LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 39
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005
Art. 9
Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31,
comma 2, lettera c) della L.R. n. 40 del 2001
1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera c) della L.R. n.
40 del 2001, al fine della ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse
autorizzate per i programmi comunitari cofinanziati dallo Stato e
dalla Regione ed entro i limiti di spesa definiti dagli specifici
provvedimenti di finanziamento per ciascun esercizio, la Giunta
regionale e' autorizzata ad apportare per l'esercizio finanziario
2003, ove necessario, con proprio atto, le variazioni agli
stanziamenti di competenza e di cassa fra le unita' previsionali di
base della parte spesa, con riferimento ai rispettivi capitoli,
appartenenti alla medesima classificazione economica, per
l'adeguamento degli stanziamenti stessi alle necessita' di
realizzazione degli interventi comunitari, nel rispetto degli
equilibri economico-finanziari del bilancio.
2. A tal fine e' altresi' autorizzata l'istituzione e la dotazione di
nuovi capitoli di spesa nell'ambito delle unita' previsionali di base
gia' istituite o di nuove unita' previsionali di base, ove sia
necessario provvedere all'integrazione della quota regionale di
cofinanziamento, esclusivamente nel caso in cui i fondi regionali
necessari risultino accantonati nell'ambito dei fondi speciali.
NOTE ALL'ART. 9
Rubrica
1) Il testo della lettera c) del comma 2 dell'art. 31 della L.R. n.
40 del 2001, citata alla nota 1) all'art. 8, e' il seguente:
"Art. 31 - Variazioni di bilancio
omissis
2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti
legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad
effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti
tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:
omissis
c) variazioni compensative anche fra unita' previsionali di base
della parte spesa, appartenenti alla medesima classificazione
economica e finalizzate ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse
autorizzate per i programmi comunitari cofinanziati dallo Stato e
dalla Regione, entro i limiti di spesa definiti dagli specifici
provvedimenti di finanziamento per ciascun esercizio;
omissis".
Comma 1
2) Il testo della lettera c) del comma 2 dell'art. 31 della L.R. n.
40 del 2001, citata alla nota 1) all'art. 8, e' riportato alla nota
1) al presente articolo.