REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005

          Art. 25                                                               
Protezione civile - Interventi di emergenza                                     
1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le            
necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita' e di pronti              
interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto             
disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010                        
(Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua            
cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile                    
dipendenti da necessita' di pubblico interesse determinate da eventi            
calamitosi), e' disposta la seguente integrazione ad autorizzazioni             
di spesa stabilite da precedenti leggi regionali, per l'esercizio               
finanziario 2003, a valere sul Cap. 48050 appartenente alla U.P.B.              
1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto intervento: Euro            
643.671,19.                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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