LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005
Art. 41
Modifiche all'articolo 13
della L.R. 2 luglio 1988, n. 27
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della L.R. 2 luglio 1988, n. 27
(Istituzione del Parco regionale del Delta del Po) sono aggiunti i
seguenti commi:
"1 bis. La Regione concede al Consorzio del Parco regionale del Delta
del Po, sulla base di apposita convenzione, finanziamenti volti alla
salvaguardia ambientale e naturalistica nel complesso vallivo di
Comacchio, finalizzati alla manutenzione delle arginature, delle
difese di sponda, alla gestione idraulica ed alla vigilanza generale
per l'equilibrio idrobiologico e ambientale delle valli e per il
mantenimento delle specie di flora e di avifauna protette. La
concessione dei finanziamenti e' subordinata all'approvazione, da
parte del Consorzio, di un programma annuale operativo, che elenca le
opere e gli interventi a cui si intende dare attuazione nell'anno di
riferimento. La Giunta regionale con proprio atto definisce le
modalita' di controllo tecnico, di erogazione, di rendicontazione e
di revoca dei finanziamenti.
1 ter. L'articolo 2 della L.R. 4 febbraio 1994, n. 6 (Interventi per
la liquidazione della Sivalco Spa e per l'avvio dell'attivita' del
Consorzio "Azienda Speciale Valli di Comacchio") e' abrogato.".
NOTE ALL'ART. 41
Rubrica
1) Il testo dell'art. 13 della L.R. 2 luglio 1988, n. 27, concernente
Istituzione del Parco regionale del Delta del Po, era il seguente:
"Art. 13 - Norme finanziarie
1. Alle spese di gestione, di investimento e sviluppo, ai relativi
contributi nonche' al riparto dei finanziamenti regionali si
applicano rispettivamente le norme degli articoli 34, 35 e 36 della
L.R. 2 aprile 1988, n. 11.".
Comma 1
2) Il testo dell'art. 13 della L.R. n. 27 del 1988 e' riportato alla
nota 1) al presente articolo.