LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005
Art. 37
Disposizioni speciali in materia di programmi d'area
1. Al fine di consentire la realizzazione degli accordi previsti dai
programmi d'area di cui alla L.R. 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in
materia di programmi speciali d'area), le nuove autorizzazioni di
spesa d'investimento, disposte dal Bilancio di previsione per
l'esercizio 2003 e pluriennale 2003-2005, recate dai sottoelencati
capitoli, afferenti alle relative unita' previsionali di base, non
potranno essere impegnate, per un ammontare superiore al 70 per
cento, nel primo semestre 2003; entro il 30 giugno 2003, la Giunta
regionale determinera' con proprio atto, gli effettivi fabbisogni
finanziari che si prevede di impegnare nei programmi d'area,
definendo le modalita' di utilizzo del restante 30 per cento:
Capitolo 03917 UPB (1.2.1.3.1510);
Capitolo 03937 UPB (1.2.1.3.1510);
Capitolo 12900 UPB (1.3.1.3.6140);
Capitolo 27716 UPB (1.3.4.3.11600);
Capitolo 27718 UPB (1.3.4.3.11600);
Capitolo 27740 UPB (1.3.4.3.11600);
Capitolo 27742 UPB (1.3.4.3.11600);
Capitolo 70720 UPB (1.6.5.3.27500);
Capitolo 70725 UPB (1.6.5.3.27500).