LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 39
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005
Art. 10
Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31,
comma 2, lettera d) della L.R. n. 40 del 2001
1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera d) della L.R. n.
40 del 2001, al fine di consentire l'ottimizzazione nella gestione
degli interventi finanziati con mezzi propri della Regione, la Giunta
regionale e' autorizzata ad apportare per l'esercizio finanziario
2003, ove necessario, con proprio atto, le opportune variazioni al
bilancio di competenza e di cassa, esclusivamente nel caso in cui
siano approvate leggi settoriali di spesa per le quali sia previsto,
nel bilancio in vigore, apposito specifico accantonamento nell'ambito
dei fondi speciali e nel rispetto degli equilibri
economico-finanziari del bilancio.
NOTE ALL'ART. 10
Rubrica
1) Il testo della lettera d) del comma 2 dell'art. 31 della L.R. n.
40 del 2001, citata alla nota 1) all'art. 8, e' il seguente:
"Art. 31 - Variazioni di bilancio
omissis
2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti
legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad
effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti
tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:
omissis
d) variazioni volte esclusivamente al finanziamento di leggi
settoriali di spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in
vigore, apposito accantonamento di mezzi propri della Regione,
nell'ambito dei fondi speciali di cui all'articolo 28;
omissis".
Comma 1
2) Il testo della lettera d) del comma 2 dell'art. 31 della L.R. n.
40 del 2001, citata alla nota 1) all'art. 8, e' riportato alla nota 1
al presente articolo.