LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 39
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005
Art. 18
Allegato di cui all'articolo 11, commi 6 e 8
della L.R. n. 40 del 2001
e assegnazione delle risorse ai fini della gestione
1. Al bilancio e' allegato un apposito documento che disaggrega per
ogni unita' previsionale di base i capitoli, ai fini della gestione e
della rendicontazione, a norma di quanto disposto dall'articolo 11,
comma 6 della L.R. n. 40 del 2001.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi individuati per gli
interventi, i programmi e i progetti finanziati nell'ambito dello
stato di previsione delle spese, e' disposta l'assegnazione delle
risorse ai dirigenti responsabili di direzione generale, secondo
quanto indicato in ciascun capitolo dell'allegato di cui al comma 1,
a norma di quanto disposto dall'articolo 11, comma 8 della L.R. n. 40
del 2001.
3. Per le finalita' di cui al comma 2, le assegnazioni delle risorse
ai dirigenti responsabili di direzione generale, si intendono
integrate e/o modificate sulla base sia dei provvedimenti di
variazione di bilancio sia dei provvedimenti di attribuzione delle
competenze adottati nel corso dell'esercizio.
NOTE ALL'ART. 18
Rubrica
1) Il testo dei commi 6 e 8 dell'art. 11 della L.R. n. 40 del 2001,
citata alla nota 1) all'art. 8, e' riportata alla nota all'art. 13.
Comma 1
2) Il testo del comma 6 dell'art. 11 della L.R. n. 40 del 2001,
citata alla nota 1) all'art. 8, e' riportato alla nota all'art. 13.
Comma 2
3) Il testo del comma 8 dell'art. 11 della L.R. n. 40 del 2001,
citata alla nota 1) all'art. 8, e' riportato alla nota all'art. 13.