LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005
Art. 45
Contributi per la capitalizzazione
delle Aziende sanitarie
1. La Regione, al fine di ricapitalizzare le Aziende sanitarie,
conferisce alle medesime apporti di capitale, nella misura
complessiva di Euro 41.000.000,00, da ripartirsi a favore di singole
Aziende sulla base della loro situazione patrimoniale al 31 dicembre
2001, ed erogabili nel corso di dieci anni, in ratei annuali di
importo costante.
2. La Giunta regionale e' autorizzata a definire con proprio atto i
criteri e le modalita' di attribuzione dei finanziamenti di cui al
comma 1, alle singole Aziende sanitarie.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, la Regione fa
fronte mediante l'istituzione di apposita unita' previsionale di base
e apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale, la cui
copertura e' garantita dai fondi a tale scopo specifico accantonati
nell'ambito del fondo speciale di cui all'U.P.B. 1.7.2.2.29100 e al
Capitolo 86350 voce n. 10 "Fondo speciale per far fronte agli oneri
derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di
approvazione - Spese correnti", Elenco n. 2 allegato alla presente
legge.
4. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare con proprio atto
le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa a norma
di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d) della L.R.
15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27
marzo 1972, n. 4).
NOTA ALL'ART. 45
Comma 4
Il testo della lettera d), comma 2 dell'art. 31 della L.R. n. 40 del
2001 e' riportato alla nota 2) all'art. 36.