LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005
Art. 25
Protezione civile - Interventi di emergenza
1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le
necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita' e di pronti
interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto
disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010
(Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua
cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile
dipendenti da necessita' di pubblico interesse determinate da eventi
calamitosi), e' disposta la seguente integrazione ad autorizzazioni
di spesa stabilite da precedenti leggi regionali, per l'esercizio
finanziario 2003, a valere sul Cap. 48050 appartenente alla U.P.B.
1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto intervento: Euro
643.671,19.