LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 39
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005
Art. 8
Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31,
comma 2, lettera b) della L.R. n. 40 del 2001 -
Programmi speciali d'area
1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera b) della L.R. n.
40 del 2001, al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo
delle risorse stanziate e finanziate con mezzi propri della Regione
per la realizzazione dei programmi speciali d'area di cui alla L.R.
19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di programmi speciali
d'area), la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare per
l'esercizio finanziario 2003, ove necessario, con proprio atto, le
opportune variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e
di cassa fra le unita' previsionali di base e fra i relativi capitoli
di spesa e all'interno delle quote di finanziamento di cui all'Elenco
"B" allegato alla presente legge, in deroga alle disposizioni della
legge finanziaria regionale, nel rispetto degli equilibri
economico-finanziari del bilancio.
2. Al fine di consentire, inoltre, l'ottimizzazione nella gestione
degli interventi, finanziati con mezzi propri della Regione, per la
realizzazione dei programmi speciali d'area di cui alla L.R. n. 30
del 1996, la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare per
l'esercizio finanziario 2003, ove necessario, con proprio atto, le
opportune variazioni al bilancio di competenza e di cassa, nel caso
in cui sia previsto l'apposito specifico accantonamento nell'ambito
del fondo speciale di cui al Cap. 86500 "Fondo speciale per far
fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di
approvazione - Spese d'investimento. (Elenco n. 5)" afferente alla
UPB 1.7.2.3.29150, allegato alla legge di approvazione del bilancio,
nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio
stesso.
3. A tal fine e' altresi' autorizzata l'implementazione di capitoli
esistenti, l'istituzione e la dotazione di nuovi capitoli di spesa
nell'ambito di unita' previsionali di base gia' istituite o di nuove
unita' previsionali di base, esclusivamente in attuazione di leggi
settoriali regionali vigenti e nell'ambito del limite dello specifico
accantonamento di cui al comma 2, fermo restando il rispetto degli
equilibri economico-finanziari del bilancio.
NOTE ALL'ART. 8
Rubrica
1) Il testo della lettera b) del comma 2 dell'art. 31 della L.R. 15
novembre 2001, n. 40, concernente Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della
L.R. 27 marzo 1972, n. 4, e' il seguente:
"Art. 31 - Variazioni di bilancio
omissis
2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti
legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad
effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti
tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:
omissis
b) variazioni compensative fra le unita' previsionali di base della
parte spesa, appartenenti alla medesima classificazione economica,
qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione degli
interventi previsti da specifiche intese istituzionali o da altri
strumenti di programmazione negoziata, anche per quote di
finanziamento specificatamente individuate;
omissis".
Comma 1
2) Il testo della lettera b) del comma 2 dell'art. 31 della L.R. n.
40 del 2001, citata alla nota 1) al presente articolo, e' riportato
alla stessa nota.
Comma 2
3) La L.R. 19 agosto 1996, n. 30 concerne Norme in materia di
programmi speciali d'area.