LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005
Art. 48
Entrata in vigore
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il 1o gennaio 2003.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 23 dicembre 2002 VASCO ERRANI
NOTA ALL'ART. 48
Comma 1
Il testo dell'art. 31 dello Statuto regionale e' il seguente:
"Art. 31
1. Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della
Regione entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore
il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione salvo che le
leggi stesse stabiliscano un termine maggiore.
2. Il termine per la promulgazione e la entrata in vigore di una
legge puo' essere abbreviato dalla legge stessa qualora sia
dichiarata urgente dal Consiglio e il Governo della Repubblica lo
consenta mediante l'apposizione del visto del Commissario.
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 2094 dell'11 novembre 2002; oggetto consiliare n. 3559 (VII
legislatura);
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 207 in data 11 novembre 2002;
- assegnato alla I Commissione consiliare permanente "Bilancio
Programmazione Affari generali" in sede referente e in sede
consultiva alle Commissioni "Attivita' produttive", "Territorio
Ambiente e Trasporti", "Sicurezza sociale" e "Turismo Cultura Scuola
e Formazione".
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 7 del 12
dicembre 2002, con relazione scritta del consigliere Rivi;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 18 dicembre
2002, atto n. 93/2002.