LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005
Art. 30
Edilizia residenziale universitaria
1. Per la realizzazione di opere di edilizia residenziale
universitaria, a norma della L.R. 8 settembre 1981, n. 36 (Piano
poliennale di finanziamento dell'edilizia finalizzata al diritto allo
studio universitario) e successive modificazioni e integrazioni sono
disposte le seguenti autorizzazioni di spesa a valere sul Cap. 73135
nell'ambito della U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale e
universitaria:
Esercizio 2004: Euro 1.626.839,23
Esercizio 2005: Euro 1.626.839,23.