LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005
Art. 42
Modifiche all'articolo 14
della L.R. 1 aprile 1993, n. 18
1. Il comma 4 dell'articolo 14 della L.R. 1 aprile 1993, n. 18
(Soppressione dell'Ente regionale di Sviluppo agricolo per
l'Emilia-Romagna - ERSA. Modificazioni alla L.R. 18 agosto 1984, n.
44, recante Norme per l'istituzione e il funzionamento delle
strutture organizzative della Regione) e' sostituito dal seguente:
"4. Al fine di assicurare la manutenzione delle strade e delle opere
di viabilita' di cui al comma 3, nonche' le spese di trasferimento di
proprieta' delle stesse, la Regione e' autorizzata a concedere, sulla
base di apposita convenzione, contributi agli Enti locali cui le
stesse siano state trasferite.".
NOTE ALL'ART. 42
Rubrica
1) Il testo dell'art. 14 della L.R. 1 aprile 1993, n. 18, concernente
Soppressione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo per
l'Emilia-Romagna - ERSA. Modificazioni alla L.R. 18 agosto 1984, n.
44, recante norme per l'istituzione e il funzionamento delle
strutture organizzative della Regione, era il seguente:
"Art. 14 - Inventario dei beni trasferiti a soggetti diversi dalla
Regione
1. Il Commissario liquidatore provvede alla redazione di un
inventario dei beni provenienti dall'ERSA proponendo per ciascuno di
essi l'Ente a cui trasferire il bene stesso.
2. La Giunta regionale stabilisce quali dei beni di cui al comma 1
destinare ad Enti diversi dalla Regione, adottando i provvedimenti
necessari per dare corso al trasferimento.
3. Per le strade e le opere di viabilita' ancora nella titolarita'
dell'ERSA, all'atto della soppressione, la Giunta dispone il
trasferimento ai Comuni e alle Province rispettivamente competenti
sulla base della classificazione dei manufatti. Fino al
trasferimento, alla gestione delle predette strade ed opere di
viabilita' provvede la Regione attraverso i competenti servizi.
4. Qualora l'Ente locale non abbia ancora disposto la classificazione
nel termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, alla classificazione ed al trasferimento delle strade
e delle opere di viabilita' di cui al comma 3 provvede la Giunta
regionale con propria deliberazione.".
Comma 1
2) Il testo del comma 4 dell'art. 14 della L.R. n. 18 del 1993 e'
riportato alla nota 1) al presente articolo.