LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005
Art. 24
Viabilita' di interesse regionale
1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilita' di
interesse regionale previsti dalla L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma
del sistema regionale e locale) sono disposte le seguenti
integrazioni ad autorizzazioni di spesa, stabilite da precedenti
leggi regionali a valere sui sottoindicati capitoli afferenti alla
U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere stradali:
a) Cap. 45175 Contributi in capitale alle Provincie per interventi di
sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprieta'
comunale (art. 167 bis, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3 come
modificato da art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12) Esercizio 2003: +
Euro 450.000,00
b) Cap. 45184 Finanziamenti a Province per riqualificazione,
ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete
viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria
(art. 167, comma 2, lett. a) e b), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e
successive modifiche) Esercizio 2003: + Euro 2.500.000,00.