REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005

          Art. 41                                                               
Modifiche all'articolo 13                                                       
della L.R. 2 luglio 1988, n. 27                                                 
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della L.R. 2 luglio 1988, n. 27             
(Istituzione del Parco regionale del Delta del Po) sono aggiunti i              
seguenti commi:                                                                 
"1 bis. La Regione concede al Consorzio del Parco regionale del Delta           
del Po, sulla base di apposita convenzione, finanziamenti volti alla            
salvaguardia ambientale e naturalistica nel complesso vallivo di                
Comacchio, finalizzati alla manutenzione delle arginature, delle                
difese di sponda, alla gestione idraulica ed alla vigilanza generale            
per l'equilibrio idrobiologico e ambientale delle valli e per il                
mantenimento delle specie di flora e di avifauna protette. La                   
concessione dei finanziamenti e' subordinata all'approvazione, da               
parte del Consorzio, di un programma annuale operativo, che elenca le           
opere e gli interventi a cui si intende dare attuazione nell'anno di            
riferimento. La Giunta regionale con proprio atto definisce le                  
modalita' di controllo tecnico, di erogazione, di rendicontazione e             
di revoca dei finanziamenti.                                                    
1 ter. L'articolo 2 della L.R. 4 febbraio 1994, n. 6 (Interventi per            
la liquidazione della Sivalco Spa e per l'avvio dell'attivita' del              
Consorzio "Azienda Speciale Valli di Comacchio") e' abrogato.".                 
NOTE ALL'ART. 41                                                                
Rubrica                                                                         
1) Il testo dell'art. 13 della L.R. 2 luglio 1988, n. 27, concernente           
Istituzione del Parco regionale del Delta del Po, era il seguente:              
"Art. 13 - Norme finanziarie                                                    
1. Alle spese di gestione, di investimento e sviluppo, ai relativi              
contributi nonche' al riparto dei finanziamenti regionali si                    
applicano rispettivamente le norme degli articoli 34, 35 e 36 della             
L.R. 2 aprile 1988, n. 11.".                                                    
Comma 1                                                                         
2) Il testo dell'art. 13 della L.R. n. 27 del 1988 e' riportato alla            
nota 1) al presente articolo.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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