REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005

          Art. 42                                                               
Modifiche all'articolo 14                                                       
della L.R. 1 aprile 1993, n. 18                                                 
1. Il comma 4 dell'articolo 14 della L.R. 1 aprile 1993, n. 18                  
(Soppressione dell'Ente regionale di Sviluppo agricolo per                      
l'Emilia-Romagna - ERSA. Modificazioni alla L.R. 18 agosto 1984, n.             
44, recante Norme per l'istituzione e il funzionamento delle                    
strutture organizzative della Regione) e' sostituito dal seguente:              
"4. Al fine di assicurare la manutenzione delle strade e delle opere            
di viabilita' di cui al comma 3, nonche' le spese di trasferimento di           
proprieta' delle stesse, la Regione e' autorizzata a concedere, sulla           
base di apposita convenzione, contributi agli Enti locali cui le                
stesse siano state trasferite.".                                                
NOTE ALL'ART. 42                                                                
Rubrica                                                                         
1) Il testo dell'art. 14 della L.R. 1 aprile 1993, n. 18, concernente           
Soppressione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo per                       
l'Emilia-Romagna - ERSA. Modificazioni alla L.R. 18 agosto 1984, n.             
44, recante norme per l'istituzione e il funzionamento delle                    
strutture organizzative della Regione, era il seguente:                         
"Art. 14 - Inventario dei beni trasferiti a soggetti diversi dalla              
Regione                                                                         
1. Il Commissario liquidatore provvede alla redazione di un                     
inventario dei beni provenienti dall'ERSA proponendo per ciascuno di            
essi l'Ente a cui trasferire il bene stesso.                                    
2. La Giunta regionale stabilisce quali dei beni di cui al comma 1              
destinare ad Enti diversi dalla Regione, adottando i provvedimenti              
necessari per dare corso al trasferimento.                                      
3. Per le strade e le opere di viabilita' ancora nella titolarita'              
dell'ERSA, all'atto della soppressione, la Giunta dispone il                    
trasferimento ai Comuni e alle Province rispettivamente competenti              
sulla base della classificazione dei manufatti. Fino al                         
trasferimento, alla gestione delle predette strade ed opere di                  
viabilita' provvede la Regione attraverso i competenti servizi.                 
4. Qualora l'Ente locale non abbia ancora disposto la classificazione           
nel termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della                  
presente legge, alla classificazione ed al trasferimento delle strade           
e delle opere di viabilita' di cui al comma 3 provvede la Giunta                
regionale con propria deliberazione.".                                          
Comma 1                                                                         
2) Il testo del comma 4 dell'art. 14 della L.R. n. 18 del 1993 e'               
riportato alla nota 1) al presente articolo.                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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