LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 39
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005
Art. 17
Disposizioni relative all'accensione
di anticipazioni di cassa
1. A norma dell'articolo 35 della L.R. n. 40 del 2001, la Giunta
regionale e' autorizzata a disporre con proprio atto l'accensione di
anticipazioni di cassa per fronteggiare temporanee deficienze di
cassa, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di
bilancio.
NOTA ALL'ART. 17
Comma 1
Il testo dell'art. 35 della L.R. n. 40 del 2001, citata alla nota 1)
all'art. 8, e' il seguente:
"Art. 35 - Anticipazioni di cassa
1. Per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, la Giunta
regionale provvede con propria deliberazione, predisposta dalla
struttura organizzativa competente in materia di bilancio,
all'accensione dell'anticipazione di cassa con il Tesoriere regionale
per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle entrate
iscritte nel Titolo I di cui all'articolo 19, comma 1. Con la stessa
deliberazione si provvede alle variazioni di bilancio eventualmente
necessarie.
2. Le condizioni e le modalita' delle anticipazioni sono deliberate
dalla Giunta regionale sulla base della convenzione che disciplina il
Servizio di tesoreria.
3. Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario
in cui sono contratte.
4. Alle anticipazioni contratte dalla Regione si applica il
trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti
dell'Amministrazione dello Stato.".