REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 39

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005

          Art. 10                                                               
Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31,                                
comma 2, lettera d) della L.R. n. 40 del 2001                                   
1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera d) della L.R. n.            
40 del 2001, al fine di consentire l'ottimizzazione nella gestione              
degli interventi finanziati con mezzi propri della Regione, la Giunta           
regionale e' autorizzata ad apportare per l'esercizio finanziario               
2003, ove necessario, con proprio atto, le opportune variazioni al              
bilancio di competenza e di cassa, esclusivamente nel caso in cui               
siano approvate leggi settoriali di spesa per le quali sia previsto,            
nel bilancio in vigore, apposito specifico accantonamento nell'ambito           
dei fondi speciali e nel rispetto degli equilibri                               
economico-finanziari del bilancio.                                              
NOTE ALL'ART. 10                                                                
Rubrica                                                                         
1) Il testo della lettera d) del comma 2 dell'art. 31 della L.R. n.             
40 del 2001, citata alla nota 1) all'art. 8, e' il seguente:                    
"Art. 31 - Variazioni di bilancio                                               
omissis                                                                         
2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti              
legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad           
effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti                  
tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:                   
omissis                                                                         
d) variazioni volte esclusivamente al finanziamento di leggi                    
settoriali di spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in                  
vigore, apposito accantonamento di mezzi propri della Regione,                  
nell'ambito dei fondi speciali di cui all'articolo 28;                          
omissis".                                                                       
Comma 1                                                                         
2) Il testo della lettera d) del comma 2 dell'art. 31 della L.R. n.             
40 del 2001, citata alla nota 1) all'art. 8, e' riportato alla nota 1           
al presente articolo.                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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