LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005
Art. 40
Modifica all'articolo 12 della L.R. 1 agosto 2002, n. 17
Definizione dei termini per interventi
di incentivazione in materia turistica
relativi ai programmi degli anni 1997, 1998 e 1999,
ex Leggi regionali 24 agosto 1987, n. 26
e 1 febbraio 2000, n. 2
1. L'articolo 12 ("Norma transitoria") della L.R. 1 agosto 2002, n.
17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del
sistema sciistico della regione Emilia-Romagna) e' cosi' sostituito:
"1. Al fine di consentire il completamento dei programmi regionali di
intervento nel settore dell'incentivazione turistica relativi agli
anni 1997, 1998 e 1999 di cui alla L.R. 24 agosto 1987, n. 26
(Interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni
sciistiche), come modificata dalla L.R. 1 febbraio 2000, n. 2, per i
quali non sono stati definiti i termini di fine lavori e di
rendicontazione degli stessi alla Regione, la Giunta regionale
provvede, con propri atti deliberativi, a stabilire i nuovi termini
per la conclusione dei procedimenti liquidatori dei contributi ancora
in essere.".
NOTE ALL'ART. 40
Rubrica
1) Il testo dell'art. 12 della L.R. 1 agosto 2002, n. 17, concernente
Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del
sistema sciistico della regione Emilia-Romagna, era il vigente:
"Art. 12 - Norma transitoria
1. Fino all'approvazione del primo programma, previsto dalla presente
legge, sono fatte salve le norme, gli impegni ed i procedimenti in
corso, attivati in base alle disposizioni di cui alla L.R. 24 agosto
1987, n. 26 "Interventi a favore degli impianti di risalita e delle
stazioni sciistiche" e alla L.R. 1 febbraio 2000, n. 2 "Modifiche
alla L.R. 24 agosto 1987, n. 26 - Interventi a favore degli impianti
di risalita e delle stazioni sciistiche".".
Comma 1
2) Il testo dell'art. 12 della L.R. n. 17 del 2002 e' riportato alla
nota 1) al presente articolo.