LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005
Art. 36
Programma regionale di investimenti in sanita'
1. La Regione Emilia-Romagna approva il programma regionale degli
investimenti in sanita'.
2. Il programma include progetti da finanziare a norma di quanto
disposto dall'articolo 20 della Legge 11 marzo 1988, n. 67
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - Legge finanziaria 1988), che possono fruire anche di
integrazione finanziaria con mezzi propri della Regione, e progetti
finanziati esclusivamente con mezzi propri della Regione.
3. Per tali progetti la Regione e' autorizzata a concedere
finanziamenti in conto capitale alle Aziende UU.SS.LL. e alle Aziende
Ospedaliere per la realizzazione, ristrutturazione, acquisto,
completamento di strutture, relativi impianti e attrezzature, nonche'
di tecnologie a destinazione sanitaria, anche al fine
dell'adeguamento alle normative in tema di sicurezza e accreditamento
del patrimonio sanitario. La Giunta regionale, con proprio atto,
definisce criteri, modalita' e procedure per la concessione dei
finanziamenti.
4. La Giunta regionale, sulla base dello stato di attuazione del
programma e in funzione dell'approvazione dei progetti in esso
previsti, e' autorizzata a disporre con proprio atto le necessarie
variazioni di bilancio, di competenza e di cassa, utilizzando i fondi
a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di
cui al Capitolo 86500 "Fondo speciale per far fronte ai provvedimenti
legislativi regionali in corso di approvazione - Spese di
investimento" afferente all'U.P.B. 1.7.2.3.29150 "Fondi speciali per
provvedimenti legislativi in corso di approvazione" e con
l'istituzione di apposite unita' previsionali di base e relativi
capitoli, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2,
lettera d) della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977,
n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
NOTE ALL'ART. 36
Comma 2
1) Il testo dell'art. 20 della Legge n. 67 del 1988 e' il seguente:
"Art. 20
1. E' autorizzata l'esecuzione di un programma pluriennale di
interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di
ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di
realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti
per l'importo complessivo di Lire 34.000 miliardi. Al finanziamento
degli interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate
ad effettuare, nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile
risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti
e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo
modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del
Tesoro, di concerto con il Ministro della Sanita'.
2. II Ministro della Sanita', sentito il Consiglio sanitario
nazionale ed un nucleo di vantazione costituito da tecnici di
economia sanitaria, edilizia e tecnologia ospedaliera e di funzioni
medico-sanitarie, da istituire con proprio decreto, definisce con
altro proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i criteri generali per la programmazione degli
interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti obiettivi di
massima:
a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine di garantire
una idonea capacita' di posti letto anche in quelle regioni del
Mezzogiorno dove le strutture non sono in grado di soddisfare le
domande di ricovero;
b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a piu' elevato
degrado strutturale;
c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto che presentano
carenze strutturali e funzionali suscettibili di integrale recupero
con adeguate misure di riadattamento;
d) conservazione in efficienza del restante 50 per cento dei posti
letto, la cui funzionalita' e' ritenuta sufficiente;
e) completamento della rete dei presidi poliambulatoriali
extraospedalieri ed ospedalieri diurni con contemporaneo intervento
su quelli ubicati in sede ospedaliera secondo le specificazioni di
cui alle lettere a), b), c);
f) realizzazione di 140.000 posti in strutture residenziali, per
anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle
strutture di cui alla lettera e) e che richiedono trattamenti
continui. Tali strutture, di dimensioni adeguate all'ambiente secondo
standards che saranno emanati a norma dell'articolo 5 della Legge 23
dicembre 1978, n. 833, devono essere integrate con i servizi sanitari
e sociali di distretto e con istituzioni di ricovero e cura in grado
di provvedere al riequilibrio di condizioni deteriorate. Dette
strutture, sulla base di standards dimensionali, possono essere
ricavate anche presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione
di posti-letto ospedalieri;
g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti delle strutture
sanitarie;
h) potenziamento delle strutture preposte alla prevenzione con
particolare riferimento ai laboratori di igiene e profilassi e ai
presidi multizonali di prevenzione, agli istituti zooprofilattici
sperimentali ed alle strutture di sanita' pubblica veterinaria;
i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il cui utilizzo
e' stabilito da ciascuna Regione o Provincia autonoma con propria
determinazione.
3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce modalita' di
coordinamento in relazione agli interventi nel medesimo settore
dell'edilizia sanitaria effettuati dall'Agenzia per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministero dei Lavori pubblici,
dalle Universita' nell'ambito dell'edilizia universitaria ospedaliere
e da altre pubbliche Amministrazioni, anche a valere sulle risorse
del Fondo investimenti e occupazione (FIO).
4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
predispongono, entro quattro mesi dalla pubblicazione del decreto di
cui al comma 3, il programma degli interventi di cui chiedono il
finanziamento con la specificazione dei progetti da realizzare. Sulla
base dei programmi regionali o provinciali, il Ministro della Sanita'
predispone il programma nazionale che viene sottoposto
all'approvazione del CIPE.
5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, il CIPE
determina le quote di mutuo che le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano possono contrarre nei diversi esercizi. Entro
sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 4 il CIPE
approva il programma nazionale di cui al comma medesimo. Per il
triennio 1988/1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta
determinato in Lire 10.000 miliardi, in ragione di Lire 3.000
miliardi per ranno 1988 e Lire 3.500 miliardi per ciascuno degli anni
1989 e 1990. Le stesse Regioni e Province autonome di Trento e di
Bolzano presentano in successione temporale i progetti suscettibili
di immediata realizzazione. I progetti sono sottoposti al vaglio di
conformita' del Ministero della Sanita', per quanto concerne gli
aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con il programma nazionale, e
all'approvazione del CIPE che decide, sentito il Nucleo di
valutazione per gli investimenti pubblici.
5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti attuativi del
programma di cui al comma 5, con la sola esclusione di quelli gia'
approvati dal CIPE e di quelli gia' esaminati con esito positivo dal
Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici alla data del 30
giugno 1993, per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di
quelli presentati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della
Legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai competenti organi
regionali, i quali accertano che la progettazione esecutiva, ivi
compresa quella delle Universita' degli studi con policlinici a
gestione diretta nonche' degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico di loro competenza territoriale, sia completa
di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua
completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi necessari
per l'esecuzione dell'opera; essi accertano altresi' la conformita'
dei progetti esecutivi agli studi di fattibilita' approvati dal
Ministero della Sanita'. Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni
di interventi, i competenti organi regionali verificano la coerenza
con l'attuale programmazione sanitaria. Le Regioni, le Province
autonome e gli enti di cui all'articolo 4, comma 15 della Legge 30
dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in successione temporale,
istanza per il finanziamento dei progetti, corredata dai
provvedimenti della loro avvenuta approvazione, da un programma
temporale di realizzazione, dalla dichiarazione che essi sono redatti
nel rispetto delle normative nazionali e regionali sugli standards
ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria e che sono dotati
di copertura per l'intero progetto o per parti funzionali dello
stesso.
6. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a carico del bilancio
dello Stato ed e' iscritto nello stato di previsione del Ministero
del Tesoro, in ragione di Lire 330 miliardi per l'anno 1989 e di Lire
715 miliardi per l'anno 1990.
7. Il limite di eta' per l'accesso ai concorsi banditi dal Servizio
sanitario nazionale e' elevato, per il personale laureato che
partecipi a concorsi del ruolo sanitario, a 38 anni, per un periodo
di tre anni a decorrere dall'1 gennaio 1988.".
Comma 4
2) Il testo della lettera d) del comma 2 dell'art. 31 della L.R. n.
40 del 2001, e' il seguente:
"Art. 31 - Variazioni di bilancio
omissis
2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti
legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad
effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti
tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:
omissis
d) variazioni volte esclusivamente al finanziamento di leggi
settoriali di spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in
vigore, apposito accantonamento di mezzi propri della Regione,
nell'ambito dei fondi speciali di cui all'articolo 28;
omissis".