DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2002, n. 2241
Ordinanza ministeriale 3175/02, art. 6, comma 2, proseguimento dell'erogazione di contributi per l'autonoma sistemazione a favore di nuclei familiari evacuati ai sensi dell'art. 3, comma 2, ordinanza ministeriale 3090/00
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:
- n. 2774 del 10 dicembre 2001 avente per oggetto "Direttiva sulle
modalita' di espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e
contabile dopo l'entrata in vigore della L.R. 43/01";
- n. 2775 del 10 dicembre 2001 avente per oggetto "Disposizioni per
la revisione dell'esercizio delle funzioni dirigenziali e dei
controlli interni a seguito della entrata in vigore della L.R.
43/01";
- n. 2832 del 17 dicembre 2001 avente per oggetto "Riorganizzazione
delle posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e
professional";
- n. 3021 del 28 dicembre 2001 avente per oggetto "Approvazione degli
atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale
(decorrenza 1/1/2002)";
premesso che:
- nei mesi di ottobre e novembre 2000 il territorio della regione
Emilia-Romagna e' stato interessato da gravi emergenze idrogeologiche
che hanno prodotto ingenti danni, oltre che alle infrastrutture
pubbliche, anche al patrimonio edilizio e mobiliare privato;
- con ordinanze ministeriali n. 3090 del 18 ottobre 2000, n. 3095 del
23 novembre 2000 e n. 3110 dell'1 marzo 2001, sono stati stanziati
appositi fondi per superare l'emergenza, successivamente ripartiti
tra le Regioni interessate, in ragione delle rispettive esigenze;
- con proprie deliberazioni n. 1822 del 24 ottobre 2000 e n. 2390 del
19 dicembre 2000, all'Assessore "Difesa del suolo e della costa.
Protezione civile" e' stato affidato il coordinamento istituzionale e
di governo delle attivita' necessarie per fronteggiare le situazioni
di emergenza conseguenti alle calamita', di cui alle ordinanze
ministeriali 3090/00 e 3095/00;
vista l'ordinanza ministeriale n. 3175 del 24 gennaio 2002,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 25
del 30 gennaio 2002, che prevede all'art. 6, comma 2, che le Regioni
possano erogare i contributi di cui all'art. 3, comma 2,
dell'ordinanza ministeriale 3090/00, per l'autonoma sistemazione dei
nuclei familiari evacuati, fino al 31 dicembre 2002, termine dello
stato di emergenza, nel limite dei finanziamenti gia' disponibili
negli appositi capitoli di bilancio regionali;
dato atto che con decreti dell'Assessore delegato nn. 42 del 29
dicembre 2000, 11 del 14 marzo 2001, 23 del 12 luglio 2001, 41 del 19
novembre 2001, 42 del 28 novembre 2001 e 21 del 2 agosto 2002, sono
stati gia' assegnati ai Comuni richiedenti i contributi previsti
dell'art. 3 dell'ordinanza ministeriale 3090/00 a favore di soggetti
privati e attivita' produttive danneggiati dagli eventi in parola,
ivi compresi quelli per l'autonoma sistemazione di nuclei familiari
evacuati, per un periodo massimo di 12 mesi cosi' come previsto
dall'ordinanza 3090/00;
rilevato che alcuni Comuni hanno provveduto a restituire alla Regione
Emilia-Romagna le economie di spesa relativamente ai contributi a
soggetti privati e attivita' produttive danneggiati, di cui all'art.
3 dell'ordinanza 3090/00, per complessivi Euro 88.371,05, liquidate a
suo tempo dalla Regione a valere sui Capitoli 48084 e 48087, ed ora
incassate sul Capitolo 7040 "Somme introitate c/terzi" con le
seguenti reversali:
- n. 742 dell'importo di Euro 1.057,82, incassata in data 1/3/2002;
- n. 4985 dell'importo di Euro 1.956,08 e n. 4986 dell'importo di
Euro 85.357,15, incassate in data 25/9/2002;
dato atto che con decreto dell'Assessore delegato n. 26 del 13
novembre 2002 sono state assegnate alla Prefettura di Bologna le
risorse ad essa spettanti per la copertura degli oneri conseguenti
agli adempimenti di cui all'art. 6, comma 1 dell'ordinanza
ministeriale 3090/00, ammontanti ad Euro 3.123,88, alla cui
erogazione provvedera' il dirigente competente a valere sul Capitolo
di spesa 91120 "Erogazione di somme introitate per conto di terzi",
di cui all'UPB 3.1.1.7.31500, del Bilancio per l'esercizio
finanziario 2002;
rilevato che sul Capitolo 91120 "Erogazione di somme introitate per
conto di terzi", di cui all'UPB 3.1.1.7.31500, del Bilancio per
l'esercizio finanziario 2002, rimangono conseguentemente disponibili,
relativamente alle restituzioni sopracitate, Euro 85.247,17 (Euro
88.371,05 detratti Euro 3.123,88);
considerato che, sulla base dei dati in possesso a questa Regione,
diversi nuclei familiari risultano a tutt'oggi ancora evacuati dalle
proprie abitazioni distrutte o danneggiate, e che l'ordinanza
ministeriale 3175/02, all'art. 6, comma 2, consente la concessione di
ulteriori contributi per l'autonoma sistemazione fino al 31/12/2002;
ritenuto opportuno dare prosecuzione al riconoscimento ai nuclei
familiari ancora evacuati i contributi per l'autonoma sistemazione
fino al 31 dicembre 2002, utilizzando le risorse disponibili sul
Capitolo 91120 del bilancio regionale, cosi' come sopra specificato;
ritenuto inoltre di stabilire ulteriori criteri per l'erogazione di
tali contributi cosi' come meglio specificato nella parte dispositiva
del presente atto;
dato atto dei pareri favorevoli espressi sul presente provvedimento
ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della propria
deliberazione 2774/01:
- di regolarita' tecnica reso dall'ing. Demetrio Egidi, Responsabile
del Servizio regionale di Protezione civile;
- di legittimita' reso dalla dott.ssa Leopolda Boschetti, Direttore
generale Ambiente Difesa del suolo e della costa;
- di regolarita' contabile reso dalla Responsabile del Servizio
Bilancio Risorse finanziarie, dott.ssa Amina Curti;
vista la L.R. 19 aprile 1995, n. 45;
su proposta dell'Assessore "Difesa del suolo e della costa.
Protezione civile",
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di dare corso, cosi' come previsto dall'ordinanza ministeriale n.
3175 del 24 gennaio 2002, art. 6, comma 2, ai nuclei familiari ancora
evacuati dalle abitazioni distrutte o danneggiate dagli eventi
alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi nei mesi di ottobre
e dicembre 2000, alla possibilita' di procedere alla concessione dei
contributi per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 3, comma 2
dell'ordinanza ministeriale 3090/00, fino al 31 dicembre 2002,
termine dello stato di emergenza, nel limite del finanziamento gia'
disponibile nell'apposito capitolo del bilancio regionale;
2) di dare atto che sul Capitolo 91120 "Erogazione di somme
introitate per conto di terzi", di cui all'U.P.B. 3.1.1.7.31500, sono
disponibili risorse finanziarie derivanti da economie di spesa
maturate dai Comuni relativamente ai contributi a favore di soggetti
privati e delle attivita' produttive danneggiati, di cui all'art. 3
dell'ordinanza ministeriale 3090/00, ed introitate dalla Regione
Emilia-Romagna sul Capitolo 7040, ammontanti a complessivi Euro
85.247,17, che possono essere utilizzate per la corresponsione degli
ulteriori contributi previsti dall'ordinanza 3175/02;
3) di stabilire ulteriori criteri per il proseguimento
dell'erogazione dei contributi di cui all'art. 3, comma 2
dell'ordinanza 3090/00 e precisamente:
- i nuclei familiari interessati, qualora non avessero gia'
provveduto, devono presentare, entro trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna della presente delibera, al Comune nel cui territorio
e' ubicata l'abitazione distrutta o danneggiata, la relativa domanda
ad integrazione di quella suo tempo presentata ai sensi della
ordinanza 3090/00;
- la prosecuzione dei contributi e' ammissibile nei limiti d'importo
stabiliti dall'art. 3 dell'ordinanza 3090/00, e relativa direttiva
applicativa del 23/10/2000, ai nuclei familiari che risultino
evacuati e trasferiti in altri alloggi occupati esclusivamente a
titolo oneroso;
- la liquidazione dei contributi ai soggetti richiedenti sara'
effettuata dal Comune, previa presentazione di idonea documentazione
di spesa (contratti di locazione, ricevute di pagamento del relativo
canone). Qualora le spese sostenute per l'autonoma sistemazione
risultassero inferiori all'importo riconoscibile e calcolato sulla
base della composizione numerica del nucleo familiare, il contributo
verra' corrisposto nei limiti delle spese effettivamente sostenute;
4) di dare atto che all'individuazione dei Comuni interessati, quali
beneficiari delle risorse finanziarie per le finalita' sopraindicate
ed alla concessione di tali risorse provvedera' il Dirigente
competente, in una o piu' soluzioni, dietro presentazione da parte
dei medesimi Comuni alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Protezione
civile, Viale Silvani n. 6 - 40122 Bologna, di copia conforme degli
atti di liquidazione dei contributi ai soggetti aventi titolo, ai
sensi di quanto stabilito al precedente punto 3). Tale atto dovra'
riportare, tra l'altro: oltre ai nominativi dei beneficiari, il
numero dei mesi per cui viene liquidato il contributo, l'importo del
contributo mensile ammissibile, la somma totale che viene liquidata;
5) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.