LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 39
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005
Art. 12
Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31,
comma 2, lettera f) della L.R. n. 40 del 2001
1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera f) della L.R. n.
40 del 2001, la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare con
proprio atto le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro
nn. 91046, 91048, 91050, 91053, 91055, 91057, 91060, 91070, 91090,
91118, 91120, 91132, 91140, 91150, 91160, 91289, 91306, 91312, 91316,
91322, in corrispondenza con gli accertamenti dei correlati capitoli
di entrata delle partite di giro, ed entro i limiti tassativi di
importo degli accertamenti stessi.
NOTE ALL'ART. 12
Rubrica
1) Il testo della lettera f) del comma 2 dell'art. 31 della L.R. n.
40 del 2001, citata alla nota 1) all'art. 8, e' il seguente:
"Art. 31 - Variazioni di bilancio
omissis
2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti
legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad
effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti
tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:
omissis
f) variazioni alle entrate ed alle spese necessarie per l'adeguamento
delle previsioni degli stanziamenti relativi ai capitoli delle
contabilita' speciali.
omissis".
Comma 1
2) Il testo della lettera f) del comma 2 dell'art. 31 della L.R. n.
40 del 2001, citato alla nota 1) all'art. 8, e' riportato alla nota
1) al presente articolo.