LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005
Art. 27
Fondo socio-assistenziale regionale
1. Per la concessione di contributi al fine di incentivare
l'attivazione, l'adeguamento e il potenziamento di strutture
socio-assistenziali, a norma dell'articolo 42 della L.R. 12 gennaio
1985, n. 2 (Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza
sociale), nell'ambito del Cap. 57200, afferente alla U.P.B.
1.5.2.3.21000 - Potenziamento delle strutture socio-assistenziali,
sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
Esercizio 2003: + Euro 4.500.000,00
Esercizio 2004: Euro 3.000.000,00.
NOTA ALL'ART. 27
Comma 1
Il testo dell'art. 42 della L.R. n. 2 del 1985 e' il seguente:
"Art. 42 - Fondo regionale - Quota per spese di investimento
All'interno della quota del fondo regionale destinata a spese di
investimento sulle strutture socio-assistenziali, la Regione concede
contributi in conto capitale fino alla concorrenza massima del 50%
della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione o il
riattamento o l'acquisto di strutture immobiliari, al fine di
incentivare l'attivazione, l'adeguamento e il potenziamento di
strutture socio-assistenziali atte a realizzare gli obiettivi
previsti dal piano socio-assistenziale regionale e individuare sulla
base del piani territoriali di cui al precedente articolo 39.
I destinatari del contributi di cui al precedente comma sono:
a) i Comuni singoli o associati;
b) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i soggetti
non istituzionali di cui al precedente articolo 14 e le
organizzazioni di volontariato di cui al precedente articolo 16, che
si convenzionano, a norma dell'articolo 20, per la utilizzazione
delle loro strutture socio-assistenziali oggetto dei contributi
stessi, con i Comuni o le associazioni dei Comuni territorialmente
competenti per ubicazione delle strutture medesime.
Le strutture socio-assistenziali di cui al precedente primo comma
devono avere caratteristiche conformi alla tipologia ed ai parametri
di funzionalita' ed organizzazione stabiliti dal piano
socio-assistenziale regionale nonche' alle altre norme statali e
regionali vigenti in materia.
Le strutture immobiliari da riattare e le aree su cui insisteranno le
nuove costruzioni devono risultare di proprieta' dei richiedenti
l'ammissione a contributo alla data di presentazione della relativa
domanda.
Le strutture immobiliari, per le quali sono concessi i contributi di
cui al presente articolo, sono vincolate per la durata di venti anni
alla destinazione di strutture socio-assistenziali. L'atto
costitutivo di tale vincolo viene trascritto, a cura ed a spesa del
beneficiario, presso la conservatoria del registri immobiliari.
Fino alla data di adozione, da parte degli enti competenti, dei piani
territoriali di cui al precedente articolo 39 i contributi in conto
capitale sono concessi per le finalita' di cui all'articolo 7,
lettera b) della L.R. 1 settembre 1979, n. 30, e alla LR. 9 maggio
1983, n. 15.".