REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005

          Art. 28                                                               
Investimenti per i servizi educativi per l'infanzia                             
1. Per la concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto,             
il riattamento, l'impianto e l'arredamento delle strutture dei                  
servizi educativi per l'infanzia, a norma di quanto disposto dalla              
L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per           
la prima infanzia), e' disposta le seguente ulteriore autorizzazione            
di spesa a valere sul Cap. 58435 nell'ambito della U.P.B.                       
1.6.1.3.22510 - Investimenti per lo sviluppo dei servizi educativi              
per l'infanzia:                                                                 
Esercizio 2003: Euro 2.000.000,00.                                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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