LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005
Art. 39
Modifica all'articolo 7 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7
1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 7 della L.R. 4 marzo
1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la
promozione e la commercializzazione turistica - Abrogazione delle
Leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25
ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993,
n. 28) dopo la parola "cofinanziamento", e' aggiunta la parola
"anche".
NOTE ALL'ART. 39
Rubrica
1) Il testo dell'art. 7 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7, concernente
Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e
commercializzazione turistica - Abrogazione della L.R. 5 dicembre
1996, n. 47, della L.R. 20 maggio 1994, n. 22, della L.R. 25 ottobre
1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28,
era il seguente:
"Art. 7 - Sistema dei finanziamenti
1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attivita' turistiche, la
Regione destina risorse finanziarie per programmi, progetti,
iniziative di promozione e commercializzazione di interesse
regionale, nonche' per programmi, progetti, iniziative di promozione
di interesse locale.
2. La Regione provvede, nell'ambito dei finanziamenti a tale scopo
previsti nel bilancio pluriennale, alla copertura finanziaria per:
a) l'attuazione, attraverso l'APT Servizi di cui all'art. 11, del
Piano annuale delle azioni di carattere generale di cui al comma 3
dell'art. 8;
b) il cofinanziamento, tramite l'APT Servizi, di progetti di
promozione e di commercializzazione turistica presentati dalle Unioni
di cui all'art. 13, relativi al prodotto prevalente del comparto o ad
altri prodotti che lo integrino;
c) le attivita' di supporto tecnico svolte dall'APT Servizi su
richiesta della Regione.
3. La Regione, con le modalita' previste dalle direttive di cui al
comma 4 dell'art. 5:
a) finanzia annualmente le Province per l'attuazione del Programma
turistico di promozione locale di cui all'art 6;
b) contribuisce alle spese dei Comuni inseriti nella rete integrata
di servizi di informazione turistica di interesse regionale di cui
all'art. 14.
4. La Giunta regionale assicura la continuita' gestionale
dell'attuazione di quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 2,
assumendo gli opportuni impegni nell'ambito del bilancio pluriennale
regionale nel corso dell'anno precedente all'esercizio di
riferimento.
5. La Regione stabilisce annualmente la quota di risorse che si
riserva di utilizzare per il finanziamento di progetti speciali anche
in accordo con le Province, o di iniziative di carattere
straordinario ovvero di nuove iniziative ritenute meritevoli
dell'intervento regionale.".
Comma 1
2) Il testo della lettera b) del comma 2 dell'art. 7 della L.R. n. 7
del 1998 e' riportato alla nota 1) al presente articolo.