LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005
Art. 32
Recupero e restauro di immobili di particolare
valore storico e culturale
1. Per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza storica,
artistica e culturale per l'insieme del territorio regionale a norma
della L.R. 1 dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per
la realizzazione di "Bologna citta' europea della cultura per l'anno
2000", per le celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe
Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la
valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali
nella regione Emilia-Romagna) le autorizzazioni di spesa disposte da
precedenti leggi regionali, con riferimento al Cap. 70718 nell'ambito
della U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio
artistico e culturale sono ridotte di Euro 2.730.000,00.