle infrastrutture danneggiate e per la riduzione del
rischio idrogeologico", Piano approvato con il decreto 26/01
dell'Assessore alla "Difesa del suolo e della costa. Protezione
civile";
- dalla somma pari a Euro 5.164.568,99, stanziata al Capitolo n.
48100 "Contributi in conto capitale a favore di soggetti privati,
proprietari di unita' immobiliari ad uso abitativo, distrutte o non
ripristinabili ovvero gravemente danneggiate dalle calamita'
dell'ottobre e novembre 2000 (art. 3, comma 2, lettere a) e b), L.R.
8 agosto 2001, n. 25)", di cui alla U.P.B. 1.4.4.3.17505 "Interventi
a favore di zone colpite da calamita' naturali", del Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2002 e
Bilancio pluriennale 2002/2004;
preso atto che, complessivamente, i contributi massimi concedibili ai
sensi della L.R. 25/01, spettanti ai Comuni di cui al Gruppo 1, sono
pari alla somma di Euro 9.640.991,13;
ritenuto pertanto, congruentemente con gli stanziamenti sopra
richiamati a copertura dalla L.R. 25/01, di procedere
all'assegnazione dei contributi massimi concedibili a favore dei
Comuni di cui al Gruppo 1;
ritenuto altresi' di stabilire:
- le finalita' e condizioni di impiego dei contributi assegnati, da
osservarsi da parte dei Comuni;
- lo schema di protocollo di intesa per l'elaborazione dei piani di
delocalizzazione, di cui all'art. 5 della L.R. 25/01;
dato atto, che le ulteriori risorse finanziarie e/o le economie
residue risultanti dal non utilizzo dei contributi assegnati col
presente provvedimento, stanziate nei prossimi bilanci regionali per
fare fronte ai contributi previsti per l'attuazione della L.R. 25/01,
saranno impiegate a favore dei Comuni di cui al Gruppo 2, a
condizione che gli studi preliminari siano integrati dei contenuti
allo stato attuale mancanti;
dato atto, infine, del parere favorevole della Commissione consiliare
competente (Commissione "Territorio Ambiente Trasporti"), espresso
nella seduta del 5 dicembre 2002, prot. n. 13340;
vista la L.R. 15 novembre 2001, n. 40;
richiamate le seguenti proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di
legge:
- n. 2774 del 10 dicembre 2001, concernente "Direttiva sulle
modalita' di espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e
contabile dopo l'entrata in vigore della L.R. 43/01";
- n. 2775 del 10 dicembre 2001, concernente "Disposizioni per la
revisione dell'esercizio delle funzioni dirigenziali e dei controlli
interni a seguito della entrata in vigore della L.R. 43/01";
- n. 2832 del 17 dicembre 2001, concernente "Riorganizzazione delle
posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e
professional";
- n. 3021 del 28 dicembre 2001, concernente "Approvazione degli atti
di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza
1/1/2002)";
dato atto dei pareri favorevoli espressi sul presente provvedimento
ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della propria
deliberazione 2774/01:
- dal Responsabile del Servizio Riqualificazione urbana, arch.
Michele Zanelli, in merito alla regolarita' tecnica del presente
atto;
- dal Direttore generale alla Programmazione territoriale e Sistemi
di mobilita', dott. Roberto Raffaelli, in merito alla legittimita'
del presente atto;
su proposta dell'Assessore alla Programmazione territoriale.
Politiche abitative. Riqualificazione urbana, congiuntamente
all'Assessore alla Difesa del suolo e della costa. Protezione civile,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di prendere atto:
- degli studi preliminari di delocalizzazione trasmessi dai Comuni ai
sensi dell'art. 4 della L.R. 25/01, entro il termine previsto del 31
maggio 2002 dalla L.R. 47/01, studi elencati nell'Allegato A, parte
integrante del presente provvedimento;
- della proposta di valutazione del Nucleo tecnico, istituito ai
sensi della deliberazione della Giunta regionale 3062/01, circa
l'ammissibilita' ai finanziamenti della L.R. 25/01, degli studi
preliminari suddetti, proposta che rimane agli atti del Servizio
regionale competente;
2) di approvare, sulla base della valutazione operata dal Nucleo
tecnico, la ripartizione in tre gruppi degli studi preliminari sopra
richiamati, limitatamente alla delocalizzazione delle unita'
abitative, come specificato nell'Allegato B, parte integrante del
presente provvedimento;
3) di rimandare ad un successivo proprio atto, al verificarsi dello
stanziamento in bilancio regionale della somma a copertura dei
contributi da concedere, la definizione dei criteri e delle modalita'
di concessione dei finanziamenti a favore delle unita' produttive, di
cui al comma c) dell'art. 3 della L.R. 25/01;
4) di ammettere ai finanziamenti previsti dalla L.R. 25/01, gli studi
preliminari di delocalizzazione di cui al Gruppo 1 dell'Allegato B;
5) di richiamare i Comuni di cui al Gruppo 2 dell'Allegato B alla
necessita' di integrare la documentazione gia' agli atti, ai fini
della valutazione dello studio preliminare;
6) di escludere dall'ambito di applicazione della L.R. 25/01, gli
studi preliminari di delocalizzazione di cui al Gruppo 3
dell'Allegato B, relativi ai Comuni di Baiso (RE) e Castello d'Argile
(BO), per le motivazioni espresse nello stesso allegato;
7) di prendere atto che gli stanziamenti a copertura della L.R.
25/01, sono attualmente costituiti:
- dalla somma pari a Euro 5.164.568,99, stanziata dal "Piano generale
straordinario degli interventi urgenti per il ripristino, la messa in
sicurezza delle infrastrutture danneggiate e per la riduzione del
rischio idrogeologico", Piano approvato con il decreto 26/01
dell'Assessore alla "Difesa del suolo e della costa. Protezione
civile";
- dalla somma pari a Euro 5.164.568,99, stanziata al Capitolo n.
48100, "Contributi in conto capitale a favore di soggetti privati,
proprietari di unita' immobiliari ad uso abitativo, distrutte o non
ripristinabili ovvero gravemente danneggiate dalle calamita'
dell'ottobre e novembre 2000 (art. 3, comma 2, lettere a) e b), L.R.
8 agosto 2001, n. 25)", di cui alla UPB 1.4.4.3.17505 "Interventi a
favore di zone colpite da calamita' naturali", del Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2002 e
Bilancio pluriennale 2002/2004;
8) di assegnare, congruentemente agli stanziamenti sopra richiamati,
ai Comuni di cui all'Allegato C, parte integrante del presente
provvedimento, i contributi massimi concedibili ivi indicati,
invitandoli alla sottoscrizione del protocollo d'intesa di cui
all'Allegato E;9) di approvare l'Allegato D, "Finalita' e condizioni
di impiego dei contributi assegnati da osservarsi da parte dei
Comuni" e l'Allegato E, "Schema di protocollo di intesa per
l'elaborazione dei piani di delocalizzazione (art. 5, L.R. 25/01)",
parti integranti del presente provvedimento;
10) di dare atto, altresi', che le ulteriori risorse finanziarie e/o
le economie residue risultanti dal non utilizzo dei contributi
assegnati col presente provvedimento, stanziate nei prossimi bilanci
regionali per fare fronte ai contributi previsti per l'attuazione
della L.R. 25/01, saranno impiegate a favore dei Comuni di cui al
Gruppo 2 dell'Allegato B, a condizione che gli studi preliminari
siano integrati dei contenuti allo stato attuale mancanti,
integrazioni da trasmettere entro 120 giorni dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna;
11) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)
ALLEGATO D
Finalita' e condizioni di impiego dei contributi assegnati da
osservarsi da parte dei comuni
I Comuni assegnatari dei contributi di cui all'Allegato C, dovranno
attenersi alle finalita' di impiego di tali contributi, come
specificate nel quadro riepilogativo di seguito riportato, nel
rispetto dei rispettivi importi ivi indicati.
L'utilizzo dei contributi del suddetto quadro e' cosi' condizionato:
- per quanto riguarda i contributi per l'acquisizione delle aree,
sulle quali verranno delocalizzate le nuove unita' immobiliari ed
eseguite le relative opere di urbanizzazione e/o le dotazioni
territoriali necessarie, queste debbono rimanere di proprieta'
pubblica oppure essere cedute ai soggetti privati esclusivamente
in"diritto di superficie";
- per quanto riguarda i contributi per il ripristino ambientale delle
aree di pertinenza delle unita' demolite, essi sono previsti a favore
del Comune a condizione che sia lo stesso Comune ad eseguire e
gestire gli interventi in modo da garantire un risultato di completa
ed organica rinaturalizzazione delle aree cedute dai soggetti privati
interessati, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 della L.R. 25/01;
- per quanto riguarda i contributi a favore dei soggetti privati, ai
sensi delle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 3 della L.R. 25/01,
gli importi assegnati sono al netto di quelli gia' concessi per la
delocalizzazione, ai sensi dell'OM 3090/00 e dell'art. 4-bis della
Legge 365/00 e sono finalizzati alla copertura delle spese di
acquisto, recupero o nuova costruzione di unita' abitative e delle
spese di demolizione delle unita' da delocalizzare.
Il quadro dei contributi assegnati ai sensi della L.R. 25/01, deve
essere integrato dal quadro dei cofinanziamenti previsti dai Comuni
per le stesse tipologie di contribuzione, al fine della redazione di
un piano finanziario complessivo, che assieme al cronoprogramma
relativo ai tempi di attuazione degli interventi che caratterizzano
il piano di delocalizzazione, dovranno essere parte integrante della
deliberazione comunale, con la quale, si da mandato al Sindaco per la
sottoscrizione del protocollo d'intesa, di cui al comma 3 dell'art. 4
della legge suddetta.
(segue allegato fotografato)
ALLEGATO E
Schema di protocollo di intesa per l'elaborazione dei piani di
delocalizzazione (art. 5, L.R. 25/01)
Protocollo di intesa
tra
Regione Emilia-Romagna, rappresentata da . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
Presidente
Comune di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . ., rappresentato da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. ., Sindaco.
Premesso che:
1) il Comune di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . (indicato come il Comune nel seguito del presente atto) ha
trasmesso lo studio preliminare di delocalizzazione, ai sensi
dell'art. 4 della L.R. 25/01, entro il termine ultimo previsto dalla
L.R. 47/01 (31 maggio 2002);
2) la Giunta della Regione Emilia-Romagna ha valutato ammissibile ai
finanziamenti previsti dalla L.R. 25/01, lo studio preliminare
suddetto, con deliberazione n. . . . . . . . . . . del . . . . . . .
. . . . . . . . . , assegnando con tale deliberazione al Comune un
finanziamento complessivo per la somma pari a Euro . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
3) la Giunta della Regione Emilia-Romagna ha stabilito le finalita' e
le condizioni di impiego del finanziamento suddetto da osservarsi da
parte del Comune, come specificato nell'Allegato D alla suddetta
deliberazione;
4) la Giunta della Regione Emilia-Romagna, nella deliberazione sopra
richiamata, ha invitato il Comune alla sottoscrizione di un
protocollo d'intesa, da formularsi secondo uno schema proposto in
allegato alla stessa deliberazione, schema adottato per il presente
atto;
5) il Comune, con propria deliberazione n. . . . . del . . . . . . .
. .;
6) ha accettato il finanziamento e le relative finalita' e condizioni
di impiego di cui ai punti 2) e 3) suddetti ed ha dato mandato al
Sindaco per la sottoscrizione del presente protocollo d'intesa.
Tutto cio' premesso e su invito della Regione, i sottoscritti
indicati in epigrafe, al fine di promuovere con i finanziamenti e nei
tempi di seguito descritti l'elaborazione del piano di
delocalizzazione, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 25/01,
convengono e sottoscrivono:
Articolo 1
Impegno finanziario della Regione
La Regione Emilia-Romagna si impegna a concedere al Comune di . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . i finanziamenti ad esso assegnati con deliberazione della
Giunta regionale . . ./02, per la somma complessiva pari a Euro . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , qualora siano
adempiuti gli impegni del presente atto, in conformita' a quanto
previsto dall'Allegato D alla deliberazione suddetta, nei riguardi
delle finalita' e condizioni di impiego e degli importi rispettivi,
cosi' specificabili:
- per l'elaborazione del piano di delocalizzazione (di cui alla
lettera a) del comma 2 dell'art. 2 della L.R. 25/01), per la somma
pari a Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . ;
- per l'acquisizione delle aree necessarie per attuare l'intervento
di delocalizzazione (di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 2
della L.R. 25/01), per la somma pari a Euro . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . ;
- per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle
dotazioni territoriali necessarie per attuare l'intervento di
delocalizzazione (di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 2
della L.R. 25/01) per la somma pari a Euro . . . . . . . . . . . . .
.;
- per la realizzazione delle opere inerenti il ripristino ambientale
(di cui al comma 2 dell'art. 3 della L.R. 25/01), per la somma pari a
Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. ;
- per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati (di cui
al comma 3 dell'art. 3 della L.R. 25/01), per la somma pari a Euro .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .;
- a favore dei soggetti privati (di cui alle lettere a) e b) del
comma 2 dell'art. 3 della L.R. 25/01), per la somma pari a Euro . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
Articolo 2
Cofinanziamenti del Comune
Il Comune si impegna a reperire risorse proprie per il
cofinanziamento previsto nel piano finanziario complessivo
dell'intervento di delocalizzazione, di cui all'allegato alla
deliberazione comunale n. . . . . . . del . . . . . . . ., per
l'importo complessivo pari a Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . e cosi' costituiti:
- per l'elaborazione dello studio preliminare e/o del piano di
delocalizzazione (di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 2
della L.R. 25/01), per la somma pari a Euro . . . . . . . . . . . . .
- per l'acquisizione delle aree necessarie per attuare l'intervento
di delocalizzazione (di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 2
della L.R. 25/01), per la somma pari a Euro . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . ;
- per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle
dotazioni territoriali necessarie per attuare l'intervento di
delocalizzazione (di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 2
della L.R. 25/01), per la somma pari a Euro . . . . . . . . . . . . .
Articolo 3
Tempi di elaborazione del piano di delocalizzazione
Il Comune si impegna a provvedere, entro sei mesi dalla stipula del
presente protocollo d'intesa, come stabilito al comma 1 dell'art. 5
della L.R. 25/01, ai seguenti adempimenti, a pena di decadenza
dell'assegnazione del finanziamento di cui all'art. 1 suddetto:
- alla elaborazione del piano di delocalizzazione, con il concorso
dei soggetti privati partecipanti, secondo quanto prescritto all'art.
5 della L.R. 25/01;
- alla approvazione con propria deliberazione del piano di
delocalizzazione ed alla assunzione dei relativi impegni;
- alla trasmissione alla Regione degli elaborati suddetti, ai fini
della approvazione del piano di delocalizzazione, tramite la
conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell'art. 6 della
L.R. 25/01, da sottoscriversi da parte della Regione, della
Provincia, del Comune, dei privati partecipanti, nonche' degli
eventuali altri soggetti che concorrono all'attuazione del piano di
delocalizzazione.