REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005

          Art. 43                                                               
Modifiche all'articolo 2                                                        
della L.R. 27 dicembre 1993, n. 46                                              
1. Il comma 4 dell'articolo 2 della L.R. 27 dicembre 1993, n. 46                
(Contributi per la promozione dei prodotti enologici regionali) e'              
sostituito dal seguente:                                                        
"4. La liquidazione del saldo di cui al comma 3, lettera b) e'                  
subordinata alla approvazione del rendiconto delle spese sostenute              
per le attivita' svolte nell'anno precedente.".                                 
NOTE ALL'ART. 43                                                                
Rubrica                                                                         
1) Il testo dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 1993, n. 46,                     
concernente Contributi per la promozione dei prodotti enologici                 
regionali, era il seguente:                                                     
"Art. 2 - Finanziamenti                                                         
1. Le finalita' di cui all'art. 1 possono essere perseguite                     
attraverso la concessione dei seguenti finanziamenti:                           
a) contributo annuo di funzionamento per la mostra permanente dei               
vini regionali;                                                                 
b) contributi, fino al novanta per cento della spesa ammessa, per               
attivita' di promozione e informazione, di comunicazione                        
istituzionale, di educazione alimentare, di orientamento del consumo            
del vino e dei prodotti vitivinicoli. I contributi per interventi               
pubblicitari e per l'attivita' di comunicazione commerciale non                 
possono superare il cinquanta per cento della relativa spesa                    
ammissibile.                                                                    
2. La Giunta regionale dispone la concessione dei contributi sulla              
base di programmi preventivamente deliberati e presentati                       
dall'"Enoteca regionale Emilia-Romagna". I programmi individuano le             
finalita', gli obiettivi specifici e le spese previste per lo                   
svolgimento delle attivita'.                                                    
3. La liquidazione dei contributi e' effettuata in due soluzioni:               
a) la prima, a titolo di acconto, contestualmente all'atto della                
concessione dei contributi, pari al settanta per cento dei contributi           
concessi;                                                                       
b) la seconda, a titolo di saldo, successivamente alla attuazione dei           
programmi per i quali sono stati concessi i contributi. A tal fine              
l'"Enoteca regionale Emilia-Romagna" presenta una relazione                     
illustrativa che consenta il confronto fra le attivita' svolte e                
quelle programmate, corredata dei rendiconti delle spese sostenute.             
4. L'approvazione regionale dei rendiconti di cui alla lett. b) del             
comma 3 costituisce condizione per la concessione dei contributi per            
l'attivita' da svolgersi nell'esercizio successivo.".                           
Comma 1                                                                         
2) Il testo del comma 4 dell'art. 2 della L.R. n. 46 del 1993 e'                
riportato alla nota 1) al presente articolo.                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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