LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 39
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005
Art. 15
Mutui e prestiti
1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di
cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede
di accertare nel corso dell'esercizio 2003 entro i limiti di cui
all'articolo 34, comma 4 della L.R. n. 40 del 2001 - di cui e' data
dimostrazione nell'elenco n. 11 annesso al bilancio - la Regione
Emilia-Romagna e' autorizzata, a norma dell'articolo 34 citato, a
contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo
di Euro 877.000.000,00.
2. Sono altresi' rinnovate per l'esercizio 2003 le autorizzazioni
alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di
Euro 382.000.000,00 gia' autorizzati dall'articolo 15 della L.R. 28
dicembre 2001, n. 50 (Bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2002 e Bilancio pluriennale
2002-2004), come modificato dall'articolo 7 della L.R. 1 agosto 2002,
n. 19 (Assestamento del Bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2002 e del Bilancio pluriennale
2002-2004), a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro
la chiusura dell'esercizio 2002.
3. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 6,50
per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima
dell'ammortamento di 20 anni.
4. E' autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti
necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa
e dell'entrata del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2003.
5. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere all'assunzione dei
mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle
condizioni e con le modalita' previste dalla presente legge.
6. Il pagamento delle annualita' di ammortamento e di interessi dei
mutui e' garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio
di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle
somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. La Regione puo'
dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli
istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di
interesse dei mutui alle scadenze stabilite.
7. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al
presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, e'
valutato in annui Euro 129.218.268,82 a partire dall'esercizio
finanziario 2004 e fino all'esercizio finanziario 2023.
8. Esso fara' carico ad appositi capitoli di spesa che verranno
iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di
interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 2004.
9. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni
finanziarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo risultino
meno onerose di quanto previsto al comma 7, o che le operazioni
stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od
avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi
corrispondenti sulla entita' degli stanziamenti annui, cosi' come la
diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati
con legge di bilancio.
10. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di
rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le
spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 25 della L.R. n. 40 del 2001.
NOTE ALL'ART. 15
Comma 1
1) Il testo del comma 4 dell'art. 34 della L.R. n. 40 del 2001,
citata alla nota 1) all'art. 8, e' il seguente:
"Art. 34 - Mutui e prestiti
omissis
4. Il disavanzo di cui al comma 1 del presente articolo non potra' in
ogni caso essere di importo superiore al totale delle spese
d'investimento erogabili in capitale, escluse fra queste le spese
finanziate con assegnazioni dello Stato e dell'Unione Europea
vincolate; comprese, invece, le spese per l'assunzione di
partecipazioni in societa' finanziarie a norma dell'articolo 10,
comma 1 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, nonche' la quota parte
del saldo finanziario negativo dell'esercizio precedente determinata
dalla mancata stipulazione di mutui gia' autorizzati dalla legge di
bilancio di quell'esercizio.
omissis".
Comma 2
2) Il testo dell'art. 15 della L.R. n. 50 del 2001 e dell'art. 7
della L.R. n. 19 del 2002 e' il seguente:
"Art. 15 - Mutui e prestiti
1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di
cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede
di accertare nel corso dell'esercizio 2002 entro i limiti di cui al
comma 4 dell'art. 34 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 - di cui e'
data dimostrazione nell'elenco n. 11 annesso al bilancio - la Regione
Emilia-Romagna e' autorizzata, a norma dell'art. 34 citato, a
contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo
di Euro 812.449.000,00.
2. Sono altresi' rinnovate per l'esercizio 2002 le autorizzazioni
alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di
Euro 357.388.000,00 gia' autorizzati dall'art. 19 della L.R. 18
aprile 2001, n. 10 come modificato dall'art. 5 della L.R. 21 agosto
2001, n. 281 a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro
la chiusura dell'esercizio 2001.
3. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo, massimo del 6,50%
annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima
dell'ammortamento di venti anni.
4. E' autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti
necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa
e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2002.
5. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere all'assunzione dei
mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle
condizioni e con le modalita' previste dalla presente legge.
6. Il pagamento delle annualita' di ammortamento e di interessi dei
mutui e' garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio
di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle
somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. La Regione puo'
dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli
istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di
interesse dei mutui alle scadenze stabilite.
7. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al
presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, e'
valutato in annui Euro 99.536.652,29 a partire dall'esercizio
finanziario 2003 e fino all'esercizio finanziario 2022.
8. Esso fara' carico ad appositi capitoli di spesa che verranno
iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di
interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 2003.
9. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni
finanziarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo risultino
meno onerose di quanto previsto al comma 7, o che le operazioni
stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od
avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi
corrispondenti sulla entita' degli stanziamenti annui, cosi' come la
diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati
con legge di bilancio.
10. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di
rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le
spese classificate obbligatone ai sensi e per gli effetti dell'art.
25 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40.".
"Art. 7 - Mutui e prestiti
1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso
al credito risultanti dalla allegata Tabella 1 - Variazioni alle
previsioni dell'entrata - il mutuo autorizzato dal comma 1 dell'art.
15 della L.R. 28 dicembre 2001, n. 50, di approvazione del Bilancio
di previsione per l'esercizio 2002, ed imputato al Cap. 06500 - UPB
5.17.12500 - Mutui di competenza regionale - e' aumentato di Euro
5.551.000,00.
2. II rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o
prestiti obbligazionari di cui al comma 2 dell'art. 15 della L.R. 28
dicembre 2001, n. 50 e' ridefinito in Euro 112.000.000,00.".
Comma 10
3) Il testo dell'art. 25 della L.R. n. 40 del 2001, citata alla nota
1) all'art. 8, e' il seguente:
"Art. 25 - Fondo di riserva per spese obbligatorie
1. Nel bilancio annuale di competenza e di cassa e' iscritto un fondo
di riserva per spese obbligatorie.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono prelevate da tale
fondo le somme necessarie per integrare gli stanziamenti rivelatisi
insufficienti delle unita' previsionali di base limitatamente ai
capitoli relativi a spese di carattere obbligatorio secondo la
legislazione vigente, tenendo conto degli impegni gia' assunti e che
si prevede di assumere, nonche' dei pagamenti che si prevede di
effettuare fino al termine dell'esercizio.
3. Fra le spese obbligatorie figurano, in ogni caso, quelle relative
agli oneri di personale, agli oneri per l'ammortamento dei mutui e
prestiti ed agli interessi passivi su anticipazioni di cassa, quelle
relative ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa a
norma dell'articolo 60 e reclamati dai creditori; quelle concernenti
i fondi di garanzia a fronte delle fidejussioni concesse dalla
Regione.
4. L'elenco dei capitoli e delle correlate unita' previsionali di
base che possono essere integrati a norma del secondo comma del
presente articolo e' allegato al bilancio. L'ammontare del fondo di
riserva per le spese obbligatorie e' determinato in misura non
superiore al 2% del totale delle spese effettive di cui all'articolo
20, comma 1, lettera a).".