LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005
Art. 33
Iniziative regionali a favore dei giovani
1. Per gli interventi di ristrutturazione, adeguamento ed innovazione
tecnologica delle strutture necessarie a progetti pilota per
iniziative rivolte ai giovani ai sensi dell'articolo 4, comma 2,
lettera b) della L.R. 25 giugno 1996, n. 21 (Promozione e
coordinamento delle politiche rivolte ai giovani) e' disposta, per
l'esercizio finanziario 2003, un'autorizzazione di spesa di Euro
1.500.000,00 a valere sul Cap. 71572 appartenente alla U.P.B.
1.6.5.3.27540 - Ristrutturazione e adeguamento di strutture per
progetti rivolti ai giovani.
NOTA ALL'ART. 33
Comma 1
Il testo della lettera b) del comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 21
del 1996 e' il seguente:
"Art. 4 - Progetti pilota
omissis
2. Per l'attuazione dei progetti pilota di cui al comma 1, la Regione
sostiene:
omissis
b) spese per ristrutturazione, adeguamento e innovazione tecnologica
delle strutture necessarie.".