DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2002, n. 2112
Individuazione delle aree di salvaguardia dei pozzi di Via Loda a Castelfranco Emilia, Modena. DLgs 152/99, art. 21
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) di individuare le aree di salvaguardia per i pozzi denominati di
Via Loda del campo pozzi di Castelfranco Emilia (MO) ai sensi
dell'art. 21 del DLgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni,
nella configurazione geometrica contenuta nella documentazione
presentata dal Comune di Castelfranco (Tavola "Base catastale - Carta
delle zone di rispetto") depositata presso la Direzione generale
Ambiente dando atto che le dimensioni delle zone di rispetto
ristretta e allargata sono state definite con criterio temporale
basato sui tempi di sicurezza scegliendo il limite coincidente con
l'area di tutela assoluta per la prima e 180 giorni per la seconda;
b) di dare atto che a tali aree si applicano le norme e le
prescrizioni costituenti l'Allegato A, parte integrante alla presente
delibera;
c) di approvare la messa in essere del sistema di controlli proposto
dalla Amministrazione comunale, basato su una rete di monitoraggio
costituita da pozzi gia' esistenti nel territorio circostante che
presentino requisiti adatti o da piezometri da perforare
appositamente, proposta nella documentazione presentata dal Comune;
d) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione la presente deliberazione.
ALLEGATO A
Normativa per le aree di salvaguardia al campo acquifero di Via Loda
in Castelfranco Emilia
Premessa
Le aree di salvaguardia alle captazioni di acque destinate al consumo
umano debbono intendersi come quelle porzioni di territorio in cui si
applicano divieti, vincoli e regolamentazioni finalizzati alla
prevenzione del degrado nonche' al miglioramento qualitativo delle
acque in afflusso verso i punti di presa, intendendo garantire le
stesse da eventuali inquinanti provenienti dalla superficie; esse
sono suddivise in zone di tutela assoluta, zone di rispetto e zone di
protezione.
Per definirne le dimensioni e' necessario acquisire elementi di
conoscenza del territorio e delle risorse idriche considerate; in
particolare si tratta di acquisire gli elementi idrogeologici,
idrologici e idrochimici derivanti dalla caratteristiche strutturali
dell'acquifero, dalle modalita' di alimentazione, dai rapporti
esistenti tra acquiferi superficiali e profondi, dal calcolo della
velocita' di circolazione delle acque nel sottosuolo e dal censimento
degli eventuali centri di pericolo.
Centro di pericolo inteso come qualsiasi attivita', insediamento o
manufatto in grado di costituire direttamente o indirettamente,
fattore certo o potenziale di degrado della qualita' dell'acqua.
La salvaguardia delle risorse idriche, se intesa come la garanzia che
le caratteristiche delle acque captate e distribuite per consumo
umano sono idonee, si ottiene con l'insieme di due sistemi
rispettivamente di regolamentazione e di monitoraggio definiti
"protezione statica" e "protezione dinamica": il primo e' costituito
dai divieti, vincoli e norme finalizzati alla prevenzione del degrado
qualitativo delle acque in afflusso verso i punti di presa, mentre il
secondo e' costituito dall'attivazione e gestione di un preordinato
sistema di monitoraggio della qualita' delle acque in afflusso alle
captazioni in grado di verificarne permanentemente i fondamentali
parametri qualitativi e consentire con sufficiente anticipo la
segnalazione di eventuali anomalie nella risorsa.
Pertanto le dimensioni e le caratteristiche sia delle diverse zone
sia del sistema di monitoraggio dipendono dalla conoscenze
idrauliche, idrogeologiche e idrochimiche sopra richiamate.
Mentre la zona di tutela assoluta ha una dimensione standard legata
ad interventi di carattere tecnico dell'ente gestore, la zona di
rispetto puo' avere dimensioni diverse secondo la vulnerabilita'
locale e di rischio delle risorse idriche captate e puo' essere
suddivisa in "ristretta" e "allargata"; alla zona di rispetto
ristretta si applicano i vincoli maggiormente restrittivi previsti
dal DL 152/99, e successive modificazioni ed integrazioni mentre in
quella allargata i vincoli devono rispondere all'esigenza di una
progressiva attenuazione della restrizione nell'uso del territorio.
Si tratta dunque di definire da un lato il grado di vulnerabilita'
della risorsa captata, dall'altro di conoscere la velocita' di
scorrimento delle acque in arrivo alla captazione per progettare sia
la scelta del tempo di sicurezza a cui fare corrispondere la
dimensione delle due zone di rispetto, sia le caratteristiche del
sistema di monitoraggio da realizzare.
La definizione di acquifero non vulnerabile o protetto utilizzata in
questo lavoro e': si definisce acquifero protetto quando esso e'
separato dalla superficie o dalla falda freatica da un corpo
geologico dello spessore di almeno 10 m. che abbia una conducibilita'
idraulica inferiore a 10-8 m/sec., o un assetto litostratigrafico che
consenta un tempo di permanenza dell'acqua al suo interno superiore a
30 anni. La continuita' del corpo geologico deve essere accertata per
una congrua estensione in base all'indagine idrogeologica a supporto
delle scelte di delimitazione delle aree di salvaguardia.
Per quanto attiene alla quantificazione di "congrua" si ritiene che
tale estensione sia da riferirsi all'area sottesa dalle zone di
rispetto allargata; in caso di interessamento della sola area sottesa
alla zona di rispetto ristretta si valuta l'acquifero captato come
vulnerabile; nel caso si verifichi una situazione intermedia tra le
due sovresposte si potrebbe considerare di applicare la norma di cui
alla zona di rispetto allargata anche nella zona di rispetto
ristretta, fatte salve su entrambe le prescrizioni per quegli
interventi o attivita' che potrebbero modificare la naturale
copertura esistente (scavi profondi, palificazioni ecc.).
La presenza del corpo protettivo deve essere adeguatamente e
dettagliatamente dimostrata; in caso contrario l'acquifero verra'
cautelativamente considerato vulnerabile.
In base alle definizioni sopra riportate e ai contenuti della
relazione idrogeologica, i pozzi in oggetto n. 1, n. 2 e n. 3 del
campo acquifero di Via Loda captano risorse idriche definibili non
vulnerabili.
Per tale motivo, essendo la risorsa idrica localmente protetta ai
fini statici (intendendo la zona nell'intorno delle captazioni), in
questa proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia,
ristretta e allargata, definite con criterio temporale basato sui
tempi di sicurezza, si adotta dimensionalmente il limite coincidente
con l'area di tutela assoluta per la zona di rispetto ristretta e
corrispondente alla isocrona di 180 giorni per quella allargata.
Dovendo preservare nel tempo le caratteristiche di qualita' della
risorsa e' necessario attivare un sistema di monitoraggio che assuma
valenza di protezione dinamica.
In tal senso si e' tracciata, accanto all'isocrona 180 giorni, anche
quella a 60 giorni che individua la posizione dei piezometri di
controllo con cadenza di monitoraggio almeno bimestrale da integrare
con i monitoraggi semestrali in corrispondenza dei piezometri
disposti lungo il perimetro 180 giorni.
In generale il sistema dei controlli viene basato su una rete di
monitoraggio costituita da pozzi gia' esistenti nel territorio
circostante che presentino requisiti adatti o, come nel caso in
esame, da piezometri da perforare appositamente.
Le caratteristiche a cui devono rispondere i piezometri e/o i pozzi
sono:
- accessibilita': il piezometro/pozzo deve essere facilmente
raggiungibile e, preferibilmente, allacciato alla rete elettrica ed
il campionamento deve poter essere effettuato rapidamente;
- riproducibilita': il piezometro/pozzo e le opere annesse non devono
influenzare la qualita' delle acque campionate; devono essere percio'
evitati i campionamenti a valle di cisterne, autoclavi e di qualsiasi
filtro, addolcitore, etc. che possa modificare alcuni parametri
chimici e microbiologici;
- significativita': il piezometro/pozzo deve rappresentare le
caratteristiche dell'acquifero da cui attinge.
Per ogni piezometro/pozzo scelto dovrebbe esserne individuato uno
alternativo con le stesse caratteristiche che possa sostituire, se
necessario quello campione in modo da non lasciare scoperta nessuna
area di possibile passaggio di un eventuale plume inquinante.
Va sottolineato inoltre che, sulla base dell'esperienza, una rete di
pozzi deve essere revisionata dopo alcuni anni in seguito al
deterioramento subito dai pozzi stessi o ad altri impedimenti legati
ad altre ragioni quali l'abbandono da parte dei proprietari o la
chiusura di attivita' produttive i cui pozzi fanno parte della rete.
Norme
Ferme restando le definizioni di cui all' art. 21 del DLgs 11 maggio
1999, n. 152 e successive modifiche, e i relativi divieti per la
salvaguardia delle captazioni acquedottistiche, sono oggetto di
disposizioni di tutela da assumersi attraverso la cartografia e le
norma tecniche del Piano regolatore comunale i seguenti ambiti:
a) zona di tutela assoluta,
b) zona di rispetto ristretta,
c) zona di rispetto allargata.
Le tavole di PRG individuano la zona di cui alla lettera a), nonche'
le zone e/o i limiti di rispetto di cui alle lettere b), c) definite
applicando il criterio temporale, secondo la metodologia indicata
all'Appendice 1 del PTCP della Provincia di Modena approvato dalla
Regione Emilia-Romagna il 21/12/1999 con delibera di Giunta n. 2489;
le zone di cui alla lettera a) sono definite con criterio geometrico
secondo le indicazioni del comma 4, art. 21 del DLgs 152/99
coordinato con il DLgs 258/00.
Le disposizioni di tutela vanno assunte anche a livello di piani di
settore.
Zona di tutela assoluta
Prescrizioni per la zona di tutela assoluta
Tali zone vengono acquisite dal concessionario e ad esse si applicano
le prescrizioni di cui al comma 4, art. 21 del DLgs 152/99 coordinato
con il DLgs 258/00.
Nella zona di tutela assoluta sono ammesse esclusivamente, e solo se
necessarie, le infrastrutture tecnologiche di pubblica utilita', la
cui presenza deve essere giustificata anche dall'adozione di
opportune misure di sicurezza.
Zona di rispetto
Prescrizioni per la zona di rispetto ristretta
Fatte salve le prescrizioni di cui all' art. 21 del DLgs 152/99 e
successive modificazioni ed integrazioni, in generale, nelle zone di
rispetto puo' essere ammessa l'utilizzazione forestale ed agricola
non intensiva del territorio.
Nel caso dei pozzi oggetto di questa normativa - e cioe' i pozzi n.
1, 2 e 3 di Via Loda - la zona di rispetto ristretta coincide con la
zona di tutela assoluta pertanto valgono le norme piu' restrittive di
quest'ultima.
Prescrizioni per la zona di rispetto allargata
Nella zona di rispetto allargata non sono ammesse le seguenti
attivita':
a) dispersione o immissione in fossi non impermeabilizzati dei
reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti, fanghi o pesticidi,
salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle
indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto
della natura del suolo, delle colture compatibili, delle tecniche
agronomiche impiegate e della vulnerabilita' delle risorse idriche;
d) dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da
piazzali e strade;
e) pozzi neri a tenuta e pozzi assorbenti;
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque
destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione
della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche
quali-quantitative della risorsa idrica;
h) impianti di trattamento di rifiuti e discariche di qualsiasi tipo,
anche se controllate;
i) stoccaggio, anche provvisorio, di rifiuti tossico-nocivi; sostanze
chimiche pericolose e sostanze radioattive
l) centri di raccolta, demolizione, rottamazione di autoveicoli, di
macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici, ed
altri ad essi assimilabili;
m) pozzi perdenti.
Possono essere ammesse le seguenti attivita' purche' vengano
osservate le condizioni sotto elencate:
- se derivanti da strumenti particolareggiati attuativi di previsione
di PRG in vigore, nuove trasformazioni urbanistiche, edilizie e d'uso
che non prevedano le seguenti destinazioni edilizie e/o funzionali:
allevamenti zootecnici, edifici con funzioni collettive (collegi,
caserme, seminari, case di cura, ospedali ecc.), opifici, autorimesse
con finalita' produttive, fabbricati industriali, stazioni di
servizio, campeggi, bacini idrici, cave;
- l'ampliamento di edifici, loro pertinenze ed accessori, a
condizione che le attivita' e le destinazioni d'uso siano
residenziali, direzionali, commerciali e di servizio;
- realizzazione di fondazioni superficiali, essendo tassativamente
vietate le palificazioni, se in grado di esporre a rischio di
inquinamento le falde utilizzate a fini potabili;
- e' ammessa la costruzione di infrastrutture per la mobilita' a
condizione che siano attuate misure di protezione efficaci a evitare
ogni dispersione di agenti inquinanti nel suolo, come la
realizzazione di canalette impermeabili che convoglino le acque di
dilavamento all'esterno della zona.
I piani attuativi degli strumenti urbanistici, interferenti con le
aree di rispetto, devono privilegiare la realizzazione di aree a
verde di comparto, se previste, in coincidenza con la zona di
rispetto.
Sono ammessi e cosi' regolamentati:
1) accumulo di concimi organici solo su platea impermeabile e con
raccolta del percolato;
2) bacini di accumulo e contenitori per lo stoccaggio dei liquami
zootecnici solo se al servizio di insediamenti esistenti e realizzati
secondo le modalita' previste dalla L.R. 50/95;
3) fognature e opere di collettamento ai ricettori di acque nere e
acque miste, al servizio di attivita' esistenti e compatibili, in
doppia camicia o, comunque, ispezionabili in modo da poterne
verificare la tenuta; pozzetti, fosse biologiche ed opere per il
collettamento delle acque nere o miste, ivi compresi gli
allacciamenti alla pubblica fognatura devono essere dotati di
dispositivi di sicurezza atti a garantirne la perfetta tenuta
idraulica;
4) aree cimiteriali purche' senza inumazioni a terra;
5) cave e scavi in genere fino alla profondita' massima di mt. 10 dal
piano campagna;
6) escavazione e/o apertura di pozzi per uso idropotabile o a
complemento di campi pozzi gia' esistenti o in assenza di
possibilita' tecnica di allacciamento alla rete acquedottistica;
7) spandimento di liquami zootecnici che puo' essere effettuato
secondo modalita' conformi alle vigenti disposizioni regionali in
materia;
8) spandimento ed applicazione di fertilizzanti, diserbanti ed
antiparassitari che puo' essere effettuato nelle quantita' e secondo
le modalita' definite coerentemente ai principi stabiliti dalla
vigente normativa comunitaria (Regolamento CEE n. 2078/92,
"Regolamento del Consiglio relativo a metodi di produzione agricola
compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura
dello spazio naturale" le cui modalita' di applicazione sono nel Reg.
CEE 746/96);
9) pascolo e stabulazione di bestiame che non ecceda i 170 kg/ha di
azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio
e distribuzione.
Per le attivita' preesistenti, ove non sia possibile eliminarle o
allontanarle, si adottano misure per il loro adeguamento e la
rimozione dei fattori di pericolo.
In particolare:
1) in caso di accertata perdita, devono essere rese a perfetta tenuta
idraulica le zone destinate allo stoccaggio, i collettori, le
canalizzazioni e le opere destinate all'allontanamento delle acque di
scarico, comprese fosse biologiche e fosse Imhoff;
2) le opere di trasferimento di liquidi diversi dall'acqua devono
essere realizzate in doppia camicia e, comunque, in modo da essere
ispezionabili per il controllo della loro tenuta;
3) gli stoccaggi di idrocarburi devono essere eliminati in relazione
alla possibilita' di collegamento alla rete del gas metano o di
adozione di combustibili a stoccaggio non interrato, con il rispetto
delle relative norme antincendio;
4) i pozzi esistenti, a qualunque uso siano adibiti, e purche' al
servizio di attivita' esistenti e compatibili devono essere
sottoposti, da parte delle autorita' competenti, a verifica tecnica
dalla quale risulti che la tipologia costruttiva e l'esercizio non
costituiscano pregiudizio alla qualita' delle acque, nonche'
all'equilibrio idrogeologico dell'acquifero interessato dai prelievi
ad uso idropotabile, predisponendone, se del caso, l'adeguamento e
favorendo l'allacciamento all'acquedotto;
5) i pozzi dismessi devono essere chiusi secondo le modalita'
stabilite dalle autorita' competenti;
6) le aree di cava non piu' utilizzate devono essere ripristinate
secondo le modalita' stabilite dall'autorita' competente e, comunque,
in modo tale da garantire che non si verifichino infiltrazioni del
sottosuolo e rischi di inquinamento delle falde.
Prescrizioni per la protezione dinamica
Al bordo esterno della zona deve essere posizionato il sistema di
monitoraggio dell'acqua in arrivo alla captazione costituito da
piezometri e/o pozzi campionabili posti almeno alla profondita' della
falda captata, accompagnato da un programma di analisi chimiche e
batteriologiche.
La rete di monitoraggio e' costituita da pozzi gia' esistenti che
presentino requisiti adatti o da piezometri da perforare
appositamente.
Le caratteristiche a cui devono rispondere i pozzi sono:
- accessibilita': il pozzo deve essere facilmente raggiungibile e
allacciato alla rete elettrica in ogni periodo dell'anno ed il
campionamento deve poter essere effettuato rapidamente;
- riproducibilita': il pozzo e le opere annesse non devono
influenzare la qualita' delle acque campionate; devono essere percio'
evitati i campionamenti a valle di cisterne, autoclavi e di qualsiasi
filtro, addolcitore, etc. che possa modificare alcuni parametri
chimici e microbiologici.
- significativita': il pozzo deve rappresentare le caratteristiche
dell'acquifero da cui attinge.
Per ogni pozzo scelto deve esserne individuato uno alternativo con le
stesse caratteristiche che possa sostituire, se necessario quello
campione in modo da non lasciare scoperta nessuna area di possibile
passaggio di un plume inquinante.
L'ente gestore del campo acquifero, in qualita' di Ente attuatore dei
presidi di protezione dinamica, dovra' presentare alla Regione
Emilia-Romagna entro 3 mesi dal recepimento nel PRG delle presenti
norme un programma di monitoraggio, preventivamente concordato con
ARPA, conforme alle seguenti indicazioni:
- i presidi di protezione dinamica dovranno essere attuati entro 12
mesi, salvo motivate e giustificate proroghe regionali, dalla
presentazione del programma di monitoraggio;
Zona di protezione e zona di riserva
La zona di protezione tutela i bacini imbriferi e le aree di ricarica
delle falde superficiali e profonde per assicurare la buona qualita'
delle acque e la protezione del patrimonio idrico;essa e' delimitata
con criterio idrogeologico e tenendo conto della carta di
vulnerabilita' degli acquiferi allegata al PTCP approvato dalla
Regione con delibere di Giunta regionale 1864/98 e 2489/99 in essa si
adottano misure relative alla destinazione del territorio
interessato, limitazioni e prescrizioni, direttive e indirizzi
normativi per gli insediamenti civili, produttivi, turistici,
agroforestali e zootecnici cosi' come riportati all'art. 42 del PTCP
di Modena e riferiti alle classi di sensibilita' 1.
Nelle zone di protezione dovra' essere effettuato il controllo
idrochimico e piezometrico allo scopo di individuare preventivamente
e delimitare eventuali inquinamenti che possano interessare le zone
di rispetto, nell'ambito del sistema di monitoraggio dei corpi idrici
sotterranei, previsto dagli articoli 1 e 3 della deliberazione
4/2/1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle acque dagli
inquinamenti (criteri, metodologie, e norme generali di cui all'art.
2, lettere b), d), e), della Legge 319/76 e successive
modificazioni).