LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005
Art. 46
Interventi per la riconversione di allevamenti
di cani e gatti a fini di sperimentazione
1. Al fine di favorire l'abbandono dell'utilizzo di cani e gatti a
fini di sperimentazione, la Regione promuove la riconversione
produttiva degli allevamenti, ubicati nel territorio regionale, di
cani e gatti a fini di sperimentazione anche attraverso la
concessione di contributi per la riconversione degli stabilimenti e
per favorire la cessione a fini diversi dalla sperimentazione degli
animali presenti negli allevamenti alla data del 27 novembre 2002.
2. La Giunta regionale stabilisce i criteri, le modalita' e i tempi
per la concessione dei contributi previsti dal comma 1.