LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005
Art. 28
Investimenti per i servizi educativi per l'infanzia
1. Per la concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto,
il riattamento, l'impianto e l'arredamento delle strutture dei
servizi educativi per l'infanzia, a norma di quanto disposto dalla
L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per
la prima infanzia), e' disposta le seguente ulteriore autorizzazione
di spesa a valere sul Cap. 58435 nell'ambito della U.P.B.
1.6.1.3.22510 - Investimenti per lo sviluppo dei servizi educativi
per l'infanzia:
Esercizio 2003: Euro 2.000.000,00.